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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7346 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa IA Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 15072/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
in proprio, cod fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola F 10 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
IA FR, , che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale depositata in uno al ricorso telematico;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura CP_1 generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 (rep. Persona_1
37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via De
Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S.;
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 19.6.2025 , la parte in epigrafe ha adito il giudice del
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro , proponendo opposizione avverso l'OI numero OI-001642563 notificatagli in data 29.7.2024 , ed ha chiesto di
-dichiarare nulle, ovvero annullare, le Ordinanze Ingiunzione opposte per essere le stesse state emesse da una Sede territorialmente incompetenze e, quindi, priva del relativo CP_1 potere;
2
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale del sig. , in Parte_1 proprio, rispetto alle sanzioni amministrative irrogate dall' con l' Ordinanza ingiunzione CP_1
opposta, non essendo egli l'amministratore del Condominio Parco Sant'Antonio di via
Sportiglione n. 21 in Afragola (Na) al momento in cui sarebbero state commesse le violazioni;
- annullare, revocare o comunque dichiarare nulle e/o prive di efficacia l'ordinanza- ingiunzione opposte, emessa dall' , nonché ogni atto ad esse presupposto, connesso e CP_1 collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 legge n. 689/1981 e dell'art. 6, d.lgs. n.
150/2011, in quanto gli atti di accertamento ad esse presupposti non sono stati mai notificati al sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 della L. 689/1981 e la conseguente nullità o annullamento dell'atto di accertamento presupposto, e per l'effetto dichiarare l' decaduto dal relativo potere così annullando le Ordinanze ingiunzione CP_1 opposte per essersi estinte le violazioni amministrative che ne sono oggetto a causa della tardività della loro contestazione;
- in via gradata, dichiarare prescritte le irrogate sanzioni amministrative per il decorso, senza interruzione, del termine quinquennale ovvero di quello di cui all'art. 28 della L. 689/1981;
- in via ancor gradata, dichiarare la nullità, ovvero annullare, le Ordinanze ingiunzione opposte per essere le stesse assolutamente carenti nella loro motivazione;
- in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, - ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge, valutando in concreto tutti gli elementi di cui all'art. 11 della medesima legge n. 689/1981.
Con vittoria di spese e compensi .
Si è costituito l' che ha contestato le difese del ricorrente eccependo l'intervenuto CP_1 annullamento dell'ordinanza impugnata in via di autotutela . Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese .
All'odierna udienza i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
il procuratore di parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spese di giudizio mentre l' , concorde sulla cessazione della materia del contendere, ha chiesto CP_1 invece la compensazione delle spese .
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, tra le parti costituite con conseguente estinzione del giudizio. A seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'ordinanza - 3
ingiunzione n. OI-001642563 notificatagli in data 29.7.2024, infatti, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio .
L'intervenuto annullamento , infatti, fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata con il ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). 4
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale . Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto i tempi dell'annullamento disposto dall' , intervenuto in data 4.9.2025 (cfr. doc. allegata CP_1 da ) e dunque successivo sia al deposito del ricorso , del 19.6.2025 che alla sua notifica CP_1 del 26.8.2025, appare opportuno riconoscere alla parte ricorrente una parte delle spese del giudizio .
D'altra parte , infatti, va valorizzato il comportamento dell' con lo spontaneo CP_2 annullamento, in via stragiudiziale, dell'ordinanza ingiunzione opposta .
Le circostanze evidenziate , dunque, portano a compensare per metà le spese del giudizio che per il resto sono a carico dell' e si liquidano come da dispositivo . CP_1
Va invero compensata l'attività del procuratore di parte ricorrente, in ragione della fase di studio e introduttiva del giudizio , dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e del valore della causa.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio va, infine, considerata la recentissima giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di decadenza ex Art. 14, co. 2 , L. 689/91
(cfr. sentenze n. 7641/2025 e n. 9016/2025).
Le spese del giudizio sono quindi a carico dell' per il 50% e si liquidano come in CP_1 dispositivo, alla stregua dei minimi di tabella ex DM 55/2014 così come aggiornato .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
b)Compensa le spese del giudizio per il 50% e condanna l' alla rifusione in favore di CP_1 parte ricorrente della residua metà liquidata in complessivi € 850,00 per compensi di 5
avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA , come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Napoli il 15.10. 2025 Il Giudice
Dr.ssa IA Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa IA Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 15072/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
in proprio, cod fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola F 10 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
IA FR, , che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale depositata in uno al ricorso telematico;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura CP_1 generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 (rep. Persona_1
37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via De
Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S.;
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 19.6.2025 , la parte in epigrafe ha adito il giudice del
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro , proponendo opposizione avverso l'OI numero OI-001642563 notificatagli in data 29.7.2024 , ed ha chiesto di
-dichiarare nulle, ovvero annullare, le Ordinanze Ingiunzione opposte per essere le stesse state emesse da una Sede territorialmente incompetenze e, quindi, priva del relativo CP_1 potere;
2
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale del sig. , in Parte_1 proprio, rispetto alle sanzioni amministrative irrogate dall' con l' Ordinanza ingiunzione CP_1
opposta, non essendo egli l'amministratore del Condominio Parco Sant'Antonio di via
Sportiglione n. 21 in Afragola (Na) al momento in cui sarebbero state commesse le violazioni;
- annullare, revocare o comunque dichiarare nulle e/o prive di efficacia l'ordinanza- ingiunzione opposte, emessa dall' , nonché ogni atto ad esse presupposto, connesso e CP_1 collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 legge n. 689/1981 e dell'art. 6, d.lgs. n.
150/2011, in quanto gli atti di accertamento ad esse presupposti non sono stati mai notificati al sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 della L. 689/1981 e la conseguente nullità o annullamento dell'atto di accertamento presupposto, e per l'effetto dichiarare l' decaduto dal relativo potere così annullando le Ordinanze ingiunzione CP_1 opposte per essersi estinte le violazioni amministrative che ne sono oggetto a causa della tardività della loro contestazione;
- in via gradata, dichiarare prescritte le irrogate sanzioni amministrative per il decorso, senza interruzione, del termine quinquennale ovvero di quello di cui all'art. 28 della L. 689/1981;
- in via ancor gradata, dichiarare la nullità, ovvero annullare, le Ordinanze ingiunzione opposte per essere le stesse assolutamente carenti nella loro motivazione;
- in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, - ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge, valutando in concreto tutti gli elementi di cui all'art. 11 della medesima legge n. 689/1981.
Con vittoria di spese e compensi .
Si è costituito l' che ha contestato le difese del ricorrente eccependo l'intervenuto CP_1 annullamento dell'ordinanza impugnata in via di autotutela . Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese .
All'odierna udienza i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
il procuratore di parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spese di giudizio mentre l' , concorde sulla cessazione della materia del contendere, ha chiesto CP_1 invece la compensazione delle spese .
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, tra le parti costituite con conseguente estinzione del giudizio. A seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'ordinanza - 3
ingiunzione n. OI-001642563 notificatagli in data 29.7.2024, infatti, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio .
L'intervenuto annullamento , infatti, fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata con il ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). 4
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale . Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto i tempi dell'annullamento disposto dall' , intervenuto in data 4.9.2025 (cfr. doc. allegata CP_1 da ) e dunque successivo sia al deposito del ricorso , del 19.6.2025 che alla sua notifica CP_1 del 26.8.2025, appare opportuno riconoscere alla parte ricorrente una parte delle spese del giudizio .
D'altra parte , infatti, va valorizzato il comportamento dell' con lo spontaneo CP_2 annullamento, in via stragiudiziale, dell'ordinanza ingiunzione opposta .
Le circostanze evidenziate , dunque, portano a compensare per metà le spese del giudizio che per il resto sono a carico dell' e si liquidano come da dispositivo . CP_1
Va invero compensata l'attività del procuratore di parte ricorrente, in ragione della fase di studio e introduttiva del giudizio , dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e del valore della causa.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio va, infine, considerata la recentissima giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di decadenza ex Art. 14, co. 2 , L. 689/91
(cfr. sentenze n. 7641/2025 e n. 9016/2025).
Le spese del giudizio sono quindi a carico dell' per il 50% e si liquidano come in CP_1 dispositivo, alla stregua dei minimi di tabella ex DM 55/2014 così come aggiornato .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
b)Compensa le spese del giudizio per il 50% e condanna l' alla rifusione in favore di CP_1 parte ricorrente della residua metà liquidata in complessivi € 850,00 per compensi di 5
avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA , come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Napoli il 15.10. 2025 Il Giudice
Dr.ssa IA Gallo