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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 10319 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato PIVATO PAOLA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avvocato DI MARZIO GIULIA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 30.1.2025
pagina 1 di 10 F A T T O E DI R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto con in Dozza il 02/06/1972, unione dalla quale, nel 1975 , Controparte_1
nasceva il figlio economicamente autosufficiente. Il ricorrente invocava Per_1
l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che tra i coniugi era intervenuta sentenza di separazione n. 2309 2021 .
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla Controparte_1
domanda di declaratoria di cessazione di effetti civili del matrimonio, ma chiedeva un assegno divorzile per sé pari a € 7000,00 rivalutabili.
In corso di causa veniva pronunciata sentenza parziale n.493/2023 .
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
In fase istruttoria veniva disposta una ctu patrimoniale e sentiti testi.
All'udienza del 30.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190
c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 28.5.2025 .
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n.
493/2023 pronunciata da questo Tribunale , il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai sciolto, Parte_1 Controparte_1
con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Unica questione controversa tra le parti è la spettanza dell'assegno divorzile.
Come noto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n.
18287/2018 ha ridefinito i principi in materia, affermando il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e
pagina 2 di 10 dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Questo accertamento, che “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi”, diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all'assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare, rilievo che ha “l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”, di modo che ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato pagina 3 di 10 “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”, di tale specifica caratteristica della vita familiare occorre tenere conto “nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive”.
In definitiva, e a conclusione della illustrazione della “soluzione interpretativa adottata”, le Sezioni Unite affermano che “l'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art.
5.c. 6 in posizione equiordinata, consente, … senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare”.
Ciò posto, aderendo all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni
Unite, deve essere accertato in primo luogo se vi sia una disparità reddituale tra i coniugi .
Il sig sostiene che le proprie condizioni reddituali sono Parte_1
peggiorate,avendo cessato la carica di presidente del consiglio di amministrazione della CMS Costruzioni Metalliche Scudellaro srl – società dallo stesso costituita nel 2002 mediante il conferimento della sua impresa individuale - ed avendo alienato la quota del 51% del capitale ad una società facente capo al figlio Per_1
quindi, da gennaio 2022 non percepisce più i compensi di amministratore né gli eventuali utili prodotti e distribuiti dalla società.
pagina 4 di 10 Dalle risultanze della CTU , che appare scevra da errori ed espone in modo logico e motivato passaggi logici e conclusioni, risulta un notevole squilibrio economico tra le parti. Il sig ha ricevuto 1.500.000,00 euro in Parte_1
seguito alla cessione della propria quota della CMS s.r.l., dalla quale fino al 2021 ha ricevuto utili “nel 2021 si aggiunge […] la distribuzione degli utili di CMS
SRL (€ 150.960,00).
Dalla ctu emerge che “in data 28.01.2022 e 10.02.2022 dal c/c BCC vengono emessi due assegni circolari rispettivamente di € 1.500.000,00 e di € 400.000,00 versati sul c/c presso Allianz Bank” […] investiti nella polizza n. CP_2
01443366 Darta Challenge PRO per € 1.495.000,00 nel marzo 2022 e per ulteriori
€ 398.000,00 nell'aprile 2022. Il sig ha inoltre contratto “un Parte_1 finanziamento di € 210.000,00 […] volto al pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di proprietà (51%) in CMS SRL” , lasciando integralmente intatta la somma ricevuta per la cessione.
Dalla CTU emerge, inoltre, che la polizza Darta Challenge PRO ha maturato interessi per ca. € 80.000,00 in ca. due anni .
Nel riepilogo effettuato dal Ctu risultano le seguenti voci .
Anno Reddito netto annuo Reddito netto mensile
2018 € 107.878 € 8.990
2019 € 146.081 € 12.173
2020 € 137.130 € 11.427
2021 € 214.597 € 17.883
2022 € 1.315.638 € 109.636
2023 € 93.211 € 7.768
La sig percepisce una pensione di circa € 1.700,00 mensili. CP_1
Secondo il ricorrente, avendo la moglie sempre lavorato nel corso del matrimonio e fino al 2010, quando è andata in pensione, dapprima come infermiera e poi come tecnica radiologa presso l'Ospedale Bellaria a S. Lazzaro di Savena e ricoprendo la carica di componente del consiglio di amministrazione della CMS
pagina 5 di 10 srl , dalla quale ha ricevuto emolumenti annuali intorno ai 35.000,00- 40.000,00 euro lordi, la stessa non avrebbe diritto all'assegno divorzile .
