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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/11/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG 591/2023
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 18 novembre 2025 PROC. N. 591/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 18 novembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
con sede in Campobasso, P.I. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t., sig. , rappresentato e difeso, in Pt_2 virtù di procura in atti, dall'Avv. Gianluca Pescolla, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dello stesso Email_1 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale di Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso, alla via Insorti
d'Ungheria n. 74, ope legis, domicilia.
Resistente
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti, dall'Avv. ST ZU e dall'Avv.
OL NO ed elettivamente domiciliato in Termoli (Cb) presso e nello studio dell'Avv.
ST ZU alla Traversa Madonna Delle Grazie, 50.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso impugnando il verbale unico di Parte_1 accertamento e notificazione n.2023-ISCB-000061 del 29.03.2023, redatto dall' (All.1), il verbale di Controparte_1 accertamento per obbligazione contributiva prot n. 7654 del 12.04.2023, redatto dall' di (all.2), il verbale di diffida Controparte_1 Controparte_1 accertativa per crediti patrimoniali n. del 18.04.2023, notificato con CodiceFiscale_2 atto prot. n. 8357 del 24.04.2022, emesso dall' Controparte_3
per l'importo di euro 16.107,58 (All.3). Segnatamente, la società domandava di
[...]
2. di annullare i predetti atti, ovvero di disapplicarli o, in subordine, di ridurre all'effettivo dovuto le pretese azionate dall' per retribuzioni, contributi e Controparte_4 sanzioni, in ragione delle argomentazioni esposte.
3. Si costituiva in giudizio l' , domandando, in via pregiudiziale e in Controparte_1 rito, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per la carenza di interesse e/o per il difetto di legittimazione attiva in capo a controparte. Nel merito, chiedeva di rigettare il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, con contestuale conferma dei verbali impugnati.
4. Si costituiva, altresì, – ossia il lavoratore interessato Controparte_2 dall'accertamento – il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “in limine litis a) dichiarare l'improcedibilità del ricorso della società in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico legale rapp.te p.t, in quanto notificato al lavoratore oltre il termine indicato dal Giudice del Lavoro a seguito di rimessione in termini e che deve essere considerato termine perentorio ex art. 291 cpc con ogni conseguenza di legge;
b) dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della società
in persona dell'Amministratore Unico legale rapp.te p.t, per i motivi Parte_1 spiegati in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
nel merito c) rigettare il ricorso così come proposto dalla società in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 legale rapp.te p.t, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
d) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. Controparte_2 ha intrattenuto ab initio, cioè dal 21.09.2020 e fino al 18.01.2022 con la Parte_1 un rapporto lavorativo di natura subordinata full time a tempo indeterminato, con
[...] qualifica corrispondente quanto meno al 6° livello del CCNL di settore o anche quello diverso che verrà accertato in corso di causa;
e) per l'effetto, condannare la società
in persona dell'Amministratore Unico legale rapp.te p.t, a Parte_1 corrispondere al sig. la somma di euro 38.163,71, o la diversa Controparte_2 somma che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 21.09.2020 al
18.01.2022; f) in subordine accertare e dichiarare come dovuta la somma pari ad €.
16.107,58, di cui alla diffida accertativa per crediti patrimoniali n. 20 Parte_3 del 18.04.2023, notificato con atto prot. n. 8357 del 24.04.2022, emessa dall'
[...]
nei confronti della società Controparte_1 Parte_1
.
[...]
5. All'esito della prima udienza, il Giudice pronunciava ordinanza con cui rilevava preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente in riferimento ai primi due provvedimenti impugnati, ossia un verbale unico di accertamento e notificazione ed un verbale di accertamento per obbligazione contributiva
(cfr. doc. 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente), dal momento che tale potere è riservato al Giudice solamente in ipotesi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 5 DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150. In riferimento, invece, all'istanza di sospensione riferita alla diffida accertativa per crediti patrimoniali, pur rilevandone l'ammissibilità in astratto, in quanto inquadrabile del combinato disposto degli artt. 615 co.1, 618bis e 624 c.p.c. e art. 12 DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile
2004, n. 124, dal momento che il provvedimento citato aveva acquisito efficacia di titolo esecutivo a seguito del rigetto del ricorso amministrativo, essa era rigettata per assenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c.
6. Con decreto del 17 maggio 2024 il Giudice dichiarava poi l'inammissibilità per decadenza della domanda riconvenzionale proposta da , in quanto priva CP_2 dell'istanza di cui all'art. 418 c.p.c.
7. Devono esaminarsi, in primo luogo, le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
Infondata è anzitutto quella concernente la carenza di interesse ad agire in capo alla atteso che nel caso di specie la società ricorrente ha formulato domanda di Pt_1 accertamento negativo in relazione allo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno di nel periodo compreso dal 21.9.2020 al 20.9.2021 (oggetto di Controparte_2 tirocinio formativo) con le mansioni di scaffalista, V livello CCNL Terziario e nel periodo compreso tra il 21.9.2021 ed il 18.1.2022 (oggetto di contratto di lavoro subordinato in part-time) con le mansioni di operaio VI livello, al fine di sottrarsi agli adempimenti retributivi e previdenziali di cui ai provvedimenti impugnati. L'interesse ad agire è, pertanto, certamente presente.
8. Quanto, invece, al non meglio precisato difetto di legittimazione ad agire – eccepito dall' – esso non pare – dalla formulazione contenuta nella comparsa di CP_1 costituzione – discostarsi dalla predetta eccezione di carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ed è pertanto al capo di motivazione precedente che si rinvia.
9. Passando, quindi, al merito del ricorso, occorre appurare se – nel Controparte_2 periodo compreso tra il 21.9.2020 ed il 20.9.2021 – abbia in concreto svolto attività di tirocinio formativo, ovvero se abbia prestato attività riconducibile ad un contratto di lavoro subordinato.
Sul punto si fa applicazione dei seguenti principi di diritto, estendibili anche al c.d. tirocinio formativo: Cass. Sez. L - , Sentenza n. 6704 del 13/03/2024 (Rv. 670355 - 01)
“In tema di contratto di apprendistato, il requisito della forma scritta, previsto ratione temporis dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167 del 2011, va inteso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità "di protezione" di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale” e Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10826 del 24/04/2023 (Rv. 667460 -
01): “Il contratto di apprendistato, per la cui stipula è richiesta la forma scritta "ad substantiam", deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell'atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l'elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l'acquisizione della qualifica”.
Per quel che concerne la presenza di un tutor in affiancamento, Cass. Sez. L - , Ordinanza
n. 16595 del 03/08/2020 (Rv. 658635 - 01) ha affermato che “In tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali”.
Nel caso di specie, la parte datoriale ha adempiuto all'onere probatorio relativo alla prova scritta del contratto, producendo l'intero fascicolo relativo al tirocinio di (cfr. CP_2 deposito del 13.2.2025), nel quale è contenuta la disciplina del “tirocinio extracurriculare
(ai sensi della Legge Regionale 29 Luglio 2013, n. 13 - D.G.R. del 18 novembre n. 600 -
Direttiva Attuativa e D.G.R. n. 252 del luglio 2017 Accordo in sede di conferenza stato- regioni, del 25 maggio 2017, repertorio atti m. 86/csr – approvazione “linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, (articolo 1, comma 34 l. 92/2012) – recepimento, aggiornamento ed integrazione delle linee guida approvate il 24 gennaio
2013) – Tirocinante: – Controparte_5 Controparte_2
CONVENZ. 26 del 14/09/2020”.
Il “progetto formativo individuale” – sottoscritto dallo stesso lavoratore – prevede come periodo di riferimento quello oggetto dell'accertamento ispettivo (21.9.2020 –
20.9.2021), l'elenco delle mansioni da svolgere e l'orario di lavoro di 30 ore settimanali
(5 ore giornaliere) dal lunedì al sabato.
