Art. 8.
Negli articoli 124, 125 e 127 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, alle parole: "lire trenta", "lire ventisei" e "lire centosessanta", sono sostituite le parole:
"lire cento", "lire cinquanta" e "lire trecento".
Negli articoli 126, 128, 129, 131, e 132-bis dello stesso ordinamento, alle parole: "cinquantacinque", "centocinque", "duecentosessanta", "seicentocinquanta", "millequaranta" "cinquantacinque" e "trecentonovanta" sono sostituite le seguenti: "duecento", "trecento", "cinquecento", "mille", "duemila" "duecento", "mille".
Negli articoli 124, 125 e 127 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, alle parole: "lire trenta", "lire ventisei" e "lire centosessanta", sono sostituite le parole:
"lire cento", "lire cinquanta" e "lire trecento".
Negli articoli 126, 128, 129, 131, e 132-bis dello stesso ordinamento, alle parole: "cinquantacinque", "centocinque", "duecentosessanta", "seicentocinquanta", "millequaranta" "cinquantacinque" e "trecentonovanta" sono sostituite le seguenti: "duecento", "trecento", "cinquecento", "mille", "duemila" "duecento", "mille".