CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
ZI NI, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 265/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli - Piazza Risorgimento 12 13100 Vercelli VC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Ventiquattro Maggio 16/3 13019 Varallo VC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 2
e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T7ZIRUC00004/2023 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 768/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale trae origine da un atto di irrogazione di sanzioni notificato dall'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Vercelli alla signora Resistente_1 per l'omessa compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, nonostante la contribuente avesse attivato la procedura di voluntary disclosure per quell'anno. Alla Resistente_1 erano infatti riconducibili due conti correnti svizzeri, con delega di firma: il primo presso AN SA di NO (con firma congiunta) e il secondo presso Banca_2 (con firma disgiunta). Entrambi i conti presentavano bonifici di rientro in Italia e furono chiusi tra novembre e dicembre 2015. L'Ufficio aveva irrogato sanzione nella misura minima del 6% (trattandosi di paesi black list) applicata sulla giacenza media, valutando il 50% per il conto AN dove la Resistente_1 era delegata con firma congiunta.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vercelli, con sentenza n. 54/02/24, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente: respingeva le eccezioni di intempestività dell'accertamento e di mancanza di disponibilità sui conti (ritenendo che anche la firma congiunta non escludesse la disponibilità delle somme); accoglieva la censura relativa alla misura della sanzione, riducendola dall'originario 6% all'1,5%, ritenendo
"eccessiva" la sanzione minima prevista per legge in considerazione del fatto che la Resistente_1 non era proprietaria sostanziale delle somme e che era stata comunque attivata la procedura di voluntary disclosure. La decisione richiamava un precedente della CGT Toscana (n. 66 del 12.1.2024), senza tuttavia fornire un'adeguata motivazione delle ragioni specifiche della riduzione.
L'Agenzia delle Entrate propone appello articolando due motivi principali:
1) Nullità per motivazione apparente: L'appellante contesta la sentenza per violazione dell'art. 36 del D.Lgs.
n. 546/1992, denunciando la nullità della motivazione in punto sanzioni. La Corte di primo grado si sarebbe limitata a richiamare genericamente "concreti elementi" e una pronuncia di altro Collegio (CGT Toscana n.
66/2024) senza specificare quali fossero tali elementi né fornire le ragioni giuridiche della riduzione. La motivazione risulterebbe quindi meramente apparente, non consentendo di comprendere l'iter logico- argomentativo seguito dai giudici. Inoltre, la sentenza richiamata non sarebbe nemmeno definitiva, essendo pendente ricorso per Cassazione.
2) Violazione dell'art. 5 del D.L. 167/90: L'Ufficio contesta la violazione e falsa applicazione della normativa sulle sanzioni per monitoraggio fiscale. Avendo la stessa Corte riconosciuto che la Svizzera era paese black list nel 2015, doveva necessariamente applicarsi la sanzione prevista dall'art. 5, comma 2, del D.L. 167/90 nella misura dal 6% al 30%. La riduzione al 3% (e poi all'1,5%) contrasterebbe con la previsione legislativa specifica per i paesi a fiscalità privilegiata. Inoltre, la distinzione operata tra "disponibilità" e "proprietà sostanziale" sarebbe illegittima, poiché l'art. 4 del D.L. 167/90 prevede l'obbligo dichiarativo anche per i soggetti che, pur non essendo possessori diretti, siano nella condizione di operare sulle attività estere.
Resiste l'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato. Come ancor recentemente ribadito dalla Cassazione, “Il difetto di motivazione di cui all'articolo 360, comma 1 n. 5 del cpc è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento;
nonché perché affetta da "irriducibile contraddittorietà", ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione". Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, vale a dire prescindendo dal confronto con le risultanze processuali.” (Cassazione civile sez. III, 09/09/2025, n.24835). Ed effettivamente rimangono oscure le ragioni della rimodulazione al ribasso della sanzione amministrativa, operata dalla Corte di primo grado, il cui ragionamento non è dato inferire.
