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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1281/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. CORVINO Parte_1
BARBARA;
Ricorrente
E
,in persona del legale rappresentante;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva: di aver prestato servizio, presso il Controparte_2
(Ente pubblico locale costituito nel 1978 e
[...] soppresso nel 2006), con contratto a pieno ed tempo indeterminato dal 01/01/1989 sino al 30/11/1997; che dal 01/12/1997 - in forza di mobilità interna - veniva assorbita tra il personale dipendente del Comune di Aprigliano (ente locale aderente al consorzio) con profilo professionale di “esecutore”, qualifica funzionale IV, inquadramento economico secondo le disposizioni del CCNL del personale degli enti locali e di avervi prestato servizio sino al 31/12/2021; che,maturati i requisiti pensionistici previsti dalla c.d. quota 100,aveva avanzato domanda all' e con CP_1 delibera di giunta n. 71 del 05/07/2021 avente ad oggetto
“PRESA D'ATTO RICHIESTA E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON
DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DELLA
DIPENDENTE , veniva posta dal Parte_2
Comune di Aprigliano, in quiescenza, con decorrenza dal
01/01/2022; che l' in sede di liquidazione del TFS aveva CP_1 considerato un'anzianità di servizio inferiore rispetto a quella reale, riconoscendo solo 22 anni di servizio presso il Comune di Aprigliano, e per l'effetto aveva liquidato € 25419,63 ,importo minore rispetto a quello dovutole, con termine di decorrenza, per il pagamento individuato nel 12/10/2024;
Che con missiva del 21/11/2022 rimasta inevasa aveva chiesto il riesame delle risultanze a cui erroneamente era pervenuta, rappresentando che gli anni di servizio prestati presso il Comune di Aprigliano erano da individuarsi in anni 24 e un mese – dal 01/12/1997 sino al 31/12/2021 – e che dovevano essere considerati, ai fini del calcolo del TFS, anche il precedente periodo lavorativo prestato alle dipendenze del
[...]
(di seguito solo C.T.C.) da Controparte_2 qualificarsi anch'esso, quale ente pubblico locale.
Ritenendo l'illegittimità del comportamento dell'istituto previdenziale concludeva chiedendo” accertare e dichiarare valido ai fini del computo del
TFS il periodo svolto dal 01/01/89 al 31/12/2021 per le motivazioni in narrativa e per l'effetto condannare l' al relativo pagamento del dovuto[…]. CP_1
L' non si costituiva. CP_1 Disposta CTU contabile, all'esito del deposito della relazione peritale,la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12.3.2025 , sostituita con il deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note la causa è stata decisa.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' CP_1 che non si è costituita nonostante la regolarità della notifica.
La domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente chiede che sia dichiarato valido ai fini del pagamento del TFS il periodo lavorativo che va dal
1.1.89 al 31.12.2021 , laddove l' le ha riconosciuto CP_1 un periodo inferiore e in particolare le ha riconosciuto solo 22 anni di servizio alle dipendenze del Comune di Aprigliano e non le ha riconosciuto il periodo lavorativo alle dipendenze del
[...]
. Controparte_2
Dal prospetto calcolo TFS prodotto in atti si evince come la ricorrente abbia prestato servizio presso il
Comune di Aprigliano dal 1.12.1997 al 31.12.2021.
Dall'estratto contributivo sempre proveniente dall' CP_1 si evince come la ricorrente sia stata iscritta dal
1.1.1989 nella gestione “Cassa pensione dipendenti enti locali”con contratto a tempo indeterminato e dalle buste paga prodotte emerge chiaramente come alla stessa sia stato applicato il ccnl enti locali.
Emerge altresì dalla delibera della GM di Aprigliano che la stessa sia stata assorbita nel ruolo organico del
Comune a seguito di mobilità resasi necessaria dalla messa in liquidazione del . CP_2 Controparte_2
Ne consegue che il va Controparte_2 considerato alla stregua di un ente locale.
A supporto di ciò parte ricorrente ha prodotto la delibera commissariale n. 123 del 20/11/1993 (all.10), avente ad oggetto l'immissione in ruolo dipendenti del
C.T.C. nella quale si legge “vista la deliberazione n.
51 in data 04.07.89 con cui il C.D.A. ha deliberato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato del personale assunto a termine con la delibera n. 124 del
1988 già cit., nonché la delibera n. 64 del 29.09.89 con la quale il C.D.A., fornendo chiarimenti al CP_3 sulla delibera n. 51 del 1989, ha deliberato di applicare al personale mantenuto in servizio a tempo indeterminato il CCNL dei dipendenti degli Enti Locali, a seguito di ciò ottenendo l'approvazione del con CP_3 provvedimento n. 53064 in data 23.11.1989”(all.10).
Alla ricorrente dunque spetta il TFS considerando l'intero rapporto lavorativo.
Il CTU nella sua relazione ha quantificato in € 40.796,91 il TFS considerando quale periodo lavorativo quello decorrente dal 1.1.89 al 31.12.2021 pari a 33 anni di servizio della ricorrente.
Questo giudice condivide i conteggi predisposti dal CTU la cui relazione appare tecnicamente corretta e immune da vizi logico giuridici.
Alla ricorrente spetta dunque a titolo di TFS la somma di € 40.796,91 maggiorata dei soli interessi e al netto di quanto nelle more già eventualmente corrisposto.
Le spese si lite e di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Condanna l' a corrispondere al ricorrente la somma CP_1 di € 40.796,91 maggiorata dei soli interessi e al netto di quanto nelle more già eventualmente corrisposto.
Pone a carico dell' le spese di CTU che liquida come CP_1 da separato decreto e le spese di lite che liquida in €
4638,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza, 01/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Ferrentino