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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1998/2023 promossa da:
(C.F. con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to ZAFFINO MARCO e dell'avv.to MEDA MARTINA, con elezione di domicilio in PIAZZA DEL POPOLO 10, 33078 SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ); CP_2 C.F._2
resistente/contumace con la seguente IA: nata a [...] al Persona_1
Tagliamento (PN) il 17/06/2021, riconosciuta da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “Nel merito in via principale:
1) disporsi l'affidamento c.d. super esclusivo (o esclusivo rafforzato) della
1 minore in favore della madre Persona_1 Controparte_1
determinando le modalità di visita per il padre più consone
[...]
nell'interesse della minore;
Nel merito in via subordinata:
2) disporsi l'affidamento esclusivo della minore in Persona_1
favore della madre , determinando le modalità di Controparte_1
visita per il padre più consone nell'interesse della minore;
In ogni caso:
3) disporsi l'obbligo a carico del sig. di contribuire al CP_2
mantenimento della IA nella somma mensile di € Persona_1
300,00, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie, come precisate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Pordenone;
4) autorizzarsi il rilascio del passaporto e/o altri documenti validi anche per l'espatrio e/o equivalenti.
In via istruttoria:
1. si indicano sin da ora a testi, con riserva di indicarne altri,
sulle circostanze di cui in narrativa (sviluppate dal punto sub. a) al punto sub.
r)) premesso “vero che”: a) il sig. di SA della EL E_
(Pn) (padre della ricorrente), b) di SA della Persona_2
EL (Pn) (fratello della ricorrente);
2. si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare al sig. di esibire in giudizio le ultime tre CP_2
dichiarazioni dei redditi presentate. Con vittoria di spese di lite. Con riserva di controdedurre alla memoria che controparte dovesse presentare nei termini indicati, chiedendo l'ammissione a prova contraria con i testi eventualmente indicati”.
FATTO
ha chiesto di ottenere la regolamentazione Controparte_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della IA
, riconosciuta da entrambi i genitori e in atti Persona_1
generalizzata, nata dall'unione sentimentale avuta con CP_2
2 All'udienza di data 15/04/2024, è comparsa soltanto la parte ricorrente e il
Giudice relatore ha dapprima rilevato che la notifica è risultata essere regolare ma, poiché è stato necessario procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è
risultato essere stato rispettato il termine di sessanta giorni di cui all'art. 473
bis.14, comma quinto, c.p.c.; ha ritenuto, pertanto, necessario disporre di ripetere la notifica per garantire il rispetto di tale norma di legge.
Successivamente, viste le dichiarazioni rilasciate da parte ricorrente e considerata la gravità della condotta omissiva assunta dal padre, il Giudice
relatore ha adottato in via provvisoria i seguenti provvedimento temporanei ed urgenti nell'interesse della minore: “1) dispone che Persona_1
in atti generalizzata, sia affidata alla madre, la quale eserciterà in
[...]
via esclusiva la responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare, in autonomia e senza il consenso del padre, ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione, alla salute, alla residenza ed all'espatrio,
nell'esclusivo interesse della minore;
2) dispone la sospensione di ogni frequentazione tra padre e IA;
3) pone a carico del padre, l'obbligo di contribuire al CP_2
mantenimento della IA minore mediante il versamento alla madre, in forma tracciabile ed entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di euro trecento, con decorrenza dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli indice Istat, se in aumento;
inoltre, il 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo vigente presso questo Tribunale;
4) assegno unico universale al 100% a favore della madre, come previsti dalla
Legge in caso di affido esclusivo, e detrazioni fiscali al 100% a favore della madre”. Infine, ha aggiornato la causa al 04/11/2024.
All'udienza del 04/11/2024, è comparsa soltanto la parte ricorrente e il Giudice
relatore, visto l'esito della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
osservato che il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo e che, visto anche il certificato di residenza, avrebbe dovuto procedersi con la
3 notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ha assegnato a parte attrice termine sino al 31/12/2024 per la rinnovazione della notifica e ha fissato nuova udienza al 10/03/2025.
All'udienza del 10/03/2025 è comparsa soltanto la parte ricorrente e il Giudice
relatore, vista la regolarità della notifica, ha dapprima dichiarato la contumacia del convenuto;
infine, letto e applicato l'art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Affido della prole.
Le condizioni proposte dalla parte ricorrente tutelano adeguatamente l'interesse della prole, ritenuto opportuno l'affidamento esclusivo a uno solo dei due genitori, apparendo contrario all'interesse della minore l'affido condiviso.
Infatti, l'affido dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile, applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario
all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori,
una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei
4 casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza,
indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario - con un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater,
terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni della ricorrente, e cioè che la stessa non ha contatti con il padre della minore da agosto 2023 e che da giugno
2022 il padre non ha più versato alcun mantenimento per la IA;
constatato,
dunque, il persistente disinteresse del padre nei confronti della IA, palesato anche dalla sua contumacia in codesto procedimento, deve essere disposto l'affidamento della IA minore alla madre, attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale.
Per quanto concerne le frequentazioni con il padre, deve tenersi in debita considerazione che, stando alle dichiarazioni della madre, il padre dopo che la stessa ha partorito non ha più visto la IA, se non attraverso saltuarie videochiamate interrottesi definitivamente dalla metà del 2022; per tale ragione, appare di interesse per la minore sospendere le frequentazioni con il padre e disporre che le stesse possano riprendere solo in forma protetta presso i Servizi Sociali del comune di residenza della minore, che il padre avrà
5 l'onere di attivare, affinché sia il genitore, sia la IA, possano essere supportati in un percorso di riavvicinamento.
2. Mantenimento della prole.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, devono confermarsi i provvedimenti provvisori, in quanto il mantenimento stabilito a carico del padre appare conforme all'interesse della minore in un contesto logistico ed economico proporzionale alle risorse e all'impegno dei coobbligati;
infatti, la madre ha dichiarato di lavorare come dipendente con qualifica di operaia presso la Caserma di SA della EL (PN), con un contratto di somministrazione a tempo determinato e di percepire una retribuzione mensile di circa euro 900,00. Per quanto concerne il padre, non sussistono elementi per non ritenere lo stesso abile al lavoro e in grado di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze possedute in costanza di convivenza;
infatti, stando alle dichiarazioni della ricorrente, lo stesso lavorava come operaio, oltre ad essere, ad oggi, proprietario dell'unità immobiliare
(acquistata nell'anno 2021), ove attualmente risiede sita in Via Don Quinzanini
n. 68 Piano T-1 a BA IA (BS), come da documentazione prodotta in atti;
pertanto, appare equo determinare in euro 300,00 l'assegno di mantenimento dovuto da per il mantenimento in via CP_2
indiretta della IA , da corrispondersi entro il giorno Persona_1
5 di ogni mese, in forma tracciabile, con decorrenza dalla domanda,
rivalutabile annualmente secondo gli indice Istat, se in aumento;
ripartire le spese straordinarie al 50% tra i genitori, individuate come da Protocollo
vigente presso questo Tribunale e disporre che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, come per legge in caso di affido esclusivo, e che le detrazioni fiscali siano a beneficio della madre al 100%.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
6 (valore indeterminabile – complessità bassa), dell'attività effettivamente svolta, che non ha visto lo svolgimento di attività istruttoria, con fase decisoria semplificata, valori minimi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
- affida la IA minore nata a [...] al Persona_1
Tagliamento (PN) il 17/06/2021, alla madre Controparte_1
che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
la madre potrà
adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio –
tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
con collocazione presso la madre;
- dispone la sospensione delle frequentazioni tra padre e IA e che le stesse possano riprendere solo in forma protetta presso i Servizi Sociali del comune di residenza della minore, che il padre avrà l'onere di attivare, affinché sia il genitore, sia la IA, possano essere supportati in un percorso di riavvicinamento;
- dispone che il padre provveda al mantenimento della IA CP_2
minore in via indiretta mediante il versamento di una somma pari ad euro
300,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e condanna CP_2
al pagamento della predetta somma a favore della madre
[...] [...]
, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1
decorrenza dalla domanda;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della IA, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e
7 l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
come per legge, e che le detrazioni fiscali siano a beneficio della madre al
100%;
- condanna al pagamento, in favore di CP_2 [...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1998/2023 promossa da:
(C.F. con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to ZAFFINO MARCO e dell'avv.to MEDA MARTINA, con elezione di domicilio in PIAZZA DEL POPOLO 10, 33078 SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ); CP_2 C.F._2
resistente/contumace con la seguente IA: nata a [...] al Persona_1
Tagliamento (PN) il 17/06/2021, riconosciuta da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “Nel merito in via principale:
1) disporsi l'affidamento c.d. super esclusivo (o esclusivo rafforzato) della
1 minore in favore della madre Persona_1 Controparte_1
determinando le modalità di visita per il padre più consone
[...]
nell'interesse della minore;
Nel merito in via subordinata:
2) disporsi l'affidamento esclusivo della minore in Persona_1
favore della madre , determinando le modalità di Controparte_1
visita per il padre più consone nell'interesse della minore;
In ogni caso:
3) disporsi l'obbligo a carico del sig. di contribuire al CP_2
mantenimento della IA nella somma mensile di € Persona_1
300,00, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie, come precisate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Pordenone;
4) autorizzarsi il rilascio del passaporto e/o altri documenti validi anche per l'espatrio e/o equivalenti.
In via istruttoria:
1. si indicano sin da ora a testi, con riserva di indicarne altri,
sulle circostanze di cui in narrativa (sviluppate dal punto sub. a) al punto sub.
r)) premesso “vero che”: a) il sig. di SA della EL E_
(Pn) (padre della ricorrente), b) di SA della Persona_2
EL (Pn) (fratello della ricorrente);
2. si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare al sig. di esibire in giudizio le ultime tre CP_2
dichiarazioni dei redditi presentate. Con vittoria di spese di lite. Con riserva di controdedurre alla memoria che controparte dovesse presentare nei termini indicati, chiedendo l'ammissione a prova contraria con i testi eventualmente indicati”.
FATTO
ha chiesto di ottenere la regolamentazione Controparte_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della IA
, riconosciuta da entrambi i genitori e in atti Persona_1
generalizzata, nata dall'unione sentimentale avuta con CP_2
2 All'udienza di data 15/04/2024, è comparsa soltanto la parte ricorrente e il
Giudice relatore ha dapprima rilevato che la notifica è risultata essere regolare ma, poiché è stato necessario procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è
risultato essere stato rispettato il termine di sessanta giorni di cui all'art. 473
bis.14, comma quinto, c.p.c.; ha ritenuto, pertanto, necessario disporre di ripetere la notifica per garantire il rispetto di tale norma di legge.
Successivamente, viste le dichiarazioni rilasciate da parte ricorrente e considerata la gravità della condotta omissiva assunta dal padre, il Giudice
relatore ha adottato in via provvisoria i seguenti provvedimento temporanei ed urgenti nell'interesse della minore: “1) dispone che Persona_1
in atti generalizzata, sia affidata alla madre, la quale eserciterà in
[...]
via esclusiva la responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare, in autonomia e senza il consenso del padre, ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione, alla salute, alla residenza ed all'espatrio,
nell'esclusivo interesse della minore;
2) dispone la sospensione di ogni frequentazione tra padre e IA;
3) pone a carico del padre, l'obbligo di contribuire al CP_2
mantenimento della IA minore mediante il versamento alla madre, in forma tracciabile ed entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di euro trecento, con decorrenza dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli indice Istat, se in aumento;
inoltre, il 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo vigente presso questo Tribunale;
4) assegno unico universale al 100% a favore della madre, come previsti dalla
Legge in caso di affido esclusivo, e detrazioni fiscali al 100% a favore della madre”. Infine, ha aggiornato la causa al 04/11/2024.
All'udienza del 04/11/2024, è comparsa soltanto la parte ricorrente e il Giudice
relatore, visto l'esito della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
osservato che il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo e che, visto anche il certificato di residenza, avrebbe dovuto procedersi con la
3 notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ha assegnato a parte attrice termine sino al 31/12/2024 per la rinnovazione della notifica e ha fissato nuova udienza al 10/03/2025.
All'udienza del 10/03/2025 è comparsa soltanto la parte ricorrente e il Giudice
relatore, vista la regolarità della notifica, ha dapprima dichiarato la contumacia del convenuto;
infine, letto e applicato l'art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Affido della prole.
