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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6885/2021 (cui è riunita la causa n.r.g. 7756/2022)
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Vinciguerra presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via G. M. Bosco n. 80
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procure generali alle liti indicate in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quali elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Controparte_2
Regionale p.t della rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti CP_3 CP_4 indicata in atti, dall'avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato in Caserta, P.le
Maiorana n. 6
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e Controparte_5 difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Americo Montera presso il cui studio elett. dom. in Salerno alla via Diaz n. 12
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la società ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di far accertare l'insussistenza del credito oggetto del verbale di accertamento n. 202100022 del 20.04.2021 con il quale CP_2 venivano richieste somme, per il periodo luglio 2017 – febbraio 2021, a titolo di differenze premi scaturite dalla variazione di inquadramento di settore della società disposta dall'istituto assicuratore CP_ conseguentemente al provvedimento comunicato in data 06.04.2021, con il quale quest'ultimo ente provvedeva alla rettifica dell'inquadramento ab origine erroneamente operato, tuttavia, con decorrenza solo a far data dal 01.03.2021.
La società ricorrente, contestando con articolate argomentazioni la legittimità del provvedimento CP_ di mancata concessione della retrodatazione della variazione di inquadramento settoriale, impugnava tale provvedimento unitamente al verbale di accertamento ed al successivo atto di intimazione di pagamento emanato dall' in data 16.06.2021. CP_2
Con distinto e successivo ricorso, depositato in data 30.11.2022, la parte istante proponeva, altresì, opposizione avverso la cartella esattoriale n. 02820220023063348000, notificata in data
28.10.2022, con cui le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 40236,65 a titolo di differenze premio dovute per il periodo luglio 2017 – febbraio 2021 sulla base del verbale di accertamento del 20.04.2021. CP_2
Eccepiva, sulla base di diffuse argomentazioni, la non debenza delle somme richieste e concludeva per l'annullamento del titolo esecutivo opposto. Vinte le spese.
Si costitutiva in giudizio l' che evidenziava la correttezza degli esiti dell'accertamento CP_2 ispettivo;
precisava, in particolare, che la verifica ispettiva era stata determinata da un contrasto tra CP_ gli inquadramenti di settore ricevuti dall'azienda poiché l' aveva inquadrato la società nel settore Industria mentre l' aderendo alla richiesta avanzata dalla medesima società, aveva CP_2 attribuito l'inquadramento nel settore Terziario. Rappresentava, poi, che nel corso della verifica CP_ ispettiva, l' su richiesta di rettifica in autotutela presentata dalla società istante, aveva provveduto alla variazione di classificazione, bensì solo con decorrenza dal marzo 2021 e non dal luglio 2017, come invece richiesto dalla società. Di qui la richiesta delle differenze premio per il CP_ periodo luglio 2017 – febbraio 2021 avanzata dall' sulla scorta del provvedimento dell' CP_1 ente, quest'ultimo, cui solo spettava, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, la competenza in ordine alla classificazione aziendale ai fini assicurativi e previdenziali. CP_ Si costituiva in giudizio l' che rappresentava di aver provveduto, in data 07.11.2022, all'annullamento in autotutela del provvedimento del 06.04.2021, e di aver, pertanto, in accoglimento della richiesta presentata dalla società, proceduto all'inquadramento della stessa nel settore Terziario a far data dal luglio 2017. Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Convenuta nel giudizio rubricato al n.r.g. 7756/2022, si costituiva l' Controparte_5 che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. ************
Occorre brevemente riepilogare i fatti oggetto della vicenda per cui è causa, sebbene tali fatti siano pacifici tra le parti oltre che emergenti dalla documentazione in atti.
La richiesta degli importi di cui al verbale di accertamento ed ai successivi atti oggetto di CP_2 impugnativa, avviso di intimazione e cartella esattoriale, scaturisce da un contrasto tra gli inquadramenti di settore ricevuti dall'azienda all'epoca della denuncia di iscrizione presentata ad entrambi gli enti previdenziali convenuti a luglio 2017.
Ed, infatti, dalla documentazione in atti - ma la circostanza è pacifica - emerge che all'azienda veniva attribuito dall' l'inquadramento nel settore Terziario in ragione della attività in via CP_2 principale svolta dalla società, consistente nella movimentazione di merci in magazzino. CP_ L' attribuiva, viceversa, l'inquadramento nel settore Industria sulla base dell'attività dichiarata nella denuncia di iscrizione (“Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri”).
Solo in occasione dell'accesso effettuato dagli ispettori in data 08.02.2021, la cui attività di CP_2 verifica prendeva impulso proprio dal riscontro del contrasto degli inquadramenti di settore, la CP_ società ricorrente apprendeva che l'inquadramento nel settore industria operato dall' nel luglio del 2017 determinava il pagamento di maggiori premi assicurativi. CP_ Conseguentemente, la società presentava istanza di rettifica in autotutela all' sul presupposto che l'attività dalla stessa svolta era quella della movimentazione di merci in magazzino senza alcuna attività di trasporto, come peraltro accertato anche dagli ispettori attività che le dava CP_2 diritto all'inquadramento, sin dal luglio 2017, nel settore Terziario. CP_ L' respingeva la predetta richiesta con provvedimento comunicato in data 06.04.2021 con il quale provvedeva alla rettifica dell'inquadramento di settore della cooperativa istante, ma con decorrenza ex nunc, ovvero dal marzo 2021, e non ex tunc (da luglio 2017), come invece richiesto dalla società.
L' preso atto di tale provvedimento, intimava alla società il pagamento delle differenze di CP_2 premio scaturite dalla variazione di classificazione aziendale in relazione al periodo luglio 2017 – febbraio 2021.
A tale atto seguiva, poi, la cartella esattoriale n. 02820220023063348000 notificata dall'agente della riscossione in data 28.10.2022 con la quale veniva richiesto il pagamento delle somme di cui al verbale di accertamento del 20.04.2021. CP_2
Così riepilogati i fatti, osserva in limine il giudicante che deve ritenersi circostanza pacifica oltre che emergente dalla documentazione in atti lo svolgimento, in via prevalente, da parte della società ricorrente dell'attività di movimentazione di merci in magazzino senza alcuna attività – connessa o meno – di trasporto. Tale evenienza, peraltro, è stata specificamente accertata dagli ispettori CP_2
(cfr. pag. 4 del verbale di accertamento ispettivo in atti).
Alla luce dell'attività svolta non vi è dubbio, pertanto, che alla società spettasse, sin dal luglio 2017, ovvero dall'inizio dell'attività di impresa – non essendo quest'ultima mai variata – l'inquadramento nel settore Terziario. CP_ Tanto premesso, va poi evidenziato che l' costituitosi nel giudizio rubricato al n.r.g.
6885/2021, ha provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento del 06.04.2021, procedendo, dunque, in accoglimento delle istanze attoree, già formulate nel marzo del 2021, all'inquadramento della società nel settore Terziario sin dal luglio 2017.
Orbene il suindicato provvedimento, oggetto di annullamento in autotutela, deve ritenersi l'atto presupposto di tutti i successivi atti oggetto della presente impugnativa, rappresentati nello specifico dal verbale di accertamento del 20.04.2021, dall'avviso di intimazione emanato dall' in CP_2 CP_2 data 16.06.2021 ed, infine, dalla cartella esattoriale n. 02820220023063348000 notificata in data
28.10.2022.
Tali atti conseguenziali devono, pertanto, ritenersi privi di qualsivoglia effetto essendo venuto meno il relativo presupposto fattuale e giuridico. Va, dunque, accertata la insussistenza della pretesa CP_ contributiva avanzata dall' sul presupposto dell'erroneo inquadramento attribuito dall' CP_2 anche per il periodo luglio 2017 – febbraio 2021. CP_ In conclusione, per effetto del riconoscimento, da parte dell' dell'inquadramento della società istante nel settore terziario in via retroattiva, ovvero sin dal luglio 2017, va dichiarata la non debenza delle somme richieste con gli atti oggetto di opposizione.
