Decreto cautelare 10 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/12/2025, n. 22350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22350 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09564/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9564 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato US Paolo Alaimo e dall’avvocato Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della Determinazione Dirigenziale della Direzione Tecnica del Municipio Roma IX del 24 marzo 2022 repertorio -OMISSIS- – protocollo -OMISSIS-, notificata in data 28 giugno 2022 ed avverso tutti gli atti precedenti, successivi e comunque connessi, anche non espressamente menzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. US AU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, l’odierna ricorrente ha impugnato la Determinazione Dirigenziale della Direzione Tecnica del Municipio Roma IX del 24 marzo 2022, prot. -OMISSIS-, recante l’ingiunzione a demolire opere edili abusive relative ad immobile sito in Roma, Via del -OMISSIS-, consistenti nello spostamento di scala interna, modifica tramezzature e realizzazione di lucernari in difformità dal titolo originario, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
a. inesistenza dell’atto impugnato;
b. violazione di legge: eccesso di potere per erronea ed omessa istruttoria e travisamento dei fatti.
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale chiedendo l’integrale reiezione del ricorso ed eccependone l’inammissibilità.
3. All’udienza straordinaria del 10 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione.
5. In punto di fatto, la ricorrente espone di aver acquistato l’immobile de quo con atto del 14 luglio 2000 e di aver presentato, in data 30 luglio 2019, S.C.I.A. prot. CN -OMISSIS- per la regolarizzazione di opere interne e lo spostamento della scala di collegamento tra i piani.
L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha ricostruito la vicenda procedimentale evidenziando che in data 4 dicembre 2019 comunicava alla ricorrente l’inefficacia della suddetta S.C.I.A. per carenza dei presupposti, segnatamente per l’incremento di Superficie Utile Lorda (S.U.L.) derivante dalla chiusura del vuoto scala, disponendo, con successivo provvedimento dell’8 giugno 2020, l’annullamento d’ufficio in autotutela della S.C.I.A. presentata.
Risulta dagli atti di causa – ed è circostanza dirimente ai fini della decisione – che il provvedimento di annullamento in autotutela dell’8 giugno 2020, regolarmente notificato, non è stato oggetto di impugnativa giurisdizionale da parte dell’interessata, divenendo pertanto inoppugnabile.
A seguito del consolidamento dell’annullamento del titolo abilitativo, l’amministrazione ha pertanto avviato il procedimento sanzionatorio culminato nell’ordine di demolizione in questa sede gravato.
6. Il ricorso si appalesa pertanto inammissibile con riferimento ai motivi di doglianza con cui la parte ricorrente contesta l’illegittimità dell’ordine di demolizione per violazione di legge, eccesso di potere per erronea e omessa istruttoria e travisamento dei fatti, risolvendosi gli stessi in censure del provvedimento di annullamento in autotutela della S.C.I.A. che non risulta, tuttavia, più impugnabile.
Come infatti correttamente eccepito da Roma Capitale tali censure sono inammissibili in ragione della mancata impugnazione (entro il termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a.) dell’atto presupposto, rappresentato dall’annullamento d’ufficio della S.C.I.A. dell’8 giugno 2020, emanato da Roma Capitale ai sensi dell’art. 19 co. 4 L. n. 241/90.
L’accertamento circa l’abusività delle opere realizzate, infatti, non è frutto di una valutazione comparativa d’interessi operata dall’amministrazione al momento dell’emanazione dell’ordine di demolizione, bensì di un esercizio del potere avvenuto in concomitanza con l’emanazione del provvedimento di ritiro della S.C.I.A., emesso (e notificato) l’8 giugno 2020 ai sensi dell’art. 19 co. 4 L. n. 241/90.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (ex multis, Sez. VI, 6 maggio 2021, n. 3565): “il soggetto che ha prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione, atteso che quest’ultimo, in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinviene il suo presupposto ”.
7. È invece infondato il motivo con cui parte ricorrente censura la nullità, ex art. 21 septies l. n. 241/90, dell’ordine di demolizione gravato, sostenendo l’erronea notifica dello stesso, in quanto priva di alcune pagine. Tale circostanza è infatti smentita per tabulas dalla difesa di Roma Capitale che ha prodotto in giudizio tutte e cinque le pagine del provvedimento notificato con la relativa relata di notifica del 22 giugno 2022, firmata dalla medesima ricorrente (all. 1), facente fede in assenza di querela di falso (cfr. art. 2700 c.c.).
Il ricorso va pertanto, conclusivamente, dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
8. Attese le peculiarità della vicenda e la definizione del giudizio prevalentemente in rito, il Collegio ravvisa giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NG IZ, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
US AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AU | NG IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.