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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 08/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALASSA PIER MARCO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4204/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241001758 IMPOSTA DI SOGG 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12728/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione_1 SS. Nominativo_1 ha presentato ricorso contro il Comune di Roma, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 53241001758, notificato in data 7/12/2024, relativo a TASSA
DI SOGGIORNO per l'anno di imposta 2021, per Euro 518,00 (IV trimestre del 2021), oltre sanzioni, interessi e spese, per un importo complessivo di Euro 722,38.
Con i motivi del ricorso, la ricorrente, premesso di essere titolare della gestione della Ricorrente_1 Indirizzo_1, ha eccepito:
1. L'intervenuto integrale pagamento del contributo di soggiorno dovuto per il quarto trimestre 2021, già in data 11/01/2022, nella misura di Eur 518,00, come dalla ricevuta di pagamento relativa al bollettino erroneamente intestato ad Rappresentante_1 (legale rappresentante della ricorrente) e riferito ad una inesistente
“Struttura Rappresentante_1”, depositata in atti. Invero, esiste in Roma una sola struttura soggetta a contributo di soggiorno di proprietà della ricorrente, denominata: “Ricorrente_1”, mentre Rappresentante_1 è la legale rappresentante dell'Istituto religioso che gestisce la predetta Casa per Ferie.
Sussiste, pertanto, un evidente errore nella generazione, in via telematica, del bollettino di pagamento.
Tale problematica, peraltro già perfettamente nota al Comune di Roma, ha formato oggetto di apposita istanza di autotutela, rimasta senza alcun riscontro.
2. L'erroneità del calcolo degli interessi.
La ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Roma, ritualmente costituitosi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
a) la società ricorrente gestisce la struttura Ricorrente_1 , codice Ciu CXF-Società_1 regolarmente autorizzata all'esercizio mediante Scia. Tale autorizzazione alimenta automaticamente la banca dati del portale Gecos, che si integra con quella del UA (Sportello Unico Attività Ricettive).
Risulta inoltre censita, per mano della stessa ricorrente, una ulteriore struttura qualificata come locazione breve, codice Ciu codice, sulla quale è stata presentata la comunicazione relativa al quarto trimestre
2021.
Pertanto, l'Ente Creditore non è incorso in alcun disguido nella generazione del bollettino, atteso che l'inserimento della struttura come locazione breve e la conseguente emissione del relativo avviso di pagamento sono stati effettuati direttamente dal ricorrente o da un suo delegato autorizzato, verosimilmente per un errore materiale o per disattenzione.
Tale erronea registrazione ha determinato l'emissione dell'avviso esecutivo impugnato, essendosi l'Amministrazione limitata ad operare sulla base dei dati presenti nella piattaforma ufficiale.
b) Il calcolo degli interessi è corretto.
c) L'erronea qualificazione della struttura come locazione breve e la conseguente trasmissione della comunicazione relativa al quarto trimestre 2021 utilizzando il codice CIU riferito alla locazione breve, anziché quello corretto relativo alla Casa per ferie, hanno determinato l'emissione dell'avviso esecutivo.
L'Ufficio provvederà a breve all'adozione del provvedimento di annullamento integrale dell'avviso n.
53241001758, anno d'imposta 2021, atteso che il pagamento dell'importo contestato per il quarto trimestre 2021 risulta regolarmente effettuato con riferimento ad altra struttura, erroneamente indicata dal ricorrente.
Il Comune di Roma, quindi, ha chiesto valutarsi ed accogliersi le proprie controdeduzioni, con compensazione delle spese.
Con memoria illustrative ritualmente depositate, la ricorrente ha insistito nel ricorso, evidenziando che, quale che sia la genesi dell'errore, tale errore è stato più volete rappresentato al Comune di Roma, senza alcun riscontro, peraltro a fronte del puntuale versamento dell'imposta dovuta per la Ricorrente_1, cosicché si è resa necessaria la presentazione del presente ricorso. Invero, anche nella presente sede contenziosa, il Comune di Roma si è limitato a preannunciare l'adozione di un provvedimento di annullamento integrale dell'avviso di accertamento impugnato, a fronte dell'integrale pagamento dell'importo contestato, ma allo stato non vi è alcuna contezza dell'emissione di tale provvedimento.
