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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3069/2020 R.G.A.C., riservata in decisione con provvedimento depositato in data 26.5.2025, con assegnazione dei termini ordinari per il deposito degli scritti conclusivi, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c. f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di procure su foglio separato e allegato all'atto di C.F._4 appello, dagli avvocati Bruno Carbone (c.f. ) e Pasquale Napolitano (c.f. C.F._5
) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, alla via S. Teresa al C.F._6
Museo n. 8 e presso i seguenti indirizzi pec: e Email_1
, Email_2
APPELLANTI
E
1 (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ( , presso i cui uffici siti in Napoli, alla via P.IVA_2
A. Diaz n. 11, domicilia ope legis
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3440/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.5.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 8.1.2014, gli appellanti in epigrafe indicati, dedussero di aver frequentato, dopo la laurea in Medicina, corsi di specializzazione in diverse discipline mediche (dott.
, specializzazione in “Malattie infettive”, iscritto nell' a.a. 1984/1985 e diplomato il Parte_1
19.7.1988; dott. specializzazione in “Endocrinologia”, iscritto nell' a.a. 1986/1987 e Parte_2 diplomato il 26.10.1989; dott. , specializzazione in “Chirurgia Generale”, iscritto nell' Parte_3
a.a. 1989/1990 e diplomato il 25.7.1994; dott.ssa specializzata in “Geriatria”, iscritta Parte_4 nell' a.a. 1989/1990 e diplomata il 19.7.1993), nel lasso temporale intercorrente fra il 1984 e il 1994, con immatricolazione antecedente all'anno accademico 1991, e quindi senza percepire, per gli anni di specializzazione, la borsa di studio di cui al D. Lgs. n. 257/1991.
Convennero, pertanto, in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_1
e il , chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni loro patiti per il tardivo recepimento delle direttive europee nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE, da liquidarsi in via equitativa in una somma commisurata alla borsa di studio prevista dall'art. 11 Legge n.
370/1999, e cioè € 6.713,94 (già lire 13.000.000) per ogni anno del corso legale di specializzazione dagli attori frequentato, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computare dai singoli ratei credito sino al soddisfo.
Si costituirono la e il dicastero convenuto, a mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda proposta dal dott. non rientrando il corso di specializzazione da quest'ultimo frequentato Parte_2
(“Endocrinologia”) tra quelli menzionati dagli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE; l'intervenuta prescrizione decennale del diritto vantato dagli attori;
il difetto di legittimazione passiva del convenuto. Nel CP_2 merito, i convenuti eccepirono l'infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria con riferimento all' an e al quantum dell'avversa pretesa.
Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale rigettò la domanda proposta, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
2 In particolare, il Tribunale rilevò, dopo ampio excursus legislativo e giurisprudenziale, che l'attività svolta dai medici nelle scuole di specializzazione universitaria costituisse una ipotesi particolare di contratto di formazione-lavoro, non riconducibile allo schema del rapporto di lavoro subordinato, né a quello del lavoro autonomo e che pertanto l'adeguata remunerazione, prevista dalle direttive comunitarie nni.
75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, potesse essere garantita agli specializzandi mediante la corresponsione della borsa di studio, priva di carattere di corrispettività, di cui al D. Lgs.
257/91, attuativa delle direttive citate (unica normativa nazionale in vigore fino all'A/A 2006-2007, che previde la formazione a tempo pieno ed il pagamento al medico specializzando di una borsa di studio soggetta a rivalutazione).
Ritenne in conclusione infondata la richiesta degli attori di disapplicazione della normativa interna, non essendovi alcun contrasto con la direttiva europea 93/16/CEE e con le precedenti.
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata il 9.9.2020 alla Controparte_1 hanno proposto gravame i nominati in epigrafe, deducendone l'erroneità e chiedendo: “1) Voglia l'Ecc.ma
Corte adita accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n.
