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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024 da
, nato in [...] il [...], residente a [...]
Rossini n. 3 (c.f. , elettivamente domiciliato in Sassari, via Cavour n. 65, CodiceFiscale_1
presso e nello studio dell'avv. Francesca Moro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il 1° luglio 1952, residente in [...]
n. 46 (c.f. ), elettivamente domiciliata in Sassari presso e nello studio dell'avv. CodiceFiscale_2
Costantino Biello, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Sedini in data 22 settembre 1973, trascritto al n. 10, Parte II serie A, Anno 1973, scegliendo il regime pagina 1 di 3 patrimoniale della comunione dei beni, dalla cui unione nasceva in Sassari il giorno 16 novembre 1974,
il figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, hanno dedotto di aver proposto Per_1
ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione era stata omologata nell'ambito del procedimento n° 378/06, con decreto depositato il 22.05.2009. Hanno rappresentato che dalla separazione erano trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nelle more i coniugi non avevano ripreso la convivenza né, allo stato,
si riteneva possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
richiesta confermata con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025, alle seguenti condizioni:
“A) confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in Porto Torres, viale delle Vigne n. 46 alla
Sig.ra con mobili ed arredi (conforme ex lett. B condizioni separazione); Parte_2
B) a titolo di assegno divorzile il Sig. si obbliga al versamento mensile in Parte_1
favore della Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese dell'importo di € 600,00 (seicento/00) mensili, Pt_2
nonché al versamento in favore della Sig.ra dell'importo di €. 1.000,00 solo e relativamente alla Pt_2
mensilità di ogni dicembre;
importi da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat;
C) dare atto che i coniugi hanno risolto ogni e qualunque aspetto di natura economica tra di
loro e di non avere alcunché da pretendere l'uno dall'altra in merito ad eventuali situazioni
pregresse”.
All'udienza del 10.09.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di pagina 2 di 3 ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte e prende atto delle condizioni pattuite che regolamentano compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici, e non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi Parte_1
e , celebrato in Sedini in data 22 settembre 1973, trascritto al n. 10, Parte II
[...] Parte_2
serie A, Anno 1973, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sedini alle trascrizioni di legge;
- prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, come sopra riportate;
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 15.09.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024 da
, nato in [...] il [...], residente a [...]
Rossini n. 3 (c.f. , elettivamente domiciliato in Sassari, via Cavour n. 65, CodiceFiscale_1
presso e nello studio dell'avv. Francesca Moro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il 1° luglio 1952, residente in [...]
n. 46 (c.f. ), elettivamente domiciliata in Sassari presso e nello studio dell'avv. CodiceFiscale_2
Costantino Biello, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Sedini in data 22 settembre 1973, trascritto al n. 10, Parte II serie A, Anno 1973, scegliendo il regime pagina 1 di 3 patrimoniale della comunione dei beni, dalla cui unione nasceva in Sassari il giorno 16 novembre 1974,
il figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, hanno dedotto di aver proposto Per_1
ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione era stata omologata nell'ambito del procedimento n° 378/06, con decreto depositato il 22.05.2009. Hanno rappresentato che dalla separazione erano trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nelle more i coniugi non avevano ripreso la convivenza né, allo stato,
si riteneva possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
richiesta confermata con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025, alle seguenti condizioni:
“A) confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in Porto Torres, viale delle Vigne n. 46 alla
Sig.ra con mobili ed arredi (conforme ex lett. B condizioni separazione); Parte_2
B) a titolo di assegno divorzile il Sig. si obbliga al versamento mensile in Parte_1
favore della Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese dell'importo di € 600,00 (seicento/00) mensili, Pt_2
nonché al versamento in favore della Sig.ra dell'importo di €. 1.000,00 solo e relativamente alla Pt_2
mensilità di ogni dicembre;
importi da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat;
C) dare atto che i coniugi hanno risolto ogni e qualunque aspetto di natura economica tra di
loro e di non avere alcunché da pretendere l'uno dall'altra in merito ad eventuali situazioni
pregresse”.
All'udienza del 10.09.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di pagina 2 di 3 ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte e prende atto delle condizioni pattuite che regolamentano compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici, e non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi Parte_1
e , celebrato in Sedini in data 22 settembre 1973, trascritto al n. 10, Parte II
[...] Parte_2
serie A, Anno 1973, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sedini alle trascrizioni di legge;
- prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, come sopra riportate;
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 15.09.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
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