Le condizioni proposte dalla parte ricorrente tutelano adeguatamente l'interesse della prole, ritenuto opportuno l'affidamento esclusivo a uno solo dei due genitori, apparendo contrario all'interesse della minore l'affido condiviso.
Infatti, l'affido dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile, applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario
all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori,
una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei
4 casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza,
indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario - con un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater,
terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni della ricorrente, e cioè che la stessa non ha contatti con il padre della minore da agosto 2023 e che da giugno
2022 il padre non ha più versato alcun mantenimento per la IA;
constatato,
dunque, il persistente disinteresse del padre nei confronti della IA, palesato anche dalla sua contumacia in codesto procedimento, deve essere disposto l'affidamento della IA minore alla madre, attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale.
Per quanto concerne le frequentazioni con il padre, deve tenersi in debita considerazione che, stando alle dichiarazioni della madre, il padre dopo che la stessa ha partorito non ha più visto la IA, se non attraverso saltuarie videochiamate interrottesi definitivamente dalla metà del 2022; per tale ragione, appare di interesse per la minore sospendere le frequentazioni con il padre e disporre che le stesse possano riprendere solo in forma protetta presso i Servizi Sociali del comune di residenza della minore, che il padre avrà
5 l'onere di attivare, affinché sia il genitore, sia la IA, possano essere supportati in un percorso di riavvicinamento.
2. Mantenimento della prole.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, devono confermarsi i provvedimenti provvisori, in quanto il mantenimento stabilito a carico del padre appare conforme all'interesse della minore in un contesto logistico ed economico proporzionale alle risorse e all'impegno dei coobbligati;
infatti, la madre ha dichiarato di lavorare come dipendente con qualifica di operaia presso la Caserma di SA della EL (PN), con un contratto di somministrazione a tempo determinato e di percepire una retribuzione mensile di circa euro 900,00. Per quanto concerne il padre, non sussistono elementi per non ritenere lo stesso abile al lavoro e in grado di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze possedute in costanza di convivenza;
infatti, stando alle dichiarazioni della ricorrente, lo stesso lavorava come operaio, oltre ad essere, ad oggi, proprietario dell'unità immobiliare
(acquistata nell'anno 2021), ove attualmente risiede sita in Via Don Quinzanini
n. 68 Piano T-1 a BA IA (BS), come da documentazione prodotta in atti;
pertanto, appare equo determinare in euro 300,00 l'assegno di mantenimento dovuto da per il mantenimento in via CP_2
indiretta della IA , da corrispondersi entro il giorno Persona_1
5 di ogni mese, in forma tracciabile, con decorrenza dalla domanda,
rivalutabile annualmente secondo gli indice Istat, se in aumento;
ripartire le spese straordinarie al 50% tra i genitori, individuate come da Protocollo
vigente presso questo Tribunale e disporre che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, come per legge in caso di affido esclusivo, e che le detrazioni fiscali siano a beneficio della madre al 100%.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
6 (valore indeterminabile – complessità bassa), dell'attività effettivamente svolta, che non ha visto lo svolgimento di attività istruttoria, con fase decisoria semplificata, valori minimi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
- affida la IA minore nata a [...] al Persona_1
Tagliamento (PN) il 17/06/2021, alla madre Controparte_1
che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
la madre potrà
adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio –
tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
con collocazione presso la madre;
- dispone la sospensione delle frequentazioni tra padre e IA e che le stesse possano riprendere solo in forma protetta presso i Servizi Sociali del comune di residenza della minore, che il padre avrà l'onere di attivare, affinché sia il genitore, sia la IA, possano essere supportati in un percorso di riavvicinamento;
- dispone che il padre provveda al mantenimento della IA CP_2
minore in via indiretta mediante il versamento di una somma pari ad euro
300,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e condanna CP_2
al pagamento della predetta somma a favore della madre
[...] [...]
, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1
decorrenza dalla domanda;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della IA, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e
7 l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
come per legge, e che le detrazioni fiscali siano a beneficio della madre al
100%;
- condanna al pagamento, in favore di CP_2 [...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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