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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/11/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Anna Bora Presidente dott.ssa Paola Mureddu Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio iscritto al n. r.g. 176/24 promosso da
S.P.A. (P.IVA in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore ad negotia sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
RI LI,
Appellante
contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
476/2023 pubblicata in data 18/7/2023.
Conclusioni:
per l'appellante: “Piaccia alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare interamente invalido, errato, viziato ed illegittimo il precetto, con condanna dell'appellato alle spese anche di questo grado”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 476/2023 pubblicata in data 18/7/2023, il Tribunale di Ascoli
Piceno, accoglieva parzialmente l'opposizione a precetto intimato da CP_1
nei confronti di dichiarando il precetto valido
[...] Controparte_2 ed efficace limitatamente alla somma di euro 32.153,78 per somme ancora dovute a titolo risarcitorio, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato in data 16.2.2024,
[...]
impugnava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ritenendo Controparte_2 che il Tribunale, anziché interpretare il titolo esecutivo (la sentenza n.1376/2016 della Corte d'Appello di Ancona) aveva espresso il proprio convincimento discostandosi da quanto statuito nella sentenza, sovrapponendo la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito, ribadendo, quindi, che il precetto era errato, in quanto conteneva la richiesta di pagamento del maggior importo indicato, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza della corte di appello e non l'importo quantificato nella motivazione.
In data 16/7/2024, si costituiva l'appellata con il patrocinio dell'Avv Pietro
EL, eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività, essendo stato notificato l'atto di citazione oltre il termine decadenziale di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata e chiedendo, in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
Con note scritte in data 10.11.2025, l'appellante comunicava e documentava che il difensore dell'appellata, avv. Pietro EL, risultava essere stato sospeso dalla professione, giusta delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati del
4.6.2024.
Preso atto delle note scritte con cui l'appellante ha precisato le proprie conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dell'appellata non validamente costituita in giudizio.
Invero, alla data della costituzione (16.7.2024), così come al momento del rilascio della procura ad litem (15.7.2024), il difensore della stessa, Avvocato
Pietro EL, era privo dello ius postulandi, essendo stato sospeso dalla professione giusta delibera del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ascoli
Piceno, in data 4.6.2024.
Ne discende che l'appellata non risulta validamente costituita in giudizio, ragion per cui deve dichiararsene la contumacia.
Ciò premesso, deve rilevarsi d'ufficio l'inammissibilità dell'appello per tardività.
(cfr. per la pacifica rilevabilità d'ufficio della tardività Cass. n. 12794/2000; Cass.
SU n. 16979/2019 e Cass. n.1654/2020; Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2
Num. 32943 Anno 2024)
Invero, l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 16.2.2024 quando era già decorso il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza dall'impugnazione, dall' art. 327 c.p.c., tenuto conto del fatto che la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno è stata pubblicata in data 18/7/2023, ragion per cui l'ultimo giorno utile per proporre impugnazione era il 18.1.2024, non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3, legge n. 742/1969, e 92 dell'ordinamento giudiziario
(Cassazione civile sez. III, 20/02/2024, n.4572). Le uniche eccezioni al principio sopracitato, che consentirebbero l'applicazione della sospensione feriale nei giudizi di opposizione all'esecuzione, riguardano le seguenti casistiche:
1) quando si discuta soltanto dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. 19 marzo 2010, n. 6672);
2) quando l'attore opponente chieda la condanna della controparte al pagamento di una somma di danaro (Cass. 13 novembre 2009, n. 24047;
Cass. 19 maggio 1989 n. 2400);
3) quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda esperita in via riconvenzionale dall'opposto,
e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21681);
4) quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all'esecuzione
(Cass. 5 marzo 2009, n. 5396).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che non ricorre alcuna delle eccezioni sopramenzionate, poiché si limita a contestare il Controparte_2 diritto di procedere ad esecuzione sulla base del precetto opposto, come si evince dalle conclusioni rassegnate.
L'appello, quindi, è inammissibile, in quanto proposto ben oltre il termine “lungo”
(di 6 mesi) previsto dall'art.327 c.p.c. per l'impugnazione della sentenza di primo grado.
La definizione in rito del presente giudizio esonera il Collegio dall'esame, nel merito, dei motivi di appello.
Nulla sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellata. Si deve, da ultimo disporre la trasmissione di copia integrale degli atti, a cura della cancelleria, alla Procura della Repubblica di Ancona ed al consiglio dell'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno, potendo astrattamente ravvisarsi, nel comportamento serbato dall'Avv Pietro EL, il reato di cui all'art 348 cp.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
176/24, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellata
- Dichiara inammissibile l'appello proposto da Controparte_2
[...]
- Nulla sulle spese di lite.
- Dispone la trasmissione di copia integrale degli atti, a cura della cancelleria, alla Procura della Repubblica di Ancona ed al consiglio dell'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. ssa Anna Bora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Anna Bora Presidente dott.ssa Paola Mureddu Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio iscritto al n. r.g. 176/24 promosso da
S.P.A. (P.IVA in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore ad negotia sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
RI LI,
Appellante
contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
476/2023 pubblicata in data 18/7/2023.
Conclusioni:
per l'appellante: “Piaccia alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare interamente invalido, errato, viziato ed illegittimo il precetto, con condanna dell'appellato alle spese anche di questo grado”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 476/2023 pubblicata in data 18/7/2023, il Tribunale di Ascoli
Piceno, accoglieva parzialmente l'opposizione a precetto intimato da CP_1
nei confronti di dichiarando il precetto valido
[...] Controparte_2 ed efficace limitatamente alla somma di euro 32.153,78 per somme ancora dovute a titolo risarcitorio, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato in data 16.2.2024,
[...]
impugnava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ritenendo Controparte_2 che il Tribunale, anziché interpretare il titolo esecutivo (la sentenza n.1376/2016 della Corte d'Appello di Ancona) aveva espresso il proprio convincimento discostandosi da quanto statuito nella sentenza, sovrapponendo la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito, ribadendo, quindi, che il precetto era errato, in quanto conteneva la richiesta di pagamento del maggior importo indicato, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza della corte di appello e non l'importo quantificato nella motivazione.
In data 16/7/2024, si costituiva l'appellata con il patrocinio dell'Avv Pietro
EL, eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività, essendo stato notificato l'atto di citazione oltre il termine decadenziale di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata e chiedendo, in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
Con note scritte in data 10.11.2025, l'appellante comunicava e documentava che il difensore dell'appellata, avv. Pietro EL, risultava essere stato sospeso dalla professione, giusta delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati del
4.6.2024.
Preso atto delle note scritte con cui l'appellante ha precisato le proprie conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dell'appellata non validamente costituita in giudizio.
Invero, alla data della costituzione (16.7.2024), così come al momento del rilascio della procura ad litem (15.7.2024), il difensore della stessa, Avvocato
Pietro EL, era privo dello ius postulandi, essendo stato sospeso dalla professione giusta delibera del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ascoli
Piceno, in data 4.6.2024.
Ne discende che l'appellata non risulta validamente costituita in giudizio, ragion per cui deve dichiararsene la contumacia.
Ciò premesso, deve rilevarsi d'ufficio l'inammissibilità dell'appello per tardività.
(cfr. per la pacifica rilevabilità d'ufficio della tardività Cass. n. 12794/2000; Cass.
SU n. 16979/2019 e Cass. n.1654/2020; Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2
Num. 32943 Anno 2024)
Invero, l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 16.2.2024 quando era già decorso il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza dall'impugnazione, dall' art. 327 c.p.c., tenuto conto del fatto che la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno è stata pubblicata in data 18/7/2023, ragion per cui l'ultimo giorno utile per proporre impugnazione era il 18.1.2024, non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3, legge n. 742/1969, e 92 dell'ordinamento giudiziario
(Cassazione civile sez. III, 20/02/2024, n.4572). Le uniche eccezioni al principio sopracitato, che consentirebbero l'applicazione della sospensione feriale nei giudizi di opposizione all'esecuzione, riguardano le seguenti casistiche:
1) quando si discuta soltanto dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. 19 marzo 2010, n. 6672);
2) quando l'attore opponente chieda la condanna della controparte al pagamento di una somma di danaro (Cass. 13 novembre 2009, n. 24047;
Cass. 19 maggio 1989 n. 2400);
3) quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda esperita in via riconvenzionale dall'opposto,
e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21681);
4) quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all'esecuzione
(Cass. 5 marzo 2009, n. 5396).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che non ricorre alcuna delle eccezioni sopramenzionate, poiché si limita a contestare il Controparte_2 diritto di procedere ad esecuzione sulla base del precetto opposto, come si evince dalle conclusioni rassegnate.
L'appello, quindi, è inammissibile, in quanto proposto ben oltre il termine “lungo”
(di 6 mesi) previsto dall'art.327 c.p.c. per l'impugnazione della sentenza di primo grado.
La definizione in rito del presente giudizio esonera il Collegio dall'esame, nel merito, dei motivi di appello.
Nulla sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellata. Si deve, da ultimo disporre la trasmissione di copia integrale degli atti, a cura della cancelleria, alla Procura della Repubblica di Ancona ed al consiglio dell'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno, potendo astrattamente ravvisarsi, nel comportamento serbato dall'Avv Pietro EL, il reato di cui all'art 348 cp.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
176/24, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellata
- Dichiara inammissibile l'appello proposto da Controparte_2
[...]
- Nulla sulle spese di lite.
- Dispone la trasmissione di copia integrale degli atti, a cura della cancelleria, alla Procura della Repubblica di Ancona ed al consiglio dell'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. ssa Anna Bora