Articolo 1 della Legge 5 settembre 1951, n. 972
Articolo 2
Versione
16 ottobre 1951
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire due miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall' art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 , concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.).
Entrata in vigore il 16 ottobre 1951