In base a quanto accertato dal ctu, i compensi percepiti quale consigliere dalla sig fino al 2020 non sono stati più erogati e in virtù dello Statuto della CP_1
società, la stessa non ha maturato un diritto al compenso per gli anni successivi, essendo legato il compenso ad una delibera dell' Assemblea dei Soci.
Oltre al patrimonio immobiliare diviso al 50% con il sig , il Ctu ha Parte_1
accertato un patrimonio mobiliare in capo alla sig. CP_1
La resistente ha partecipazioni in fondi di investimento.
In sintesi, nel 2023 il conto deposito titoli presso Intesa San Paolo è composto da
Fondi Comuni Eurizon (€ 20.480,83+€ 19.941,09) e da investimenti assicurativi
(€ 86.177,19. Il conto corrente n. 1156 presso Banco BPM SPA esisteva già al
1/1/2018 e riportava un saldo attivo pari ad € 176.072,17.
Nel corso del 2018 la liquidità è stata incrementata da diversi bonifici connessi alla successione per la morte della Sig.ra Persona_2
titolare del c/c n. 0740/2261 presso Intesa San Paolo, quale
[...]
rapporto di conto corrente ordinario di tipo personale, che riporta un saldo attivo al 31/12/2023 pari ad € 230.640,00.
Risulta cointestataria con le sorelle e di immobili e del c/c n. CP_3 Per_3
1156 presso Banco BPM SPA, che riporta un saldo attivo al 31/12/2023 pari ad €
61.411,00. Risulta titolare di un fondo pensione San paolo VITA il cui valore al
11/03/2023 è pari ad € 15.569,54.
Risulta titolare dei seguenti redditi nel periodo 2018-2023 (allegato V):
Anno Reddito netto annuo Reddito netto mensile
2018 € 70.259 € 5.855
2019 € 77.572 € 6.464
2020 € 42.934 € 3.578
2021 € 68.227 € 5.686
2022 € 39.911 € 3.326
2023 € 44.811 € 3.734
pagina 6 di 10 Tra le parti risulta dunque uno squilibrio economico, non sufficiente, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno.
La natura perequativo-compensativa dell'assegno, infatti, presuppone che il divario sia conseguenza (anche) di un “sacrificio” delle aspettative professionali e reddituali sopportato dalla stessa per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell'unione matrimoniale.
La durata del matrimonio costituisce, secondo ormai uniforme e pacifica giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, uno tra gli elementi focali da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile sia nella sua funzione assistenziale sia nella sua funzione compensativo-perequativa.
Orbene, le parti contraevano matrimonio nel 1972, la signora era CP_1
appena diciottenne ed il sig ventiduenne. Parte_1
La sentenza di separazione – relativa allo status – è stata pubblicata nell'ottobre
2021,dopo una durata di vita matrimoniale di ben 49 anni.
Al momento della separazione,la sig.ra aveva l'età di 67 anni ed è CP_1
rimasta senza abitazione familiare, lasciata al marito, pur se in comproprietà.
Il divario tra le condizioni economiche tra le parti, ad oggi acuitosi, è dipeso in misura sostanziale dal ruolo endofamiliare trainante della sig
Orbene, anche solo focalizzando l'attenzione sulla funzione CP_1
compensativo-perequativa dell'assegno di divorzio, è ormai pacifico che essa è finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione attuale.
Dagli atti del giudizio, dalle stesse dichiarazioni avversarie, dai documenti prodotti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi assunti, risulta incontrovertibile la netta ripartizione dei ruoli endofamiliari tra il sig. e la sig.ra Parte_1
CP_1
La moglie (che lavorava solo la mattina allorquando il figlio era a scuola) si faceva esclusivo carico di occuparsi del figlio e di gestire la vita Per_1
familiare, mentre il marito era dedito tutti i giorni (compresi sabato e domenica ) tutto il giorno esclusivamente alla propria attività lavorativa tanto da evolversi da pagina 7 di 10 semplice artigiano a titolare di una società di capitali – CMS s.r.l. – con un fatturato di milioni di euro.