3440 del 14.5.2020, sentir accogliere le medesime conclusioni di cui al giudizio di primo grado e pertanto, previo accertamento in via principale del diritto degli appellanti ad essere risarciti in via indennitaria in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia della U.E. del 24.1.2018, in causa C-616/16 e della consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (ordinanze nn. 13761/2018, 13762/2018, 13763/2018 e 1065/2019) per il tardivo recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive 75/362/CEE, 76/363/CEE confluite nella 82/76 in quanto iscritti a corsi di specializzazione di medicina e chirurgia previsti nella direttiva 75/362/CEE antecedentemente all'anno accademico
1991, condannare la al pagamento in favore degli appellanti di quelle somme che la Controparte_1
Ecc.ma Corte riterrà equa e giusta, in ragione degli anni di corso di specializzazione frequentati dai medesimi, e che potrà essere determinata, in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, in € 6.713,94 per ogni anno del corso legale di specializzazione, oltre interessi legali. 2) Con vittoria di spese, anche generali, di onorari del doppio grado di giudizio e rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3) Emettere ogni altro provvedimento del caso.”
In particolare, gli appellanti, con il primo e unico motivo di appello, hanno censurato la sentenza di primo grado evidenziando che il rigetto della domanda attorea venne determinato da un non corretto inquadramento della fattispecie sottoposta alla cognizione del primo giudice, il quale equivocò il contenuto stesso della pretesa risarcitoria.
In data 5.1.2021 si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata, resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nonché l'inammissibilità del medesimo e
3 dell'originaria domanda giudiziale in relazione alla scuola di specializzazione in “endocrinologia” frequentata dal dott. perché non rientrante tra quelle “conformi” alle norme della comunità europea, e perciò confermare la sentenza Parte_2 impugnata nonché, in subordine, rigettare, per infondatezza, l'appello proposto dagli appellanti in epigrafe attesa in via preliminare la prescrizione dei diritti vantati dagli appellanti ed in ulteriore subordine nel merito rigettare per infondatezza
l'appello quale riproposizione della domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3440 del 2020, con vittoria di spese ed onorario del presente grado di giudizio”.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., sulle rinnovate conclusioni delle parti, con provvedimento depositato il 26 maggio 2025, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno premettere alcuni brevi cenni in materia di formazione dei medici specialisti e di corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, in cui plurime direttive comunitarie hanno statuito come l'attività dei medici specializzandi debba essere adeguatamente retribuita.
Come è noto, con una prima direttiva, la n. 75/362/CEE del 16 giugno 1975, c.d. “di riconoscimento”, il Consiglio della CEE ha stabilito il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di medico, dettando misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico e indicando, agli artt. 5 e 7, le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, oggetto del riconoscimento operato dalla normativa comunitaria.
Con la contestuale direttiva n. 75/363/CEE, c.d. “di coordinamento”, il Consiglio ha poi disposto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative disciplinanti l'attività del medico-chirurgo nel territorio comunitario.
Tali direttive sono state trasfuse nell'ordinamento italiano con la legge n. 217 del 22 maggio 1978, sul diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei medici, generici e specialisti, cittadini di
Stati membri della Comunità Europea.
Successivamente, la direttiva n. 82/76/CEE ha apportato modifiche alla direttiva n. 75/363/CEE, disponendo che alla formazione dei medici specializzandi corrispondesse “un'adeguata remunerazione”
e indicando per gli Stati membri il termine ultimo del 31 dicembre 1982 ai fini dell'adozione delle necessarie misure di recepimento.
A tale direttiva il legislatore nazionale ha dato tardivamente attuazione con il d.lgs. dell'8 agosto 1991, n.
257, con cui si prevedeva che agli ammessi alle scuole di specializzazione venisse corrisposta, per tutta la
4 durata del corso, e con esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio dell'importo di L. 21.500.000, soggetta a adeguamenti annuali e a rideterminazione triennale.
È intervenuta successivamente nella materia la direttiva n. 93/16/CEE, cui il legislatore italiano ha dato attuazione con il d.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipulasse uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro.
Con la legge del 19 ottobre 1999, n. 370, lo Stato italiano ha infine provveduto a un parziale adempimento della normativa comunitaria con riferimento ai medici che, pur avendo seguito corsi di specializzazione a far data dal 1° gennaio 1983, erano stati esclusi dalla disciplina recata dal d.lgs. n. 257/1991. Nel fare ciò, tuttavia, il legislatore ha previsto il riconoscimento di una borsa di studio omnicomprensiva in favore dei soli medici risultati destinatari di talune sentenze irrevocabili del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con esclusione dei restanti medici che, avendo frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e l'anno accademico 1990/1991, avevano comunque maturato i requisiti previsti dalla direttiva 82/76/CEE per il riconoscimento della retribuzione adeguata.
Con riferimento agli appartenenti a tale ultima categoria, è dunque rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano, cui consegue, secondo consolidata giurisprudenza, un'obbligazione di natura indennitaria riconducibile allo schema della responsabilità contrattuale (Cass., Sez. Un., n.
9147/2009).
In particolare, ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il
1° gennaio 1983 e l'anno accademico 1990/1991, compete un indennizzo limitato alla sola frazione successiva al 31 dicembre 1982, a condizione che il corso frequentato riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, quindi menzionata negli artt. 5 e 7 della direttiva
75/362/CEE, o una specializzazione che, per i contenuti e le modalità di svolgimento, risulti equipollente a quelle elencate dalla menzionata norma comunitaria.
Sulla base di quanto esposto, passando al merito della fattispecie in esame, non è revocabile in dubbio che gli odierni appellanti, iscritti a corsi di specializzazione successivamente al 1°.
1.1983 e in anni antecedenti all'anno accademico 1991/1992, avrebbero diritto all'indennizzo richiesto.
Risulta, invero, dalla documentazione in atti, che il dott. ha frequentato il corso di Parte_1 specializzazione in “Malattie infettive” iniziato nell'anno accademico nell' a.a. 1984/1985 e concluso il
19.7.1988; il dott. ha frequentato il corso di specializzazione in “Endocrinologia”, iniziato Parte_2 nell' a.a. 1986/1987 e concluso il 26.10.1989; il dott. ha frequentato il corso di Parte_3 specializzazione in “Chirurgia Generale” iniziato nell' a.a. 1989/1990 e concluso il 25.7.1994; la dott.ssa
5 ha frequentato il corso di specializzazione in “Geriatria”, iniziato nell' a.a. 1989/1990 Parte_4
e concluso il 19.7.1993.
Va, però, esaminata la preliminare eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo vantato dagli appellanti, sollevata in primo grado dalla e ritualmente reiterata in Controparte_1 appello.
Osserva la Corte che il diritto al risarcimento del danno, derivante dalla mancata attuazione nel termine prescritto di una direttiva comunitaria (quale quella relativa all'obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando), è sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale, poiché relativo all'adempimento di una obbligazione ex lege dello Stato di natura indennitaria, dunque riconducibile all'area della responsabilità contrattuale.
In tale contesto il Collegio ritiene di dover aderire al consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del Legislatore italiano, nel termine prescritto, dalle direttive comunitarie, sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica. La pretesa risarcitoria resta assoggettata, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione (cfr. Cass. SS.UU. n. 9147/2009).
Infatti, la pretesa avanzata dagli attori va qualificata come domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione di direttive comunitarie, non a titolo di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cc., bensì in termini di obbligazione indennitaria per attività non antigiuridica.
Ora, con riferimento alla vicenda degli specializzandi non ricompresi nell'ambito applicativo del D. Lgs.
n. 257/91, l'art. 11 L. 19.10.1999 n. 370, come sopra chiarito, ha riconosciuto una borsa di studio omnicomprensiva, esclusivamente in favore dei medici ammessi presso le Università alle scuole di specializzazione in medicina, dall'anno accademico 1983-84 all'anno accademico 1990-91, destinatari di plurime sentenze del T.A.R. Lazio, divenute irrevocabili. In sostanza si è proceduto ad un adempimento parziale soggettivo, rispetto alle pretese scaturenti dalle succitate direttive.
Ebbene, con riferimento alla posizione dei medici specializzandi nell'identica condizione, ma che non avevano fatto ricorso al G.A., il Collegio non può che richiamarsi all'intervento chiarificatore della
Suprema Corte: a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D. Lgs.
8.8.1991 n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari
6 requisiti nel periodo che va dal 1°.01.1983 al termine dell'anno accademico 1990-91. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della Legge n. 370/99, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (Cass. sent. n. 10813/2011).
Pertanto, il termine della prescrizione ordinaria decennale della pretesa risarcitoria, per questa specifica fascia di richiedenti, è iniziato a decorrere soltanto a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 11 L.
19.10.1999 n. 370, ovvero dal 27.10.1999; con tale atto il legislatore ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio unicamente in favore dei medici specializzandi ammessi alle scuole negli anni 1983 – 1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tar Lazio, poiché solo da detta data è divenuto, per i soggetti esclusi, apprezzabile l'effetto dell'inadempimento (in questo senso Cass. ordinanze nn.
13758/2018 e 16452/2019; più recente Cass. n. 18536/2025).
Orbene, nel caso di specie, sulla base di quanto sopra riferito, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_1
Invero, pur avendo gli appellanti interrotto il decorso del termine de quo con la notifica in data 8.5.2023 al e alla del ricorso Controparte_2 Controparte_1 dagli stessi depositato in data 5.6.2003 dinanzi al TAR della Campania (r.g. n. 5974/2003), il giudizio è stato dichiarato perento con ordinanza del 16.10.2012, per non aver i ricorrenti presentato istanza di fissazione di udienza nei termini e modi prescritti dalla normativa. Ne consegue che con l'estinzione del giudizio è venuto meno l'effetto interruttivo permanente del corso della prescrizione, rimanendo solo l'effetto interruttivo istantaneo legato alla proposizione dell'azione.
Sul punto, la Corte dà seguito al principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n.
76 del 1982, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto soggettivo dei medici specializzandi, derivante dalla proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, viene meno in caso di perenzione del giudizio amministrativo per inattività delle parti, restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quella sede, in quanto, in presenza di una situazione accostabile alla estinzione civilistica, trova applicazione in via analogica l'art. 2945, comma 3, c.c.. (cfr. Sezioni Unite
Sentenza n. 17619/2022).
7 Va pertanto ritenuta la non accoglibilità della domanda proposta in primo grado per intervenuta prescrizione del diritto azionato dagli attori/odierni appellanti, poiché al momento della proposizione della domanda, avvenuta nel gennaio 2014 (notifica atto di citazione 8.1.2014), il termine decennale, benché interrotto nel 2003, risultava ormai decorso.
Da ultimo, va rilevato che risulta allegato in atti un secondo ricorso al TAR notificato il 12.12.2003 e depositato l'8.1.2004 (r.g. n. 157/2004), indicato dagli appellanti quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione, nel quale tuttavia questi ultimi non risultano essere parti del giudizio.
In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, sia pur con diversa motivazione.
I contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del gravame.
In considerazione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 3.10.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3069/2020 R.G.A.C., riservata in decisione con provvedimento depositato in data 26.5.2025, con assegnazione dei termini ordinari per il deposito degli scritti conclusivi, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c. f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di procure su foglio separato e allegato all'atto di C.F._4 appello, dagli avvocati Bruno Carbone (c.f. ) e Pasquale Napolitano (c.f. C.F._5
) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, alla via S. Teresa al C.F._6
Museo n. 8 e presso i seguenti indirizzi pec: e Email_1
, Email_2
APPELLANTI
E
1 (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ( , presso i cui uffici siti in Napoli, alla via P.IVA_2
A. Diaz n. 11, domicilia ope legis
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3440/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.5.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 8.1.2014, gli appellanti in epigrafe indicati, dedussero di aver frequentato, dopo la laurea in Medicina, corsi di specializzazione in diverse discipline mediche (dott.
, specializzazione in “Malattie infettive”, iscritto nell' a.a. 1984/1985 e diplomato il Parte_1
19.7.1988; dott. specializzazione in “Endocrinologia”, iscritto nell' a.a. 1986/1987 e Parte_2 diplomato il 26.10.1989; dott. , specializzazione in “Chirurgia Generale”, iscritto nell' Parte_3
a.a. 1989/1990 e diplomato il 25.7.1994; dott.ssa specializzata in “Geriatria”, iscritta Parte_4 nell' a.a. 1989/1990 e diplomata il 19.7.1993), nel lasso temporale intercorrente fra il 1984 e il 1994, con immatricolazione antecedente all'anno accademico 1991, e quindi senza percepire, per gli anni di specializzazione, la borsa di studio di cui al D. Lgs. n. 257/1991.
Convennero, pertanto, in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_1
e il , chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni loro patiti per il tardivo recepimento delle direttive europee nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE, da liquidarsi in via equitativa in una somma commisurata alla borsa di studio prevista dall'art. 11 Legge n.
370/1999, e cioè € 6.713,94 (già lire 13.000.000) per ogni anno del corso legale di specializzazione dagli attori frequentato, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computare dai singoli ratei credito sino al soddisfo.
