Art. 168.
(Efficacia probatoria dei certificati tecnici).
I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'ispettorato compartimentale fanno fede fino a prova contraria.
(Efficacia probatoria dei certificati tecnici).
I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'ispettorato compartimentale fanno fede fino a prova contraria.