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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 861/2022
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 861/2022
All'udienza del 11/03/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per i ricorrenti l'avv. Luca Cattinelli e per l' l'avv. Atanasio Maurizio Greco. CP_1
Le parti danno concordemente atto che i ricorrenti hanno pagato la sanzione nella misura rideterminata dall'istituto.
Chiedono, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 861/2022 RGL, promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
ass. avv. CATTINELLI LUCA
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. Controparte_2 P.IVA_1 avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti hanno proposto opposizione alle O.I. 000307605 e 000307604 notificate in data
20.6.2022 con le quali veniva ingiunto a ciascuno di essi il pagamento dell'importo di €
19.006,60 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983, per aver omesso il pagamento delle cd quote a carico in relazione all'annualità 2013 eccependo la nullità delle stesse per intervenuta prescrizione del credito.
2. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
3. Nelle more del giudizio la sanzione è stata rideterminata dall'istituto in conformità agli interventi normativi succedutisi in materia.
4. I ricorrenti hanno provveduto al pagamento delle sanzioni come rideterminate dall'istituto
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 861/2022
5. All'udienza odierna le parti hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere a spese compensate
6. Deve trovare accoglimento la concorde richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
7. Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. 10553/2009).
8. Nel caso di specie i ricorrenti hanno provveduto a pagare la sanzione inflitta nell'importo da ultimo rideterminato dall'istituto; ne consegue il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia del giudice sulla questione.
9. Le spese del giudizio vengono compensate come concordemente richiesto dalle parti e considerato che la sanzione è stata pagata, sebbene in misura inferiore a quella originaria, a seguito del ricalcolo della stessa da parte dell' in ragione delle sopravvenute disposizioni normative. CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio
Ivrea, 11 marzo 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
3
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 861/2022
All'udienza del 11/03/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per i ricorrenti l'avv. Luca Cattinelli e per l' l'avv. Atanasio Maurizio Greco. CP_1
Le parti danno concordemente atto che i ricorrenti hanno pagato la sanzione nella misura rideterminata dall'istituto.
Chiedono, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 861/2022 RGL, promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
ass. avv. CATTINELLI LUCA
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. Controparte_2 P.IVA_1 avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti hanno proposto opposizione alle O.I. 000307605 e 000307604 notificate in data
20.6.2022 con le quali veniva ingiunto a ciascuno di essi il pagamento dell'importo di €
19.006,60 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983, per aver omesso il pagamento delle cd quote a carico in relazione all'annualità 2013 eccependo la nullità delle stesse per intervenuta prescrizione del credito.
2. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
3. Nelle more del giudizio la sanzione è stata rideterminata dall'istituto in conformità agli interventi normativi succedutisi in materia.
4. I ricorrenti hanno provveduto al pagamento delle sanzioni come rideterminate dall'istituto
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 861/2022
5. All'udienza odierna le parti hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere a spese compensate
6. Deve trovare accoglimento la concorde richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
7. Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. 10553/2009).
8. Nel caso di specie i ricorrenti hanno provveduto a pagare la sanzione inflitta nell'importo da ultimo rideterminato dall'istituto; ne consegue il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia del giudice sulla questione.
9. Le spese del giudizio vengono compensate come concordemente richiesto dalle parti e considerato che la sanzione è stata pagata, sebbene in misura inferiore a quella originaria, a seguito del ricalcolo della stessa da parte dell' in ragione delle sopravvenute disposizioni normative. CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio
Ivrea, 11 marzo 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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