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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 16/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9502/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli Parte_1 avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3 difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
-Resistenti-
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 avversava, chiedendone Parte_1
l'annullamento o la disapplicazione, il provvedimento prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1208
1 dell'11 aprile 2013, con il quale il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - ha riconosciuto allo stesso i benefici in materia di vittima del dovere, ai sensi e per gli effetti della legge n. 266/2005, con una invalidità pari alla percentuale complessiva del 3%, con riferimento alla capacità lavorativa, come dal verbale mod.
BL/G n. 5674, del 06/12/2012, emesso dalla III Commissione medica ospedaliera di
Augusta. La parte ricorrente, non condividendo la quantificazione della propria invalidità permanente pari al 3% ha ritenuto che la stessa debba essere quantificata nella misura del 25%, o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia. Pertanto, con il ricorso è stata chiesta una rideterminazione dell'invalidità permanente/complessiva attraverso eventuale verificazione/C.T.U..
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3 indicando nel l'unico soggetto passivo legittimato. Controparte_1
Il ha dedotto la correttezza della valutazione della misura Controparte_1 dell'invalidità per come già accertata.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 16.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che L'art. 1, comma 563, L. n. 266 del 2005 ha stabilito che "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità". Il comma 564 ha aggiunto che: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di
2 servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". Il D.P.R. n. 243 del 2006
(Regolamento sulle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo) ha precisato poi che per "missioni" devono intendersi quelle "autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata", mentre "si intendono per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Va, poi, osservato che, come evidenziato dalla Suprema Corte “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di
"status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento ….”
(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17440 del 30/05/2022).
Rileva il decidente che nel caso in esame il ricorrente, già Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri, presentava istanza per vedersi riconosciuto quale vittima del dovere, rinvenendo nell'episodio del 28.7.1999 l'elemento scatenante di quanto occorsogli e determinante la sua assoluta inidoneità al servizio militare incondizionato.
Il Brigadiere, infatti, in data 28.7.1999, mentre transitava con la moglie e con i figli lungo la via provinciale per Santa Maria Ammalati del Comune di Acireale, scorgeva numerose persone che urlavano e si agitavano per via di un incendio che si era sviluppato all'interno di un appartamento del complesso di case popolari site nelle adiacenze. Allertati i Vigili del Fuoco, notava alcune persone anziane che si rifiutavano di uscire, spendendosi, nell'attesa dei soccorsi, per rassicurarle e convincerle a mettersi in salvo. A quel punto, era avvertito della presenza di una bombola di gas del peso di 15 kg presente nell'appartamento in fiamme. Non vi era tempo per attendere l'arrivo dei
Vigili del Fuoco. E così, ad onta delle proprie condizioni di salute (il Brigadiere era reduce da precedente Infortunio), che senz'altro gli avrebbero imposto di non caricare pesi, si gettava a terra, strisciando, per esalare meno fumo possibile e raggiungeva la bombola, già surriscaldata. Facendo ricorso a tutte le proprie forze, riusciva pertanto nell'intento di portarla al di fuori dell'abitazione, evitando così che scoppiasse.
Il 6.12.2012 si riuniva, pertanto, il – Controparte_4
III° Commissione Medica di Augusta, che valutava l'intero complesso CP_4
3 clinico – patologico del ricorrente (cfr. all.to 2 ricorso). Ad esito di apposita visita ortopedica, tanto rilevava: “normotipo costituzionale in mediocri condizioni generali.
Arto inferiore destro di normale conformazione e atteggiamento. Si presenta con tutore per ginocchio alla cui rimozione si reperta cicatrice chirurgica a decorso obliquo/verticale in sede medio-rotulea. Masse muscolari della gamba e coscia con valida ipotono-trofia rispetto al controlaterale. Cassetto --- anteriore. Stress in varo/valgo negativo. Ginocchio asciutto, con rotula in asse in attuale discreto stato di stabilità articolare. E.O. neurologico negativo dal punto di vista sensitivo-motorio.