Va conseguentemente dichiarata la illegittimità della iscrizione a ruolo e disposto l'annullamento della cartella esattoriale n. 02820220023063348000. CP_ In ordine al regime delle spese di lite tra la società ricorrente e l' considerato il corretto comportamento processuale dell' che ha provveduto all'annullamento in autotutela del CP_1 provvedimento oggetto di impugnativa prima della udienza di comparizione delle parti, riconoscendo spontaneamente le ragioni attoree, rileva il giudicante come sussistano giusti motivi perché le spese rimangano compensate per metà. La rimanente parte segue la soccombenza e viene CP_ posta a carico dell' atteso che l'adempimento dell'ente, sia pur spontaneo, deve ritenersi tardivo rispetto alla fondata istanza di rettifica con richiesta di retrodatazione avanzata dalla società già a marzo del 2021.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' si compensano integralmente in quanto i CP_2 provvedimenti adottati dall'ente assicuratore sono stati determinati, a monte, dall'atto presupposto, CP_ ovvero dal provvedimento dell' del 06.04.2021 che negava la retrodatazione della variazione di CP_ classificazione, spettando all' ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, la competenza in ordine all'inquadramento aziendale ai fini previdenziali ed assicurativi.
Le ragioni della decisione – attinenti al merito della pretesa contributiva – giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra la società ricorrente e l' . Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara la non debenza delle somme di cui al verbale di accertamento del 20.04.2021 e CP_2 per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione del 16.06.2021 e la cartella esattoriale n.
02820220023063348000;
b) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in euro 1950,00 oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge;
CP_
c) compensa le spese di lite per la residua metà tra la società ricorrente e l'
d) compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_2
e) compensa le spese di lite tra la Società Cooperativa Logica e l' Controparte_5
.
[...]
Santa Maria Capua Vetere, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6885/2021 (cui è riunita la causa n.r.g. 7756/2022)
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Vinciguerra presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via G. M. Bosco n. 80
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procure generali alle liti indicate in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quali elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Controparte_2
Regionale p.t della rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti CP_3 CP_4 indicata in atti, dall'avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato in Caserta, P.le
Maiorana n. 6
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e Controparte_5 difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Americo Montera presso il cui studio elett. dom. in Salerno alla via Diaz n. 12
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la società ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di far accertare l'insussistenza del credito oggetto del verbale di accertamento n. 202100022 del 20.04.2021 con il quale CP_2 venivano richieste somme, per il periodo luglio 2017 – febbraio 2021, a titolo di differenze premi scaturite dalla variazione di inquadramento di settore della società disposta dall'istituto assicuratore CP_ conseguentemente al provvedimento comunicato in data 06.04.2021, con il quale quest'ultimo ente provvedeva alla rettifica dell'inquadramento ab origine erroneamente operato, tuttavia, con decorrenza solo a far data dal 01.03.2021.
La società ricorrente, contestando con articolate argomentazioni la legittimità del provvedimento CP_ di mancata concessione della retrodatazione della variazione di inquadramento settoriale, impugnava tale provvedimento unitamente al verbale di accertamento ed al successivo atto di intimazione di pagamento emanato dall' in data 16.06.2021. CP_2
Con distinto e successivo ricorso, depositato in data 30.11.2022, la parte istante proponeva, altresì, opposizione avverso la cartella esattoriale n. 02820220023063348000, notificata in data
28.10.2022, con cui le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 40236,65 a titolo di differenze premio dovute per il periodo luglio 2017 – febbraio 2021 sulla base del verbale di accertamento del 20.04.2021. CP_2
Eccepiva, sulla base di diffuse argomentazioni, la non debenza delle somme richieste e concludeva per l'annullamento del titolo esecutivo opposto. Vinte le spese.
Si costitutiva in giudizio l' che evidenziava la correttezza degli esiti dell'accertamento CP_2 ispettivo;
precisava, in particolare, che la verifica ispettiva era stata determinata da un contrasto tra CP_ gli inquadramenti di settore ricevuti dall'azienda poiché l' aveva inquadrato la società nel settore Industria mentre l' aderendo alla richiesta avanzata dalla medesima società, aveva CP_2 attribuito l'inquadramento nel settore Terziario. Rappresentava, poi, che nel corso della verifica CP_ ispettiva, l' su richiesta di rettifica in autotutela presentata dalla società istante, aveva provveduto alla variazione di classificazione, bensì solo con decorrenza dal marzo 2021 e non dal luglio 2017, come invece richiesto dalla società. Di qui la richiesta delle differenze premio per il CP_ periodo luglio 2017 – febbraio 2021 avanzata dall' sulla scorta del provvedimento dell' CP_1 ente, quest'ultimo, cui solo spettava, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, la competenza in ordine alla classificazione aziendale ai fini assicurativi e previdenziali. CP_ Si costituiva in giudizio l' che rappresentava di aver provveduto, in data 07.11.2022, all'annullamento in autotutela del provvedimento del 06.04.2021, e di aver, pertanto, in accoglimento della richiesta presentata dalla società, proceduto all'inquadramento della stessa nel settore Terziario a far data dal luglio 2017. Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Convenuta nel giudizio rubricato al n.r.g. 7756/2022, si costituiva l' Controparte_5 che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. ************
Occorre brevemente riepilogare i fatti oggetto della vicenda per cui è causa, sebbene tali fatti siano pacifici tra le parti oltre che emergenti dalla documentazione in atti.
La richiesta degli importi di cui al verbale di accertamento ed ai successivi atti oggetto di CP_2 impugnativa, avviso di intimazione e cartella esattoriale, scaturisce da un contrasto tra gli inquadramenti di settore ricevuti dall'azienda all'epoca della denuncia di iscrizione presentata ad entrambi gli enti previdenziali convenuti a luglio 2017.
Ed, infatti, dalla documentazione in atti - ma la circostanza è pacifica - emerge che all'azienda veniva attribuito dall' l'inquadramento nel settore Terziario in ragione della attività in via CP_2 principale svolta dalla società, consistente nella movimentazione di merci in magazzino. CP_ L' attribuiva, viceversa, l'inquadramento nel settore Industria sulla base dell'attività dichiarata nella denuncia di iscrizione (“Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri”).
Solo in occasione dell'accesso effettuato dagli ispettori in data 08.02.2021, la cui attività di CP_2 verifica prendeva impulso proprio dal riscontro del contrasto degli inquadramenti di settore, la CP_ società ricorrente apprendeva che l'inquadramento nel settore industria operato dall' nel luglio del 2017 determinava il pagamento di maggiori premi assicurativi. CP_ Conseguentemente, la società presentava istanza di rettifica in autotutela all' sul presupposto che l'attività dalla stessa svolta era quella della movimentazione di merci in magazzino senza alcuna attività di trasporto, come peraltro accertato anche dagli ispettori attività che le dava CP_2 diritto all'inquadramento, sin dal luglio 2017, nel settore Terziario. CP_ L' respingeva la predetta richiesta con provvedimento comunicato in data 06.04.2021 con il quale provvedeva alla rettifica dell'inquadramento di settore della cooperativa istante, ma con decorrenza ex nunc, ovvero dal marzo 2021, e non ex tunc (da luglio 2017), come invece richiesto dalla società.
L' preso atto di tale provvedimento, intimava alla società il pagamento delle differenze di CP_2 premio scaturite dalla variazione di classificazione aziendale in relazione al periodo luglio 2017 – febbraio 2021.