Già nel precedente giudizio di separazione, il Presidente f.f. evidenziava che il sig. nulla aveva avuto da contestare in merito al fatto che Parte_1 la moglie “durante il matrimonio si sia occupata della famiglia e delle faccende domestiche”, tant'è che – già in detta sede veniva pacificamente riconosciuto il
“contributo dato dalla moglie alla conduzione della famiglia” .
“Durante il matrimonio, è stato occupato in maniera quasi Parte_1 assorbente dal suo lavoro” (cfr. doc. 21), riconoscendo che egli ha potuto dedicarsi integralmente all'attività imprenditoriale.
Il figlio in sede testimoniale ha dichiarato che il padre: Parte_2
“lavorava circa 10/12 ore al giorno, ricordo che usciva di casa verso le
05,30/06,00 del mattino e rincasava tra le 19,30 e le 20,00 […] lavorava anche tutto il giorno del sabato e spesso anche la domenica mattina”, “mio padre era sempre a lavorare” ; la circostanza è stata confermata da
[...]
: “Durante il matrimonio, è stato occupato in maniera Parte_1 Parte_1 quasi assorbente dal suo lavoro”.
Il teste ha, inoltre, dichiarato : “mia madre lavorava Parte_2 la mattina […] faceva solo la mattina e tornava a casa alle 14,30/15,00 […] usciva di casa alle 07,15 e io facevo il prescuola […] facevo il doposcuola uscivo alle 16,30”; “mia madre si occupava di tutto, andava ai ricevimenti scolastici e mi controllava i compiti, mi accompagnava a fare sport. Fino alla quinta elementare mia madre mi accompagnava a scuola e mi veniva a prendere”, “mia madre si occupava anche di imbiancare la casa e di fare la piccola manutenzione”, “lei ci aggiustava i vestiti e faceva gli orli, li rammendava. Mia madre lavava e stirava per me e mio padre e anche per la mamma di mio padre perché era già anziana”
La teste ha dichiarato : “La mamma di lavorava alla Tes_1 Per_1 mattina”, “nel pomeriggio era presente anche la mamma di a casa” Per_1
Da quanto emerso nel corso del giudizio, è risultato pacificamente, dunque, che la rilevante e oggettiva disparità economico-patrimoniale tra le parti sia conseguenza del fattivo contributo apportato dalla signora alla conduzione pagina 8 di 10 della vita familiare, che – con i propri sacrifici – ha consentito al ricorrente di dedicarsi interamente e alacremente in via esclusiva alla propria attività lavorativa e di raggiungere risultati economici di notevole portata, tenuto conto anche delle condizioni di partenza.
E' stata la sig ad occuparsi a tempo pieno, durante tutta la vita CP_1 matrimoniale, dell'assistenza e della cura del figlio.
Ne discende che debbono ritenersi esistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a titolo compensativo- perequativo al fine di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Tenuto conto delle sopra esposte considerazioni e dei rispettivi redditi delle parti, delle potenzialità derivanti dagli investimenti mobiliari in essere ( si ricorda che quello del sig ammonta a quasi due Parte_1
milioni di euro con rendita di 80.000,00 in due anni) , oltre che della durata del matrimonio ( 49 anni) , si reputa equo determinare l'assegno divorzile in 2200,00 euro mensili.
Le spese di lite e di ctu, resa necessaria dalle reticenze del sig Parte_3
seguono la socccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_4 CP_1
la somma mensile di € 2200,00 a titolo di assegno divorzile, importo,
[...]
rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione;
2) condanna a corrispondere a le Parte_4 Controparte_1
spese legali nella misura di euro 8000,00 oltre rimborso forfetttario ivae cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico di il compenso Parte_1
spettante al CTU, liquidato con separato decreto agli atti;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima
pagina 9 di 10 Civile in data 01/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 10 di 10