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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1552 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ), C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bonvicini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Verona, Stradone Porta Palio, n. 8
appellante contro
CP_1
(C.F. ), C.F._2
in proprio e con l'avv. Federica Morosini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescantina (VR), via Siedlce, n. 1/f;
appellata
pagina 1 di 7 Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Verona n.
2770/2023 del 14.7.2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'ordinanza qui impugnata emessa dal Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Manfroni, pubblicata il 14.07.2023 (r.g.: 3376/2022),
- compensarsi in tutto o quantomeno in parte, per tutte le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello, le spese di lite nel giudizio di prime cure.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario C.P.A. ed IVA come per legge per il presente giudizio.
Per CP_2
dell'appello con conferma del provvedimento impugnato. Spese di lite
[...]
integralmente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto avanti al Tribunale di Verona l'avv.
, premettendo: CP_1
- di aver svolto attività di assistenza legale in favore di nel Parte_1
procedimento di separazione personale tra i coniugi e nella fase iniziale del procedimento di divorzio,
- di aver inoltre assistito la medesima cliente nell'ambito di due procedimenti penali a seguito di due querele presentate nel novembre 2016 e di aver personalmente redatto la denuncia-querela del 12.5.2017,
- di aver infine inviato comunicazione a per conto della Controparte_3
stessa nel gennaio 2018,
- che per l'attività giudiziale e stragiudiziale così prestata vantava un credito professionale pari a euro 6.823,31,
pagina 2 di 7 - che la cliente non aveva provveduto al pagamento di tali spettanze,
agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito professionale e la conseguente condanna della resistente al pagamento del compenso richiesto.
Costituitasi in giudizio, la si difendeva rilevando: Pt_1
- che l'attività giudiziale relativa alla separazione dei coniugi era stata solo parzialmente svolta dall'avv. atteso che le era stato revocato il CP_1
mandato dopo la redazione delle memorie integrative e prima del deposito delle memorie istruttorie,
- che l'attività giudiziale relativa al divorzio era stata commissionata ad altro professionista,
- che l'attività di assistenza nella redazione dell'unica denuncia-querela del
10.05.2017 era connessa e collegata a quella di separazione,
- che non era stata informata della possibilità di accedere al gratuito patrocinio, nonostante le sue precarie condizioni economiche,
- che non era stato predisposto il preventivo di spesa,
- di avere comunque già corrisposto in favore della professionista la somma di euro 1.500,00.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti, all'udienza dell'8.2.2023 il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa – prevedente il pagamento da parte della resistente dell'ulteriore importo di euro 3.500,00, parametrato anche alla luce delle condizioni economiche della stessa, a spese compensate – accettata sia dalla ricorrente che dalla resistente, la quale ultima la subordinava peraltro al pagamento dilazionato di euro 100,00 al mese, conseguendone quindi la prosecuzione della causa che veniva infine decisa con l'ordinanza n. 2770/2023 del 14.7.2023, con cui il Tribunale di Treviso accertava la sussistenza di un credito della professionista per la minor somma di euro 2.245,00, condannando la cliente al pagamento di tale importo, oltre alle spese del giudizio liquidate in relazione all'attività effettivamente svolta, osservando:
pagina 3 di 7 - che la documentazione in atti attestava l'attività difensiva svolta dalla ricorrente nel procedimento di separazione giudiziale, fino al deposito della prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.,
- che la professionista aveva altresì prestato la propria collaborazione nella redazione della querela del maggio 2017,
- che non era invece sorto il diritto al compenso per l'attività svolta nel procedimento di cessazione degli effetti civile del matrimonio, rispetto al quale non vi era alcun mandato rilasciato dalla cliente né firma autentica dell'avvocato difensore,
- che nessun compenso poteva essere riconosciuto per le denunce-querele del
2016, in quanto personalmente presentate dalla , in assenza di prove Pt_1
di una eventuale attività di consulenza svolta dal legale,
- che doveva tenersi conto dell'importo di euro 1.500,00 già versato dalla cliente a titolo di acconto.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia propone ora appello l'originaria resistente formulando un solo motivo di gravame per mezzo del quale deduce la violazione delle norme di legge in relazione al capo di sentenza che la condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
In particolare, l'appellante rileva che l'ordinanza impugnata è errata ed ingiusta nella parte in cui, pur avendo ridotto la richiesta di parte attrice da euro
6.823,31 a euro 2.245,00, l'ha comunque condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Afferma, infatti, che vi è stata soccombenza reciproca, per cui dovrà stabilirsi la compensazione in tutto o in parte delle spese di lite.
L'avv. costituitasi in giudizio, insiste viceversa per il rigetto CP_1 dell'appello e l'integrale conferma del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 14.12.2023 il Consigliere istruttore ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 18 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note contenenti la richiesta di rimessione della causa al Collegio per pagina 4 di 7 la decisione o le diverse istanze delle parti, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
Il Collegio ritiene che l'appello spiegato da sia infondato e Parte_1
debba essere rigettato per le motivazioni di seguito esplicitate.
È invero consolidato il principio per il quale, qualora la domanda dell'attore venga accolta in misura inferiore a quanto richiesto, non vi sia reciproca soccombenza.
Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a pronunciarsi in tema di spese processuali hanno stabilito con la sentenza n. 32061 del 31.10.2022 che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., per i quali può essere disposta la compensazione delle spese di lite sono rappresentati dalla assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Nel caso di specie la domanda era formulata in un unico capo e non ricorrevano gli ulteriori presupposti previsti dal secondo comma dell'art. 92
c.p.c., trattandosi di giudizio volto all'accertamento di un credito professionale ed alla conseguente condanna al pagamento della somma determinata.
Peraltro, il soccombente in primo grado è tutelato dal principio, stabilito dall'art. 5, comma primo, del D.M. 10.3.2014 n. 55, per cui le spese dovute alla parte vittoriosa vanno liquidate in base al decisum, stabilendo, in particolare,
pagina 5 di 7 che nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
In effetti, nel caso di specie tale criterio è stato correttamente utilizzato dal giudice di prime cure per liquidare le spese di lite dovute al professionista, essendosi provveduto ad utilizzare lo scaglione di riferimento relativo alle competenze professionali rideterminate in diminuzione e liquidate quindi in relazione all'attività effettivamente svolta.
Peraltro, si deve sottolineare che l'odierna appellata aveva accettato la proposta conciliativa, così come formulata dal primo giudice, a differenza di parte appellante che aveva inteso rimodularla a suo piacimento.
Di conseguenza, l'ordinanza del Tribunale deve essere confermata nella sua integralità.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore,
- del fatto che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, il valore della causa è pari a quanto dichiarato dall'appellante nel proprio atto introduttivo di causa,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 e di liquidare i compensi secondo i valori medi,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico della appellante in forza del principio della soccombenza, determinandole in euro 1.923,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 536,00
pagina 6 di 7 Fase introduttiva II grado € 536,00
Fase decisionale II grado € 851,00
Totale € 1.923,00
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di
Giustizia n.115/02.
P. Q. M.
la Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
- conferma integralmente l'ordinanza di primo grado del Tribunale di Verona
n. 2770/23, pubblicata in data 14.7.2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
liquidate complessivamente in euro 1.923,00 per compensi, CP_1
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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