CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 2032/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 15/11/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA quale società beneficiaria della scissione parziale Parte_1 P.IVA_1
della NA s.r.l., intervenuta con atto notarile del 27.11.2018, rappresentata e difesa in giudizio dall'
Avv. Massimo Moretti con domicilio eletto presso il suo studio sito in Belluno, Piazza Mazzini n. 21 come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante-appellata incidentale contro
(C.F. e P.IVA rappresentato e difeso in giudizio dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Elisa De Bertolis e Lorenzo Botteon, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Vittorio
Veneto, Via L. C. Del Favero n. 19, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato-appellante incidentale
(già (C.F. e P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Andrea Orlandoni con domicilio telematico P.IVA_3
eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
terza chiamata appellata
NA S.R.L. (C.F. e P.IVA ) P.IVA_4 P.IVA_5
contumace
-1- Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 121/2023 pubblicata il 13/4/2023 dal Tribunale di Belluno –
Appalto di opere pubbliche.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“NEL MERITO
In via principale: A) rigettare ogni domanda risarcitoria formulata dall'appellato Controparte_1
nei confronti della (succeduta alla NA s.r.l. in virtù della scissione
[...] Parte_1
parziale del 27.11.2018), poiché infondata in fatto ed in diritto, anche in virtù dei motivi esposti nell'atto
d'appello;
B) accertare e dichiarare che la - in quanto società beneficiaria della scissione Parte_1
parziale della NA s.r.l. anche in relazione al rapporto di cui si discute - in virtù dei motivi esposti nell'atto d'appello, va ancora creditrice nei confronti del della somma di € Controparte_1
116.806,63 oltre IVA, ovvero di quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare il al pagamento di tale importo o di quello diverso ritenuto di Controparte_1
giustizia, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, la - quale società Parte_1 beneficiaria della scissione parziale della NA s.r.l. – fosse ritenuta responsabile o corresponsabile per i danni cui si riferiscono le pretese azionate dal nel presente giudizio, Controparte_1
sia contenuto il risarcimento nei limiti dei danni per i quali siano stati ritualmente provati l'esistenza ed il relativo ammontare, la riconducibilità ad un inadempimento o inesatto adempimento dell'impresa appaltatrice e la prevedibilità; in tale caso sia dichiarata la terza chiamata Controparte_3
nella persona del legale rappresentante pro tempore – in veste di OM Assicuratrice dell'appaltatrice NA S.r.l. - in virtù del contratto di polizza n. 943584 del 12.09.2016, tenuta a sollevare l'odierna appellante da ogni rimborso e/o risarcimento eventualmente Parte_1
dovuto al , a qualsiasi titolo, spese legali comprese e conseguentemente sia Controparte_1
condannata direttamente la stessa terza chiamata appellata a corrispondere al Controparte_1
le somme tutte che dovessero essere poste a carico della a qualsiasi titolo.
[...] Parte_1
In ogni caso: con integrale rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre agli accessori come per legge dovuti, sia del giudizio di primo grado che del presente grado d'appello; con rifusione delle spese di CTU e di CTP”
Per : Controparte_1
“Nel merito:
-2- 1) Respingersi, in quanto infondato, l'appello avversario.
2) In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata – e tenuto conto di quanto versato dalla società assicuratrice per la responsabilità civile dell'appaltatrice (€
75.692,00), nonché dato atto che il concludente ha in corso del giudizio di primo grado CP_1 corrisposto quanto dovuto per saldo prezzo d'appalto conformemente all'ordinanza 11.7.2019 del G.I. del Tribunale di Belluno - condannarsi e NA s.r.l., in via solidale tra loro e Parte_1
comunque ciascuna illimitatamente, a risarcire al concludente , per i fatti e Controparte_1
le causali di cui all'esposto dell'atto di citazione di primo grado, i danni tutti arrecati all'immobile denominato ex Caserma Soracrepa e agli arredi/attrezzature ivi presenti di proprietà comunale durante i lavori di esecuzione dell'appalto, per la somma di € 235.000 o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, con maggiorazione degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, oltre al danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
3) Dato atto dell'avvenuto pagamento del saldo prezzo d'appalto, ed in accoglimento dell'appello incidentale, rigettarsi ogni diversa domanda ex adverso proposta nei confronti del concludente
. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento Controparte_1
anche parziale dell'appello principale e/o dell'appello incidentale, operarsi la c.d. compensazione impropria, tenendosi conto delle reciproche ragioni di dare/avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
4) Spese e competenze dei due gradi di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria
A) disporsi: i) l'assunzione dei testi e sui capitoli di prova formulati Controparte_4 Testimone_1
nella seconda memoria istruttoria datata 7.5.2019 e già ammessi (capp. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12,
14, 15, 17, 18, 19) e sul cap. n. 23 formulato nella terza memoria istruttoria datata 27.5.2019 pure già ammesso;
ii) l'ammissione dei capitoli di prova nn. 7, 10, 13, 16, 20 e 22, indicandosi a testi i signori
[...]
e , relativamente al cap. n. 22, il solo teste . CP_4 Testimone_1 Testimone_2
B) Disporre nuova Consulenza Tecnica, o supplemento di perizia, al fine:
- di esattamente individuare e quantificare, all'esito dell'integrazione della prova testimoniale, i danni all'immobile ascrivibili agli inadempimenti dell'appaltatrice, e in ogni caso di quantificare i danni alle attrezzature ed i costi per il rifacimento dell'impianto elettrico;
- di evidenziare le “caratteristiche di percorribilità” di ciascuna delle due strade di accesso al cantiere in modo specifico “in funzione dell'esecuzione dei lavori” oggetto dell'appalto per cui
è causa;
- a valere per l'ipotesi in cui le riserve n. 2 e 3 della NA s.r.l. siano ritenute ammissibili, di procedere alla loro riquantificazione tenendo conto di quanto dedotto nel quarto motivo di appello
-3- incidentale.
C) Respingersi le istanze istruttorie avversarie, in quanto ininfluenti ai fini del decidere”
PER Controparte_2
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, e tenuto conto della somma di €
75.692,00 già riconosciuta al , rigettare ogni domanda svolta nei confronti di CP_1 Controparte_1
già in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_2 Controparte_3
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, e tenuto conto della somma di € 75.692,00 già riconosciuta al da già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare l'assicurata, nei limiti delle condizioni contrattuali, e nella misura strettamente corrispondente alla quota di indennizzo spettante alla stessa ai sensi dell'art. 1910
e ss. c.c.
Spese, competenze e onorari di causa rifusi”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il citava in giudizio Controparte_1 davanti il tribunale di Belluno, NA RL per chiederne la condanna al risarcimento dei danni arrecati all'immobile e agli arredi ubicati all'interno della ex caserma Sopracrepa di proprietà comunale, quantificati in Euro 294.212,71 (al netto della compensazione parziale e di quanto versato dall'assicuratore).
1.1. L'attore sosteneva di aver concluso con la convenuta un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione dell'ex caserma per un importo pari a euro
155.895,00 e lamentava che l'appaltatore aveva provocato danni rilevanti (stimati in euro 337.124,74) alla struttura e agli arredi, in violazione del capitolato speciale di appalto e della normativa tecnica applicabile.
2. Si costituiva in giudizio NA s.r.l., la quale chiedeva, preliminarmente: 1) di essere autorizzata ad evocare in giudizio e nel merito 2) in via principale, il rigetto della Controparte_3
domanda ovvero, in via subordinata, la riduzione del quantum risarcitorio, mentre 3) in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento di un importo pari ad Controparte_1
Euro 27.020,03 a titolo di saldo dei lavori, e di Euro 168.020,03 per le riserve apposte durante il rapporto contrattuale.
3. Autorizzata la chiamata in giudizio di quest'ultima si costituiva Controparte_3
chiedendo il rigetto: I) della domanda svolta dall'attore e, in subordine 2) della domanda di manleva
-4- avanzata da NA s.r.l.
4. Nelle more del giudizio, la soggetto risultante dalla scissione di NA s.r.l. Parte_1
avvenuta in data 27.11.2018, con atto a rogito del Notaio dott.ssa , si costituiva in giudizio Per_1 con comparsa di intervento volontario e faceva proprie le conclusioni rassegnate dal proprio dante causa.
5. Il tribunale, in accoglimento dell'istanza di pagamento di somme non contestate ex art 186 bis c.p.c. avanzata da ordinava al il pagamento a Controparte_5 Controparte_1 [...]
di un importo pari ad euro 27.020,03, assumeva le prove testimoniali ammesse e Controparte_5
disponeva procedersi a CTU.
