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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 837/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF-Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 702/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 15/09/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102876-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102876-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102876-2023 IVA-ALTRO 2018
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 838/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Numero telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF-Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 703/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 15/09/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102475-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102475-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102475-2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
R.G.A. N° 837/2025
Per l'appellante:
“SI CHIEDE
- in via principale l'annullamento della sentenza impugnata - in via subordinata la riduzione nel merito da parte di Codesti giudici alla luce di quanto visto e considerato, secondo scienza e coscienza.
- Si propone la conciliazione giudiziaria come da allegato”. Per l'Agenzia delle Entrate:
“Voglia codesta On.le Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'avversario gravame. Con vittoria delle spese di lite”.
R.G.A. n° 838/2025
“SI CHIEDE
- in via principale l'annullamento della sentenza impugnata
- in via subordinata la riduzione nel merito da parte di Codesti giudici alla luce di quanto visto e considerato, secondo scienza e coscienza.
- Si propone la conciliazione giudiziaria come da allegato”. Per l'Agenzia delle Entrate:
“Voglia codesta On.le Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'avversario gravame. Con vittoria delle spese di lite”.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'appellante, esercente l'attività di promotore finanziario in forma di ditta individuale, ha impugnato dinanzi alla CGT di primo grado di Genova, due distinti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Genova, relativi agli anni d'imposta 2017 e 2018, concernenti imposte sui redditi
(IRPEF) e IVA, con maggiorazioni d'ufficio per presunto disconoscimento di costi non documentati o non inerenti all'attività d'impresa.
Per l'anno 2017 (atto impugnato n. TL301B102475-2023, notificato il 15.03.2024; valore della lite
€ 25.809,00), l'Ufficio ha rilevato anomalie nelle dichiarazioni presentate dalla contribuente. È stato notificato invito a comparire n. I01047/2022, cui è seguita la produzione di documentazione contabile in formato elettronico. Il successivo invito al contraddittorio n. TL3I1B101235/2023 (12.09.2023; art.
5-ter D.Lgs.
218/1997) ha contestato 9 rilievi contabili, tra cui: (i) deduzione indebita di ammortamenti su autovetture
Peugeot 00 AL (per non inerenza e violazione art. 164, co. 1, TUIR, inclusa quota maxi-ammortamento del 40%; recupero € 4.611,99); (ii) disconoscimento costi assicurazione auto (€ 592,00); (iii) carburante non documentato (€ 6.762,82); (iv) pedaggi autostradali non documentati (€ 1.457,15); (v) servizi da Società_1 S. r.l. (società partecipata dalla contribuente e dalla figlia) non sufficientemente documentati (€ 145.210,14);
(vi) fitto box non documentato (€ 1.656,74); (vii) oneri auto (parcheggi Malpensa e conguaglio box;
€ 81,00);
(viii) spese di rappresentanza (alberghiere) deducibili solo al 75% (art. 109, co. 5, TUIR;
€ 230,00); (ix) fitti passivi su immobile di residenza non inerente (€ 4.800,00). Sono intervenuti incontri prot. nn.
227571/28.09.2023, 287380/05.12.2023, 24780/06.02.2024, una memoria difensiva (26.02.2024) e un contraddittorio finale (12.03.2024), all'esito del quale l'Ufficio ha formulato proposta di adesione con rideterminazione dei recuperi (totale € 165.661,00, inclusi ammortamenti autovetture € 2.660,00 non riconosciuti). Con il ricorso introduttivo la parte ha chiesto l'annullamento dell'atto. La Corte, con sentenza n. 703/2025 depositata il 15.09.2025, ha respinto il ricorso. L'appello è stato proposto il 13.11.2025, chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza, in subordine la riduzione nel merito e proponendo conciliazione giudiziaria (allegata con procura speciale e dichiarazione di conformità).
Per l'anno 2018 (atto impugnato n. TL301B102876-2023, notificato il 15.03.2024; valore della lite
€ 41.000,00), analogamente, l'Ufficio ha rilevato anomalie nelle dichiarazioni. È stato notificato lo stesso invito a comparire n. I01047/2022, cui è seguita produzione documentale. L'invito al contraddittorio n.
TL3I1B101485/2023 (19.10.2023) ha contestato 16 rilievi contabili, tra cui: (i) carburante non documentato (€ 8.000,00); (ii) pedaggi autostradali non adeguatamente documentati (€ 1.066,40); (iii) oneri auto (parcheggi
Malpensa e Peugeot 00 AL;
€ 305,20); (iv) ricalcolo variazioni RF18 (€ 148,30); (v) assicurazione Peugeot
00 AL non inerente (€ 186,20); (vi) ammortamento Peugeot GR KA per violazione art. 164, co. 1, TUIR (€ 674,00); (vii) tasse auto Peugeot 00 AL non inerenti (€ 199,93); (viii) servizi da Società_1 S.r.l. e Società_2 non documentati/inerenti (€ 124.058,98); (ix) banche dati non documentate (€ 5.430,00); (x) oneri bancari per investimenti personali (€ 629,53); (xi) fitti passivi su immobile di residenza non inerente
(€ 9.600,00); (xii) spese condominiali non documentate (€ 397,66); (xiii) fitto box non documentato
(€ 1.700,07); (xiv) spese viaggi (alberghiere) deducibili al 75% (art. 109, co. 5, TUIR;
€ 203,00); (xv) pubblicità non documentata (€ 4.560,00); (xvi) minusvalenza vendita Peugeot 00 AL non inerente (€ 8.221,80).
Con il ricorso introduttivo la parte ha chiesto l'annullamento dell'atto. La Corte, con sentenza n. 702/2025 depositata il 15.09.2025, ha respinto il ricorso. L'appello è stato proposto il 13.11.2025, chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza, in subordine la riduzione nel merito, proponendo conciliazione giudiziaria (allegata con procura speciale e dichiarazione di conformità) e richiedendo discussione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova si è costituita in entrambi i giudizi, depositando controdeduzioni, resistendo alle impugnazioni e chiedendo la conferma delle sentenze di primo grado.
Alla luce della connessione oggettiva e soggettiva delle controversie (stessa contribuente, atti accertatori omogenei per periodo e profili contabili, medesima difesa), i procedimenti R.G.A. nn. 000837/2025 e
000838/2025 sono stati riuniti ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 546/1992. Inoltre, all'udienza del 26/01/2026 il
Collegio:
- accertato che sono trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso;
- accertata altresì la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
- sentite le Parti presenti e dato atto che nessuna di loro ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione e che entrambe hanno convenuto di procere alla discussione del merito, definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3 dell'art. 47-ter D.Lgs. 546/92, stante la manifesta inammissibilità del ricorso in appello.
Preliminarmente rilevano infatti le eccezioni di inammissibilità degli appelli sollevate dall'intimata Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova nelle controdeduzioni ex artt. 23 e 54 D.Lgs. n. 546/1992, relative alla mancata produzione, a corredo degli atti di impugnazione, delle ricevute di consegna e accettazione delle PEC con cui gli appelli sono stati notificati all'Ufficio.
Come noto, nel processo tributario telematico la notifica degli atti processuali, inclusi i ricorsi in appello, può avvenire a mezzo PEC ai sensi dell'art. 16 del citato decreto, purché sia fornita la prova della sua ritualità mediante deposito delle ricevute telematiche di accettazione e consegna (art. 16, co. 4, D.Lgs. 546/1992, in combinato con l'art. 16-bis).
La ragione tecnica risiede nella natura stessa dei messaggi PEC. Ogni tentativo di invio genera una serie di messaggi di sistema, ma solo la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore nel momento in cui la busta telematica entra nella casella del destinatario, garantisce l'avvenuta notifica. Solo i file con estensione
.msg o .eml contengono al loro interno i metadati e la busta di trasporto, elementi necessari per verificare non solo il momento esatto della consegna, ma anche l'esatta corrispondenza tra quanto inviato e quanto ricevuto.
In particolare solo la ricevuta di avvenuta consegna nel formato .eml permette al giudice di visualizzare il corpo del messaggio e gli allegati originali, garantendo che non vi siano state alterazioni.
Nel caso di specie, gli appelli (prot. nn. 3019190-TL3 per R.G.A. 837/2025 e 3019227-TL3 per R.G.A.
838/2025), notificati rispettivamente il 14/11/2025 e l'11/12/2025 via PEC all'indirizzo Email_2, sono stati depositati senza allegazione delle predette ricevute telematiche. La parte appellante ha prodotto unicamente gli atti di impugnazione, la procura speciale e la dichiarazione di conformità, omettendo qualsiasi documentazione probatoria della notifica.
L'eccezione di inammissibilità degli appelli proposta dell'Ufficio deve pertanto essere accolta, non sussistendo i presupposti per una sanatoria ope iudicis o per un'integrazione documentale successiva. L'omissione determina pertanto l'inammissibilità degli appelli per difetto di prova della notifica, con conseguente conferma delle sentenze di primo grado impugnate, senza necessità di ulteriori accertamenti nel merito.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, in ragione dell'applicazione di recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili gli appelli riuniti, compensando le spese del grado.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 837/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF-Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 702/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 15/09/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102876-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102876-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102876-2023 IVA-ALTRO 2018
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 838/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Numero telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF-Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 703/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 15/09/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102475-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102475-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B102475-2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
R.G.A. N° 837/2025
Per l'appellante:
“SI CHIEDE
- in via principale l'annullamento della sentenza impugnata - in via subordinata la riduzione nel merito da parte di Codesti giudici alla luce di quanto visto e considerato, secondo scienza e coscienza.
- Si propone la conciliazione giudiziaria come da allegato”. Per l'Agenzia delle Entrate:
“Voglia codesta On.le Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'avversario gravame. Con vittoria delle spese di lite”.
R.G.A. n° 838/2025
“SI CHIEDE
- in via principale l'annullamento della sentenza impugnata
- in via subordinata la riduzione nel merito da parte di Codesti giudici alla luce di quanto visto e considerato, secondo scienza e coscienza.
- Si propone la conciliazione giudiziaria come da allegato”. Per l'Agenzia delle Entrate:
“Voglia codesta On.le Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'avversario gravame. Con vittoria delle spese di lite”.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'appellante, esercente l'attività di promotore finanziario in forma di ditta individuale, ha impugnato dinanzi alla CGT di primo grado di Genova, due distinti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Genova, relativi agli anni d'imposta 2017 e 2018, concernenti imposte sui redditi
(IRPEF) e IVA, con maggiorazioni d'ufficio per presunto disconoscimento di costi non documentati o non inerenti all'attività d'impresa.
Per l'anno 2017 (atto impugnato n. TL301B102475-2023, notificato il 15.03.2024; valore della lite
€ 25.809,00), l'Ufficio ha rilevato anomalie nelle dichiarazioni presentate dalla contribuente. È stato notificato invito a comparire n. I01047/2022, cui è seguita la produzione di documentazione contabile in formato elettronico. Il successivo invito al contraddittorio n. TL3I1B101235/2023 (12.09.2023; art.
5-ter D.Lgs.
218/1997) ha contestato 9 rilievi contabili, tra cui: (i) deduzione indebita di ammortamenti su autovetture
Peugeot 00 AL (per non inerenza e violazione art. 164, co. 1, TUIR, inclusa quota maxi-ammortamento del 40%; recupero € 4.611,99); (ii) disconoscimento costi assicurazione auto (€ 592,00); (iii) carburante non documentato (€ 6.762,82); (iv) pedaggi autostradali non documentati (€ 1.457,15); (v) servizi da Società_1 S. r.l. (società partecipata dalla contribuente e dalla figlia) non sufficientemente documentati (€ 145.210,14);
(vi) fitto box non documentato (€ 1.656,74); (vii) oneri auto (parcheggi Malpensa e conguaglio box;
€ 81,00);
(viii) spese di rappresentanza (alberghiere) deducibili solo al 75% (art. 109, co. 5, TUIR;
€ 230,00); (ix) fitti passivi su immobile di residenza non inerente (€ 4.800,00). Sono intervenuti incontri prot. nn.
227571/28.09.2023, 287380/05.12.2023, 24780/06.02.2024, una memoria difensiva (26.02.2024) e un contraddittorio finale (12.03.2024), all'esito del quale l'Ufficio ha formulato proposta di adesione con rideterminazione dei recuperi (totale € 165.661,00, inclusi ammortamenti autovetture € 2.660,00 non riconosciuti). Con il ricorso introduttivo la parte ha chiesto l'annullamento dell'atto. La Corte, con sentenza n. 703/2025 depositata il 15.09.2025, ha respinto il ricorso. L'appello è stato proposto il 13.11.2025, chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza, in subordine la riduzione nel merito e proponendo conciliazione giudiziaria (allegata con procura speciale e dichiarazione di conformità).
Per l'anno 2018 (atto impugnato n. TL301B102876-2023, notificato il 15.03.2024; valore della lite
€ 41.000,00), analogamente, l'Ufficio ha rilevato anomalie nelle dichiarazioni. È stato notificato lo stesso invito a comparire n. I01047/2022, cui è seguita produzione documentale. L'invito al contraddittorio n.
TL3I1B101485/2023 (19.10.2023) ha contestato 16 rilievi contabili, tra cui: (i) carburante non documentato (€ 8.000,00); (ii) pedaggi autostradali non adeguatamente documentati (€ 1.066,40); (iii) oneri auto (parcheggi
Malpensa e Peugeot 00 AL;
€ 305,20); (iv) ricalcolo variazioni RF18 (€ 148,30); (v) assicurazione Peugeot
00 AL non inerente (€ 186,20); (vi) ammortamento Peugeot GR KA per violazione art. 164, co. 1, TUIR (€ 674,00); (vii) tasse auto Peugeot 00 AL non inerenti (€ 199,93); (viii) servizi da Società_1 S.r.l. e Società_2 non documentati/inerenti (€ 124.058,98); (ix) banche dati non documentate (€ 5.430,00); (x) oneri bancari per investimenti personali (€ 629,53); (xi) fitti passivi su immobile di residenza non inerente
(€ 9.600,00); (xii) spese condominiali non documentate (€ 397,66); (xiii) fitto box non documentato
(€ 1.700,07); (xiv) spese viaggi (alberghiere) deducibili al 75% (art. 109, co. 5, TUIR;
€ 203,00); (xv) pubblicità non documentata (€ 4.560,00); (xvi) minusvalenza vendita Peugeot 00 AL non inerente (€ 8.221,80).
Con il ricorso introduttivo la parte ha chiesto l'annullamento dell'atto. La Corte, con sentenza n. 702/2025 depositata il 15.09.2025, ha respinto il ricorso. L'appello è stato proposto il 13.11.2025, chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza, in subordine la riduzione nel merito, proponendo conciliazione giudiziaria (allegata con procura speciale e dichiarazione di conformità) e richiedendo discussione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova si è costituita in entrambi i giudizi, depositando controdeduzioni, resistendo alle impugnazioni e chiedendo la conferma delle sentenze di primo grado.
Alla luce della connessione oggettiva e soggettiva delle controversie (stessa contribuente, atti accertatori omogenei per periodo e profili contabili, medesima difesa), i procedimenti R.G.A. nn. 000837/2025 e
000838/2025 sono stati riuniti ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 546/1992. Inoltre, all'udienza del 26/01/2026 il
Collegio:
- accertato che sono trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso;
- accertata altresì la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
- sentite le Parti presenti e dato atto che nessuna di loro ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione e che entrambe hanno convenuto di procere alla discussione del merito, definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3 dell'art. 47-ter D.Lgs. 546/92, stante la manifesta inammissibilità del ricorso in appello.
Preliminarmente rilevano infatti le eccezioni di inammissibilità degli appelli sollevate dall'intimata Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova nelle controdeduzioni ex artt. 23 e 54 D.Lgs. n. 546/1992, relative alla mancata produzione, a corredo degli atti di impugnazione, delle ricevute di consegna e accettazione delle PEC con cui gli appelli sono stati notificati all'Ufficio.
Come noto, nel processo tributario telematico la notifica degli atti processuali, inclusi i ricorsi in appello, può avvenire a mezzo PEC ai sensi dell'art. 16 del citato decreto, purché sia fornita la prova della sua ritualità mediante deposito delle ricevute telematiche di accettazione e consegna (art. 16, co. 4, D.Lgs. 546/1992, in combinato con l'art. 16-bis).
La ragione tecnica risiede nella natura stessa dei messaggi PEC. Ogni tentativo di invio genera una serie di messaggi di sistema, ma solo la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore nel momento in cui la busta telematica entra nella casella del destinatario, garantisce l'avvenuta notifica. Solo i file con estensione
.msg o .eml contengono al loro interno i metadati e la busta di trasporto, elementi necessari per verificare non solo il momento esatto della consegna, ma anche l'esatta corrispondenza tra quanto inviato e quanto ricevuto.
In particolare solo la ricevuta di avvenuta consegna nel formato .eml permette al giudice di visualizzare il corpo del messaggio e gli allegati originali, garantendo che non vi siano state alterazioni.
Nel caso di specie, gli appelli (prot. nn. 3019190-TL3 per R.G.A. 837/2025 e 3019227-TL3 per R.G.A.
838/2025), notificati rispettivamente il 14/11/2025 e l'11/12/2025 via PEC all'indirizzo Email_2, sono stati depositati senza allegazione delle predette ricevute telematiche. La parte appellante ha prodotto unicamente gli atti di impugnazione, la procura speciale e la dichiarazione di conformità, omettendo qualsiasi documentazione probatoria della notifica.
L'eccezione di inammissibilità degli appelli proposta dell'Ufficio deve pertanto essere accolta, non sussistendo i presupposti per una sanatoria ope iudicis o per un'integrazione documentale successiva. L'omissione determina pertanto l'inammissibilità degli appelli per difetto di prova della notifica, con conseguente conferma delle sentenze di primo grado impugnate, senza necessità di ulteriori accertamenti nel merito.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, in ragione dell'applicazione di recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili gli appelli riuniti, compensando le spese del grado.