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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 836/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8451/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249024928092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320249024928092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320249024928092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320249024928092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160058367313000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170007905286000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180016479061000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180027107244000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046425616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4291/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste in atti e rileva la tardività della produzione documentale di parte resistente
Resistente/Appellato: Il rappresentante di AGENZIA DELLE ENTRATE insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29102024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320249024928092/000 e le sottese cartelle di pagamento nn. 29320160058367313000,
29320170007905286000, 29320180016479061000, 29320180027107244000, 293202146425616000.
Censura:
1. inesistenza e/o nullita' delle notifiche delle sottese cartelle di pagamento.
2. omessa notifica e/o inesistenza della notifica del prodromici avvisi di accertamento.
3. intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
4. mancata e/o irregolare sottoscrizione dell'avviso di accertamento e/o del ruolo da parte del legittimo titolare dell'ufficio impositore.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate il 13.12.2024 senza produrre alcun documento, e chiede di dichiarare inammissibile il ricorso poiché l'intimazione di pagamento, in mancanza di una previsione normativa specifica, non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92.
La Corte nella Camera di Consiglio del 22.01.2025, il Giudice in composizione monocratica rilevato che nel caso di specie non sussistono i requisiti di legge (fumus bonus juris e periculum in mora) ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Il 26.11.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato documenti.
All'udienza del 3 Dicembre 2025 parte ricorrente rileva la tardività della produzione documentale di ADE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Come fatto rilevare da parte ricorrente l'Agenzia delle Entrate ha prodotto tardivamente la documentazione e conseguenzialmente inutilizzabili.
In merito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9635/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla produzione tardiva di documenti nel processo tributario. La Corte ha annullato una cartella esattoriale per una tassa automobilistica, poiché la decisione d'appello si basava su documenti prodotti in ritardo in primo grado dalla Regione. La sentenza chiarisce che tali documenti non possono essere utilizzati dal giudice d'appello se la parte che li ha prodotti non si costituisce e li deposita nuovamente nel rispetto dei termini del secondo grado, confermando l'invalidità dell'atto per mancanza di prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Pertanto le censure formulate sono accolte, per omessa produzione di documentazione.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati, compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025. Il Giudice
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8451/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249024928092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320249024928092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320249024928092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320249024928092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160058367313000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170007905286000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180016479061000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180027107244000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046425616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4291/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste in atti e rileva la tardività della produzione documentale di parte resistente
Resistente/Appellato: Il rappresentante di AGENZIA DELLE ENTRATE insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29102024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320249024928092/000 e le sottese cartelle di pagamento nn. 29320160058367313000,
29320170007905286000, 29320180016479061000, 29320180027107244000, 293202146425616000.
Censura:
1. inesistenza e/o nullita' delle notifiche delle sottese cartelle di pagamento.
2. omessa notifica e/o inesistenza della notifica del prodromici avvisi di accertamento.
3. intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
4. mancata e/o irregolare sottoscrizione dell'avviso di accertamento e/o del ruolo da parte del legittimo titolare dell'ufficio impositore.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate il 13.12.2024 senza produrre alcun documento, e chiede di dichiarare inammissibile il ricorso poiché l'intimazione di pagamento, in mancanza di una previsione normativa specifica, non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92.
La Corte nella Camera di Consiglio del 22.01.2025, il Giudice in composizione monocratica rilevato che nel caso di specie non sussistono i requisiti di legge (fumus bonus juris e periculum in mora) ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Il 26.11.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato documenti.
All'udienza del 3 Dicembre 2025 parte ricorrente rileva la tardività della produzione documentale di ADE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Come fatto rilevare da parte ricorrente l'Agenzia delle Entrate ha prodotto tardivamente la documentazione e conseguenzialmente inutilizzabili.
In merito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9635/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla produzione tardiva di documenti nel processo tributario. La Corte ha annullato una cartella esattoriale per una tassa automobilistica, poiché la decisione d'appello si basava su documenti prodotti in ritardo in primo grado dalla Regione. La sentenza chiarisce che tali documenti non possono essere utilizzati dal giudice d'appello se la parte che li ha prodotti non si costituisce e li deposita nuovamente nel rispetto dei termini del secondo grado, confermando l'invalidità dell'atto per mancanza di prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Pertanto le censure formulate sono accolte, per omessa produzione di documentazione.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati, compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025. Il Giudice