6. Con sentenza n. 121/2023, il tribunale di Belluno accoglieva parzialmente la domanda svolta in via principale dal nei confronti di NA s.r.l. e, per essa, Controparte_1
dell'intervenuta e pronunciava il seguente dispositivo: “Il Tribunale, definitivamente Controparte_5
pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata da nei confronti di e, Controparte_1 Controparte_6 per l'effetto,
2. ACCERTA che è debitrice del di una somma di euro 42.308,78; CP_6 Controparte_1
3. ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata in via riconvenzionale da nei confronti di Controparte_6 [...]
e, per l'effetto, 4. ACCERTA che il è debitore di di una Controparte_1 Controparte_1 Controparte_6 somma di euro 39.865,13. Per l'effetto, operata la compensazione cd. impropria,
5. CONDANNA a pagare al un importo pari ad euro 2.443,65, oltre Controparte_5 Controparte_1 interessi come da domanda;
6. RIGETTA tutte le domande formulate nei confronti di;
Controparte_3
7. DICHIARA interamente COMPENSATE le spese di lite tra e il;
Controparte_6 Controparte_1
8. CONDANNA a rimborsare a le spese Controparte_6 Controparte_3 di questo giudizio, spese che liquida in complessive Euro 7.795,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
9. DICHIARA interamente COMPENSATE le spese del giudizio tra le altre parti.
10. PONE le spese di CTU a carico del e di in ragione di un mezzo per Controparte_1 Controparte_6 ciascuna parte, e le spese di CTP a carico di coloro che le hanno anticipate”.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello affidato a sette motivi, tramite i quali Controparte_5
sottopone a critica i capi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, segnatamente laddove il giudice ha: 1) statuito la parziale fondatezza della domanda risarcitoria formulata dal e determinato Controparte_1
l'ammontare del risarcimento dei danni in capo all'appellante (capo 3 e 4); 2) escluso che l'impresa potesse avvalersi della transazione intervenuta tra il ed a norma dell'art. CP_1 Controparte_3
1304 c.c., e ove non ha ritenuto accoglibile la richiesta di manleva formulata dall'impresa in caso di condanna al risarcimento dei danni (capi 5 e 7); 3) respinto la domanda relativa alla riserva n. 1 pari ad euro 116.806,63 (capo 6), dopo aver ritenuto di accogliere le richieste avanzate dalla convenuta,
-5- odierna appellante, e dell'intervenuta in via riconvenzionale in relazione alle pretese creditorie riguardanti le riserve nn.2 e 3, per una somma di euro 39.865,13; 4) determinato, dopo aver operato la relativa compensazione, le ragioni creditorie delle parti in causa (capo 8); 5) statuito in merito alla ripartizione delle spese di lite e di CTU (Capo 9).
8. Si è costituito in giudizio il che ha contestato la pretesa avversaria, Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame perché infondato e - in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata - la condanna di e NA s.r.l., in via Parte_1
solidale tra loro e comunque ciascuna illimitatamente, a risarcire al i danni Controparte_1
tutti arrecati all'immobile denominato ex Caserma Soracrepa e agli arredi/attrezzature ivi presenti per la somma di € 235.000, con maggiorazione degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e oltre al danno da svalutazione monetaria, con rigetto di ogni diversa domanda ex adverso proposta nei confronti del In subordine il ha chiesto, nella denegata ipotesi Controparte_1 CP_1
dell'accoglimento dell'appello principale, operarsi la compensazione impropria. Spese e competenze dei due gradi di giudizio rifuse interamente.
8.1. Mediante l'appello incidentale il contesta sotto più profili la sentenza, ritenendola erronea CP_1
laddove ha ridotto le richieste risarcitorie comunali, ha accolto le riserve nn. 2 e 3 avversarie, ed infine ha escluso la solidale responsabilità di NA s.r.l.
9. Si è costituita in giudizio la già Controparte_2 Controparte_3
la quale ha chiesto, in via principale il rigetto della domanda di manleva avanzata
[...]
dalla nei confronti della stessa, e - in via subordinata - di dichiarare la Controparte_5 [...]
già tenuta a manlevare l'assicurata, nei limiti delle Controparte_2 Controparte_3
condizioni contrattuali e nella misura corrispondente alla quota di indennizzo spettante alla stessa ai sensi dell'art. 1910 e ss.cc.
10. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha accolto parzialmente le domande del ritenendo CP_1
che l'immobile versasse già in condizioni di degrado prima della presa in consegna da parte di
NA s.r.l., ma addebitando, allo stesso tempo, a quest'ultima un inadempimento nel porre in essere le opere provvisionali per impedire che le precipitazioni atmosferiche si infiltrassero ai piani sottostanti. Il primo giudice ha ritenuto che l'immobile risultava danneggiato da fenomeni infiltrativi risalenti ad anni addietro e già prima dell'inizio dei lavori, ma che tali infiltrazioni sarebbero state aggravate durante lo svolgimento dei lavori a causa dell'inidoneità delle precauzioni attuate dalla
-6- convenuta. Il tribunale, preso atto che il c.t.u. nominato non era stato in grado di imputare i fenomeni infiltrativi accertati alla situazione pregressa ovvero, almeno in parte, al non diligente posizionamento dei teli di copertura da parte dell'impresa, ha ritenuto di ricorrere a una liquidazione in via equitativa del danno, anche patrimoniale, giudicando equo porre a carico di NA s.r.l. il risarcimento dei danni subiti dal per le infiltrazioni nella misura della metà, quantificandolo in Controparte_1
euro 96.721,95, oltre iva al 22% (€ 118.000,78), “detratto l'indennizzo assicurativo percepito dall'ente medesimo da parte dell'assicuratore terzo chiamato, pacificamente pari ad Euro 75.692,00, e, pertanto, il risarcimento spettante al deve essere quantificato in Euro 42.308,78, laddove, per converso, CP_1
il saldo del corrispettivo dell'appalto di Euro 27.020,03 è stato già corrisposto dal a CP_1 [...]
in ottemperanza all'ordine di pagamento di somme non contestate” (pag.12, sentenza). CP_6
Circa l'accordo transattivo sottoscritto dal Comune con , il giudice ha Controparte_3
escluso l'applicazione dell'art.1304 c.c., ritenendo che si trattasse di transazione relativa alla sola quota di responsabilità dell'impresa.
Il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta NA
RL. e dall'intervenuta (riguardante le tre riserve apposte dall'appaltatrice nel Controparte_6
corso dello svolgersi del rapporto contrattuale e che, secondo la convenuta costituivano valido titolo, per il pagamento a favore di questa da parte della stazione appaltante di un importo complessivo pari ad Euro 168.020,03) e, stante gli opinamenti in proposito espressi dal CTU, ha giudicato dovute le voci relative alle riserve n.2 e 3 per un importo pari a complessivi euro 39.865,13, mentre non ha riconosciuto l'importo portato dalla prima riserva.
Infine, ha rigettato la domanda di manleva svolta dalla NA S.R.L. e dall'intervenuta
[...]
nei confronti della terza chiamata ritenendo che i danni CP_6 Controparte_3
lamentati dal Comune affiggessero delle opere preesistenti e che essi erano stati indennizzati dalla terza chiamata nella misura del massimale dedotto in polizza di tipo C.A.R. [ottenuta dall'appaltatrice in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103, 7° c., D. Lgs. 50/2016 (secondo cui “L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori”)], onde nessuna ulteriore somma poteva essere a tale titolo riconosciuta.
Il tribunale, preso atto della scissione parziale della NA RL e della conseguente assegnazione alla neocostituita società beneficiaria di tutti gli elementi attivi e passivi come indicati CP_6
nell'atto di scissione, poneva tutti gli effetti del giudizio in capo esclusivamente a quest'ultima condannandola a versare al la somma pari ad euro 2.443,65 data dalla Controparte_1
-7- differenza risultante dall'accoglimento parziale di entrambe le domande, operata e in applicazione della c.d. compensazione impropria.
In ragione della reciproca soccombenza, il tribunale ha compensato le spese di lite, mentre le spese della terza chiamata in causa sono state poste a carico di . CP_6
b.) Motivi di appello.
b.1.) Appello principale
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante chiede che il capo 3 della sentenza venga riformato per avere il tribunale statuito “che la domanda risarcitoria formulata dal Controparte_1
è parzialmente fondata nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso” (pag. 9, appello) pur
[...]
ammettendo, inizialmente, che l'immobile oggetto di causa versasse in una condizione di degrado prima che l'appaltatrice prendesse in carico il cantiere.
Si sostiene che il giudice abbia adottato un ragionamento incongruo, statuendo inizialmente che
«dall'accertamento peritale è emersa un'originaria inidoneità costruttiva del tetto dello stabile, in quanto il manto era stato realizzato mediante tegola canadese, elemento non propriamente specifico per coperture di edifici in località di alta montagna come nel caso in specie dove le condizioni atmosferiche quali neve, vento e pioggia sono particolarmente difficili» (pag.8 sentenza impugnata), per poi ritenere che il degrado dell'immobile “non poteva dirsi assoluto, anche in quanto il Comune aveva commissionato alcune opere proprio sulla copertura dell'immobile solo l'anno precedente all'allestimento del cantiere da parte della convenuta” (pag. 9, sentenza impugnata).
Secondo l'appellante il tribunale non ha correttamente valorizzato «la relazione tecnica allegata al progetto d'appalto redatta nel giugno 2016 dall'arch. poi divenuto anche (doc. 35 di Per_2
parte convenuta), ove il tecnico, riferendosi alla caserma de qua, afferma tra l'altro che, alla data della relazione tecnica (quindi pochi mesi prima dell'inizio dell'appalto): “le sue condizioni sono in stato di abbandono”; e ancora: “al momento l'edificio è dismesso e non utilizzato, mantiene all'apparenza in
(verosimilmente si intendeva scrivere “un”: n.d.r.) pessimo stato di conservazione, suddiviso per piani, sia in tutte le parti interne, impiantistiche ed esterne (sic: n.d.r.)» (pag.10, appello). Inoltre, lo stato di degrado della copertura dell'immobile in questione, secondo l'appellante, è stato dimostrato da “due immagini fotografiche (doc. 36 di parte convenuta) che il perito (responsabile del Persona_3
cantiere per NA s.r.l.) aveva scattato nell'agosto 2016, ovvero poco prima dell'inizio dell'appalto, che ritraggono la copertura della casera “tamponata” mediante l'apposizione di teli di plastica di colore verde, che con il tempo si erano sgualciti ed in parte divelti (circostanza che il sig. ha Per_3 confermato nel corso dell'esame all'udienza del 11.10.2021)” (pag.10, appello). Senza trascurare il fatto che l'amministrazione proprio a causa della precarietà del tetto decideva di bandire l'appalto di cui si discute. Sulla base di queste argomentazioni, secondo l'appellante non si comprende da quali
-8- elementi il giudice abbia potuto accertare che il degrado dell'immobile non fosse “assoluto”.
Parte appellante critica la motivazione del giudice anche ove ritiene che il degrado dell'immobile non fosse “assoluto” [“invero, non può nascondersi che la convenuta non abbia approntato tutte le cautele necessarie al fine di evitare che la situazione di degrado non si aggravasse” (cfr. pag. 9 della sentenza). “Ebbene, tale modalità realizzativa delle opere provvisionali di cantiere non è stata ritenuta dal CTU adeguata ad arginare il fenomeno delle infiltrazioni nei piani sottostanti, come anticipato supra” (cfr. pag. 9 della sentenza); “In base alle risultanze dell'accertamento peritale e dall'istruttoria compiuta, pertanto, è ragionevole affermare che le opere provvisionali di cantiere predisposte dalla convenuta non fossero adeguate ad arginare le infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura dello stabile ai piani inferiori, con la conseguenza deve essere contestata a NA RL la violazione del capitolato di appalto, della normativa tecnica di cui al
DM 145/200 e alla delibera GR Veneto n. 2120, n. 2005” (cfr. pag. 10 della sentenza); “Alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e dell'accertamento peritale, ritiene il Tribunale essere provato che
l'immobile versasse già in condizioni di degrado prima della presa in consegna da parte di NA RL, ma, nel contempo che a quest'ultima siano addebitabili alcuni inadempimenti in punto alle obbligazioni che le derivavano da contratto, nonché dal rispetto della normativa di settore. Altrettanto provato è che le condizioni dell'immobile siano peggiorate nel periodo in cui furono svolti i lavori” (cfr. pag. 10 della sentenza); “In altre parole, secondo il prudente accertamento dell'ausiliario del Giudice, risulta che l'immobile fosse danneggiato da fenomeni infiltrativi già prima dell'inizio dei lavori, che i danni hanno subito un aggravamento durante i medesimi lavori e che le precauzioni attuate dalla convenuta fossero, almeno in parte, inidonee” (cfr. pag. 10 della sentenza) (pag. 11, appello)], ritenendo che l'impresa abbia contribuito al verificarsi delle infiltrazioni, ovvero che non abbia impedito che il fenomeno si aggravasse. Si evidenzia come tali considerazioni siano il risultato di una errata valutazione delle risultanze del CTU [“egli stesso, nel rispondere alle osservazioni presentate dal consulente di parte attrice, chiude in maniera quasi sarcastica, affermando che:
“Non si ritiene quindi condivisibile la tesi del CTP che imputa integralmente a negligenza ed imperizia dell'impresa il generalizzato degrado dell'edificio. Infatti, se così fosse, è immediatamente da chiedersi per quale motivo si sarebbe dovuto dar corso ad un intervento di sostituzione del piano di copertura come identificato nel progetto, qualora l'edificio non fosse in uno stato di degrado, anche parziale, almeno come descritto nelle relazioni tecniche allegate al progetto” (cfr. pag. 19 della relazione peritale)” (pag.12, appello)].
Sulla base di queste argomentazioni, si sostiene quindi che il giudice non abbia correttamente valorizzato alcuni elementi evidenti nel processo e idonei a dimostrare il corretto operato dell'appaltatore [“nel Capitolato Speciale d'appalto è stato prescritto esclusivamente un obbligo del tutto generico per
l'impresa esecutrice di porre in essere gli accorgimenti e le attenzioni necessarie per non arrecare danni alla struttura oggetto di intervento e negli elaborati progettuali non è stata poi indicata alcuna specifica opera volta a tale scopo;
il teste Per_3
, sentito all'udienza dell'11.10.2021 (pag. 9 del verbale d'udienza) ha confermato il corretto operato dell'appaltatrice, le
[...] cui maestranze, dopo aver asportato la vecchia copertura ed il tavolato in latta, avevano prontamente steso dei teli di nylon sui correntini, che ovviamente venivano rimossi ogni mattina per consentire agli operai di lavorare nel sottotetto per poi essere riposizionati alla sera;
nel verbale di sospensione dei lavori del 05.12.2016 (doc. 9 di parte convenuta), il D.L. ha emesso tale ordine dopo aver “considerato che l'Impresa ha provveduto alla protezione della copertura ed alla chiusura provvisionale di eventuali fori finestra (abbaini)”. Nulla è stato dunque contestato in quella sede all'impresa per le opere sino a quel momento svolte, ivi incluse quelle relative alla messa in sicurezza della struttura da agenti climatici esterni;
- al termine dei lavori la D.L., nel rilasciare il Certificato di regolare esecuzione (doc. 30 di parte convenuta), ha affermato espressamente che i lavori di cui all'appalto erano “stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali” ed il
-9- inoltre, non ha rivendicato alcun credito nei confronti dell'appaltatrice a seguito della pubblicazione Controparte_1 dell'avviso ad opponendum, vale a dire nella fase deputata ad un tanto ai sensi dell'art. 218 del D.p.r. n. 207 del 2010”
(pag.13,appello)].
Alla luce delle critiche appena svolte, parte appellante ritiene di non condividere la statuizione del giudice in punto in cui decide di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla base dell'erroneo presupposto che l'accertamento peritale non fosse stato in grado di procedere ad una precisa quantificazione del pregiudizio. Ne conseguirebbe l'erroneità della decisione di “porre a carico di NA RL il risarcimento della metà dei danni subiti dal a causa Controparte_1 CP_1
delle infiltrazioni subite dall'immobile e laddove è stato accertato l'adempimento da parte della prima in punto alle obbligazioni assunte nei confronti della seconda” (cfr. pag. 12 della sentenza)” (pag.14, appello). Secondo l'appellante, invece, la ctu dimostra l'impossibilità di accertare che l'inadempimento dell'appaltatrice abbia causato dei danni, difettando la prova del nesso causale dell'ipotizzato inadempimento con i pregiudizi lamentati. Pertanto, posto che il principio di equità può essere applicato solo ove vi è certezza sulla sussistenza dell'inadempimento e del nesso di casualità, il ricorso ad esso da parte del giudice non troverebbe alcuna effettiva motivazione nel caso in esame.
2. Con il secondo motivo d'appello, . censura il capo 4 della sentenza laddove viene CP_6
determinato l'ammontare del risarcimento del danno in capo all'appellante. Il giudice, imputata la responsabilità del 50% del complessivo ammontare dei danni alla come quantificati dal CP_6
ctu, ha fatto applicazione di un'aliquota di i.v.a. del 22%, secondo l'appellante non corretta, posto che, trattandosi di risarcimento danni per lavori di ripristino, la somma imputata all'impresa avrebbe dovuto essere assoggettata all'IVA al 10% come stabilito dalla Tabella A, parte III n.127-quater decies, allegata al DPR 633/1972. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui venisse confermata la responsabilità in capo all'impresa, l'appellante ritiene che l'importo in capo alla stessa dovrebbe essere “pari ad € 106.393,26
e quindi non ad € 118.000,78, con una differenza di € 11.607,52”.
3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante impugna i capi 5 e 7 della sentenza laddove il giudice “da un lato nega che l'accordo stragiudiziale intervenuto tra il ed a CP_1 Controparte_3 norma dell'art. 1304 c.c., possa consentire di escludere qualsivoglia obbligazione anche in capo all'impresa, la quale aveva dichiarato di volerne profittare, e dall'altro che non ritiene operante la richiesta di manleva formulata dall'impresa in caso di condanna al risarcimento dei danni” (pag. 17, appello). Si sostiene che il giudice, equiparando la posizione assicuratore-Comune a quella dei condebitori solidali – creditore, avrebbe deciso partendo dall'errato presupposto secondo cui quanto corrisposto in via stragiudiziale dall'Assicurazione al avesse ad oggetto la sola quota spettante CP_1
in capo alla OM e non l'intero debito. Secondo l'appellante “il Giudice ha erroneamente valutato, ovvero omesso di considerare, delle circostanze idonee a confermare che l'accordo di cui si discute non fosse limitato alla quota parte spettante all'Assicurazione, posto che non erano stati
-10- comunque raggiunti i massimali di liquidazione previsti dalla polizza” (pag.17, appello). Il fatto che l'assicuratrice abbia raggiunto con il l'accordo per il versamento della somma complessiva di CP_1
€ 75.692,00 (quindi maggiore rispetto al massimale previsto per la partita Opere preesistenti) equivarrebbe, ad avviso dell'appellante principale, “all'ammissione implicita del fatto che, in realtà, i danni lamentati rientrano (anche) nella categoria riconducibile alla R.C.T., che, come ricordato poc'anzi, prevede un massimale di € 500.000” (pag. 18, appello), il che troverebbe conferma nella comunicazione del 13.12.2017, mediante la quale la compagnia assicuratrice “ha richiesto alla
NA il pagamento dello scoperto previsto dalla polizza, quantificandolo in € 10.000, che corrisponde allo scoperto previsto per la Partita relativa alle Opere preesistenti (euro 5.000), aumentato dello scoperto previsto per la voce relativa alla R.C.T. (ulteriori euro 5.000)”( pag. 18, appello).
Sulla base di queste argomentazioni, quindi, . ritiene che l'accordo raggiunto tra il e CP_6 CP_1
l'Assicurazione non riguardava solo la quota parte spettante alla OM, quale coobbligato, ma l'intera somma determinata in complessivi € 75.692,00 e corrisposta al CP_1
4. Con il quarto motivo, l'appellante sottopone a critica il capo 7 della sentenza laddove “il giudice esclude, in ogni caso, l'operatività della manleva a favore dell'impresa, ritenendo che la OM abbia già liquidato l'intera somma ad essa spettante secondo i massimali di polizza” (pag. 18, appello).
Nel richiamare parte delle considerazioni svolte in precedenza, l'appellante sostiene che la “prova inconfutabile” secondo cui le “richieste in tal senso formulate non riguardano – come invece erroneamente ritenuto dal Giudice – solo la partita relativa alle cd. Opere preesistenti, bensì anche
l'ulteriore voce relativa alla copertura R.C.T..” sarebbe data dal fatto che “da un lato, che la OM ha liquidato al una somma che risulterebbe superiore al massimale di polizza previsto per la CP_1
partita relativa alle Opere preesistenti, e dall'altro che, dopo aver effettuato detto pagamento, ha richiesto all'impresa il pagamento di € 10.000, quindi non solo lo scoperto (pari ad € 5.000) per la predetta partita, ma anche quello pattuito per la R.C.T. (pari ad ulteriori € 5.000). Tali circostanze non sono state in alcun modo tenute in considerazione dal Giudice, nonostante fossero state documentate dalla scrivente difesa”. (pag. 19, appello).
L'appellante sostiene sulla base di queste argomentazioni la fondatezza della chiamata in manleva formula dall'appellante.
In proposito, la (già ) Controparte_2 Controparte_3
ha chiesto il rigetto della domanda di manleva avanzata dall'appellante sostenendo l'ineccepibilità della statuizione del tribunale di Belluno, alla luce delle condizioni di polizza da applicare al caso di specie ove la pretesa risarcitoria avanzata dal per i danni “all'immobile sul Controparte_1
quale erano in corso i lavori di Recupero e valorizzazione ex Caserma Sora Crepa – I° Stralcio rifacimento copertura” è sicuramente riconducibile alla fattispecie di polizza tipizzata nella Sezione A,
-11- Partita 2 – Opere Preesistenti.
5. Con il quinto motivo di gravame, si contesta il capo 6 della sentenza laddove il giudice ha ritenuto di accogliere parzialmente le richieste della convenuta NA RL e dall'intervenuta Controparte_6 relativamente alle riserve nn. 2 e 3 pari a complessivi € 39.865,13, mentre avrebbe erroneamente
[...] rigettato la domanda relativa alla riserva n. 1 di complessivi € 116.806,63. Non si comprende, secondo l'appellante, come il giudice abbia potuto escludere la prima riserva posto che “il CTU ne ha confermato sia la legittimità che la corretta quantificazione, pari a complessivi € 116.806,63, riconoscendo l'anomalo andamento temporale del cantiere, protrattosi per 48 giorni effettivamente lavorati dall'impresa in più rispetto a quelli previsti e concordati in sede di gara.” (pag. 21, appello).
Secondo l'appellante, il giudice nel rigettare la domanda riconvenzionale ha richiamato le considerazioni svolte dal CTU, ma omettendo le diverse considerazioni a cui era arrivato l'ausiliario in seguito ai chiarimenti richiesti, laddove aveva affermato che “Lo scrivente CTU nulla eccepisce in via teorica, sull'esplicitazione delle Riserve e sui calcoli esposti dallo stesso Ctp che fanno riferimento a
e/o lodi dallo stesso richiamati, come evidenziato nell'esplicazione della riserva e quantifica CP_8
il danno all'impresa in termini di mancata produttività legata a giorni 29 per quanto riguarda il S.A.L. n. 1 ed a giorni 49 per quanto riguarda il S.A.L. finale” (cfr. pag. 3 dei chiarimenti)” (pag. 20, appello).
6. Con il sesto motivo di appello, . censura, in via meramente consequenziale CP_6 all'accoglimento dei precedenti motivi, il capo 8 della sentenza, laddove il giudice mediante l'istituto della compensazione ha determinato le ragioni creditorie delle parti in causa, chiedendo alla Corte una diversa determinazione sulla base di quanto fin qui esposto.
7. Con il settimo motivo di gravame, si chiede. in accoglimento anche parziale dell'appello, la riforma della sentenza in punto di spese di lite a carico del e/o della terza chiamata “precisando fin CP_1
d'ora che, anche nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la pretesa creditoria avanzata dall'odierna appellante in relazione alla riserva n. 1, non sussisterebbero comunque i presupposti per una soccombenza reciproca (così come statuito da Cass. Civ. Sez. Un. n.
32061/2022)”.
b.2.) Appello incidentale
1. Con il primo motivo di appello incidentale, il insiste per l'ammissione delle istanze CP_1
istruttorie formulate in primo grado e riproposte anche in grado di appello a suo dire necessarie per fornire la prova certa e inequivocabile di una responsabilità d'impresa per una percentuale superiore a quella riconosciuta dal tribunale per la quota del 50%. Si sostiene che il giudice non abbia tenuto debitamente in considerazione la documentazione fotografica del febbraio 2016 uguale a quella dell'agosto 2016 e idonea, secondo il Comune, a dimostrare lo stato dell'immobile prima dell'inizio dei lavori, che - posta a confronto con altra documentazione fotografica del novembre 2016 - denoterebbe
-12- un peggioramento della situazione dovuta al fatto che “le acque meteoriche ebbero modo di penetrare all'interno del fabbricato solo nel periodo in cui esso rimase privo di copertura” (pag. 25, comparsa) a causa dell'operato dell'appaltatrice che non adottava misure idonee volte ad evitare le infiltrazioni.
Sulla base di queste produzioni documentali, deduce di aver chiesto al giudice l'ammissione di prove testimoniali (capitoli nn. 7, 10, 13 e 16) volte a dimostrare “che, nel novembre del 2016, c'erano vere e proprie pozzanghere d'acqua sul pavimento addirittura del piano terra, che l'acqua scorreva ancora lungo le pareti, e che vi erano distacchi del cartongesso (fatti che, in base all'esperienza comune, si pongono in certo nesso di causalità con il grave peggioramento delle condizioni della ex Caserma)”, prove ammesse, ma limitate però soltanto a due capitoli, così, di fatto, privando il della CP_1
possibilità di fornire piena prova di un fatto rilevante ai fini del decidere e di definire con maggiore chiarezza la gravità dell'inadempimento dell'impresa.
2. Con il secondo motivo di appello incidentale, si impugna il capo 4 della sentenza laddove il giudice ha statuito che “il quantum come determinato dal CTU in euro 193.443,90 deve essere ridotto della metà in virtù delle considerazioni di cui al par. che precede e quantificato pertanto in Euro 96.721,95, al quale deve essere aggiunta l'IVA al 22%, costituendo tale imposta un costo che la parte sosterrà per poter porre rimedio ai danni subiti, e così per complessive Euro 118.000,78.” (pag. 16, comparsa).
Secondo l'appellato, nell'operare la quantificazione del danno, il giudice ha condiviso le risultanze istruttorie svolte dall'ausiliario, cui era stato affidato il compito di quantificare i costi di eliminazione dei danni tutti lamentati dall'attore, che ometteva, però, di valutare due specifiche poste di danno (danno all'impianto elettrico a causa delle infiltrazioni e danno alle attrezzature) le quali, se correttamente esaminate, avrebbero dovuto condurre il giudice ad una diversa decisione posto che “è certo infatti (cfr.
CTU p. 6 cit.) che quantomeno una parte dei danni è direttamente riferibile alle precipitazioni atmosferiche verificatesi nel periodo di scopertura del fabbricato in assenza di insufficienti opere provvisionali di protezione che l'appaltatrice avrebbe dovuto contrattualmente porre in opera” e, in applicazione dell'art. 1226 c.c., a procedere ad una valutazione equitativa della misura del danno riferibile a NA s.r.l.. Sulla base di queste motivazioni, l'appellato insiste affinché la Corte provveda ad un adeguato supplemento di ctu o proceda alla liquidazione equitativa del danno.