Alla pubblica udienza del 10/12/2025 è comparsa solamente la parte ricorrente.
Dichiarata chiusa la discussione, il Giudice Monocratico ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È pacifico che la ricorrente gestisca un'unica struttura ricettiva in Roma, la Ricorrente_1, ed è altrettanto pacifico, in quanto documentato dalla ricorrente e riconosciuto dalla resistente, che il contributo di soggiorno per il IV trimestre del 2021 è stato già a suo tempo integralmente pagato.
La problematica relativa all'erronea registrazione di una seconda struttura ricettiva, qualificata come locazione breve, in realtà inesistente, che ha determinato l'emissione dell'altrettanto erroneo avviso di accertamento impugnato, a prescindere dalla responsabilità di tale erronea registrazione, è stata segnalata dalla ricorrente già prima della presentazione del ricorso, anche mediante apposita istanza di autotutela prodotta in atti, la quale tuttavia è rimasta senza alcun riscontro, con conseguente necessità di adire il Giudice
Tributario.
Il Comune di Roma ha riconosciuto tale errore solo nell'ambito del presente giudizio ed ha riconosciuto che il pagamento dell'importo contestato per il quarto trimestre 2021 è stato regolarmente effettuato con riferimento all'unica struttura ricettiva gestita dalla ricorrente, preannunciando l'intenzione di adottare a breve un provvedimento in autotutela di annullamento integrale dell'avviso di accertamento impugnato.
Tuttavia, non vi sono i presupposti per una declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, non risultando che il Comune di Roma abbia ancora emesso formale provvedimento di annullamento integrale dell'avviso di accertamento impugnato, così come preannunciato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico
Accoglie il ricorso.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in Euro 400,00, oltre accessori di legge.
Roma, 10/12/2025 Il Giudice Monocratico
Dott. Pier Marco Salassa
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALASSA PIER MARCO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4204/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241001758 IMPOSTA DI SOGG 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12728/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione_1 SS. Nominativo_1 ha presentato ricorso contro il Comune di Roma, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 53241001758, notificato in data 7/12/2024, relativo a TASSA
DI SOGGIORNO per l'anno di imposta 2021, per Euro 518,00 (IV trimestre del 2021), oltre sanzioni, interessi e spese, per un importo complessivo di Euro 722,38.
Con i motivi del ricorso, la ricorrente, premesso di essere titolare della gestione della Ricorrente_1 Indirizzo_1, ha eccepito:
1. L'intervenuto integrale pagamento del contributo di soggiorno dovuto per il quarto trimestre 2021, già in data 11/01/2022, nella misura di Eur 518,00, come dalla ricevuta di pagamento relativa al bollettino erroneamente intestato ad Rappresentante_1 (legale rappresentante della ricorrente) e riferito ad una inesistente
“Struttura Rappresentante_1”, depositata in atti. Invero, esiste in Roma una sola struttura soggetta a contributo di soggiorno di proprietà della ricorrente, denominata: “Ricorrente_1”, mentre Rappresentante_1 è la legale rappresentante dell'Istituto religioso che gestisce la predetta Casa per Ferie.
Sussiste, pertanto, un evidente errore nella generazione, in via telematica, del bollettino di pagamento.
Tale problematica, peraltro già perfettamente nota al Comune di Roma, ha formato oggetto di apposita istanza di autotutela, rimasta senza alcun riscontro.
2. L'erroneità del calcolo degli interessi.
La ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Roma, ritualmente costituitosi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
a) la società ricorrente gestisce la struttura Ricorrente_1 , codice Ciu CXF-Società_1 regolarmente autorizzata all'esercizio mediante Scia. Tale autorizzazione alimenta automaticamente la banca dati del portale Gecos, che si integra con quella del UA (Sportello Unico Attività Ricettive).
Risulta inoltre censita, per mano della stessa ricorrente, una ulteriore struttura qualificata come locazione breve, codice Ciu codice, sulla quale è stata presentata la comunicazione relativa al quarto trimestre
2021.
Pertanto, l'Ente Creditore non è incorso in alcun disguido nella generazione del bollettino, atteso che l'inserimento della struttura come locazione breve e la conseguente emissione del relativo avviso di pagamento sono stati effettuati direttamente dal ricorrente o da un suo delegato autorizzato, verosimilmente per un errore materiale o per disattenzione.
Tale erronea registrazione ha determinato l'emissione dell'avviso esecutivo impugnato, essendosi l'Amministrazione limitata ad operare sulla base dei dati presenti nella piattaforma ufficiale.
b) Il calcolo degli interessi è corretto.
c) L'erronea qualificazione della struttura come locazione breve e la conseguente trasmissione della comunicazione relativa al quarto trimestre 2021 utilizzando il codice CIU riferito alla locazione breve, anziché quello corretto relativo alla Casa per ferie, hanno determinato l'emissione dell'avviso esecutivo.
L'Ufficio provvederà a breve all'adozione del provvedimento di annullamento integrale dell'avviso n.
53241001758, anno d'imposta 2021, atteso che il pagamento dell'importo contestato per il quarto trimestre 2021 risulta regolarmente effettuato con riferimento ad altra struttura, erroneamente indicata dal ricorrente.
Il Comune di Roma, quindi, ha chiesto valutarsi ed accogliersi le proprie controdeduzioni, con compensazione delle spese.
Con memoria illustrative ritualmente depositate, la ricorrente ha insistito nel ricorso, evidenziando che, quale che sia la genesi dell'errore, tale errore è stato più volete rappresentato al Comune di Roma, senza alcun riscontro, peraltro a fronte del puntuale versamento dell'imposta dovuta per la Ricorrente_1, cosicché si è resa necessaria la presentazione del presente ricorso. Invero, anche nella presente sede contenziosa, il Comune di Roma si è limitato a preannunciare l'adozione di un provvedimento di annullamento integrale dell'avviso di accertamento impugnato, a fronte dell'integrale pagamento dell'importo contestato, ma allo stato non vi è alcuna contezza dell'emissione di tale provvedimento.
Alla pubblica udienza del 10/12/2025 è comparsa solamente la parte ricorrente.
Dichiarata chiusa la discussione, il Giudice Monocratico ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È pacifico che la ricorrente gestisca un'unica struttura ricettiva in Roma, la Ricorrente_1, ed è altrettanto pacifico, in quanto documentato dalla ricorrente e riconosciuto dalla resistente, che il contributo di soggiorno per il IV trimestre del 2021 è stato già a suo tempo integralmente pagato.
La problematica relativa all'erronea registrazione di una seconda struttura ricettiva, qualificata come locazione breve, in realtà inesistente, che ha determinato l'emissione dell'altrettanto erroneo avviso di accertamento impugnato, a prescindere dalla responsabilità di tale erronea registrazione, è stata segnalata dalla ricorrente già prima della presentazione del ricorso, anche mediante apposita istanza di autotutela prodotta in atti, la quale tuttavia è rimasta senza alcun riscontro, con conseguente necessità di adire il Giudice
Tributario.
Il Comune di Roma ha riconosciuto tale errore solo nell'ambito del presente giudizio ed ha riconosciuto che il pagamento dell'importo contestato per il quarto trimestre 2021 è stato regolarmente effettuato con riferimento all'unica struttura ricettiva gestita dalla ricorrente, preannunciando l'intenzione di adottare a breve un provvedimento in autotutela di annullamento integrale dell'avviso di accertamento impugnato.
Tuttavia, non vi sono i presupposti per una declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, non risultando che il Comune di Roma abbia ancora emesso formale provvedimento di annullamento integrale dell'avviso di accertamento impugnato, così come preannunciato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico
Accoglie il ricorso.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in Euro 400,00, oltre accessori di legge.
Roma, 10/12/2025 Il Giudice Monocratico
Dott. Pier Marco Salassa