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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NA NO, nella causa iscritta al n.9144/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. DAGNINO ALESSANDRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. ERBICELLA MARIA GRAZIA)
CP_2
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 14/10/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara che non ha diritto di procedere nei confronti di Controparte_1 [...] alla riscossione del credito di cui all'intimazione di pagamento n. Controparte_3
2962023 9013504590/000;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.233,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.7.2023 Parte_1 conveniva in giudizio (d'ora innanzi e Controparte_4 CP_5 CP_2 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2962023
9013504590/000 notificata a mezzo p.e.c. il 28 giugno 2023, nonché avverso gli avvisi di addebito ivi indicati ed i relativi ruoli presupposti, limitatamente ai carichi di natura previdenziale ed assistenziale, chiedendo “- in via principale, annullare gli atti opposti per i vizi procedimentali, e/o sostanziali, e/o di forma, propri degli atti presupposti;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna ricorrente sulla base degli atti opposti, accertando e dichiarando altresì l'insussistenza del diritto, anche per intervenuta prescrizione, a procedere ad esecuzione forzata sulla base degli stessi nei confronti della società opponente;
- in via subordinata, rideterminare gli importi dovuti dalla ricorrente nella misura ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano variamente l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione e ne chiedevano il rigetto.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note delle parti, la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Giova rilevare che l'opponente ha impugnato non soltanto l'intimazione di pagamento ma altresì gli avvisi di addebito ragion per cui il ricorso risulta CP_2 ammissibile.
Dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento sono stati notificati all'opponente mediante pec dall'indirizzo , non censito in alcuno dei pubblici Email_1 registri (IndicePA e ReGIndE) e non riconducibile all'unica p.e.c. istituzionale dell CP_6
( t), come rinvenibile dalla
[...] Email_3
CP_ consultazione dell'IndicePA e dal dettaglio del sito internet dell'
Orbene, dal combinato disposto degli artt. 6 bis e 57 bis del D.lgs. n. 82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale) risulta che gli unici indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per la trasmissione di documenti avente valore legale di notificazione, tra P.A. e privati, sono quelli registrati presso i “pubblici elenchi” di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012 e cioè, rispettivamente, l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC - https://www.inipec.gov.it/) e l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA - http://www.indicepa.gov.it), ragion per cui, avendo l'Istituto inoltrato gli avvisi di addebito impugnati tramite l'account , che, in Email_1 quanto non registrato presso l'IPA, non può essere utilizzato per alcuna notificazione, la notificazione degli avvisi di addebito risulta inefficace, dovendosi a riguardo richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, precisando che l'elencazione dei Pubblici Registri è tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto. …Ne deriva, pertanto, l'inefficacia della notifica dell'Intimazione di pagamento” (cfr. Cass. n. 3093 del 2020, nonché Trib. Palmi, Sez. Lav., sent. 1788/2022, Trib. Ragusa, Sez. Lav., sent. 235/2023; Trib. Milano, Sez. Es. Mob., ord. 18.7.2022 - doc. n. 4; Trib. Treviso, Sez. Es. Mob., ord. 24.5.2022 - doc. n. 5; Trib.
Pordenone, Sez. Es. Mob., ord. 15.1.2022; Trib. Enna, Sez. Es. Mob., ord. 21.3.2022).
L'omessa notificazione degli atti presupposti incide sulla validità dell'intimazione di pagamento con conseguente inesigibilità da parte dei convenuti delle somme indicate negli atti impugnati.
L'opposizione risulta fondata, con assorbimento degli ulteriori motivi e con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 14/10/2025
La Giudice del Lavoro
NA NO