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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2210/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli -Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi -Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli -Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2210/2024 vertente tra: TRA
, con gli avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDI e ROCCHI;
- RICORRENTE E
, ; Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE E
, in persona del curatore speciale, avv. Controparte_2
SABATINI;
- RESISTENTE
E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/1/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...] ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1 rtato che questi non è padre dell
[...]
. Controparte_2
A tal fine ha allegato che la bambina è stata concepita mediante impianto di ovuli crioconservati in una clinica di Madrid, e non è pertanto figlia biologica del Pt_1
non si è costituito. Controparte_1 L'avv. in qualità di curatore speciale della Controparte_3 minore, si è costituito e, pur rappresentando la possibilità che il resistente si riveli un buon padre per la minore, ha aderito al ricorso, sostenendo che il favor veritatis debba prevalere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Vi è, innanzitutto, prova del fatto che il resistente non sia il padre biologico della minore. Tale prova si trae:
1) dal doc. 3 della ricorrente, che consiste nell'esito negativo di un test di paternità datato 28/3/2024; sebbene questo non sia stato effettuato presso una struttura pubblica, può ritenersi rilevante alla luce dei prossimi punti;
2) dalle dichiarazioni rese dal resistente al curatore speciale dei minori (vd. doc. 3 dell'avv. Sabatini); il , infatti, ha confermato di aver CP_1 acconsentito a svolgere un test di paternità (si tratta, presumibilmente di quello esaminato al punto precedente), che ha dato esito negativo;
3) dal contegno processuale tenuto dal resistente, il quale, consapevole di non essere il padre di ha scelto di non partecipare al presente CP_2 giudizio, e ha dichiarato al curatore speciale di non opporsi alla domanda della ricorrente. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'accoglimento del ricorso risponda agli interessi della minore. La ricostruzione del curatore speciale appare ampiamente condivisibile. In particolare, deve ritenersi che – sebbene il abbia espresso il CP_1 proprio desiderio di fare da padre a – l el rapporto tra la CP_2 ricorrente (che è spesso all'estero) e il resistente osti al mantenimento di un reale e costante rapporto genitoriale. Né vi è l'esigenza di salvaguardare un rapporto già consolidato, vista l'età della minore. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti costituite, e dichiarate irripetibili con riguardo al resistente, visti l'oggetto del giudizio, il contegno extraprocessuale collaborativo del resistente e la natura delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che non è figlia biologica di Controparte_2 CP_1
;
[...]
-accerta il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità compiuto da con atto di nascita del 28 settembre 2023 (iscritto nel Controparte_1 registro degli atti di nascita del Comune di Bologna, al n. 871, Parte II, serie B/01);
-dispone che la minore perda il cognome “ ”; CP_1
-manda al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni;
-compensa le spese tra le parti costituite e dichiara irripetibili le altre.
Reggio Emilia, 9/1/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli -Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi -Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli -Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2210/2024 vertente tra: TRA
, con gli avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDI e ROCCHI;
- RICORRENTE E
, ; Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE E
, in persona del curatore speciale, avv. Controparte_2
SABATINI;
- RESISTENTE
E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/1/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...] ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1 rtato che questi non è padre dell
[...]
. Controparte_2
A tal fine ha allegato che la bambina è stata concepita mediante impianto di ovuli crioconservati in una clinica di Madrid, e non è pertanto figlia biologica del Pt_1
non si è costituito. Controparte_1 L'avv. in qualità di curatore speciale della Controparte_3 minore, si è costituito e, pur rappresentando la possibilità che il resistente si riveli un buon padre per la minore, ha aderito al ricorso, sostenendo che il favor veritatis debba prevalere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Vi è, innanzitutto, prova del fatto che il resistente non sia il padre biologico della minore. Tale prova si trae:
1) dal doc. 3 della ricorrente, che consiste nell'esito negativo di un test di paternità datato 28/3/2024; sebbene questo non sia stato effettuato presso una struttura pubblica, può ritenersi rilevante alla luce dei prossimi punti;
2) dalle dichiarazioni rese dal resistente al curatore speciale dei minori (vd. doc. 3 dell'avv. Sabatini); il , infatti, ha confermato di aver CP_1 acconsentito a svolgere un test di paternità (si tratta, presumibilmente di quello esaminato al punto precedente), che ha dato esito negativo;
3) dal contegno processuale tenuto dal resistente, il quale, consapevole di non essere il padre di ha scelto di non partecipare al presente CP_2 giudizio, e ha dichiarato al curatore speciale di non opporsi alla domanda della ricorrente. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'accoglimento del ricorso risponda agli interessi della minore. La ricostruzione del curatore speciale appare ampiamente condivisibile. In particolare, deve ritenersi che – sebbene il abbia espresso il CP_1 proprio desiderio di fare da padre a – l el rapporto tra la CP_2 ricorrente (che è spesso all'estero) e il resistente osti al mantenimento di un reale e costante rapporto genitoriale. Né vi è l'esigenza di salvaguardare un rapporto già consolidato, vista l'età della minore. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti costituite, e dichiarate irripetibili con riguardo al resistente, visti l'oggetto del giudizio, il contegno extraprocessuale collaborativo del resistente e la natura delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che non è figlia biologica di Controparte_2 CP_1
;
[...]
-accerta il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità compiuto da con atto di nascita del 28 settembre 2023 (iscritto nel Controparte_1 registro degli atti di nascita del Comune di Bologna, al n. 871, Parte II, serie B/01);
-dispone che la minore perda il cognome “ ”; CP_1
-manda al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni;
-compensa le spese tra le parti costituite e dichiara irripetibili le altre.
Reggio Emilia, 9/1/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli