Articolo 8 della Legge 12 luglio 1975, n. 322
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 agosto 1975
Art. 8.
Negli articoli 124, 125 e 127 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, alle parole: "lire trenta", "lire ventisei" e "lire centosessanta", sono sostituite le parole:
"lire cento", "lire cinquanta" e "lire trecento".
Negli articoli 126, 128, 129, 131, e 132-bis dello stesso ordinamento, alle parole: "cinquantacinque", "centocinque", "duecentosessanta", "seicentocinquanta", "millequaranta" "cinquantacinque" e "trecentonovanta" sono sostituite le seguenti: "duecento", "trecento", "cinquecento", "mille", "duemila" "duecento", "mille".
Entrata in vigore il 1 agosto 1975