TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 200
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50 del 2016 (oggi art. 193 D.lgs. 36 del 2023)

    Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di pubblico interesse e l'inserimento dell'opera nel programma delle opere pubbliche non fanno sorgere un interesse legittimo pretensivo all'indizione della procedura selettiva. L'Amministrazione conserva la più ampia possibilità di scelta in ordine alla convenienza di bandire la gara.

  • Rigettato
    Violazione dei termini di conclusione del procedimento ex art. 2 L. 241 del 1990

    Il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di un dovere giuridico di iniziare il secondo procedimento (indizione della gara), il silenzio serbato dall'amministrazione non integra un inadempimento sanzionabile.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di eventuali avvii di revoca o ostacoli procedimentali

    Il Tribunale ha ritenuto che le problematiche urbanistiche e programmatorie evidenziate dalla difesa dell'Ente descrivono informalmente le ragioni della mancata attivazione del potere discrezionale e non costituiscono una motivazione postuma di un provvedimento, bensì l'esplicitazione dell'insussistenza dei presupposti per l'avvio della gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 200
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 200
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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