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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/01/2024, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – gop -
All'udienza del 17 gennaio 2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa iscritta al n. 1971/2022 RG, promossa da:
, nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 [...]
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Persona_1 C.F._1 domiciliata in Teramo, Viale F. Crispi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Stefania Dezio, che la rappresenta e difende giusta procura estesa a margine del ricorso
RICORRENTE
Contro
l' , CF Controparte_1 PartitaIVA_1
, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mariotti, P.IVA_2 procuratore per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma, Rep. 80974 – Per_2 Persona_3
Rogito 21569, del 21.07.15, registrata all' in data Organizzazione_1
23.07.15, al n. 19851 serie 1T, elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Teramo, C.so S. CP_1
Giorgio nn. 14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso accertamento tecnico preventivo ex art. 45 bis c.p.c. Riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 171 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022 ritualmente notificato, la signora nella Parte_1 descritta qualità, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la TU non aveva riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza per il minore e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di frequenza per il minore, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a tale indennità dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Integrato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_2
La causa è stata istruita mediante rinnovo della c.t.u.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
**********
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
Per ottenere l'indennità di frequenza sono necessari i seguenti requisiti: 1) età inferiore ai 18 anni;
2) riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
3) frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
4) stato di bisogno economico;
5) cittadinanza italiana;
6) per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
7) per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione;
8)residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.
Nel caso di specie, la TU medico-legale depositata nel procedimento di ATP ha escluso che le patologie da cui è affetto il minore risultano di entità tale da necessitare dell'indennità di frequenza.
In sede di opposizione la parte ricorrente ha contestato le risultanze dell'a.t.p. e ha chiesto il riconoscimento del diritto dalla domanda amministrativa.
La doglianza di parte ricorrente è condivisibile. Infatti, il dott. ha rilevato che “Sulla base Persona_4 della visita effettuata e della documentazione in atti, possiamo affermare che è Persona_1 affetto dalla seguente diagnosi: “Sindrome ansiosa in paziente con alterazione del funzionamento sociale e della fluenza verbale, disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento.” Per quanto precedentemente esposto, è possibile affermare che è un soggetto con evidenti Persona_1 fragilità in ambito scolastico, relazionale e sociale, pertanto necessita di costante assistenza e supporto nello svolgimento delle attività scolastiche, nonché sostegno nelle attività di vita quotidiana. Per il suddetto quadro, possiamo affermare che il periziato possiede i requisiti che danno diritto alla concessione dell'indennità di frequenza L. 11/10/1990 n. 289, a partire dalla data di proposizione della domanda amministrativa (30.06.2021)”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise anche in relazione alla decorrenza del diritto e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto (su cui cfr. Cass. Civ. Sez.
II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Pertanto, parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di frequenza dal 30.06.2021.
Le spese del presente giudizio e quelle dell'a.t.p. seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
Le spese delle consulenze tecniche, già liquidate con separati decreti, restano definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nella Parte_1 sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore nei Persona_1 confronti dell' con ricorso depositato il 15.11.2022, nella causa iscritta al n. 1971/2022 R.G.A.C. CP_2 così provvede:
1. accerta e dichiara che è in possesso del requisito sanitario per il Persona_1 riconoscimento del proprio diritto all'indennità di frequenza a decorrere dal 30.06.2021;
2. Condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite del presente procedimento CP_2 e di quello per a.t.p., che liquida complessivamente in euro 2.700,00 oltre spese generali (15%), Iva,
c.p.a. come per legge;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle cc.tt.uu. svolte nel presente giudizio e in quello CP_2 per a.t.p.
Così deciso in Teramo il 17/01/2024
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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