A tale atto seguiva, poi, la cartella esattoriale n. 02820220023063348000 notificata dall'agente della riscossione in data 28.10.2022 con la quale veniva richiesto il pagamento delle somme di cui al verbale di accertamento del 20.04.2021. CP_2
Così riepilogati i fatti, osserva in limine il giudicante che deve ritenersi circostanza pacifica oltre che emergente dalla documentazione in atti lo svolgimento, in via prevalente, da parte della società ricorrente dell'attività di movimentazione di merci in magazzino senza alcuna attività – connessa o meno – di trasporto. Tale evenienza, peraltro, è stata specificamente accertata dagli ispettori CP_2
(cfr. pag. 4 del verbale di accertamento ispettivo in atti).
Alla luce dell'attività svolta non vi è dubbio, pertanto, che alla società spettasse, sin dal luglio 2017, ovvero dall'inizio dell'attività di impresa – non essendo quest'ultima mai variata – l'inquadramento nel settore Terziario. CP_ Tanto premesso, va poi evidenziato che l' costituitosi nel giudizio rubricato al n.r.g.
6885/2021, ha provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento del 06.04.2021, procedendo, dunque, in accoglimento delle istanze attoree, già formulate nel marzo del 2021, all'inquadramento della società nel settore Terziario sin dal luglio 2017.
Orbene il suindicato provvedimento, oggetto di annullamento in autotutela, deve ritenersi l'atto presupposto di tutti i successivi atti oggetto della presente impugnativa, rappresentati nello specifico dal verbale di accertamento del 20.04.2021, dall'avviso di intimazione emanato dall' in CP_2 CP_2 data 16.06.2021 ed, infine, dalla cartella esattoriale n. 02820220023063348000 notificata in data
28.10.2022.
Tali atti conseguenziali devono, pertanto, ritenersi privi di qualsivoglia effetto essendo venuto meno il relativo presupposto fattuale e giuridico. Va, dunque, accertata la insussistenza della pretesa CP_ contributiva avanzata dall' sul presupposto dell'erroneo inquadramento attribuito dall' CP_2 anche per il periodo luglio 2017 – febbraio 2021. CP_ In conclusione, per effetto del riconoscimento, da parte dell' dell'inquadramento della società istante nel settore terziario in via retroattiva, ovvero sin dal luglio 2017, va dichiarata la non debenza delle somme richieste con gli atti oggetto di opposizione.
Va conseguentemente dichiarata la illegittimità della iscrizione a ruolo e disposto l'annullamento della cartella esattoriale n. 02820220023063348000. CP_ In ordine al regime delle spese di lite tra la società ricorrente e l' considerato il corretto comportamento processuale dell' che ha provveduto all'annullamento in autotutela del CP_1 provvedimento oggetto di impugnativa prima della udienza di comparizione delle parti, riconoscendo spontaneamente le ragioni attoree, rileva il giudicante come sussistano giusti motivi perché le spese rimangano compensate per metà. La rimanente parte segue la soccombenza e viene CP_ posta a carico dell' atteso che l'adempimento dell'ente, sia pur spontaneo, deve ritenersi tardivo rispetto alla fondata istanza di rettifica con richiesta di retrodatazione avanzata dalla società già a marzo del 2021.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' si compensano integralmente in quanto i CP_2 provvedimenti adottati dall'ente assicuratore sono stati determinati, a monte, dall'atto presupposto, CP_ ovvero dal provvedimento dell' del 06.04.2021 che negava la retrodatazione della variazione di CP_ classificazione, spettando all' ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, la competenza in ordine all'inquadramento aziendale ai fini previdenziali ed assicurativi.
Le ragioni della decisione – attinenti al merito della pretesa contributiva – giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra la società ricorrente e l' . Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara la non debenza delle somme di cui al verbale di accertamento del 20.04.2021 e CP_2 per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione del 16.06.2021 e la cartella esattoriale n.
02820220023063348000;
b) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in euro 1950,00 oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge;
CP_
c) compensa le spese di lite per la residua metà tra la società ricorrente e l'
d) compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_2
e) compensa le spese di lite tra la Società Cooperativa Logica e l' Controparte_5
.
[...]
Santa Maria Capua Vetere, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni