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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 105 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
TRA
e CP_1 corrente in Macomer NU Zona Industriale La Parte_1
P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte_2 Bonu Trau C.F./P.Iva
nata a [...] il [...] residente in [...] C.F.[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio Laconi C.F. C.F. 1
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Oristano Via San C.F. 2
Francesco n. 18, come da procura in calce all'atto introduttivo
Attrice
,P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_3 (IVA sede legale in Nuoro (NU), nella Via Straullu 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Macciotta (C.F. del Foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliata C.F. 3
presso il suo studio sito in Cagliari (CA), nel Viale Armando Diaz 29, in forza di procura speciale alle liti conferitagli il 22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. Persona_1
[...] Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, stesa e rilasciata separatamente su tre fogli, e depositata telematicamente insieme con la comparsa di costituzione Convenuta
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a) Dichiarare erronea ed infedele la fattura Pt_3 n. 20210134710700 del 30.07.2021 di €
9.755,80 per le causali in narrativa tale che sia dovuta per il minore importo calcolato in corso di causa;
b) Con vittoria di spese ed onorari.
Per la convenuta:
Accertare e dichiarare dovute, da parte della Parte_1 in favore di Pt_3 le somme della fattura 20210134710700 del 30.07.2021, pari ad € 9.755,80, oltre agli interessi moratori ex Reg.
S.I.I. dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande, mandando assolta Pt_3 da ogni avversa pretesa;
- con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice merita accoglimento.
Invero, risulta che nel periodo indicato nella fattura de quo c'è stato un picco anomalo nei consumi idrici;
è stato infatti accertato, tramite l'escussione, avvenuta all'udienza del 03 novembre 2022, del teste particolarmente qualificato dal punto di vista tecnico inTestimone_1
,
nel mese di settembre 2021quanto svolge il lavoro di installatore termoidraulico, che costui rinveniva e riparava una perdita occulta nell'impianto di adduzione idrico dell'immobile sito in
Macomer Via Della Scienza n. 7 su incarico della Parte_1 Detto questo, da un lato parte convenuta afferma che le risultanze istruttorie, relative all'an debeatur, alla luce della normativa applicabile ratione temporis, sono insufficienti per ritenere provata la sussistenza del preteso diritto alla riduzione dell'importo di cui alla summenzionata fattura, dall'altro, la società attrice evidenzia che l'istruttoria espletata ha confermato la tesi attorea ovvero la riconducibilità dei consumi anomali di cui alla fattura n. 20210134710700 del 30.07.2021 di € 9.755,80 ad una perdita occulta fatta prontamente riparare dall'attrice, e difatti, a seguito della riparazione si registra un immediato calo dei consumi come si evince dalla successiva fattura n. 20210210845200 del 26.11.2021 di €
104,30. Ritiene questo giudice che l'istruttoria ha consentito di accertare l'esistenza di una perdita occulta nel periodo considerato. Detto questo, dato atto delle deduzioni delle parti in causa, occorre precisare quanto segue: è vero che, ai sensi dell'art B 35.2) del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, "L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto
B. 35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente. Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio”; è anche vero, però, che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati,
a distanza di tempo dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art.
7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta), e l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio
(distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 24904 del 15.09.2021); ora, nel caso di specie, non risulta provato che la società convenuta abbia adempiuto a quanto indicato in tale sentenza della Corte di Cassazione;
giustamente, dunque è stata disposta una CTU avente a oggetto i quesiti così come indicati nella ordinanza in data 29 dicembre 2022, ossia, da un lato, il ricalcolo della fattura n.20210134710700 del 30.07.2021 di € 9.755,80 sulla base di un consumo di
0,17 mc al giorno o sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza ex art. B.35.1 Regolamento del servizio idrico, dall'altro, l'accertamento sul corretto funzionamento del contatore idrico relativo all'
utenza idrica ad uso domestico contraddistinta al numero 115KA179250E per l'immobile sito in via della Scienza n. 7, in Macomer (NU)"; il consulente tecnico d'ufficio, all'esito di un percorso tecnico accertativo che questo giudicante condivide, è giunto alla conclusione che "In risposta al primo quesito posto dal giudice e in base ai calcoli effettuati utilizzando i dati in premessa, la [...]
Pt 1 deve corrispondere per la somministrazione del servizio idrico integrato la somma di 105,11 euro per il periodo dal 17/03/2021 al 14/07/2021" e che "In risposta al secondo quesito posto dal giudice si può asserire che il contatore installato presso l'utenza della ditta Pt_1 e avente matricola I15KA179250E funziona correttamente ed è in grado di effettuare delle letture attendibili dei consumi a tutte le portate".
Il regolamento delle spese, comprese quelle della CTU, segue le regole della soccombenza, e soccombente deve considerarsi la società convenuta, poiché l'importo ricalcolato in questa sede (€
105,11) si discosta notevolmente dalla somma indicata nella fattura n.20210134710700 del
30.07.2021 per cui è causa (€ 9.755,80)
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara erronea la fattura Pt_3 n. n.20210134710700 del 30.07.2021 per cui è causa tale che sia dovuta solo per l'importo di € 105,11
b) condanna la convenuta Parte_3 in persona del legale rappresentante, a pagare
,
all'attrice a titolo di rifusione delle spese CP_1 Parte_4
processuali, le somme di € 5.077,00 per compensi professionali e € 300,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali c) pone a carico della convenuta Parte_3
,in persona del legale rappresentante, le spese della CTU
Così deciso in Nuoro in data 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Salvatore Serra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 105 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
TRA
e CP_1 corrente in Macomer NU Zona Industriale La Parte_1
P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte_2 Bonu Trau C.F./P.Iva
nata a [...] il [...] residente in [...] C.F.[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio Laconi C.F. C.F. 1
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Oristano Via San C.F. 2
Francesco n. 18, come da procura in calce all'atto introduttivo
Attrice
,P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_3 (IVA sede legale in Nuoro (NU), nella Via Straullu 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Macciotta (C.F. del Foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliata C.F. 3
presso il suo studio sito in Cagliari (CA), nel Viale Armando Diaz 29, in forza di procura speciale alle liti conferitagli il 22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. Persona_1
[...] Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, stesa e rilasciata separatamente su tre fogli, e depositata telematicamente insieme con la comparsa di costituzione Convenuta
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a) Dichiarare erronea ed infedele la fattura Pt_3 n. 20210134710700 del 30.07.2021 di €
9.755,80 per le causali in narrativa tale che sia dovuta per il minore importo calcolato in corso di causa;
b) Con vittoria di spese ed onorari.
Per la convenuta:
Accertare e dichiarare dovute, da parte della Parte_1 in favore di Pt_3 le somme della fattura 20210134710700 del 30.07.2021, pari ad € 9.755,80, oltre agli interessi moratori ex Reg.
S.I.I. dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande, mandando assolta Pt_3 da ogni avversa pretesa;
- con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice merita accoglimento.
Invero, risulta che nel periodo indicato nella fattura de quo c'è stato un picco anomalo nei consumi idrici;
è stato infatti accertato, tramite l'escussione, avvenuta all'udienza del 03 novembre 2022, del teste particolarmente qualificato dal punto di vista tecnico inTestimone_1
,
nel mese di settembre 2021quanto svolge il lavoro di installatore termoidraulico, che costui rinveniva e riparava una perdita occulta nell'impianto di adduzione idrico dell'immobile sito in
Macomer Via Della Scienza n. 7 su incarico della Parte_1 Detto questo, da un lato parte convenuta afferma che le risultanze istruttorie, relative all'an debeatur, alla luce della normativa applicabile ratione temporis, sono insufficienti per ritenere provata la sussistenza del preteso diritto alla riduzione dell'importo di cui alla summenzionata fattura, dall'altro, la società attrice evidenzia che l'istruttoria espletata ha confermato la tesi attorea ovvero la riconducibilità dei consumi anomali di cui alla fattura n. 20210134710700 del 30.07.2021 di € 9.755,80 ad una perdita occulta fatta prontamente riparare dall'attrice, e difatti, a seguito della riparazione si registra un immediato calo dei consumi come si evince dalla successiva fattura n. 20210210845200 del 26.11.2021 di €
104,30. Ritiene questo giudice che l'istruttoria ha consentito di accertare l'esistenza di una perdita occulta nel periodo considerato. Detto questo, dato atto delle deduzioni delle parti in causa, occorre precisare quanto segue: è vero che, ai sensi dell'art B 35.2) del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, "L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto
B. 35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente. Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio”; è anche vero, però, che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati,
a distanza di tempo dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art.
7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta), e l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio
(distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 24904 del 15.09.2021); ora, nel caso di specie, non risulta provato che la società convenuta abbia adempiuto a quanto indicato in tale sentenza della Corte di Cassazione;
giustamente, dunque è stata disposta una CTU avente a oggetto i quesiti così come indicati nella ordinanza in data 29 dicembre 2022, ossia, da un lato, il ricalcolo della fattura n.20210134710700 del 30.07.2021 di € 9.755,80 sulla base di un consumo di
0,17 mc al giorno o sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza ex art. B.35.1 Regolamento del servizio idrico, dall'altro, l'accertamento sul corretto funzionamento del contatore idrico relativo all'
utenza idrica ad uso domestico contraddistinta al numero 115KA179250E per l'immobile sito in via della Scienza n. 7, in Macomer (NU)"; il consulente tecnico d'ufficio, all'esito di un percorso tecnico accertativo che questo giudicante condivide, è giunto alla conclusione che "In risposta al primo quesito posto dal giudice e in base ai calcoli effettuati utilizzando i dati in premessa, la [...]
Pt 1 deve corrispondere per la somministrazione del servizio idrico integrato la somma di 105,11 euro per il periodo dal 17/03/2021 al 14/07/2021" e che "In risposta al secondo quesito posto dal giudice si può asserire che il contatore installato presso l'utenza della ditta Pt_1 e avente matricola I15KA179250E funziona correttamente ed è in grado di effettuare delle letture attendibili dei consumi a tutte le portate".
Il regolamento delle spese, comprese quelle della CTU, segue le regole della soccombenza, e soccombente deve considerarsi la società convenuta, poiché l'importo ricalcolato in questa sede (€
105,11) si discosta notevolmente dalla somma indicata nella fattura n.20210134710700 del
30.07.2021 per cui è causa (€ 9.755,80)
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara erronea la fattura Pt_3 n. n.20210134710700 del 30.07.2021 per cui è causa tale che sia dovuta solo per l'importo di € 105,11
b) condanna la convenuta Parte_3 in persona del legale rappresentante, a pagare
,
all'attrice a titolo di rifusione delle spese CP_1 Parte_4
processuali, le somme di € 5.077,00 per compensi professionali e € 300,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali c) pone a carico della convenuta Parte_3
,in persona del legale rappresentante, le spese della CTU
Così deciso in Nuoro in data 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Salvatore Serra