Con specifico riferimento, dunque, al periodo suindicato bisogna verificare se effettivamente gli orari di lavoro siano stati rispettati e se il tirocinante sia stato affiancato da un tutor (elemento dirimente tra il tirocinio e il lavoro subordinato).
La testimonianza di – escussa all'udienza del 21.5.2024 – così come Testimone_1 quella di non sono utili a tale scopo perché la prima teste ha lavorato per la Tes_2 dal dicembre 2021 al giugno 2023, mentre il secondo teste dal settembre 2021 e Pt_1 dunque saranno riprese per l'esame del secondo periodo lavorativo.
La testimonianza di (escussa all'udienza del 17.9.2024) è, invece, utile Testimone_3 ai fini del decidere, seppur nel limite del periodo compreso tra aprile 2021 (allorché la teste ha iniziato a lavorare per la e settembre 2021: ella ha confermato che Pt_1
, durante il periodo di tirocinio, doveva allestire gli scaffali e le isole CP_2 promozionali da adibire alla vendita dei prodotti secondo le direttive aziendali, curare l'esposizione della merce e dei rifornimenti degli scaffali, curare la pulizia e il riordino degli ambienti, preparare la merce per la vendita (es. confezionamento, prezzatura, applicazione e rimozione dei dispositivi anti-taccheggio), erogare informazioni tecniche sulle caratteristiche dei prodotti, monitorare le esigenze dei consumatori e comunicazione all'esercente e sorvegliare sul comportamento della clientela. Ha, altresì, affermato di non ricordare se vi fosse un tutor ad affiancare il tirocinante.
Maggiormente rilevante è, invece, la deposizione della teste – Testimone_4 escussa all'udienza del 22.10.2024 – la quale, pur avendo lavorato con per un CP_2 solo mese (da settembre ad ottobre 2021) – ha affermato che questi seguiva orari di lavoro diversi rispetto a quelli riportati nel progetto di tirocinio, ossia dal lunedì alla domenica con quattro giorni di riposo (solitamente il martedì) dalle 9 alle 20.30 con un'ora di pausa pranzo. Ha poi negato che vi fosse un tutor ad affiancare il lavoratore. Alla luce di tali dichiarazioni – sulla cui veridicità non si ha allo stato motivo di dubitare, anche considerando che la ha affermato di non avere mai avuto contenziosi con Tes_4 la – deve ritenersi che il mancato rispetto del limite orario previsto in ricorso e Pt_1 la non costante presenza di un tutor in affiancamento a portino a ritenere CP_2 infondato il ricorso in riferimento agli esiti dell'accertamento ispettivo per il periodo formalmente coperto dal tirocinio, ossia quello compreso tra il 21.9.2020 e il 20.9.2021.
10. Si può, quindi, passare all'esame dell'arco temporale che va dal 21.9.2021 al 18.1.2022, in cui è stato vigente tra le parti un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
La teste ha dichiarato “Ho lavorato per la da dicembre 2021 a Testimone_1 Pt_1 giugno 2023. Ho lavorato con per due mesi da dicembre 2021 a gennaio Controparte_2
2022. Io ero una commessa. faceva le mie stesse mansioni, ma era in tirocinio CP_2 quindi era affiancato dal proprietario Confermo il cap. 2 del ricorso (“durante il Per_1 periodo di tirocinio extracurriculare il sig. doveva: CP_2
a. allestire gli scaffali e le isole promozionali da adibire alla vendita dei prodotti secondo le direttive aziendali;
b. Curare l'esposizione della merce e dei rifornimenti degli scaffali;
c. Curare la pulizia e il riordino degli ambienti;
d. Preparare la merce per la vendita (es. confezionamento, prezzatura, applicazione e rimozione dei dispositivi anti-taccheggio);
e. Erogare informazioni tecniche sulle caratteristiche dei prodotti;
f. Monitoraggio sulle esigenze dei consumatori e comunicazione all'esercente;
g. Sorveglianza sul comportamento della clientela;
” ndr) con eccezione della circostanza di cui alla lettera f) che non ricordo.” (…) Io e lavoravamo dalle 10 alle 13, in CP_2 particolare lui lavorava dal lunedì al sabato. Io posso riferire solo per i due mesi che ho indicato prima”.