Anche il secondo motivo di appello appare fondato. La normativa di riferimento è infatti di inequivoco tenore:
l'art. 5, comma 2, del D.L. 167/90 prevede espressamente che "la violazione relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati". Avendo la stessa Corte riconosciuto che la Svizzera era paese in black list nel 2015, la sanzione doveva necessariamente essere applicata in tale misura;
la riduzione operata contrasta con il principio di legalità delle sanzioni amministrative, risolvendosi in una sanzione di creazione pretoria, svincolata dal dato normativo. Anche la distinzione tra "disponibilità" e "proprietà sostanziale" operata dai giudici di primo grado non appare suffragata da un fondamento normativo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,
l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 167 del 1990, conv., con modif., in L. n. 227 del 1990, riguarda non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero, ma anche colui che, all'estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare, atteso che, stante la "ratio" della previsione, rileva una nozione omnicomprensiva di detenzione, inclusiva anche delle situazioni detentive nell'interesse altrui” (Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, n.26965; da ultimo Cassazione civile sez. trib., 08/11/2025, (ud. 23/10/2025, dep. 08/11/2025), n.29578). Né d'altra parte il mero ricorso alla procedura di collaborazione volontaria costituisce di per sé circostanza idonea a giustificare una riduzione delle sanzioni al di sotto dei minimi edittali previsti dalla legge per le specifiche fattispecie. La normativa sulle sanzioni tributarie prevede criteri tassativi di determinazione e riduzione, disciplinati dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n.
472/1997, che non contemplano riduzioni per il solo fatto dell'attivazione della voluntary disclosure.
Ne discende, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza appellata e la conferma dell'atto originariamente impugnato e della valutazione in esso contenuta, ripristinando l'applicazione della sanzione nella misura minima del 6% come originariamente irrogata dall'Ufficio. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado, respinge il ricorso del contribuente avverso l'atto di recupero impugnato;
condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 3.000,00, e, per quanto riguarda il presente grado, in complessivi € 5.000,00.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
ZI NI, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 265/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli - Piazza Risorgimento 12 13100 Vercelli VC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Ventiquattro Maggio 16/3 13019 Varallo VC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 2
e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T7ZIRUC00004/2023 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 768/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale trae origine da un atto di irrogazione di sanzioni notificato dall'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Vercelli alla signora Resistente_1 per l'omessa compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, nonostante la contribuente avesse attivato la procedura di voluntary disclosure per quell'anno. Alla Resistente_1 erano infatti riconducibili due conti correnti svizzeri, con delega di firma: il primo presso AN SA di NO (con firma congiunta) e il secondo presso Banca_2 (con firma disgiunta). Entrambi i conti presentavano bonifici di rientro in Italia e furono chiusi tra novembre e dicembre 2015. L'Ufficio aveva irrogato sanzione nella misura minima del 6% (trattandosi di paesi black list) applicata sulla giacenza media, valutando il 50% per il conto AN dove la Resistente_1 era delegata con firma congiunta.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vercelli, con sentenza n. 54/02/24, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente: respingeva le eccezioni di intempestività dell'accertamento e di mancanza di disponibilità sui conti (ritenendo che anche la firma congiunta non escludesse la disponibilità delle somme); accoglieva la censura relativa alla misura della sanzione, riducendola dall'originario 6% all'1,5%, ritenendo
"eccessiva" la sanzione minima prevista per legge in considerazione del fatto che la Resistente_1 non era proprietaria sostanziale delle somme e che era stata comunque attivata la procedura di voluntary disclosure. La decisione richiamava un precedente della CGT Toscana (n. 66 del 12.1.2024), senza tuttavia fornire un'adeguata motivazione delle ragioni specifiche della riduzione.
L'Agenzia delle Entrate propone appello articolando due motivi principali:
1) Nullità per motivazione apparente: L'appellante contesta la sentenza per violazione dell'art. 36 del D.Lgs.
n. 546/1992, denunciando la nullità della motivazione in punto sanzioni. La Corte di primo grado si sarebbe limitata a richiamare genericamente "concreti elementi" e una pronuncia di altro Collegio (CGT Toscana n.
66/2024) senza specificare quali fossero tali elementi né fornire le ragioni giuridiche della riduzione. La motivazione risulterebbe quindi meramente apparente, non consentendo di comprendere l'iter logico- argomentativo seguito dai giudici. Inoltre, la sentenza richiamata non sarebbe nemmeno definitiva, essendo pendente ricorso per Cassazione.
2) Violazione dell'art. 5 del D.L. 167/90: L'Ufficio contesta la violazione e falsa applicazione della normativa sulle sanzioni per monitoraggio fiscale. Avendo la stessa Corte riconosciuto che la Svizzera era paese black list nel 2015, doveva necessariamente applicarsi la sanzione prevista dall'art. 5, comma 2, del D.L. 167/90 nella misura dal 6% al 30%. La riduzione al 3% (e poi all'1,5%) contrasterebbe con la previsione legislativa specifica per i paesi a fiscalità privilegiata. Inoltre, la distinzione operata tra "disponibilità" e "proprietà sostanziale" sarebbe illegittima, poiché l'art. 4 del D.L. 167/90 prevede l'obbligo dichiarativo anche per i soggetti che, pur non essendo possessori diretti, siano nella condizione di operare sulle attività estere.
Resiste l'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato. Come ancor recentemente ribadito dalla Cassazione, “Il difetto di motivazione di cui all'articolo 360, comma 1 n. 5 del cpc è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento;
nonché perché affetta da "irriducibile contraddittorietà", ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione". Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, vale a dire prescindendo dal confronto con le risultanze processuali.” (Cassazione civile sez. III, 09/09/2025, n.24835). Ed effettivamente rimangono oscure le ragioni della rimodulazione al ribasso della sanzione amministrativa, operata dalla Corte di primo grado, il cui ragionamento non è dato inferire.
Anche il secondo motivo di appello appare fondato. La normativa di riferimento è infatti di inequivoco tenore:
l'art. 5, comma 2, del D.L. 167/90 prevede espressamente che "la violazione relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati". Avendo la stessa Corte riconosciuto che la Svizzera era paese in black list nel 2015, la sanzione doveva necessariamente essere applicata in tale misura;
la riduzione operata contrasta con il principio di legalità delle sanzioni amministrative, risolvendosi in una sanzione di creazione pretoria, svincolata dal dato normativo. Anche la distinzione tra "disponibilità" e "proprietà sostanziale" operata dai giudici di primo grado non appare suffragata da un fondamento normativo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,
l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 167 del 1990, conv., con modif., in L. n. 227 del 1990, riguarda non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero, ma anche colui che, all'estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare, atteso che, stante la "ratio" della previsione, rileva una nozione omnicomprensiva di detenzione, inclusiva anche delle situazioni detentive nell'interesse altrui” (Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, n.26965; da ultimo Cassazione civile sez. trib., 08/11/2025, (ud. 23/10/2025, dep. 08/11/2025), n.29578). Né d'altra parte il mero ricorso alla procedura di collaborazione volontaria costituisce di per sé circostanza idonea a giustificare una riduzione delle sanzioni al di sotto dei minimi edittali previsti dalla legge per le specifiche fattispecie. La normativa sulle sanzioni tributarie prevede criteri tassativi di determinazione e riduzione, disciplinati dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n.
472/1997, che non contemplano riduzioni per il solo fatto dell'attivazione della voluntary disclosure.
Ne discende, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza appellata e la conferma dell'atto originariamente impugnato e della valutazione in esso contenuta, ripristinando l'applicazione della sanzione nella misura minima del 6% come originariamente irrogata dall'Ufficio. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado, respinge il ricorso del contribuente avverso l'atto di recupero impugnato;
condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 3.000,00, e, per quanto riguarda il presente grado, in complessivi € 5.000,00.