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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
nato a [...] in data [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti a [...],
[...] C.F._2
Corso P. Pisani n. 248, rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Volpe ( Email_1
RICORRENTI OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore _________________
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss.
CCII depositata in data 10 gennaio 2025 da nato a [...] in data [...] Parte_1
(C.F. ) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti a [...], Corso P. Pisani n. 248, rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Ettore Volpe ( ed assistiti dall'OCC dott. Giuseppe Aprile;
Email_1 visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 10 gennaio 2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
visto il provvedimento del 13 gennaio 2025, con cui si è disposto che la proposta e il decreto (eliminati i dati sensibili) fossero pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it e che i suddetti atti fossero comunicati ai creditori, assegnando a quest'ultimi
1 termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e termine di 10 giorni (successivi alla scadenza del termine per le osservazioni) al professionista per riferire sui superiori adempimenti;
vista la proposta rimodulata depositata in data 21 gennaio 2025; richiamato il provvedimento del 30 gennaio 2025 con cui Questo Giudice ha onerato il gestore al compimento degli adempimenti e delle comunicazioni già fissati con decreto del 13 gennaio 2025; letta la relazione ex art. 70, comma 6, CCII depositata in data 26 febbraio 2025, con la quale il Dott.
Giuseppe Aprile n.q. ha rappresentato che: “in data 06.02.2025 Agenzia delle Entrate Riscossione precisava un maggior credito dato da cartella che vede ente impositore il per contravvenzioni codice della strada. In Controparte_1 data 10.02.2025 l' del riscontrava indicando un credito di euro 2.463,27 dovuto per Controparte_2 Controparte_1
Tributi TARI anni dal 2019 al 2024, maggiore rispetto a quello indicato in proposta (euro 1.091,00)” precisando, comunque, che nessuno dei creditori ha formulato osservazioni alla proposta;
letta la memoria difensiva, allegata alla relazione del gestore della crisi, in cui l'avv. Ettore Volpe ha rappresentato di avere adeguato la proposta ai maggiori crediti precisati dai summenzionati creditori, apportando solo minimi correttivi alla stessa;
rilevato che il ricorrente presenta un'esposizione debitoria pari a € 102.383,60, oltre € 1.220,00 per compenso OCC;
rilevato che il piano, prevede, altresì per il creditore ipotecario € 2.826,49 a titolo di interessi legali;
rilevato che il piano prevede le seguenti percentuali di soddisfazione:
1) OCC nella misura del 100%
2) i privilegiati nella misura del 100%
3) i chirografari nella misura del 23,207%
2 rilevato che i creditori verranno soddisfatti secondo le seguenti modalità:
considerato che la rata prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei proponenti dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
considerato che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti di OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71, comma 4, CCII dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
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P.Q.M.
visti gli artt. 66, 67 e 71 CCII;
OMOLOGA
Il piano proposto da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti a [...], Corso P. Pisani n. 248 C.F._2
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Giuseppe Aprile, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71, comma 4 CCII;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a nato a [...] in data [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti a [...],
[...] C.F._2
Corso P. Pisani n. 248, la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori, nonché il divieto per gli stessi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE
4 le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Giuseppe Aprile
Palermo, 1° aprile 2025
Il Giudice
Floriana Lupo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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