Si costituirono la e il dicastero convenuto, a mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda proposta dal dott. non rientrando il corso di specializzazione da quest'ultimo frequentato Parte_2
(“Endocrinologia”) tra quelli menzionati dagli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE; l'intervenuta prescrizione decennale del diritto vantato dagli attori;
il difetto di legittimazione passiva del convenuto. Nel CP_2 merito, i convenuti eccepirono l'infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria con riferimento all' an e al quantum dell'avversa pretesa.
Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale rigettò la domanda proposta, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
2 In particolare, il Tribunale rilevò, dopo ampio excursus legislativo e giurisprudenziale, che l'attività svolta dai medici nelle scuole di specializzazione universitaria costituisse una ipotesi particolare di contratto di formazione-lavoro, non riconducibile allo schema del rapporto di lavoro subordinato, né a quello del lavoro autonomo e che pertanto l'adeguata remunerazione, prevista dalle direttive comunitarie nni.
75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, potesse essere garantita agli specializzandi mediante la corresponsione della borsa di studio, priva di carattere di corrispettività, di cui al D. Lgs.
257/91, attuativa delle direttive citate (unica normativa nazionale in vigore fino all'A/A 2006-2007, che previde la formazione a tempo pieno ed il pagamento al medico specializzando di una borsa di studio soggetta a rivalutazione).
Ritenne in conclusione infondata la richiesta degli attori di disapplicazione della normativa interna, non essendovi alcun contrasto con la direttiva europea 93/16/CEE e con le precedenti.
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata il 9.9.2020 alla Controparte_1 hanno proposto gravame i nominati in epigrafe, deducendone l'erroneità e chiedendo: “1) Voglia l'Ecc.ma
Corte adita accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n.
3440 del 14.5.2020, sentir accogliere le medesime conclusioni di cui al giudizio di primo grado e pertanto, previo accertamento in via principale del diritto degli appellanti ad essere risarciti in via indennitaria in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia della U.E. del 24.1.2018, in causa C-616/16 e della consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (ordinanze nn. 13761/2018, 13762/2018, 13763/2018 e 1065/2019) per il tardivo recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive 75/362/CEE, 76/363/CEE confluite nella 82/76 in quanto iscritti a corsi di specializzazione di medicina e chirurgia previsti nella direttiva 75/362/CEE antecedentemente all'anno accademico
1991, condannare la al pagamento in favore degli appellanti di quelle somme che la Controparte_1
Ecc.ma Corte riterrà equa e giusta, in ragione degli anni di corso di specializzazione frequentati dai medesimi, e che potrà essere determinata, in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, in € 6.713,94 per ogni anno del corso legale di specializzazione, oltre interessi legali. 2) Con vittoria di spese, anche generali, di onorari del doppio grado di giudizio e rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3) Emettere ogni altro provvedimento del caso.”
In particolare, gli appellanti, con il primo e unico motivo di appello, hanno censurato la sentenza di primo grado evidenziando che il rigetto della domanda attorea venne determinato da un non corretto inquadramento della fattispecie sottoposta alla cognizione del primo giudice, il quale equivocò il contenuto stesso della pretesa risarcitoria.
In data 5.1.2021 si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata, resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nonché l'inammissibilità del medesimo e
3 dell'originaria domanda giudiziale in relazione alla scuola di specializzazione in “endocrinologia” frequentata dal dott. perché non rientrante tra quelle “conformi” alle norme della comunità europea, e perciò confermare la sentenza Parte_2 impugnata nonché, in subordine, rigettare, per infondatezza, l'appello proposto dagli appellanti in epigrafe attesa in via preliminare la prescrizione dei diritti vantati dagli appellanti ed in ulteriore subordine nel merito rigettare per infondatezza
l'appello quale riproposizione della domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3440 del 2020, con vittoria di spese ed onorario del presente grado di giudizio”.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., sulle rinnovate conclusioni delle parti, con provvedimento depositato il 26 maggio 2025, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno premettere alcuni brevi cenni in materia di formazione dei medici specialisti e di corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, in cui plurime direttive comunitarie hanno statuito come l'attività dei medici specializzandi debba essere adeguatamente retribuita.
Come è noto, con una prima direttiva, la n. 75/362/CEE del 16 giugno 1975, c.d. “di riconoscimento”, il Consiglio della CEE ha stabilito il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di medico, dettando misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico e indicando, agli artt. 5 e 7, le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, oggetto del riconoscimento operato dalla normativa comunitaria.
Con la contestuale direttiva n. 75/363/CEE, c.d. “di coordinamento”, il Consiglio ha poi disposto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative disciplinanti l'attività del medico-chirurgo nel territorio comunitario.
Tali direttive sono state trasfuse nell'ordinamento italiano con la legge n. 217 del 22 maggio 1978, sul diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei medici, generici e specialisti, cittadini di
Stati membri della Comunità Europea.
Successivamente, la direttiva n. 82/76/CEE ha apportato modifiche alla direttiva n. 75/363/CEE, disponendo che alla formazione dei medici specializzandi corrispondesse “un'adeguata remunerazione”
e indicando per gli Stati membri il termine ultimo del 31 dicembre 1982 ai fini dell'adozione delle necessarie misure di recepimento.
A tale direttiva il legislatore nazionale ha dato tardivamente attuazione con il d.lgs. dell'8 agosto 1991, n.
257, con cui si prevedeva che agli ammessi alle scuole di specializzazione venisse corrisposta, per tutta la
4 durata del corso, e con esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio dell'importo di L. 21.500.000, soggetta a adeguamenti annuali e a rideterminazione triennale.
È intervenuta successivamente nella materia la direttiva n. 93/16/CEE, cui il legislatore italiano ha dato attuazione con il d.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipulasse uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro.
Con la legge del 19 ottobre 1999, n. 370, lo Stato italiano ha infine provveduto a un parziale adempimento della normativa comunitaria con riferimento ai medici che, pur avendo seguito corsi di specializzazione a far data dal 1° gennaio 1983, erano stati esclusi dalla disciplina recata dal d.lgs. n. 257/1991. Nel fare ciò, tuttavia, il legislatore ha previsto il riconoscimento di una borsa di studio omnicomprensiva in favore dei soli medici risultati destinatari di talune sentenze irrevocabili del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con esclusione dei restanti medici che, avendo frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e l'anno accademico 1990/1991, avevano comunque maturato i requisiti previsti dalla direttiva 82/76/CEE per il riconoscimento della retribuzione adeguata.
Con riferimento agli appartenenti a tale ultima categoria, è dunque rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano, cui consegue, secondo consolidata giurisprudenza, un'obbligazione di natura indennitaria riconducibile allo schema della responsabilità contrattuale (Cass., Sez. Un., n.
9147/2009).
In particolare, ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il
1° gennaio 1983 e l'anno accademico 1990/1991, compete un indennizzo limitato alla sola frazione successiva al 31 dicembre 1982, a condizione che il corso frequentato riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, quindi menzionata negli artt. 5 e 7 della direttiva
75/362/CEE, o una specializzazione che, per i contenuti e le modalità di svolgimento, risulti equipollente a quelle elencate dalla menzionata norma comunitaria.
Sulla base di quanto esposto, passando al merito della fattispecie in esame, non è revocabile in dubbio che gli odierni appellanti, iscritti a corsi di specializzazione successivamente al 1°.
1.1983 e in anni antecedenti all'anno accademico 1991/1992, avrebbero diritto all'indennizzo richiesto.
Risulta, invero, dalla documentazione in atti, che il dott. ha frequentato il corso di Parte_1 specializzazione in “Malattie infettive” iniziato nell'anno accademico nell' a.a. 1984/1985 e concluso il
19.7.1988; il dott. ha frequentato il corso di specializzazione in “Endocrinologia”, iniziato Parte_2 nell' a.a. 1986/1987 e concluso il 26.10.1989; il dott. ha frequentato il corso di Parte_3 specializzazione in “Chirurgia Generale” iniziato nell' a.a. 1989/1990 e concluso il 25.7.1994; la dott.ssa
5 ha frequentato il corso di specializzazione in “Geriatria”, iniziato nell' a.a. 1989/1990 Parte_4
e concluso il 19.7.1993.
Va, però, esaminata la preliminare eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo vantato dagli appellanti, sollevata in primo grado dalla e ritualmente reiterata in Controparte_1 appello.
Osserva la Corte che il diritto al risarcimento del danno, derivante dalla mancata attuazione nel termine prescritto di una direttiva comunitaria (quale quella relativa all'obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando), è sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale, poiché relativo all'adempimento di una obbligazione ex lege dello Stato di natura indennitaria, dunque riconducibile all'area della responsabilità contrattuale.
In tale contesto il Collegio ritiene di dover aderire al consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del Legislatore italiano, nel termine prescritto, dalle direttive comunitarie, sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica. La pretesa risarcitoria resta assoggettata, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione (cfr. Cass. SS.UU. n. 9147/2009).
Infatti, la pretesa avanzata dagli attori va qualificata come domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione di direttive comunitarie, non a titolo di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cc., bensì in termini di obbligazione indennitaria per attività non antigiuridica.
Ora, con riferimento alla vicenda degli specializzandi non ricompresi nell'ambito applicativo del D. Lgs.
n. 257/91, l'art. 11 L. 19.10.1999 n. 370, come sopra chiarito, ha riconosciuto una borsa di studio omnicomprensiva, esclusivamente in favore dei medici ammessi presso le Università alle scuole di specializzazione in medicina, dall'anno accademico 1983-84 all'anno accademico 1990-91, destinatari di plurime sentenze del T.A.R. Lazio, divenute irrevocabili. In sostanza si è proceduto ad un adempimento parziale soggettivo, rispetto alle pretese scaturenti dalle succitate direttive.
Ebbene, con riferimento alla posizione dei medici specializzandi nell'identica condizione, ma che non avevano fatto ricorso al G.A., il Collegio non può che richiamarsi all'intervento chiarificatore della
Suprema Corte: a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D. Lgs.
8.8.1991 n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari
6 requisiti nel periodo che va dal 1°.01.1983 al termine dell'anno accademico 1990-91. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della Legge n. 370/99, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (Cass. sent. n. 10813/2011).
Pertanto, il termine della prescrizione ordinaria decennale della pretesa risarcitoria, per questa specifica fascia di richiedenti, è iniziato a decorrere soltanto a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 11 L.
19.10.1999 n. 370, ovvero dal 27.10.1999; con tale atto il legislatore ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio unicamente in favore dei medici specializzandi ammessi alle scuole negli anni 1983 – 1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tar Lazio, poiché solo da detta data è divenuto, per i soggetti esclusi, apprezzabile l'effetto dell'inadempimento (in questo senso Cass. ordinanze nn.
13758/2018 e 16452/2019; più recente Cass. n. 18536/2025).
Orbene, nel caso di specie, sulla base di quanto sopra riferito, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_1
Invero, pur avendo gli appellanti interrotto il decorso del termine de quo con la notifica in data 8.5.2023 al e alla del ricorso Controparte_2 Controparte_1 dagli stessi depositato in data 5.6.2003 dinanzi al TAR della Campania (r.g. n. 5974/2003), il giudizio è stato dichiarato perento con ordinanza del 16.10.2012, per non aver i ricorrenti presentato istanza di fissazione di udienza nei termini e modi prescritti dalla normativa. Ne consegue che con l'estinzione del giudizio è venuto meno l'effetto interruttivo permanente del corso della prescrizione, rimanendo solo l'effetto interruttivo istantaneo legato alla proposizione dell'azione.
Sul punto, la Corte dà seguito al principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n.
76 del 1982, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto soggettivo dei medici specializzandi, derivante dalla proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, viene meno in caso di perenzione del giudizio amministrativo per inattività delle parti, restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quella sede, in quanto, in presenza di una situazione accostabile alla estinzione civilistica, trova applicazione in via analogica l'art. 2945, comma 3, c.c.. (cfr. Sezioni Unite
Sentenza n. 17619/2022).
7 Va pertanto ritenuta la non accoglibilità della domanda proposta in primo grado per intervenuta prescrizione del diritto azionato dagli attori/odierni appellanti, poiché al momento della proposizione della domanda, avvenuta nel gennaio 2014 (notifica atto di citazione 8.1.2014), il termine decennale, benché interrotto nel 2003, risultava ormai decorso.
Da ultimo, va rilevato che risulta allegato in atti un secondo ricorso al TAR notificato il 12.12.2003 e depositato l'8.1.2004 (r.g. n. 157/2004), indicato dagli appellanti quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione, nel quale tuttavia questi ultimi non risultano essere parti del giudizio.
In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, sia pur con diversa motivazione.
I contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del gravame.
In considerazione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 3.10.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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