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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 21809/2024 promossa da:
nata in [...] l'[...]; e Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...]; entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Enrico Valcalcer e dall'advogado Luciano Leitao, come da procura alle liti in atti
RICORRENTI contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti Controparte_1 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
1 MOTIVI IN FATTO
Premesso:
− che i ricorrenti sono discendenti diretti nato a Persona_1
Rivoli (TO) il 19.2.1891 (cfr. all. 1), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi cittadino brasiliano (cfr. all. 1);
− che , in data 17.8.1929, contraeva matrimonio con Persona_1
(cfr. all. 1) e dalla loro unione nasceva , nato Persona_2 Persona_3
in Brasile il 9.10.1930 (cfr. all. 3);
− che , in data 20.1.1962, contraeva matrimonio con Persona_3 [...]
(cfr. all. 3) e dalla loro unione nasceva , nata in Persona_4 Parte_1
Brasile l'11.6.1970 (cfr. all. 3) odierno ricorrente;
− che , in data 9.11.2022, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_5
(cfr. all. 3) e dalla loro unione nasceva , nato in
[...] Parte_2
Brasile il 26.5.2003 (cfr. all. 4) odierno ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione TI e tradotta in lingua italiana.
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, vista l'istanza presentata da parte ricorrente in data 14.5.2025, disponeva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio al 19.5.2025. I ricorrenti tramite il suo difensore, con note di trattazione scritta depositata in data 15.5.2024, insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
1. In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
2 Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che la ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
Rivoli (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
2. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni (cfr. all. 5, 6 e 7).
In questi casi, dunque, è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_3
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_4
contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
3 Altresì, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. Per tale ulteriore motivo la ricorrente ha adito questo Tribunale.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, , non Persona_1
essendo mai stato naturalizzato cittadino brasiliano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni del Brasile (cfr. all.
1) ha, dunque, potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea maschile tra
4 e il proprio figlio TT , il quale ha Persona_1 Persona_3
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile a sua figlia TI
, odierna ricorrente, la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Parte_1
sanguinis per linea femminile a suo figlio TT odierna Parte_2
ricorrente.
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
6. Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Brasile ( Persona_1 Per_6
o ) l'identità della persona in questione, in ogni caso, è
[...] Persona_7
verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana
5 e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava Controparte_2
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG- Controparte_2
84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994,
n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente TT, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo alla ricorrente e, pertanto, la domanda deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6 7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata in [...] l'[...] e nato in
[...] Parte_2
Brasile il 26.5.2003, il diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 22 maggio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 21809/2024 promossa da:
nata in [...] l'[...]; e Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...]; entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Enrico Valcalcer e dall'advogado Luciano Leitao, come da procura alle liti in atti
RICORRENTI contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti Controparte_1 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
1 MOTIVI IN FATTO
Premesso:
− che i ricorrenti sono discendenti diretti nato a Persona_1
Rivoli (TO) il 19.2.1891 (cfr. all. 1), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi cittadino brasiliano (cfr. all. 1);
− che , in data 17.8.1929, contraeva matrimonio con Persona_1
(cfr. all. 1) e dalla loro unione nasceva , nato Persona_2 Persona_3
in Brasile il 9.10.1930 (cfr. all. 3);
− che , in data 20.1.1962, contraeva matrimonio con Persona_3 [...]
(cfr. all. 3) e dalla loro unione nasceva , nata in Persona_4 Parte_1
Brasile l'11.6.1970 (cfr. all. 3) odierno ricorrente;
− che , in data 9.11.2022, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_5
(cfr. all. 3) e dalla loro unione nasceva , nato in
[...] Parte_2
Brasile il 26.5.2003 (cfr. all. 4) odierno ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione TI e tradotta in lingua italiana.
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, vista l'istanza presentata da parte ricorrente in data 14.5.2025, disponeva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio al 19.5.2025. I ricorrenti tramite il suo difensore, con note di trattazione scritta depositata in data 15.5.2024, insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
1. In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
2 Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che la ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
Rivoli (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
2. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni (cfr. all. 5, 6 e 7).
In questi casi, dunque, è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_3
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_4
contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
3 Altresì, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. Per tale ulteriore motivo la ricorrente ha adito questo Tribunale.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, , non Persona_1
essendo mai stato naturalizzato cittadino brasiliano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni del Brasile (cfr. all.
1) ha, dunque, potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea maschile tra
4 e il proprio figlio TT , il quale ha Persona_1 Persona_3
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile a sua figlia TI
, odierna ricorrente, la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Parte_1
sanguinis per linea femminile a suo figlio TT odierna Parte_2
ricorrente.
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
6. Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Brasile ( Persona_1 Per_6
o ) l'identità della persona in questione, in ogni caso, è
[...] Persona_7
verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana
5 e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava Controparte_2
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG- Controparte_2
84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994,
n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente TT, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo alla ricorrente e, pertanto, la domanda deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6 7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata in [...] l'[...] e nato in
[...] Parte_2
Brasile il 26.5.2003, il diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 22 maggio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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