La teste, dunque, (in disparte la circostanza della presenza del tutor che non rileva per il periodo di lavoro di cui si discute, dal momento che vigeva un contratto di lavoro subordinato) sembrerebbe confermare la versione di cui al ricorso.
Sugli orari di lavoro nulla ha saputo riferire la teste all'udienza del Testimone_3
17.9.2024 ed ugualmente non utile ai fini del decidere è la deposizione di Testimone_4
all'udienza del 22.10.2024, poiché ella ha prestato attività lavorativa presso
[...] nel primo periodo preso in considerazione e non in quello in parola. Pt_1
Contrastante con la ricostruzione effettuata dalla teste è, invece, la deposizione resa Tes_1 dal teste all'udienza del 14.1.2025, il quale ha dichiarato: “Ho lavorato per la Tes_2 da settembre 2021 ai primi mesi del 2022. Non so essere preciso sui mesi. Ricordo Pt_1 orientativamente che vi ho lavorato per circa un anno abbondante. Ho lavorato per un periodo con che era già dipendente quando io sono entrato. Confermo che CP_2 CP_2 lavorava presso via Corsica n. 181 a Termoli tutti i giorni della settimana dalla Pt_1 mattina a ora di pranzo, poi staccava un'ora e riprendeva nel pomeriggio fino alle 20.30. confermo il cap. 6 (“Vero è che per tutto il periodo in cui ha lavorato presso la Parte_1 le mansioni del sig. consistevano nello smistamento delle merci
[...] Controparte_2 nel reparto di competenza dell'emporio, nelle indicazioni alla clientela della collocazione della merce all'interno dell'emporio, nelle dimostrazioni della merce alla clientela, nel carico e scarico delle merci e nella sistemazione ed organizzazione degli scaffali” ndr). (…) ADR
Avv. Pescolla: io lavoravo dalle 9 alle 14. Poi dalle 16 alle 18/19. A volte ero presente alla chiusura del negozio”.
Le predette deposizioni descrivono un quadro lavorativo che vede impiegato CP_2 presso la per un orario lavorativo ben maggiore rispetto a quello riportato nel Pt_1 contratto, confermando, pertanto, la ricostruzione dei fatti delineata e segnalata dall'ispettorato. La circostanza, infatti, che la teste abbia dichiarato che Tes_1 CP_2 lavorasse con lei di mattina e seguisse i suoi “stessi orari” non contrasta con quanto dichiarato dal teste allorché questi ha riferito di aver visto lo stesso lavorare anche di Tes_2 pomeriggio, quando la non c'era. In altri e più compiuti termini: premesso che il Tes_1 resistente lavorava certamente di mattina, la sua collega potrebbe non essere a conoscenza – atteso che la stessa non era presente – del fatto che l'orario lavorativo proseguisse anche nel pomeriggio, quando è stato visto dal teste CP_2 Tes_2
Alla luce delle predette considerazioni e dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che la ricostruzione effettuata dall' - che ha condotto all'adozione dei provvedimenti CP_1 amministrativi in questa sede contestati - sia corretta, non essendo stata la in grado Pt_1 di efficacemente contrastarla, né di fornire un riscontro probatorio di segno contrario.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite, stante il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dall' , sono CP_1 compensate nella misura di 1/3, mentre quelle tra la ricorrente e (per inammissibilità CP_2 della domanda riconvenzionale e rigetto dell'eccezione preliminare) sono compensate per metà e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, in base ai parametri medi ed al valore della domanda.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta le eccezioni preliminari.
2. Rigetta il ricorso.
3. Dichiara l'inammissibilità per decadenza della domanda riconvenzionale proposta da
. Controparte_2
4. Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e l' , ponendo a carico della prima i restanti 2/3, Controparte_1 liquidati in euro 3.592,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
5. Compensa le spese di lite nella misura della metà tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. e , ponendo a carico della parte ricorrente la restante Controparte_2 metà, quantificata in €.2.694,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 18 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 18 novembre 2025 PROC. N. 591/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 18 novembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
con sede in Campobasso, P.I. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t., sig. , rappresentato e difeso, in Pt_2 virtù di procura in atti, dall'Avv. Gianluca Pescolla, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dello stesso Email_1 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale di Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso, alla via Insorti
d'Ungheria n. 74, ope legis, domicilia.
Resistente
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti, dall'Avv. ST ZU e dall'Avv.
OL NO ed elettivamente domiciliato in Termoli (Cb) presso e nello studio dell'Avv.
ST ZU alla Traversa Madonna Delle Grazie, 50.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso impugnando il verbale unico di Parte_1 accertamento e notificazione n.2023-ISCB-000061 del 29.03.2023, redatto dall' (All.1), il verbale di Controparte_1 accertamento per obbligazione contributiva prot n. 7654 del 12.04.2023, redatto dall' di (all.2), il verbale di diffida Controparte_1 Controparte_1 accertativa per crediti patrimoniali n. del 18.04.2023, notificato con CodiceFiscale_2 atto prot. n. 8357 del 24.04.2022, emesso dall' Controparte_3
per l'importo di euro 16.107,58 (All.3). Segnatamente, la società domandava di
[...]
2. di annullare i predetti atti, ovvero di disapplicarli o, in subordine, di ridurre all'effettivo dovuto le pretese azionate dall' per retribuzioni, contributi e Controparte_4 sanzioni, in ragione delle argomentazioni esposte.
3. Si costituiva in giudizio l' , domandando, in via pregiudiziale e in Controparte_1 rito, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per la carenza di interesse e/o per il difetto di legittimazione attiva in capo a controparte. Nel merito, chiedeva di rigettare il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, con contestuale conferma dei verbali impugnati.
4. Si costituiva, altresì, – ossia il lavoratore interessato Controparte_2 dall'accertamento – il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “in limine litis a) dichiarare l'improcedibilità del ricorso della società in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico legale rapp.te p.t, in quanto notificato al lavoratore oltre il termine indicato dal Giudice del Lavoro a seguito di rimessione in termini e che deve essere considerato termine perentorio ex art. 291 cpc con ogni conseguenza di legge;
b) dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della società
in persona dell'Amministratore Unico legale rapp.te p.t, per i motivi Parte_1 spiegati in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
nel merito c) rigettare il ricorso così come proposto dalla società in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 legale rapp.te p.t, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
d) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. Controparte_2 ha intrattenuto ab initio, cioè dal 21.09.2020 e fino al 18.01.2022 con la Parte_1 un rapporto lavorativo di natura subordinata full time a tempo indeterminato, con
[...] qualifica corrispondente quanto meno al 6° livello del CCNL di settore o anche quello diverso che verrà accertato in corso di causa;
e) per l'effetto, condannare la società
in persona dell'Amministratore Unico legale rapp.te p.t, a Parte_1 corrispondere al sig. la somma di euro 38.163,71, o la diversa Controparte_2 somma che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 21.09.2020 al
18.01.2022; f) in subordine accertare e dichiarare come dovuta la somma pari ad €.
16.107,58, di cui alla diffida accertativa per crediti patrimoniali n. 20 Parte_3 del 18.04.2023, notificato con atto prot. n. 8357 del 24.04.2022, emessa dall'
[...]
nei confronti della società Controparte_1 Parte_1
.
[...]
5. All'esito della prima udienza, il Giudice pronunciava ordinanza con cui rilevava preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente in riferimento ai primi due provvedimenti impugnati, ossia un verbale unico di accertamento e notificazione ed un verbale di accertamento per obbligazione contributiva
(cfr. doc. 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente), dal momento che tale potere è riservato al Giudice solamente in ipotesi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 5 DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150. In riferimento, invece, all'istanza di sospensione riferita alla diffida accertativa per crediti patrimoniali, pur rilevandone l'ammissibilità in astratto, in quanto inquadrabile del combinato disposto degli artt. 615 co.1, 618bis e 624 c.p.c. e art. 12 DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile
2004, n. 124, dal momento che il provvedimento citato aveva acquisito efficacia di titolo esecutivo a seguito del rigetto del ricorso amministrativo, essa era rigettata per assenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c.
