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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice giudice rel.Dott.ssa Francesca Cosentino
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 3405/2024 proposta da
Parte 1
e da
Parte 2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bongo
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
2) Tenuto conto che il signor CO ha avuto una figlia da un'altra relazione, e che le condizioni reddituali della moglie sono migliorate rispetto a quelle della separazione in quanto la signora OR lavora attualmente in regime full time, i coniugi convengono che il signor
CO, entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà alla signora OR € 600,00 (euro seicento,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
2.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
2.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento: vitto, alloggio, vestiario e spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista).
Per espresso accordo tra i genitori, in ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, non è compreso nel suddetto assegno di mantenimento il pocket money, al quale provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli. 3) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
3.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il "Protocollo condivise concernenti le spese per i figli" sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti:
f) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
g) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede;
h) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino,
moto); i) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
j) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico.
Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione" quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo,
l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. 3.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 3.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture,
ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
4) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
5) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per il quale è stata sostenuta la spesa.
6) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in q uanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi. rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge
1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate,
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in in data 10.9.1995......Roma.....
trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto
Comune, dell'anno 1995..... al N. 01143 Parte II..........., Serie
A01 , alle condizioni concordate di cui in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 18.12.2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi