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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/12/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 239 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Emanuele Argento, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORI/OPPONENTI
E (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lanciano, Via Arco della Posta n. 5, presso e lo studio dell'Avv. Sandro Sala, che la rappresenta e difende, come da procura in atti,
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per gli attori: Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare: A) in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di prova dell'esistenza del contratto di cessione e della titolarità del credito in capo all'opposta/cessionaria, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultima, e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento avanzata dall'opposta; B) nel merito: - rigettare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle garanzie prestate relativamente ai rapporti bancari di cui è causa;
- accertare, anche “incidenter tantum”, che la garanzia fideiussoria prestata relativamente ai rapporti bancari per cui è causa è stata redatta in conformità, giusta Sentenza
Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810. Est. Genovese, dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della fideiussione in parola nel presente giudizio, anche con riguardo alle Sentenze della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del
Lussemburgo del 17.05.2022 e della Cass. Civ. Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479, nonché la decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori/opponenti per decorso del termine ex art. 1957 c.c., con conseguente liberazione degli stessi. Con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore già dichiaratosi antistatario, oltre ai danni per illegittima segnalazione alla C.R. Banca Italia da liquidarsi anche in via equitativa e con la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Per la convenuta: Sia della Giustizia del Tribunale di Chieti, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'opposizione tardiva inammissibile e/o comunque non proponibile per le ragioni dedotte e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 439/2003 del 29/08/2003 emesso dal Tribunale di Chieti nei confronti della società – fallita ed oggi cancellata - cf: ) CP_1 P.IVA_2 con sede in Chieti e dei fideiussori e , n. 1517/2003 R.G., Parte_1 Parte_2
n. 1081 Rep. Nel merito ed ove vi fosse necessità se la questione preliminare venga superata, dichiarare le fideiussioni rilasciate da e legittime e valide Parte_1 Parte_2 confermando di conseguenza lo stesso decreto. Con vittoria di spese e competenze di lite anche della parte relativa all'opposizione a precetto come disposto dal Giudice dell'opposizione. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, a fronte della ordinanza del
28.1.2025 del giudice della opposizione a precetto, da loro istaurata, il quale così disponeva:
“3. Gli opponenti hanno eccepito, infine, la abusività di talune clausole del contratto di fideiussione relativo al mutuo da cui è scaturito il debito in parola e – nel contempo – hanno rivendicato il diritto di contestare detta abusività, con opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in conformità ai principi codificati da Cassazione Civile Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479.
4. Tale eccezione non ha rilievo ai fini del presente subprocedimento, non rientrando nella delibazione del Giudice della opposizione esecutiva. 4.1 Infatti, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza summenzionata, “se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); […] Potrebbero (infatti: ndr) porsi casi in cui il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. – dunque, prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito della notificazione del precetto – intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista. In tale evenienza (possibile soprattutto dopo la pubblicazione delle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022), il giudice adito riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione (in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione adeguatrice) […] RIQUALIFICA come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'opposizione a precetto proposta dagli opponenti relativamente alla asserita abusività e vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione dagli stessi concluso a garanzia del mutuo di cui al precetto opposto. Per l'effetto ASSEGNA alle parti interessate termine di giorni 40 dalla comunicazione della presente ordinanza per riassumere il giudizio nelle forme della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.” Si è costituita insistendo per il rigetto dell'opposizione. Parte_3
Ciò detto, si osserva quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è, unicamente la verifica della abusività di talune clausole del contratto di fideiussione relativo al mutuo (rectius delle fideiussioni associate ai conti correnti) da cui è scaturito il debito rimanendo la questione della titolarità del credito, anche eccepita in questa sede dagli opponenti, di competenza del giudice della opposizione a precetto. ha contestato, in primis, la qualifica di consumatori in capo agli opponenti. Parte_3
Sul punto va detto che in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6578 del 10/03/2021).
Ancora, ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, non assume rilevanza l'aspirazione futura a esercitare una professione, dovendosi considerare, per la classificazione quale consumatore o professionista, la qualità del contraente al momento della stipula del contratto (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26292 del 08/10/2024).
Infine, la Cassazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020) ha chiarito che “in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché Per_1 all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”.
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, è sicuramente da escludersi la qualifica di consumatore in capo al sig. , amministratore unico e poi liquidatore della Parte_1
(debitrice principale) dal 1996 al 2005 (doc. 12 opposta). Controparte_1
Quanto al sig. , lo stesso (doc. 13 opposta) risulta essere stato amministratore Parte_2 unico e socio di diverse società aventi il medesimo oggetto sociale della (confezione Controparte_1 in serie di abbigliamento esterno), ossia (medesima sede Controparte_2 sociale della , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(medesima sede sociale della e di altre ancora con la medesima
[...] CP_6 Controparte_1 sede seppur con oggetto sociale diverso ( . Controparte_7 Infine, dalla visura della (doc. 17 opposta) risulta anche l'affitto di ramo d'azienda Controparte_1 alla già citata CP_6
In conclusione, l'opposizione non può trovare accoglimento per mancanza dei requisiti soggettivi di consumatore in capo agli opponenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione;
2) CO (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della C.F._2 (C.F.: ) che si liquidano in € 14.598,00 per compensi di Parte_3 P.IVA_1 avvocato oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Chieti, 16.12.2025.
Il G.U. Dott. Francesco Turco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 239 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Emanuele Argento, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORI/OPPONENTI
E (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lanciano, Via Arco della Posta n. 5, presso e lo studio dell'Avv. Sandro Sala, che la rappresenta e difende, come da procura in atti,
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per gli attori: Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare: A) in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di prova dell'esistenza del contratto di cessione e della titolarità del credito in capo all'opposta/cessionaria, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultima, e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento avanzata dall'opposta; B) nel merito: - rigettare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle garanzie prestate relativamente ai rapporti bancari di cui è causa;
- accertare, anche “incidenter tantum”, che la garanzia fideiussoria prestata relativamente ai rapporti bancari per cui è causa è stata redatta in conformità, giusta Sentenza
Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810. Est. Genovese, dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della fideiussione in parola nel presente giudizio, anche con riguardo alle Sentenze della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del
Lussemburgo del 17.05.2022 e della Cass. Civ. Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479, nonché la decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori/opponenti per decorso del termine ex art. 1957 c.c., con conseguente liberazione degli stessi. Con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore già dichiaratosi antistatario, oltre ai danni per illegittima segnalazione alla C.R. Banca Italia da liquidarsi anche in via equitativa e con la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Per la convenuta: Sia della Giustizia del Tribunale di Chieti, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'opposizione tardiva inammissibile e/o comunque non proponibile per le ragioni dedotte e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 439/2003 del 29/08/2003 emesso dal Tribunale di Chieti nei confronti della società – fallita ed oggi cancellata - cf: ) CP_1 P.IVA_2 con sede in Chieti e dei fideiussori e , n. 1517/2003 R.G., Parte_1 Parte_2
n. 1081 Rep. Nel merito ed ove vi fosse necessità se la questione preliminare venga superata, dichiarare le fideiussioni rilasciate da e legittime e valide Parte_1 Parte_2 confermando di conseguenza lo stesso decreto. Con vittoria di spese e competenze di lite anche della parte relativa all'opposizione a precetto come disposto dal Giudice dell'opposizione. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, a fronte della ordinanza del
28.1.2025 del giudice della opposizione a precetto, da loro istaurata, il quale così disponeva:
“3. Gli opponenti hanno eccepito, infine, la abusività di talune clausole del contratto di fideiussione relativo al mutuo da cui è scaturito il debito in parola e – nel contempo – hanno rivendicato il diritto di contestare detta abusività, con opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in conformità ai principi codificati da Cassazione Civile Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479.
4. Tale eccezione non ha rilievo ai fini del presente subprocedimento, non rientrando nella delibazione del Giudice della opposizione esecutiva. 4.1 Infatti, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza summenzionata, “se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); […] Potrebbero (infatti: ndr) porsi casi in cui il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. – dunque, prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito della notificazione del precetto – intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista. In tale evenienza (possibile soprattutto dopo la pubblicazione delle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022), il giudice adito riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione (in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione adeguatrice) […] RIQUALIFICA come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'opposizione a precetto proposta dagli opponenti relativamente alla asserita abusività e vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione dagli stessi concluso a garanzia del mutuo di cui al precetto opposto. Per l'effetto ASSEGNA alle parti interessate termine di giorni 40 dalla comunicazione della presente ordinanza per riassumere il giudizio nelle forme della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.” Si è costituita insistendo per il rigetto dell'opposizione. Parte_3
Ciò detto, si osserva quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è, unicamente la verifica della abusività di talune clausole del contratto di fideiussione relativo al mutuo (rectius delle fideiussioni associate ai conti correnti) da cui è scaturito il debito rimanendo la questione della titolarità del credito, anche eccepita in questa sede dagli opponenti, di competenza del giudice della opposizione a precetto. ha contestato, in primis, la qualifica di consumatori in capo agli opponenti. Parte_3
Sul punto va detto che in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6578 del 10/03/2021).
Ancora, ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, non assume rilevanza l'aspirazione futura a esercitare una professione, dovendosi considerare, per la classificazione quale consumatore o professionista, la qualità del contraente al momento della stipula del contratto (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26292 del 08/10/2024).
Infine, la Cassazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020) ha chiarito che “in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché Per_1 all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”.
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, è sicuramente da escludersi la qualifica di consumatore in capo al sig. , amministratore unico e poi liquidatore della Parte_1
(debitrice principale) dal 1996 al 2005 (doc. 12 opposta). Controparte_1
Quanto al sig. , lo stesso (doc. 13 opposta) risulta essere stato amministratore Parte_2 unico e socio di diverse società aventi il medesimo oggetto sociale della (confezione Controparte_1 in serie di abbigliamento esterno), ossia (medesima sede Controparte_2 sociale della , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(medesima sede sociale della e di altre ancora con la medesima
[...] CP_6 Controparte_1 sede seppur con oggetto sociale diverso ( . Controparte_7 Infine, dalla visura della (doc. 17 opposta) risulta anche l'affitto di ramo d'azienda Controparte_1 alla già citata CP_6
In conclusione, l'opposizione non può trovare accoglimento per mancanza dei requisiti soggettivi di consumatore in capo agli opponenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione;
2) CO (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della C.F._2 (C.F.: ) che si liquidano in € 14.598,00 per compensi di Parte_3 P.IVA_1 avvocato oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Chieti, 16.12.2025.
Il G.U. Dott. Francesco Turco