6. Con decreto del 17 maggio 2024 il Giudice dichiarava poi l'inammissibilità per decadenza della domanda riconvenzionale proposta da , in quanto priva CP_2 dell'istanza di cui all'art. 418 c.p.c.
7. Devono esaminarsi, in primo luogo, le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
Infondata è anzitutto quella concernente la carenza di interesse ad agire in capo alla atteso che nel caso di specie la società ricorrente ha formulato domanda di Pt_1 accertamento negativo in relazione allo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno di nel periodo compreso dal 21.9.2020 al 20.9.2021 (oggetto di Controparte_2 tirocinio formativo) con le mansioni di scaffalista, V livello CCNL Terziario e nel periodo compreso tra il 21.9.2021 ed il 18.1.2022 (oggetto di contratto di lavoro subordinato in part-time) con le mansioni di operaio VI livello, al fine di sottrarsi agli adempimenti retributivi e previdenziali di cui ai provvedimenti impugnati. L'interesse ad agire è, pertanto, certamente presente.
8. Quanto, invece, al non meglio precisato difetto di legittimazione ad agire – eccepito dall' – esso non pare – dalla formulazione contenuta nella comparsa di CP_1 costituzione – discostarsi dalla predetta eccezione di carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ed è pertanto al capo di motivazione precedente che si rinvia.
9. Passando, quindi, al merito del ricorso, occorre appurare se – nel Controparte_2 periodo compreso tra il 21.9.2020 ed il 20.9.2021 – abbia in concreto svolto attività di tirocinio formativo, ovvero se abbia prestato attività riconducibile ad un contratto di lavoro subordinato.
Sul punto si fa applicazione dei seguenti principi di diritto, estendibili anche al c.d. tirocinio formativo: Cass. Sez. L - , Sentenza n. 6704 del 13/03/2024 (Rv. 670355 - 01)
“In tema di contratto di apprendistato, il requisito della forma scritta, previsto ratione temporis dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167 del 2011, va inteso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità "di protezione" di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale” e Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10826 del 24/04/2023 (Rv. 667460 -
01): “Il contratto di apprendistato, per la cui stipula è richiesta la forma scritta "ad substantiam", deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell'atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l'elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l'acquisizione della qualifica”.
Per quel che concerne la presenza di un tutor in affiancamento, Cass. Sez. L - , Ordinanza
n. 16595 del 03/08/2020 (Rv. 658635 - 01) ha affermato che “In tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali”.
Nel caso di specie, la parte datoriale ha adempiuto all'onere probatorio relativo alla prova scritta del contratto, producendo l'intero fascicolo relativo al tirocinio di (cfr. CP_2 deposito del 13.2.2025), nel quale è contenuta la disciplina del “tirocinio extracurriculare
(ai sensi della Legge Regionale 29 Luglio 2013, n. 13 - D.G.R. del 18 novembre n. 600 -
Direttiva Attuativa e D.G.R. n. 252 del luglio 2017 Accordo in sede di conferenza stato- regioni, del 25 maggio 2017, repertorio atti m. 86/csr – approvazione “linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, (articolo 1, comma 34 l. 92/2012) – recepimento, aggiornamento ed integrazione delle linee guida approvate il 24 gennaio
2013) – Tirocinante: – Controparte_5 Controparte_2
CONVENZ. 26 del 14/09/2020”.
Il “progetto formativo individuale” – sottoscritto dallo stesso lavoratore – prevede come periodo di riferimento quello oggetto dell'accertamento ispettivo (21.9.2020 –
20.9.2021), l'elenco delle mansioni da svolgere e l'orario di lavoro di 30 ore settimanali
(5 ore giornaliere) dal lunedì al sabato.
Con specifico riferimento, dunque, al periodo suindicato bisogna verificare se effettivamente gli orari di lavoro siano stati rispettati e se il tirocinante sia stato affiancato da un tutor (elemento dirimente tra il tirocinio e il lavoro subordinato).
La testimonianza di – escussa all'udienza del 21.5.2024 – così come Testimone_1 quella di non sono utili a tale scopo perché la prima teste ha lavorato per la Tes_2 dal dicembre 2021 al giugno 2023, mentre il secondo teste dal settembre 2021 e Pt_1 dunque saranno riprese per l'esame del secondo periodo lavorativo.
La testimonianza di (escussa all'udienza del 17.9.2024) è, invece, utile Testimone_3 ai fini del decidere, seppur nel limite del periodo compreso tra aprile 2021 (allorché la teste ha iniziato a lavorare per la e settembre 2021: ella ha confermato che Pt_1
, durante il periodo di tirocinio, doveva allestire gli scaffali e le isole CP_2 promozionali da adibire alla vendita dei prodotti secondo le direttive aziendali, curare l'esposizione della merce e dei rifornimenti degli scaffali, curare la pulizia e il riordino degli ambienti, preparare la merce per la vendita (es. confezionamento, prezzatura, applicazione e rimozione dei dispositivi anti-taccheggio), erogare informazioni tecniche sulle caratteristiche dei prodotti, monitorare le esigenze dei consumatori e comunicazione all'esercente e sorvegliare sul comportamento della clientela. Ha, altresì, affermato di non ricordare se vi fosse un tutor ad affiancare il tirocinante.
Maggiormente rilevante è, invece, la deposizione della teste – Testimone_4 escussa all'udienza del 22.10.2024 – la quale, pur avendo lavorato con per un CP_2 solo mese (da settembre ad ottobre 2021) – ha affermato che questi seguiva orari di lavoro diversi rispetto a quelli riportati nel progetto di tirocinio, ossia dal lunedì alla domenica con quattro giorni di riposo (solitamente il martedì) dalle 9 alle 20.30 con un'ora di pausa pranzo. Ha poi negato che vi fosse un tutor ad affiancare il lavoratore. Alla luce di tali dichiarazioni – sulla cui veridicità non si ha allo stato motivo di dubitare, anche considerando che la ha affermato di non avere mai avuto contenziosi con Tes_4 la – deve ritenersi che il mancato rispetto del limite orario previsto in ricorso e Pt_1 la non costante presenza di un tutor in affiancamento a portino a ritenere CP_2 infondato il ricorso in riferimento agli esiti dell'accertamento ispettivo per il periodo formalmente coperto dal tirocinio, ossia quello compreso tra il 21.9.2020 e il 20.9.2021.
10. Si può, quindi, passare all'esame dell'arco temporale che va dal 21.9.2021 al 18.1.2022, in cui è stato vigente tra le parti un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
La teste ha dichiarato “Ho lavorato per la da dicembre 2021 a Testimone_1 Pt_1 giugno 2023. Ho lavorato con per due mesi da dicembre 2021 a gennaio Controparte_2
2022. Io ero una commessa. faceva le mie stesse mansioni, ma era in tirocinio CP_2 quindi era affiancato dal proprietario Confermo il cap. 2 del ricorso (“durante il Per_1 periodo di tirocinio extracurriculare il sig. doveva: CP_2
a. allestire gli scaffali e le isole promozionali da adibire alla vendita dei prodotti secondo le direttive aziendali;
b. Curare l'esposizione della merce e dei rifornimenti degli scaffali;
c. Curare la pulizia e il riordino degli ambienti;
d. Preparare la merce per la vendita (es. confezionamento, prezzatura, applicazione e rimozione dei dispositivi anti-taccheggio);
e. Erogare informazioni tecniche sulle caratteristiche dei prodotti;
f. Monitoraggio sulle esigenze dei consumatori e comunicazione all'esercente;
g. Sorveglianza sul comportamento della clientela;
” ndr) con eccezione della circostanza di cui alla lettera f) che non ricordo.” (…) Io e lavoravamo dalle 10 alle 13, in CP_2 particolare lui lavorava dal lunedì al sabato. Io posso riferire solo per i due mesi che ho indicato prima”.