Sussiste patologia della colonna (anamnestica erniectomia L4-L5 quale reperto inveterato) che provoca deficit funzionale-motorio con necessità d'ausilio di bastone canadese (deficit valido statico-dinamico). L'esame clinico dei restanti organi ed apparati non fa oggetto della presente pratica”. Per tali ragioni, tanto diagnosticava:
“gonalgia destra con lieve limitazione algo funzionale in soggetto già operato per plastica del L.C.A. e meniscectomia interna omolaterale con pregressa certificata cefalea in attuale riscontro clinico negativo” (cfr. all.to 2 ricorso), statuendo che “SI esiste nesso di causalità con l'evento delittuoso del 28.07.1999”. Il C.O.M., così classificava ai sensi del D.P.R. n. 181/2009 e 37/2009: “invalidità permanente: 2%”;
“Danno biologico 2%”; “Danno morale 1%”; con una “valutazione globale” del 3%, stabilendo che: “la valutata infermità del ginocchio destro viene considerata soltanto nella sua lieve incidenza funzionale, estranea al complesso bio-patologico già pre- esistente nello stesso distretto somatico all'epoca del denunciato evento, quest'ultimo viene pertanto escluso dall'attuale computo valutativo”. In conseguenza il
[...]
riconosceva il ricorrente vittima del dovere con provvedimento prot. n. CP_1
559/C/3/E/8/CC/1208, in data 11.4.2013, con corresponsione di una speciale elargizione di €. 6.672,00.
In questa sede il ricorrente lamenta che la valutazione della misura di invalidità sia stata errata e, pertanto, in ragione di quanto analiticamente specificato in una consulenza tecnica di parte allegata al ricorso ne chiede una sostanziale modifica con concessione delle provvidenze che ne conseguono.
In ragione di quanto sopra riportato in ordine all'imprescrittibilità dell'accertamento del diritto in questione, ritenuta la necessità di farsi luogo, a cura dell'Ufficio, ad una consulenza tecnica si è proceduto, quindi, al conferimento dell'incarico ad un consulente tecnico d'ufficio affinchè accertasse “quali siano, indicandone la relativa percentuale di invalidità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del DPR n. 4 181/2009, i postumi reliquati in seguito e per effetto dell'evento del 28 luglio 1999 descritto in ricorso, precisandone la decorrenza ove diversi da quelli accertati dalla
CMO”.
Ciò posto, a seguito di espletamento di consulenza tecnico-legale, le cui conclusioni sono integralmente condivise da questo decidente, è stato accertato che: a seguito dell'evento traumatico del 28/07/99 il sig. riportava un significativo Parte_1 traumatismo al ginocchio destro con lesione del LCA successivamente riparato in artroscopia associandovi la regolarizzazione del menisco interno dello stesso ginocchio. Lo sforzo effettuato in tale occasione ha, con molta buona verosimiglianza, slatentizzato una preesistente patologia discoerniaria del rachide lombo-sacrale.
Patologia che non trova però come propria causa etiopatogenetica l'evento traumatico di cui qui trattasi. Residua pertanto, e così indennizzabile, la sintomatologia algo- disfunzionale del ginocchio destro (già operato per plastica del L.C.A. e meniscectomia interna omolaterale), passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia con preferibile appoggio monopodalico.
Il CTU ha, poi, evidenziato, che possono essere utilizzate le seguenti voci delle tabelle del danno in riferimento alle menomazioni riconosciute e certificate: Dovendosi ora procedere alla valutazione dei suddetti postumi va ricordato che, in applicazione dei criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/09, I.P. è la percentuale di Invalidità Permanente riferita alla capacità lavorativa. È attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate in conformità all'art. 3, comma 3 della Legge 29.12.1990 n. 407, con il Decreto del Ministero della Sanità in data
05.02.1992 e quello determinato in base alle Tabelle A, B, E e F1 annesse al DPR
23.12.1976 n. 915. Alla classifica di cui alle categorie della Tabella A e B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella qui allegata: TABELLA
CATEGORIA PERCENTUALE INVALIDITÀ A PRIMA 100-91 SECONDA 90-81
TERZA 80-71 QUARTA 70-61 60-51 50-41 SETTIMA 40-31 OTTAVA Per_1 Per_2
30-21 B /////////////////// 20-11 D.B. rappresenta la percentuale del danno biologico che è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138 comma 1 e 139 comma 4, del D.L. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni o in mancanza, in base alle tabelle (D.M.121uglio CP_5
2000); D.M. rappresenta il danno morale basato sull'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo della lesione alla dignità della persona, connessi ed in
5 rapporto all'evento dannoso, che può essere assegnato sino alla concorrenza massima dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
I.C. rappresenta l'invalidità complessiva che si ricava dalla somma del Danno Biologico, del Danno Morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico secondo la formula: I.C.
= DB + DM + (IP – DB.) Queste le premesse, nel caso di nostra osservazione I.C.
(Invalidità Complessiva) calcolata ai sensi dell'art. 4 DPR 30 ottobre 2009 n. 181 è pari a DB + DM+(IP-DB) = I.C. → 4 + 3 +(11-4) = 14% per le seguenti motivazioni COD. PATOLOGIE % 7205 ANCHILOSI DI GINOCCHIO
RETTILINEA 21-30 7218 RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL
50% 35 INVALIDITÀ PERMANENTE (IP) = 5% COD. PATOLOGIE % 7205 7218 sintomatologia algo-disfunzionale del ginocchio destro (già operato per plastica del
L.C.A. e meniscectomia interna omolaterale), passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia con preferibile appoggio monopodalico 5 Valutazione invalidità permanente (IP) facendo riferimento al D.P.R. 915/1978 - Tabella B: 11% COD.
PATOLOGIE % 275 DEFICIT ARTICOLARE DEL GINOCCHIO CON FLESSIONE
POSSIBILE DA 50° A 90° 0-7 282 ESITI DI MENISCECTOMIA ARTROSCOPICA 2
NN GI (DB) = 4% COD. PATOLOGIE MIN. 275 282 sintomatologia algo-disfunzionale del ginocchio destro (già operato per plastica del L.C.A. e meniscectomia interna omolaterale), passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia con preferibile appoggio monopodalico. 4 NN AL (DM) = 2,7%
→ 3% INVALIDITÀ COMPLESSIVA ex ART. 4 LEGGE 181/09 (IC= DB+DM+(IP-
DB) = 4+2,7+(11-4) = 13,7% (QUATTORDICI PERCENTO). Raffrontabile con quanto rilevato dalla CMO la decorrenza.
Rileva, inoltre, il decidente che alcun rilievo critico è stato mosso alla relazione di CTU.
Il CTU ha , infine, concluso: “DIAGNOSI CLINICA CONCLUSIVA E PATOLOGIE
RISCONTRATE sintomatologia algo-disfunzionale del ginocchio destro (già operato per plastica del L.C.A. e meniscectomia interna omolaterale), passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia con preferibile appoggio monopodalico
GIUDIZIO MEDICO LEGALE IN BASE AL CONTENUTO DELLA DOMANDA
GIUDIZIALE Invalidità Complessiva ex art. 4 Legge 181/09 (IC= DB+DM+(IP-DB) =
4+2,7+(11-4) = 14% (QUATTORDICI PERCENTO) DECORRENZA DEL
REQUISITO SANITARIO raffrontabile con quanto rilevato dalla CMO la decorrenza.”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui
6 alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento delle patologie riscontrate in capo al ricorrente sia con riferimento al conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei confronti del nel mentre devono essere compensate nei confronti del Controparte_1
che deve ritenersi estraneo alla lite in quanto non legittimato Controparte_3 passivamente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del
[...]
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Dichiara la carenza di legittimazione passiva del;
Controparte_3
In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento da parte del resistente , quale Vittima del Dovere, Controparte_1 di tutti i benefici assistenziali di legge previsti per tale status, in rapporto al grado di invalidità pari al 14%;
Per l'effetto, dichiara l'inefficacia dei provvedimenti impugnati;
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente che si liquidano in complessivi € 5.434,00, di cui € 5.391,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
Compensa le spese nei confronti del . Controparte_3
Catania, 29 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
7 G.O.T. dott. Domenico Circosta
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 16/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9502/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli Parte_1 avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3 difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
-Resistenti-
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 avversava, chiedendone Parte_1
l'annullamento o la disapplicazione, il provvedimento prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1208
1 dell'11 aprile 2013, con il quale il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - ha riconosciuto allo stesso i benefici in materia di vittima del dovere, ai sensi e per gli effetti della legge n. 266/2005, con una invalidità pari alla percentuale complessiva del 3%, con riferimento alla capacità lavorativa, come dal verbale mod.
BL/G n. 5674, del 06/12/2012, emesso dalla III Commissione medica ospedaliera di
Augusta. La parte ricorrente, non condividendo la quantificazione della propria invalidità permanente pari al 3% ha ritenuto che la stessa debba essere quantificata nella misura del 25%, o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia. Pertanto, con il ricorso è stata chiesta una rideterminazione dell'invalidità permanente/complessiva attraverso eventuale verificazione/C.T.U..
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3 indicando nel l'unico soggetto passivo legittimato. Controparte_1
Il ha dedotto la correttezza della valutazione della misura Controparte_1 dell'invalidità per come già accertata.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 16.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che L'art. 1, comma 563, L. n. 266 del 2005 ha stabilito che "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità". Il comma 564 ha aggiunto che: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di
2 servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". Il D.P.R. n. 243 del 2006
(Regolamento sulle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo) ha precisato poi che per "missioni" devono intendersi quelle "autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata", mentre "si intendono per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Va, poi, osservato che, come evidenziato dalla Suprema Corte “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di
"status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento ….”
(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17440 del 30/05/2022).
Rileva il decidente che nel caso in esame il ricorrente, già Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri, presentava istanza per vedersi riconosciuto quale vittima del dovere, rinvenendo nell'episodio del 28.7.1999 l'elemento scatenante di quanto occorsogli e determinante la sua assoluta inidoneità al servizio militare incondizionato.
Il Brigadiere, infatti, in data 28.7.1999, mentre transitava con la moglie e con i figli lungo la via provinciale per Santa Maria Ammalati del Comune di Acireale, scorgeva numerose persone che urlavano e si agitavano per via di un incendio che si era sviluppato all'interno di un appartamento del complesso di case popolari site nelle adiacenze. Allertati i Vigili del Fuoco, notava alcune persone anziane che si rifiutavano di uscire, spendendosi, nell'attesa dei soccorsi, per rassicurarle e convincerle a mettersi in salvo. A quel punto, era avvertito della presenza di una bombola di gas del peso di 15 kg presente nell'appartamento in fiamme. Non vi era tempo per attendere l'arrivo dei
Vigili del Fuoco. E così, ad onta delle proprie condizioni di salute (il Brigadiere era reduce da precedente Infortunio), che senz'altro gli avrebbero imposto di non caricare pesi, si gettava a terra, strisciando, per esalare meno fumo possibile e raggiungeva la bombola, già surriscaldata. Facendo ricorso a tutte le proprie forze, riusciva pertanto nell'intento di portarla al di fuori dell'abitazione, evitando così che scoppiasse.
Il 6.12.2012 si riuniva, pertanto, il – Controparte_4
III° Commissione Medica di Augusta, che valutava l'intero complesso CP_4
3 clinico – patologico del ricorrente (cfr. all.to 2 ricorso). Ad esito di apposita visita ortopedica, tanto rilevava: “normotipo costituzionale in mediocri condizioni generali.
Arto inferiore destro di normale conformazione e atteggiamento. Si presenta con tutore per ginocchio alla cui rimozione si reperta cicatrice chirurgica a decorso obliquo/verticale in sede medio-rotulea. Masse muscolari della gamba e coscia con valida ipotono-trofia rispetto al controlaterale. Cassetto --- anteriore. Stress in varo/valgo negativo. Ginocchio asciutto, con rotula in asse in attuale discreto stato di stabilità articolare. E.O. neurologico negativo dal punto di vista sensitivo-motorio.
Sussiste patologia della colonna (anamnestica erniectomia L4-L5 quale reperto inveterato) che provoca deficit funzionale-motorio con necessità d'ausilio di bastone canadese (deficit valido statico-dinamico). L'esame clinico dei restanti organi ed apparati non fa oggetto della presente pratica”. Per tali ragioni, tanto diagnosticava:
“gonalgia destra con lieve limitazione algo funzionale in soggetto già operato per plastica del L.C.A. e meniscectomia interna omolaterale con pregressa certificata cefalea in attuale riscontro clinico negativo” (cfr. all.to 2 ricorso), statuendo che “SI esiste nesso di causalità con l'evento delittuoso del 28.07.1999”. Il C.O.M., così classificava ai sensi del D.P.R. n. 181/2009 e 37/2009: “invalidità permanente: 2%”;
“Danno biologico 2%”; “Danno morale 1%”; con una “valutazione globale” del 3%, stabilendo che: “la valutata infermità del ginocchio destro viene considerata soltanto nella sua lieve incidenza funzionale, estranea al complesso bio-patologico già pre- esistente nello stesso distretto somatico all'epoca del denunciato evento, quest'ultimo viene pertanto escluso dall'attuale computo valutativo”. In conseguenza il
[...]
riconosceva il ricorrente vittima del dovere con provvedimento prot. n. CP_1
559/C/3/E/8/CC/1208, in data 11.4.2013, con corresponsione di una speciale elargizione di €. 6.672,00.
In questa sede il ricorrente lamenta che la valutazione della misura di invalidità sia stata errata e, pertanto, in ragione di quanto analiticamente specificato in una consulenza tecnica di parte allegata al ricorso ne chiede una sostanziale modifica con concessione delle provvidenze che ne conseguono.
In ragione di quanto sopra riportato in ordine all'imprescrittibilità dell'accertamento del diritto in questione, ritenuta la necessità di farsi luogo, a cura dell'Ufficio, ad una consulenza tecnica si è proceduto, quindi, al conferimento dell'incarico ad un consulente tecnico d'ufficio affinchè accertasse “quali siano, indicandone la relativa percentuale di invalidità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del DPR n. 4 181/2009, i postumi reliquati in seguito e per effetto dell'evento del 28 luglio 1999 descritto in ricorso, precisandone la decorrenza ove diversi da quelli accertati dalla
CMO”.
Ciò posto, a seguito di espletamento di consulenza tecnico-legale, le cui conclusioni sono integralmente condivise da questo decidente, è stato accertato che: a seguito dell'evento traumatico del 28/07/99 il sig. riportava un significativo Parte_1 traumatismo al ginocchio destro con lesione del LCA successivamente riparato in artroscopia associandovi la regolarizzazione del menisco interno dello stesso ginocchio. Lo sforzo effettuato in tale occasione ha, con molta buona verosimiglianza, slatentizzato una preesistente patologia discoerniaria del rachide lombo-sacrale.
Patologia che non trova però come propria causa etiopatogenetica l'evento traumatico di cui qui trattasi. Residua pertanto, e così indennizzabile, la sintomatologia algo- disfunzionale del ginocchio destro (già operato per plastica del L.C.A. e meniscectomia interna omolaterale), passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia con preferibile appoggio monopodalico.
Il CTU ha, poi, evidenziato, che possono essere utilizzate le seguenti voci delle tabelle del danno in riferimento alle menomazioni riconosciute e certificate: Dovendosi ora procedere alla valutazione dei suddetti postumi va ricordato che, in applicazione dei criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/09, I.P. è la percentuale di Invalidità Permanente riferita alla capacità lavorativa. È attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate in conformità all'art. 3, comma 3 della Legge 29.12.1990 n. 407, con il Decreto del Ministero della Sanità in data
05.02.1992 e quello determinato in base alle Tabelle A, B, E e F1 annesse al DPR
23.12.1976 n. 915. Alla classifica di cui alle categorie della Tabella A e B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella qui allegata: TABELLA
CATEGORIA PERCENTUALE INVALIDITÀ A PRIMA 100-91 SECONDA 90-81
TERZA 80-71 QUARTA 70-61 60-51 50-41 SETTIMA 40-31 OTTAVA Per_1 Per_2
30-21 B /////////////////// 20-11 D.B. rappresenta la percentuale del danno biologico che è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138 comma 1 e 139 comma 4, del D.L. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni o in mancanza, in base alle tabelle (D.M.121uglio CP_5
2000); D.M. rappresenta il danno morale basato sull'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo della lesione alla dignità della persona, connessi ed in
5 rapporto all'evento dannoso, che può essere assegnato sino alla concorrenza massima dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
I.C. rappresenta l'invalidità complessiva che si ricava dalla somma del Danno Biologico, del Danno Morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico secondo la formula: I.C.