3. Con il terzo motivo di appello incidentale, il censura il capo 6 della sentenza ove il CP_1
tribunale ha statuito che “la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta NA RL e dall'intervenuta è parzialmente fondata e parzialmente deve essere accolta per Controparte_5 le ragioni di seguito specificate”, omettendo di pronunciarsi su alcune eccezioni formulate dall'Amministrazione. Secondo parte appellata, il giudice non ha preso in considerazione le pregiudiziali e dirimenti eccezioni di inammissibilità/decadenza svolte dal che, qualora CP_1
esaminate, avrebbero condotto ad un integrale rigetto delle domande avversarie. Si sostiene che “la
-13- convenuta ricevette in consegna i lavori, con la riserva relativa alle pretese mutate condizioni di accesso al cantiere a seguito del franamento della strada Lozzo-Pian dei buoi Strada del Genio, prima
(ovvero il 15.9.2016) di sottoscrivere il contratto di appalto in data 26.9.2016)” (pag. 28, comparsa).
Secondo l'appellato, l'impresa ha assunto e mantenuto un comportamento di accettazione delle nuove condizioni di accesso, implicitamente rinunciando alle riserve n.1 e n.2 (relative alla chiusura di una delle strade per giungere al cantiere). Pertanto, a dire dell'ente locale, ogni riserva avanzata sarebbe ingiustificata, considerato inoltre, che: I) il primo S.A.L. n. 1 al 31.3.2017, successivo alla sottoscrizione del contratto del 11.4.2017, fu sottoscritto senza alcuna riserva, in violazione dell'art. 191 comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010, secondo cui “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”; II) l'Impresa non ha tempestivamente ripetuto le riserve sul conto finale datato
12.10.2017: le contestazioni sono state avanzate solo in data 16.3.2018 e quindi oltre il termine ultimo perentorio di quindici giorni, a pena di decadenza, per la firma con riserva e/o per la sua esplicazione.
Sulla base di queste argomentazioni il sostiene il rigetto delle domande avversarie in quanto CP_1 rinunciate o inammissibili per intervenuta decadenza.
4. Con il quarto motivo di appello incidentale, il chiede la riforma del capo 6 della sentenza CP_1
nel punto in cui il giudice ha accolto, per l'importo di € 39.865,13, le domande risarcitorie riferite alle riserve n. 2 e n. 3 dell'impresa, condividendo le argomentazioni, a suo dire errate, svolte dal ctu.
Secondo il Comune la riserva n. 2 [“identica per il I° SAL e per quello finale, quantificava i presunti maggiori costi ed oneri sostenuti dall'impresa per 50 giorni lavorativi (nel periodo dal 15.9.2016 al
5.12.2016) per il noleggio di mezzi di trasporto che aveva dovuto impiegare, a seguito della chiusura della Strada del Genio per crolli, per poter transitare sull'altra strada rimasta percorribile (pag. 29, comparsa)] è infondata sia nell'an che nel quantum, posto che anche in questo caso, come per la riserva n. 1 si tenderebbe a scaricare sul committente i rischi dell'impresa senza considerare che
“l'appaltatrice firmò il contratto d'appalto nella piena consapevolezza che la Strada del Genio non era percorribile, quando invece le mutate condizioni di accessibilità le avrebbero consentito di rifiutare la sottoscrizione del contratto senza incorrere in alcuna penalità. Ed invece scelse di sottoscrivere il contratto, salvo poi chiedere maggiori oneri per la considerevole cifra di quasi 30.000 euro, pari a circa
1/5 del corrispettivo dell'opera! […] anche nel caso in cui la Strada del Genio fosse stata percorribile,
l'impresa sarebbe comunque stata costretta ad utilizzare la strada del Val Darin;
ed invero la Strada del
Genio ha caratteristiche morfologiche tali da non consentire il trasporto del materiale (travi e tavolame di dimensioni e lunghezze adeguati) e attrezzature edili (gru)”(pagg. 30-31, appello). Tale questione è
-14- stata sottoposta anche al CTU (“evidenziando le caratteristiche di percorribilità di ciascuna di esse in funzione dell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto”), ma la risposta fornita dall'esperto non sarebbe esaustiva poiché il perito, secondo l'appellato, nella carta dei luoghi dallo stesso redatta, evidenziava la maggior linearità della strada della Val Darin.
Pertanto, anche in questa sede, il Comune insiste per il supplemento di perizia e per l'ammissione del capitolo di prova n.22 non ammesso in giudizio e volto a provare l'utilizzo da parte dell'impresa, nell'agosto 2017, non della Strada del Genio, ormai aperta, ma quella della Val Darin proprio perché solo questo percorso permetteva il trasporto delle attrezzature e dei materiali.
In merito al quantum, secondo il l'onere complessivo per la riserva n. 2 sarebbe pari “ad euro CP_1
(4.480+7.320+3.120+7.852) 22.772 e non 28.820 come indicato dall'appaltatrice e superficialmente accreditato dal C.T.U” con la motivazione che: I) il perito ha sommato gli importi delle n.3 fatture comprendendo anche l'IVA (ad € 3.281) che andava, invece, scomputata, in quanto l'impresa ha diritto alla detrazione per la riparazione prestata. Pertanto, quanto addebitabile al comune sarebbe pari a
(18.700,00-3.281) 15.419,00; II) il costo per il noleggio del pick-up ammonterebbe ad € (157,00x50)
7.852 e non ad € 10.120 come indicato nella Relazione peritale.
In merito alla terza riserva iscritta nel SAL, che riguarda i N.P. per la demolizione dei rivestimenti di qualsiasi tipo (€ 4.978,09) e dei tavolati in gesso rivestito (€ 6.067,04), l'Amministrazione ritiene dovuta la minor somma di € 6.067,04, non quella riconosciuta dal C.T.U. (€ 11.045,13) e nemmeno reclamata dall'impresa (€ 22.970,12), rilevato che la demolizione parziale dei rivestimenti è ricompresa nel prezzo unitario previsto per la demolizione delle pareti, già remunerato.
5. Con il quinto motivo di appello incidentale, si chiede la riforma del capo 8 della sentenza laddove il giudice ha statuito che “tutti gli effetti della presente pronuncia giudiziaria devono essere posti in capo
a come conseguenza dell'assegnazione a tale società di tutti gli elementi patrimoniali attivi CP_9
e passivi individuati nel progetto di scissione.
Secondo parte appellata, sia che il credito risarcitorio sia stato inserito nel passivo trasferito che non,
“sussiste la responsabilità solidale della società scissa NA s.r.l. e della società beneficiaria
[...]
ai sensi degli artt. 2506 quater, comma 3, e 2506 bis, comma 3, c.c..: ergo, la pronuncia Controparte_5
di primo grado, laddove recava statuizioni di condanna a favore del doveva essere CP_1
pronunciata a carico anche di NA s.r.l., appunto perché solidalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione”( pag.33, comparsa).
6. Con il sesto motivo di appello incidentale, il chiede la riforma del capo 8 della sentenza, CP_1 ove il giudice - nell'accogliere parzialmente sia la domanda svolta in via principale dal che la CP_1
domanda riconvenzionale di - ha operato la compensazione impropria. Si CP_10 CP_6
sostiene che in caso di accoglimento dell'appello incidentale non sia necessario operare alcuna
-15- compensazione, mentre nell'ipotesi di accoglimento parziale dei motivi di appello, andranno svolte ex novo le operazioni di calcolo, determinando somme maggiori a favore del Controparte_1
[...]
7. Con il settimo motivo di appello incidentale, l'Amministrazione chiede la riforma della sentenza in punto di spese di lite, posto che in caso di totale soccombenza di parte appellante, e in accoglimento dell'appello incidentale, le spese di ctu dovranno essere poste interamente a suo carico o, in alternativa, per la parte prevalente, nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'appello incidentale.
c.) Disamina dei motivi di appello
1. Va preliminarmente puntualizzato che la questione relativa alla responsabilità invocata dal e CP_1
contestata dall'impresa appaltatrice (oggetto del primo motivo di appello principale e del primo motivo dell'appello incidentale) non attiene propriamente alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera alla quale è tenuto l'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c. Va invero ricordato che oggetto dell'appalto erano i lavori di “Recupero, riqualificazione valorizzazione dell'ex caserma Sora Crepa - 1° stralcio
Rifacimento copertura” e che, dunque, l'opera atteneva esclusivamente al rifacimento della copertura dell'immobile, la cui corretta esecuzione non è discussa in causa.
La domanda del mira invero a ottenere il risarcimento dei danni che assume causati CP_1 dall'appaltatore in occasione dello svolgimento dell'appalto, ma per pregiudizi a parti non oggetto del contratto di appalto, vale a dire a parti dell'immobile di sua proprietà non ricadenti nelle opere previste nel contratto 26 settembre 2016 (copertura).
2. Si tratta di questione che va, dunque, inquadrata nell'ambito della responsabilità prevista dall'ultima parte del primo comma dell'art. 1668 c.c., laddove dopo le azioni dirette all'eliminazione dei vizi e alla riduzione del corrispettivo, si fa “salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore”.
3. Al di là della riconduzione di tale azione nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale o extracontrattuale, è certo che è l'attore onerato della prova circa il danno e la sua riconducibilità causale alla condotta imputata all'appaltatore.
Torna acconcio riportare l'insegnamento della s. Corte sulla indicata questione: “Nelle obbligazioni di dare o facere non professionale, qual è quella dedotta nella specie a fondamento della domanda, poiché la soddisfazione dell'interesse è in tutto direttamente affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. In tal caso la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. In tal caso, gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento ed egli è invece esonerato dalla prova del nesso di causa tra condotta
-16- inadempiente e danno. Ciò in quanto si verifica quel che è stato definito «assorbimento pratico» della causalità materiale nell'inadempimento, anche se sarebbe più appropriato parlare di «prova evidenziale», poiché quel che accade in questi casi è che la stessa fattispecie legale sta a dimostrare ex se il nesso causale tra condotta inadempiente e danno. In tali casi il creditore-danneggiato non è tenuto
a dar prova del danno poiché, come affermato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218
c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore.
Tale ragionamento però vale fin quando tema di controversia sia l'evento di danno rappresentato dalla lesione dell'interesse sotteso al contratto, la cui soddisfazione è, come detto, affidata alla prestazione dedotta ad oggetto della obbligazione assunta dalla controparte. Nel momento in cui invece ci si sposta
a valutare la sussistenza di eventuali conseguenze ulteriori, compresa la lesione di interessi diversi rispetto a quelli tutelati dal contratto, si ricade nell'ambito della «causalità giuridica», vale a dire del nesso che deve intercorrere tra evento di danno (nel caso de quo: la cattiva installazione della cucina, evento da ritenersi acquisito in quanto «assorbito» nel dedotto e non confutato inadempimento) e le conseguenze di questo, ad esso legate da un rapporto di conseguenzialità immediata e diretta (art.
1223 cod. civ.). Rispetto a tale ulteriore segmento della serie causale, non coperto dal descritto
«assorbimento pratico», la causalità riacquista autonomia di valutazione e rivive per esso l'onere probatorio della parte attrice, ex art. 2697 cod. civ., tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa” (Cass. 2520/2025 sulla scorta di Cass. 12760/2024).
4. Alla luce di tali principi e calandoli nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte, va, innanzi tutto, ritenuto che la soluzione proposta dal tribunale, vale a dire il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c del danno per distribuire l'imputazione della responsabilità per i danni all'immobile non
è in alcun modo condivisibile.
La valutazione equitativa del danno prevista dall'art. 1226 c.c. (e dall'art. 2056 c.c.) attiene unicamente all'ipotesi in cui vi sia la prova di un danno, ma sia impossibile provarne il suo esatto ammontare: si tratta, dunque, di regola inerente alla liquidazione di un danno già esistente e la cui verificazione è già stata imputata ad una delle parti, ma del quale non è possibile una puntuale quantificazione.
Nel caso di specie non si verifica tale ipotesi.
Il danno è stato puntualmente determinato dal c.t.u., il quale è pervenuto a una quantificazione in €
193.443,90, come dà atto lo stesso tribunale - che ha pure condiviso tale ammontare del danno - e non vi è dunque alcuna impossibilità o difficoltà a individuare l'ammontare del pregiudizio.
Ciò che in questo contendere non è stato possibile appurare, nemmeno in esito all'accertamento tecnico officiosamente espletato, non è dunque l'esatto ammontare del danno, ma è la riconducibilità
-17- causale di esso – così come puntualmente individuato – alla condotta dell'appaltatore piuttosto che ad una preesistente situazione dell'immobile.
5. Esclusa l'operatività della regola dell'art. 1226 c.c., non pertinente al tema della causalità materiale, la questione deve trovare la sua soluzione, preso atto dell'impossibilità – più volte ribadita dal c.t.u e invero neppure fatta oggetto di puntuali critiche con i motivi di appello formulati – di stabilire la riconducibilità eziologica del danno alla condotta dell'appaltatrice, alla stregua del principio dell'onere della prova, quale mezzo di definizione finale del giudizio (art. 2697 c.c.).
6. E, in forza dei principi sopra ricordati, va posto a carico del attore per il risarcimento dei danni CP_1
che assume di aver patito per la condotta dell'impresa appaltatrice l'onere di fornire la prova che si tratta di pregiudizi causalmente connessi con il lamentato inadempimento. Si tratta, come già evidenziato, di danni diversi da quelli inerenti all'esecuzione del contratto, che non riguardano vizi o difformità dell'opera realizzata, ma che, nella prospettazione dell'attore, avrebbero causato danni a parti dell'immobile diverse da quelle oggetto dei lavori appaltati.
7. Ne viene che la conclamata impossibilità di attribuire i pregiudizi lamentati dal allo stato CP_1
preesistente dell'immobile ovvero al mancato corretto presidio da parte dell'appaltatore delle opere provvisionali conduce, in applicazione della ricordata regola dell'onere probatorio, a ritenere infondata la domanda dell'ente locale, che va – in conseguenza – respinta.
8. Né a diversi esiti condurrebbero le istanze di prova orale insistite dalla parte appellata-appellante incidentale dirette a dare la dimostrazione della situazione dei locali nel novembre 2016, in quanto si tratta di circostanza che già risulta in giudizio, alla stregua dei rilievi fotografici prodotti in atti e sulla base dei quali il c.t.u. non è stato in grado di pervenire a un giudizio sulla esistenza di un nesso causale tra i presidi non correttamente posti dall'impresa e quei fenomeni infiltrativi rispetto a una degenerazione dovuta alla accertata grave situazione di degrado risalente nel tempo.
9. Il primo motivo di appello è dunque fondato e va accolto, mentre va respinto il primo motivo di appello incidentale. Risultano assorbiti il secondo motivo di appello incidentale (diretto a un più cospicuo risarcimento rispetto a quello riconosciuto dal tribunale), il secondo motivo di appello principale
(incentrato sulla quota di i.v.a. da riconoscere sul danno liquidato), nonché il terzo e quarto motivo dell'appello principale (inerenti al rapporto con la liquidazione del danno operata dalla compagnia assicurativa e alla richiesta di manleva in caso di condanna al risarcimento).
10. Vanno quindi presi in esame i motivi inerenti alle tre riserve formulate dall'impresa e che il tribunale ha in parte respinto (la prima riserva) e in parte accolto (la seconda e la terza riserva), oggetto dei contrapposti motivi di appello principale dell'impresa (quinto motivo con cui si stigmatizza il mancato accoglimento della prima riserva) e incidentale del (terzo e quarto motivo, rispettivamente CP_1
-18- diretti avverso la mancata considerazione dell'eccezione di decadenza e all'accoglimento della seconda e terza riserva).
11. Va prioritariamente preso in considerazione il terzo motivo di appello incidentale, con il quale il deplora che il tribunale non abbia preso in considerazione l'eccezione di decadenza dalla CP_1 prima riserva che era stata tempestivamente formulata dall'ente territoriale, passando subito ad esaminare nel merito le richieste contenute nelle riserve apposte dall'impresa appaltatrice.
Segnatamente l'appellante incidentale deduce che l'impresa ricevette in consegna i lavori, con la riserva relativa alle pretese “mutate condizioni di accesso al cantiere a seguito del franamento della strada Lozzo-Pian dei buoi “Strada del Genio” in data 15 settembre 2016, vale a dire prima di sottoscrivere il contratto di appalto il 26 settembre successivo, onde – secondo il Comune – “avrebbe dovuto rifiutare o la consegna dei lavori o di assumere il vincolo contrattuale, nel quale il prezzo rimaneva invece fissato in € 155.895 (oltre I.V.A.), altrimenti dovendosi ritenere implicitamente la rinuncia a far valere quantomeno e certamente le riserve nn. 1 e 2, incentrate proprio ed esclusivamente sulle conseguenze delle mutate condizioni di accesso al cantiere”.
In secondo luogo, il Comune osserva che “il S.A.L. n. 1 al 31.3.2017 (cfr. doc. 13 NA s.r.l.), primo atto contabile successivo alla sottoscrizione del contratto, fu sottoscritto in data 11.4.2017 senza alcuna riserva”. In terzo luogo, l'ente appaltante ha dedotto che “l'impresa non ha tempestivamente ripetuto le riserve sul conto finale datato 12 ottobre 2017”.
Va ricordato che la disciplina normativa applicabile ratione temporis alle riserve dell'appalto in questione va rinvenuta, come ritenuto dal tribunale e come concordano anche le parti, negli articoli
190 e 191 d.p.r. 207/2010 (applicabili ex art. 216, comma 17, d.lgs. 50/2016, in quanto il d.m. 7-2-2018
è stato pubblicato in data 15 maggio 2018).
A tenore dell'art. 191, co. 2-3, cit.: “
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo
a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute”.
Ciò posto, va ritenuto che, contrariamente a quanto assume l'appellante incidentale, il tribunale ha preso in esame l'eccezione basata sulla circostanza che la prima riserva non avrebbe potuto essere inserita in sede di contratto, in quanto avrebbe dovuto portare a rifiutare la consegna dei lavori.
Il tribunale, a pagina 15 s. della sentenza ha in proposito testualmente osservato che “Occorre premettere che non è meritevole di accoglimento quanto affermato dall'attore, quando sostiene che “la convenuta ricevette in consegna i lavori, con la riserva relativa alle pretese “mutate condizioni di accesso al cantiere a seguito del franamento
-19- della strada Lozzo-Pian dei buoi “Strada del Genio”, prima (ovvero il 15.9.2016) di sottoscrivere il contratto di appalto in data
26.9.2016. Se dunque tale “novità” era così importante da alterare l'equilibrio economico del contratto, per rispetto del principio di buona fede e di correttezza, l'Impresa avrebbe dovuto rifiutare o la consegna dei lavori o di assumere il vincolo contrattuale, nel quale il prezzo rimaneva invece fissato in € 155.895 (oltre I.V.A.)”. Prima della sottoscrizione del contratto, all'appaltatrice doveva ritenersi preclusa la possibilità di sollevare eccezioni del tipo di quelle che poi sono state inserite nelle riserve, anche perché prima di tale momento non esisteva alcun rapporto giuridico tra le parti, a dispetto del fatto che il cantiere fosse già stato consegnato a NA RL prima della formalizzazione del negozio. Entrando nel dettaglio di ciascuna delle tre riserve apposte dalla convenuta, la prima riserva è stata apposta al S.A.L. finale ed è anche stata inserita anche nel registro di contabilità e, pertanto, sotto l'aspetto formale deve ritenersi legittima e tempestiva, come peraltro espressamente dato atto dal CTU nei chiarimenti che gli sono stati chiesti con ordinanza del 3 giugno 2021”.
È dunque infondata la doglianza con la quale il lamenta la mancata pronuncia sull'eccezione CP_1
come sopra riassunta, trovandosi nella sentenza appellata una risposta all'eccezione di decadenza con un'argomentazione neppure specificatamente sottoposta a critica dalla parte appellante incidentale per quanto riguarda la legittimità della formulazione della riserva in sede di sottoscrizione del contratto (con conseguente irrilevanza della iscrizione nel primo atto successivo).
L'unico profilo di doglianza che non trova una risposta nella motivazione sopra riportata è quello relativo alla mancata tempestiva ripetizione delle riserve sul conto finale datato 12-10-2017 (doc. 26).
Sennonché – come replicato dalla difesa dell'appaltatrice sulla scorta di puntuali riscontri documentali – il documento n. 26 prodotto dal è la “Relazione del direttore dei lavori sul CP_1
conto finale”, documento redatto e sottoscritto dal solo direttore dei lavori, mentre in data 17 ottobre
2017 risulta documentalmente che l'impresa ha ribadito le riserve nello stato finale dei lavori (già doc.
23 di parte convenuta) per poi esplicarle successivamente in data 24 ottobre 2017 (già doc. 24 di parte convenuta).
La correttezza formale delle riserve è stata, del resto, positivamente riscontrata anche dal c.t.u., il quale ha riferito che “la riserva al S.A.L. n° 1” così come la “riserva al S.A.L. finale risultano essere state inserite anche nel registro di contabilità” (v. relazione integrativa).
In conclusione, sul punto, il terzo motivo di appello incidentale è privo di pregio e va respinto.
12. Si rende pertanto necessario procedere alla disamina nel merito delle tre riserve sollevate dall'impresa.
13. La prima riserva non è stata riconosciuta dal tribunale ed è oggetto del quinto motivo di appello principale dell'appaltatrice.
Il tribunale ha così motivato sul punto: “Sempre il CTU, ad ogni modo, nel merito della prima riserva afferma che
“sulla scorta di quanto risulta dall'andamento dei lavori documentato dagli atti di causa, secondo il criterio che ritiene più idoneo (vedi quesito), evidenzia che l'importo della riserva n. 1 non trova adeguata motivazione e/o giustificazione per le motivazioni sopra esposte ed anche, ma non solo, perché è la stessa Impresa che nella richiesta di proroga (concessa) evidenzia tra l'altro, quali cause, anche le nevicate del mese di ottobre 2016, fattore imponderabile e sufficiente a giustificare la richiesta. Non trova altresì adeguata e giustificata motivazione la riserva sul S.A.L. finale che allo scrivente non risulta
-20- chiara”. Pertanto, stando all'apprezzamento tecnico del CTU, l'importo portato dalla prima riserva non deve essere riconosciuto. Peraltro, nell'integrazione della CTU “Si evidenzia che agli atti di causa sono presenti dei documenti che riguardano comunicazioni intercorse tra Impresa e D.L. antecedenti alla data di ripresa dei lavori (vedi DOC. 29 e DOC. 30). In ogni caso, sempre nel merito della riserva n. 1 valgano le seguenti considerazioni di carattere giuridico, a prescindere dall'apprezzamento tecnico esperito dal CTU. Da un lato l'art. 1655 c.c. prevede che l'organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dell'opera sia appannaggio dell'appaltatore, così come la gestione a rischio di costui. Soprattutto, si tenga presente che, giusta l'art. 1664 c.c., è dato all'appaltatore chiedere la revisione del prezzo dell'appalto solo qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera.
Ebbene, per circostanze imprevedibili devono intendersi fattori che non sia dato prevedere usando la diligenza e la perizia media (Cass. Civ. 10288/1998)”.
Il motivo sostiene che il c.t.u. nella sua relazione aveva in realtà riconosciuto la legittimità e la corretta quantificazione (€ 116.806,62) della riserva n. 1 per l'andamento anomalo del cantiere protrattosi per
48 giorni di lavoro in più rispetto a quelli previsti e concordati, riportando a sostegno di tale assunto quanto riferito a pagina 3 dei chiarimenti (“Lo scrivente CTU nulla eccepisce in via teorica, sull'esplicitazione delle
Riserve e sui calcoli esposti dallo stesso Ctp che fanno riferimento a e/o lodi dallo stesso richiamati, come CP_8 evidenziato nell'esplicazione della riserva e quantifica il danno all'impresa in termini di mancata produttività legata a giorni
29 per quanto riguarda il S.A.L. n. 1 ed a giorni 49 per quanto riguarda il S.A.L. finale”) e sostenendo che il richiamo del tribunale agli articoli 1664 e 1665 sarebbe del tutto “fuorviante e inconferente, posto che l'istituto delle riserve ha proprio ragion d'essere in relazione ad un mutamento delle condizioni sulla base delle quali era stato determinato l'originario valore dell'appalto”.
Il motivo non ha pregio.
Mette conto ricordare che la riserva n. 1 al si riferisce al “ristoro dell'attività produttiva o CP_11
sottoproduttiva” nel periodo dall'inizio dei lavori (15 settembre 2016) alla data di sospensione dei lavori (5 dicembre 2016), in quanto caratterizzato da un “anomalo andamento dei lavori” per la chiusura della strada del Genio e per le difficoltà conseguenti alle avverse condizioni meteorologiche.
La riserva n. 1 al S.A.L. finale aggiorna tale invocato pregiudizio estendendolo al periodo dalla ripresa dei lavori (19 luglio 2017) al completamento degli stessi, per un periodo indicato di 29 gg.
Il brano estrapolato dalla relazione integrativa a chiarimenti depositata dal c.t.u. già denota che l'inciso “in via teorica” - che l'esperto ha avuto cura di inserire – circoscrive la valenza dell'affermazione precedente a una valutazione in via astratta, in quanto l'ing. ha poi svolto, Per_4
riportata la cronologia degli eventi rilevanti, la valutazione secondo cui “nell'ipotesi in cui l'impresa avesse rispettato i termini contrattuali, non sarebbe stato necessario formulare la Riserva o comunque formularla in termini e contenuti diversi”.
Rimane così insuperato quanto rilevato dal c.t.u. nella relazione, ossia che:
- la riserva n. 1 riguarda il tempo che parte dalla data di consegna dei lavori (15/09/2016) fino alla data di sospensione del D.L. (05/12/2016);
-21- - tale riserva invoca un “anomalo andamento dei lavori” ricollegabile alla chiusura della strada del Genio
e alle avverse condizioni meteorologiche e mira a ottenere il riconoscimento di un credito di €
116.806,53, indicando un periodo di 48 giorni quale “maggior tempo occorso per la produzione contrattuale”;
- l'importo del S.A.L. n. 1, che certifica le lavorazioni eseguite fino alla data della sospensione
(5/12/2016) «risulta di € 149.139,73 compresi oneri per la sicurezza di € 15.000,00
(134.139,73+15.000,00)»;
- «di conseguenza la differenza tra l'importo contrattuale che l'Impresa avrebbe dovuto maturare e
l'importo dei lavori maturati fino alla sospensione risulta pari ad € 6.755,27 riferibili a 9 giorni lavorativi di “eventuale mancata produzione” che non possono configurarsi in una richiesta di € 70.523,57».
Resta, in altri termini, accertato che i lavori sono stati portati a termine sostanzialmente nel termine stabilito contrattualmente (60 giorni più 30 giorni di proroga) e, tenuto conto che l'impresa ha dichiaratamente escluso di voler annettere rilievo al periodo di sospensione dei lavori, la prospettazione in ordine alla mancata produttività esce priva di effettivi riscontri e smentita dal ricordato andamento dei lavori.