La teste, dunque, (in disparte la circostanza della presenza del tutor che non rileva per il periodo di lavoro di cui si discute, dal momento che vigeva un contratto di lavoro subordinato) sembrerebbe confermare la versione di cui al ricorso.
Sugli orari di lavoro nulla ha saputo riferire la teste all'udienza del Testimone_3
17.9.2024 ed ugualmente non utile ai fini del decidere è la deposizione di Testimone_4
all'udienza del 22.10.2024, poiché ella ha prestato attività lavorativa presso
[...] nel primo periodo preso in considerazione e non in quello in parola. Pt_1
Contrastante con la ricostruzione effettuata dalla teste è, invece, la deposizione resa Tes_1 dal teste all'udienza del 14.1.2025, il quale ha dichiarato: “Ho lavorato per la Tes_2 da settembre 2021 ai primi mesi del 2022. Non so essere preciso sui mesi. Ricordo Pt_1 orientativamente che vi ho lavorato per circa un anno abbondante. Ho lavorato per un periodo con che era già dipendente quando io sono entrato. Confermo che CP_2 CP_2 lavorava presso via Corsica n. 181 a Termoli tutti i giorni della settimana dalla Pt_1 mattina a ora di pranzo, poi staccava un'ora e riprendeva nel pomeriggio fino alle 20.30. confermo il cap. 6 (“Vero è che per tutto il periodo in cui ha lavorato presso la Parte_1 le mansioni del sig. consistevano nello smistamento delle merci
[...] Controparte_2 nel reparto di competenza dell'emporio, nelle indicazioni alla clientela della collocazione della merce all'interno dell'emporio, nelle dimostrazioni della merce alla clientela, nel carico e scarico delle merci e nella sistemazione ed organizzazione degli scaffali” ndr). (…) ADR
Avv. Pescolla: io lavoravo dalle 9 alle 14. Poi dalle 16 alle 18/19. A volte ero presente alla chiusura del negozio”.
Le predette deposizioni descrivono un quadro lavorativo che vede impiegato CP_2 presso la per un orario lavorativo ben maggiore rispetto a quello riportato nel Pt_1 contratto, confermando, pertanto, la ricostruzione dei fatti delineata e segnalata dall'ispettorato. La circostanza, infatti, che la teste abbia dichiarato che Tes_1 CP_2 lavorasse con lei di mattina e seguisse i suoi “stessi orari” non contrasta con quanto dichiarato dal teste allorché questi ha riferito di aver visto lo stesso lavorare anche di Tes_2 pomeriggio, quando la non c'era. In altri e più compiuti termini: premesso che il Tes_1 resistente lavorava certamente di mattina, la sua collega potrebbe non essere a conoscenza – atteso che la stessa non era presente – del fatto che l'orario lavorativo proseguisse anche nel pomeriggio, quando è stato visto dal teste CP_2 Tes_2
Alla luce delle predette considerazioni e dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che la ricostruzione effettuata dall' - che ha condotto all'adozione dei provvedimenti CP_1 amministrativi in questa sede contestati - sia corretta, non essendo stata la in grado Pt_1 di efficacemente contrastarla, né di fornire un riscontro probatorio di segno contrario.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite, stante il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dall' , sono CP_1 compensate nella misura di 1/3, mentre quelle tra la ricorrente e (per inammissibilità CP_2 della domanda riconvenzionale e rigetto dell'eccezione preliminare) sono compensate per metà e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, in base ai parametri medi ed al valore della domanda.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta le eccezioni preliminari.
2. Rigetta il ricorso.
3. Dichiara l'inammissibilità per decadenza della domanda riconvenzionale proposta da
. Controparte_2
4. Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e l' , ponendo a carico della prima i restanti 2/3, Controparte_1 liquidati in euro 3.592,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
5. Compensa le spese di lite nella misura della metà tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. e , ponendo a carico della parte ricorrente la restante Controparte_2 metà, quantificata in €.2.694,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 18 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella