Articolo 5 della Legge 28 maggio 1936, n. 1003
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 giugno 1936
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Versione
1 gennaio 2014
Art. 5.

Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'Erario di lire trecento.

Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno iscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento degli esami.

((Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
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