Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2025, proposto da
Civil Engineering Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Denora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trinitapoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NO AI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento formatosi a causa della omessa pubblicazione del Bando di Concessione, a conclusione del procedimento, relativamente alla “PROPOSTA DI REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE E GESTIONE DI UN TEMPLIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE di TRINITAPOLI (BT), MEDIANTE LA PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 15, DEL DLGS N. 50 DEL 18/04/2016 e s.m.i..".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trinitapoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LO NO e uditi per le parti i difensori, av..ti Rosa Denora per la parte ricorrente e GI PA, in sostituzione di NO AI, per il Comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente, in qualità di soggetto “promotore” dell’opera pubblica, ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione comunale sull'istanza volta ad ottenere la pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura di project financing per la realizzazione del tempio crematorio di Trinitapoli, proposta già dichiarata di pubblico interesse con Delibere di Giunta n. 11 e n. 27 del 2019 e inserita nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche.
Premesso che la parte ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50 del 2016 (oggi art. 193 D.lgs. 36 del 2023), sostenendo che l'approvazione del progetto di fattibilità (PFTE) e la dichiarazione di pubblico interesse consoliderebbero l'obbligo dell'Ente di procedere alla gara; 2) la violazione dei termini di conclusione del procedimento ex art. 2 L. 241 del 1990, stante l'inerzia protrattasi dal 2019 nonostante i numerosi solleciti; 3) la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di eventuali avvii di revoca o ostacoli procedimentali.
Premesso altresì, che si è costituito il Comune resistente, eccependo l'insussistenza dell'obbligo di provvedere mediante l'indizione della gara, stante la natura discrezionale della fase preliminare della finanza di progetto e la presenza di criticità ostative sopravvenute o non risolte, quali l'incompatibilità urbanistica dell'area (zona agricola E4) e la mancata verifica del fabbisogno sovracomunale da parte della Provincia BAT.
Preso atto che all’udienza del 29 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Rilevato che nel caso di specie sussistano due distinti procedimenti amministrativi, che il primo si sia concluso con la dichiarazione di pubblico interesse della proposta e la individuazione della ricorrente quale promotore e che l'indizione della procedura di gara per l'affidamento della concessione costituisca un secondo ed ulteriore segmento dell'attività amministrativa, dotato di autonomia funzionale.
Rilevato, di conseguenza, che la dichiarazione di pubblico interesse, così come l’inserimento dell’opera nel programma delle opere pubbliche della P.A., non fanno sorgere in capo al promotore un interesse legittimo pretensivo all'indizione della procedura selettiva.
Considerato infatti che, secondo l'orientamento del giudice amministrativo in tema di project financing , anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici e individuato quindi il promotore privato, l'Amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione.
Considerato, quindi, che tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all'effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, tali da non potere essere rese coercibili nell'ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa (Cons. Stato, 23 settembre 2025 n. 7466; Cons. Stato, 26 gennaio 2024, n. 647; Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 207).
Ritenuto che l'Amministrazione conserva la più ampia possibilità di scelta in ordine alla convenienza di bandire la gara e di realizzare l'opera e che, in assenza di un dovere giuridico di iniziare il secondo procedimento, il silenzio serbato dall'amministrazione non integra un inadempimento sanzionabile con il rito del silenzio.
Ritenuto altresì, che le problematiche urbanistiche e programmatorie evidenziate dalla difesa dell'Ente descrivono informalmente le ragioni della mancata attivazione del potere discrezionale e non costituiscono una motivazione postuma di un provvedimento, bensì l'esplicitazione dell'insussistenza dei presupposti per l'avvio della gara.
Ritenuto, in definitiva, che l'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 del codice del processo amministrativo sia infondata per la carenza di un obbligo di provvedere in capo alla P.A., con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda procedimentale, del tipo e contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN AN, Presidente
LO Ieva, Primo Referendario
LO NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NO | IN AN |
IL SEGRETARIO