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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1002/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6355/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Via 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PRESA CA n. 09437202500131659000 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 476/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'avviso di presa in carico n. 09437202500131659000, emesso per IMU 2018, notificato in data 23.07.2025 per complessivi Euro
2.861,90 Ente creditore Comune di Reggio Calabria. A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle
Entrate – Riscossione ed al Comune di Reggio Calabria, il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato, il difetto di motivazione e l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa. Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che eccepisce la non impugnabilità dell'avviso di presa in carico e il difetto di legittimazione passiva.
Si costituisce in giudizio il Comune di Reggio Calabria che dimostra la rituale notifica dell'avviso di accertamento sotteso e insiste per il rigetto del ricorso.
Con successive memorie il ricorrente contesta la documentazione prodotta da parte ricorrente Comune di
Reggio Calabria in quanto priva dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 25 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Va disattesa l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune di Reggio Calabria per mancata attestazione di conformità agli originali ex art. 25 bis,
D.L.vo 546/1992. L'interpretazione della norma su cui si fonda l'eccezione, ritiene sussistere un obbligo generalizzato di attestazione di conformità dei documenti non nativi digitali, prodotti in giudizio, sanzionato a pena di inutilizzabilità. Detta interpretazione non può trovare accoglimento. Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte della disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore (o al dipendente di cui si avvalgono gli Enti impositori e i Concessionari per la riscossione) il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”. Dovendosi, pertanto, confermare l'utilizzabilità dei documenti prodotti, occorre affrontare la questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico oggetto della recente ordinanza n. 6589 del 2025, in cui la Suprema Corte richiama un suo precedente (Cass. civ., n. 21254 del
2023) stabilendo che “in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”. Inoltre la Corte di Cassazione ribadisce la necessità di dare continuità al precedente orientamento, confermando che l'atto di presa in carico sarebbe impugnabile “allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”. Appare, quindi, evidente come l'avviso di presa in carico non sia impugnabile in sé, ma solo in caso di omessa notifica dell'atto ad esso presupposto e non è questa la fattispecie oggetto del presente gravame in quanto l'Ente impositore Comune di Reggio Calabria ha dimostrato la rituale notifica dell'avviso di accertamento avvenuta tramite messo comunale in data 8 giugno 2022 . Infondate sono le residuali eccezioni relative al difetto di motivazione e alla decadenza e prescrizione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio in misura pari a Euro 463,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore delle parti resistenti. Reggio Calabria, 10.02.2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6355/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Via 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PRESA CA n. 09437202500131659000 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 476/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'avviso di presa in carico n. 09437202500131659000, emesso per IMU 2018, notificato in data 23.07.2025 per complessivi Euro
2.861,90 Ente creditore Comune di Reggio Calabria. A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle
Entrate – Riscossione ed al Comune di Reggio Calabria, il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato, il difetto di motivazione e l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa. Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che eccepisce la non impugnabilità dell'avviso di presa in carico e il difetto di legittimazione passiva.
Si costituisce in giudizio il Comune di Reggio Calabria che dimostra la rituale notifica dell'avviso di accertamento sotteso e insiste per il rigetto del ricorso.
Con successive memorie il ricorrente contesta la documentazione prodotta da parte ricorrente Comune di
Reggio Calabria in quanto priva dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 25 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Va disattesa l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune di Reggio Calabria per mancata attestazione di conformità agli originali ex art. 25 bis,
D.L.vo 546/1992. L'interpretazione della norma su cui si fonda l'eccezione, ritiene sussistere un obbligo generalizzato di attestazione di conformità dei documenti non nativi digitali, prodotti in giudizio, sanzionato a pena di inutilizzabilità. Detta interpretazione non può trovare accoglimento. Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte della disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore (o al dipendente di cui si avvalgono gli Enti impositori e i Concessionari per la riscossione) il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”. Dovendosi, pertanto, confermare l'utilizzabilità dei documenti prodotti, occorre affrontare la questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico oggetto della recente ordinanza n. 6589 del 2025, in cui la Suprema Corte richiama un suo precedente (Cass. civ., n. 21254 del
2023) stabilendo che “in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”. Inoltre la Corte di Cassazione ribadisce la necessità di dare continuità al precedente orientamento, confermando che l'atto di presa in carico sarebbe impugnabile “allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”. Appare, quindi, evidente come l'avviso di presa in carico non sia impugnabile in sé, ma solo in caso di omessa notifica dell'atto ad esso presupposto e non è questa la fattispecie oggetto del presente gravame in quanto l'Ente impositore Comune di Reggio Calabria ha dimostrato la rituale notifica dell'avviso di accertamento avvenuta tramite messo comunale in data 8 giugno 2022 . Infondate sono le residuali eccezioni relative al difetto di motivazione e alla decadenza e prescrizione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio in misura pari a Euro 463,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore delle parti resistenti. Reggio Calabria, 10.02.2026