= DB + DM + (IP – DB.) Queste le premesse, nel caso di nostra osservazione I.C.
(Invalidità Complessiva) calcolata ai sensi dell'art. 4 DPR 30 ottobre 2009 n. 181 è pari a DB + DM+(IP-DB) = I.C. → 4 + 3 +(11-4) = 14% per le seguenti motivazioni COD. PATOLOGIE % 7205 ANCHILOSI DI GINOCCHIO
RETTILINEA 21-30 7218 RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL
50% 35 INVALIDITÀ PERMANENTE (IP) = 5% COD. PATOLOGIE % 7205 7218 sintomatologia algo-disfunzionale del ginocchio destro (già operato per plastica del
L.C.A. e meniscectomia interna omolaterale), passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia con preferibile appoggio monopodalico 5 Valutazione invalidità permanente (IP) facendo riferimento al D.P.R. 915/1978 - Tabella B: 11% COD.
PATOLOGIE % 275 DEFICIT ARTICOLARE DEL GINOCCHIO CON FLESSIONE
POSSIBILE DA 50° A 90° 0-7 282 ESITI DI MENISCECTOMIA ARTROSCOPICA 2
NN GI (DB) = 4% COD. PATOLOGIE MIN. 275 282 sintomatologia algo-disfunzionale del ginocchio destro (già operato per plastica del L.C.A. e meniscectomia interna omolaterale), passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia con preferibile appoggio monopodalico. 4 NN AL (DM) = 2,7%
→ 3% INVALIDITÀ COMPLESSIVA ex ART. 4 LEGGE 181/09 (IC= DB+DM+(IP-
DB) = 4+2,7+(11-4) = 13,7% (QUATTORDICI PERCENTO). Raffrontabile con quanto rilevato dalla CMO la decorrenza.
Rileva, inoltre, il decidente che alcun rilievo critico è stato mosso alla relazione di CTU.
Il CTU ha , infine, concluso: “DIAGNOSI CLINICA CONCLUSIVA E PATOLOGIE
RISCONTRATE sintomatologia algo-disfunzionale del ginocchio destro (già operato per plastica del L.C.A. e meniscectomia interna omolaterale), passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia con preferibile appoggio monopodalico
GIUDIZIO MEDICO LEGALE IN BASE AL CONTENUTO DELLA DOMANDA
GIUDIZIALE Invalidità Complessiva ex art. 4 Legge 181/09 (IC= DB+DM+(IP-DB) =
4+2,7+(11-4) = 14% (QUATTORDICI PERCENTO) DECORRENZA DEL
REQUISITO SANITARIO raffrontabile con quanto rilevato dalla CMO la decorrenza.”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui
6 alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento delle patologie riscontrate in capo al ricorrente sia con riferimento al conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei confronti del nel mentre devono essere compensate nei confronti del Controparte_1
che deve ritenersi estraneo alla lite in quanto non legittimato Controparte_3 passivamente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del
[...]
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Dichiara la carenza di legittimazione passiva del;
Controparte_3
In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento da parte del resistente , quale Vittima del Dovere, Controparte_1 di tutti i benefici assistenziali di legge previsti per tale status, in rapporto al grado di invalidità pari al 14%;
Per l'effetto, dichiara l'inefficacia dei provvedimenti impugnati;
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente che si liquidano in complessivi € 5.434,00, di cui € 5.391,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
Compensa le spese nei confronti del . Controparte_3
Catania, 29 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
7 G.O.T. dott. Domenico Circosta
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