Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/06/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 131/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa con atto di citazione per revocazione notificato in data 27 settembre 2022 da
(C.F. ), quale Amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Meregalli Alessandro del Foro di Trento
- attrice in revocazione- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Valorzi Andrea del Foro di Trento
- convenuta in revocazione-
Oggetto: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
In punto: revocazione della sentenza n. 100/2010 emessa dalla Corte
d'appello di Trento in data 24 marzo 2010 sub R.G. N. 159/2009
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante Avv. quale AdS di : Parte_1 Parte_2 Parte_2
“ Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Trento, contrariis rejectis,
- revocare la sentenza n. 100/2010 d.d. 30.05.2010 – RG 159/2009 della
Corte d'Appello di Trento per violazione dell'art. 395 co. 1 n.1), e, per l'effetto
accertare che la signora è proprietaria della quota Parte_2 di 1/3 della p.f. 2303/1, nonché della quota di ½ delle pp.ff. 100/2, 159/4,
2372/2, nonché della quota di 1/7 delle pp.ff. 39, 227/2, 235, 779, 967,
1223/1, 1223/2, 2486/3 e 2486/8 tutte in C.C. Cloz, oltre alla quota di ½ delle pp.ff. 925/2, 941, 949/1 in C.C. Brez.
Si producono i seguenti documenti: doc. 0) procura;
doc. 1) nomina avv.
[...]
2) relazione dott. ; doc. 3) inventario;
doc. 4) istanza dd Parte_1 Per_1
12.04.2010 e decreto dd. 19.04.2010; doc. 5) sentenza n. 41/2009 dd.
30.03.2009 – R.G. 58/2008 del Tribunale di Trento – Sez. distaccata;
Pt_3 doc. 6) sentenza n. 100/2010 dd 30.05.2010 – RG 159/2009 della Corte
d'Appello di Trento;
doc. 7) lettera dell'avv. Valorzi;
doc. 8) certificato di morte
e testamento;
doc. 9) decreto dd. 15.07.2022; doc. 10) decreto tavolare. Con il favore delle spese e competenze professionali tutte di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CNPA.”
Per l'appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Trento:
- in via preliminare:
1) dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività e in ogni caso carenza di oggetto possibile rispetto alla sentenza revocanda;
2) dichiarare in subordine il difetto di interesse di parte attrice;
3) dichiarare in ulteriore subordine la litispendenza del presente giudizio rispetto a quello avviato avanti al Tribunale di Trento sub RG n. 2373/2022 con ogni conseguente effetto;
- nel merito:
4) respingere la domanda di revocazione per dolo formulata da parte attrice perché infondata.
In ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria:
- si produce l'atto di citazione per revocazione notificato e la documentazione richiamata in comparsa di costituzione come da separato elenco;
- si chiede l'acquisizione del fascicolo n. 159/2009 Corte di Appello di Trento.
Riservata al prosieguo la richiesta di acquisizione del fascicolo sub RG
58/2008 Tribunale di Trento Sez. .” Pt_3 3
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Promossa azione di revocazione da parte di (quale Parte_1
Amministratore di sostegno di ) ai sensi dell'art. Parte_2
395, primo comma, n. 1 c.p.c. e costituitasi , a seguito di Controparte_1 vari rinvii richiesti dalle parti nessuna di queste è comparsa all'udienza del giorno 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., né alla successiva udienza del giorno 18 febbraio 2025, ugualmente sostituita, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter, quarto comma c.p.c.
Va quindi ordinata ai sensi della citata disposizione la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento promosso prima dell'entrata in vigore del
D.Lg. 164/2024 e non essendo quindi applicabile la nuova formulazione dell'art. 350, sesto comma c.p.c., introdotta a decorrere dal 26 novembre
2024, l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., intendendosi con questo revocato il provvedimento di data 11 marzo 2025.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127-ter, quarto comma c.p.c. e 307, ultimo comma c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo, e dichiara l'estinzione del processo.
Trento, 17 giugno 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo