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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
1774/2024 a cui è riunito il procedimento n. 1794/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI OL Presidente
Valeria Monti Giudice
EL GL Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1774/2024 promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GALICE ALBERTO e dall'avv. LOMBARDI TERESA ANNA MARIA;
CONTRO
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MENEGHELLI ALESSANDRO;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, pronunciando la Separazione personale degli stessi;
2. rinuncia alla detenzione dell'immobile adibito a casa Parte_1 coniugale sito in 46048 – Roverbella (MN), Strada Ormedello 4/Ter, che rimane pertanto nell'esclusiva disponibilità di Controparte_1
3. Il diritto di detenere ed abitare l'immobile sito in 46048 – Roverbella (MN), Strada Ormedello 4/Ter – come da contratto di locazione in essere, attualmente in regime di cointestazione tra le parti – viene pertanto interamente ceduto da
a con espressa rinuncia di Parte_1 Controparte_1 Parte_1
ad ogni pretesa relativa all'immobile stesso, nonché ai beni tutti che
[...] attualmente lo arredano e corredano, tuttora ivi presenti;
4. I coniugi, con le suddette condizioni si danno atto di aver definito ogni loro rapporto personale ed economico e si danno atto di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altra, fatti salvi gli ulteriori accordi intercorsi per la definizione delle altre controversie civili attualmente tra loro pendenti avanti codesto Tribunale;
5. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé, con i propri mezzi economici;
6. Spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti. Le parti dichiarano di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
Le parti richiedono altresì che , una volta decorso il termine di cui all'art. 3 Lg. N. 898/1970 come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022 e previo passaggio in giudicato della Sentenza di Separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e il 7.3.2020 in Controparte_1 Parte_1 Verona, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Verona con n. 45 / p. 1/ 2020, confermando per quanto necessario di ragione le condizioni come sopra precisate ed omologate nella Sentenza di Separazione.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, con contestuale domanda di divorzio, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la parte resistente in data 03/08/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 45, parte I, anno 2020) ha formulato ulteriori domande accessorie inerenti ai rapporti personali e patrimoniali tra le parti.
Parte resistente si è costituita non opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Al presente procedimento è stato riunito quello successivamente proposto dalla resistente e iscritto n. 1794/2024 R.G., avente il medesimo oggetto e pendente tra le medesime parti.
Nelle more della prima udienza, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno dunque precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe rassegnate, con conseguente trasformazione del rito da contenzioso a consensuale.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, come indicate in
2 epigrafe, non sono contrarie alla legge e possono dunque essere omologate dal Collegio.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
Si provvede come da separata ordinanza in merito alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa le condizioni di separazione indicate in epigrafe;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del tribunale di Mantova il 17/10/2025
La Giudice relatrice
EL GL
Il Presidente
GI OL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI OL Presidente
Valeria Monti Giudice
EL GL Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1774/2024 promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GALICE ALBERTO e dall'avv. LOMBARDI TERESA ANNA MARIA;
CONTRO
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MENEGHELLI ALESSANDRO;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, pronunciando la Separazione personale degli stessi;
2. rinuncia alla detenzione dell'immobile adibito a casa Parte_1 coniugale sito in 46048 – Roverbella (MN), Strada Ormedello 4/Ter, che rimane pertanto nell'esclusiva disponibilità di Controparte_1
3. Il diritto di detenere ed abitare l'immobile sito in 46048 – Roverbella (MN), Strada Ormedello 4/Ter – come da contratto di locazione in essere, attualmente in regime di cointestazione tra le parti – viene pertanto interamente ceduto da
a con espressa rinuncia di Parte_1 Controparte_1 Parte_1
ad ogni pretesa relativa all'immobile stesso, nonché ai beni tutti che
[...] attualmente lo arredano e corredano, tuttora ivi presenti;
4. I coniugi, con le suddette condizioni si danno atto di aver definito ogni loro rapporto personale ed economico e si danno atto di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altra, fatti salvi gli ulteriori accordi intercorsi per la definizione delle altre controversie civili attualmente tra loro pendenti avanti codesto Tribunale;
5. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé, con i propri mezzi economici;
6. Spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti. Le parti dichiarano di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
Le parti richiedono altresì che , una volta decorso il termine di cui all'art. 3 Lg. N. 898/1970 come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022 e previo passaggio in giudicato della Sentenza di Separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e il 7.3.2020 in Controparte_1 Parte_1 Verona, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Verona con n. 45 / p. 1/ 2020, confermando per quanto necessario di ragione le condizioni come sopra precisate ed omologate nella Sentenza di Separazione.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, con contestuale domanda di divorzio, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la parte resistente in data 03/08/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 45, parte I, anno 2020) ha formulato ulteriori domande accessorie inerenti ai rapporti personali e patrimoniali tra le parti.
Parte resistente si è costituita non opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Al presente procedimento è stato riunito quello successivamente proposto dalla resistente e iscritto n. 1794/2024 R.G., avente il medesimo oggetto e pendente tra le medesime parti.
Nelle more della prima udienza, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno dunque precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe rassegnate, con conseguente trasformazione del rito da contenzioso a consensuale.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, come indicate in
2 epigrafe, non sono contrarie alla legge e possono dunque essere omologate dal Collegio.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
Si provvede come da separata ordinanza in merito alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa le condizioni di separazione indicate in epigrafe;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del tribunale di Mantova il 17/10/2025
La Giudice relatrice
EL GL
Il Presidente
GI OL
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