14. Quanto all'impugnazione incidentale del (quarto motivo di appello incidentale) diretta a CP_1 censurare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto le riserve n. 2 e 3 dell'appaltatore, va osservato quanto segue.
Il motivo stigmatizza che il tribunale abbia recepito acriticamente le valutazioni in proposito espresse dal c.t.u. (“Per quanto riguarda le riserve n. 2 e 3, tali voci di costo sono state ritenute come dovute dall'esperto nominato dal Giudice, per un importo pari a complessivi euro 39.865,13 che dovrà essere riconosciuto all'appaltatore”).
Va in proposito ricordato che la riserva n. 2 era stata formulata per un credito di € 28.820,00 e che la riserva n. 3 concerneva un credito di € 22.970,12, nel mentre il tribunale – sulla scorta dell'opinamento del c.t.u. – ha riconosciuto la riserva n. 2 nella sua integralità (€ 28.820,00) e la riserva n. 3 nel minor importo di € 11.045,13 (di qui il totale complessivo riconosciuto dal tribunale di
€ 39.865,13).
15. Con specifico riguardo alla riserva n. 2 il ricordato che essa si basava sui maggiori costi e CP_1
oneri sostenuti dall'impresa per il noleggio di mezzi di trasporto resosi necessario a seguito della chiusura della strada del Genio, oppone che:
i.) si trattava di evento che rientra nel rischio di impresa;
ii.) l'impresa al momento di sottoscrivere il contratto era già a conoscenza della chiusura della strada del
Genio;
-22- iii.) era comunque presente altra via di accesso (strada della Val Darin), in ordine alla percorribilità della quale il c.t.u. non aveva fornito alcun elemento di riscontro, onde si renderebbe necessario un approfondimento tecnico al riguardo;
iv.) allorquando venne smontato il cantiere l'impresa scelse di utilizzare la strada della Val Darin, pur essendo nelle more stata riaperta la strada del Genio, come era stato chiesto di provare in via testimoniale con il capitolo 22 che il tribunale aveva errato nel non ammettere.
Nessuno di tali rilievi risulta condivisibile.
Non il primo, in quanto si tratta di circostanza imprevedibile e sopravvenuta tale da alterare in maniera rilevante (cfr. art. 1664 c.c.) il prezzo dell'appalto e proprio anche in funzione di tali eventi è predisposto l'istituto della riserva.
Anche il rilievo sub ii.) non è persuasivo, in quanto l'impresa, come sopra già evidenziato, fece espressamente presente la circostanza, appostando la relativa riserva, già in sede di consegna dei lavori, manifestando sin da subito l'idoneità dell'evento a incidere sul prezzo dell'appalto e mettendo pertanto la p.a. in condizione di valutarne l'incidenza ancor prima di concludere l'appalto.
Quanto alla presenza di un'altra via di accesso (rilievo sub iii.), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del il c.t.u. ha chiaramente espresso la sua valutazione, a seguito della CP_1 percorrenza di entrambe le strade di accesso [v. relazione c.t.u. in risposta al punto b) del quesito, pagine 7-8 ove si dà una vivida descrizione del percorso sulla strada della Val Darin: «Al fine di prendere visione della strada detta “Val Darin” in data 07/10/2019 utilizzando un pezzo pick-up dell'Impresa guidato dal
Per. Ind. Ed. e accompagnato dai CC.tt.pp. è stato effettuato il percorso che dal Centro di Persona_3
Auronzo sale verso “Pian dei Buoi”. Il tratto stradale può essere diviso in due parti di cui quello iniziale, per circa il 60/70% molto impervio e scosceso ed uno finale più agevole. Si tratta di una strada completamente sterrata, priva di fondo che presenta numerosi avvallamenti e sconnessioni usata in prevalenza da trattori con rimorchio per trasportare a valle tronchi di legno. In alcuni tratti, pur disponendo di un mezzo adeguato a questo tipo di strade è stato necessario fermare il veicolo e deviare verso monte o valle per evitare di toccare con il fondo del veicolo la sede stradale pena l'arresto del motore.
Il tragitto non è stato assolutamente semplice ed in alcuni punti ha costretto il guidatore ad accelerazioni per superare gli ostacoli provocando di conseguenza sbalzi e sobbalzi per i passeggeri obbligandoli a reggersi alle apposite maniglie per non correre il rischio di battere il capo sul tetto del veicolo. Il tratto finale si presenta in condizioni migliori sia come pendenza che come fondo stradale più livellato e compatto. Come documentato fotograficamente (vedi Allegato D), si tratta comunque di un percorso molto difficile, insidioso e non adatto a tutti. Lo scrivente evidenzia che, viste le condizioni della strada che nel tratto iniziale si può definire un “tratturo”,
i CC.tt.pp. e lo scrivente hanno convenuto sul tornare a valle utilizzando la Strada del Genio precedentemente descritta»].
Se comparata all'esperienza di viaggio sulla strada del Genio (pure precedentemente riportata dall'ausiliare nella sua relazione) esce smentita la doglianza in proposito articolata dal CP_1
-23- dovendosi evidenziare che l'esperto dell'ufficio ha ampiamente motivato – con opinamento peraltro pienamente condivisibile – le difficoltà insite nell'utilizzo dell'unica via di accesso al cantiere e risulta del tutto priva di fondamento la richiesta di un ulteriore supplemento di indagine tecnica in proposito.
Quanto al rilievo sub iv.) si tratta di circostanza del tutto anodina ai fini di causa, in alcun modo idoneamente rivelatrice che quel transito fosse effettivamente più agevole, con conseguente irrilevanza della prova orale in proposito articolata, a fronte del diretto e compiuto accertamento in proposito compiuto dall'ausiliario e già sopra riportato.
16. Il ha peraltro sottoposto a censura anche la quantificazione della riserva n. 2 riconosciuta CP_1
dal tribunale, sostenendo che l'importo astrattamente corretto sarebbe di € 22.772,00, dovendosi scorporare l'i.v.a. delle fatture per il noleggio dei mezzi e correggere il valore per il noleggio del pick-up in ragione dell'importo pro die portato dalla relativa fattura per il numero di giorni (50) per i quali vi è stata la necessità di utilizzare la strada.
Tali deduzioni, tutte documentalmente comprovate (doc. 43: fatture relative ai costi di noleggio), sono fondate, non essendo in dubbio la qualità imprenditoriale della appaltatrice, con conseguente applicazione dell'insegnamento sul punto reso dal giudice di legittimità (Cass. 1688/10; Cass.
22580/22; Cass. 33369/22) e non essendo esse mai state minimamente incontrate dall'impresa, né in questa sede, né in primo grado allorquando pure vennero espresse (cfr. comparsa conclusionale di primo grado).
Va, in conseguenza, rideterminato l'importo del credito da riconoscersi all'appaltatrice per la riserva n. 2 in € 22.772,00 (anziché in € 28.820,00).
Né si tratta di riconoscere un duplice compenso per il medesimo costo: il punto è stato chiarito dal c.t.u. nelle osservazioni (a pagina 21: “l'uso della strada detta “Strada Della Val Da Rin” ha comportato dei costi sia per i tempi di percorrenza, che di caratteristiche della strada, nonché per la necessità di usare mezzi fuori strada, ma NON costituisce duplicazione dei costi. Si tratta infatti di due costi NON sovrapponibili e quindi non quantificabili in termini di differenza tra quelli previsti dall'Impresa al momento della formulazione dell'offerta con quelli che si è trovata a sostenere successivamente alla firma del contratto… L'uso della strada detta “Strada della Val Da Rin” è stata quindi non una scelta dell'Impresa, bensì la sola alternativa per raggiungere il cantiere con uomini e mezzi. La possibilità di percorrere la strada detta “Strada della Val Da Rin” è specificatamente prevista nell'Ordinanza del
R.U.P. con l'uso di mezzi fuoristrada 4x4 (e non vi sono altre possibilità come constatato personalmente dallo scrivente). Per tale motivo lo scrivente ritiene giustificata ed accoglibile la
Riserva n.
2. Non vi sono altre motivazioni sostenibili per NON riconoscere all'Impresa i maggiori costi per noli di veicoli adatti a percorrere la strada detta “Strada della Val Da Rin” sicuramente non previsti
-24- al momento della formulazione dell'offerta.”) e non risulta superato dalla mera deduzione in proposito espressa dalla difesa dell'ente (comparsa di risposta, pag. 31).
17. Quanto alla riserva n. 3, l'appello incidentale del si dirige avverso la quantificazione CP_1 compiuta dal tribunale in € 11.045,13, per i nuovi prezzi per la demolizione dei rivestimenti di qualsiasi tipo (€ 4.978,09) e dei tavolati in gesso rivestito (€ 6.067,04), sostenendo che andrebbe riconosciuta tale ultima voce e non già la prima, in quanto già “ricompresa nel prezzo unitario previsto per le demolizioni delle pareti e già remunerato”.
In proposito il c.t.u. ha espresso la sua valutazione tecnica, alla stregua della considerazione della relazione del direttore dei lavori sul conto finale, e le osservazioni della parte pubblica non risultano adeguatamente dimostrative della circostanza che si trattasse di demolizioni già ricomprese nel prezzo unitario per la demolizione delle pareti. La decisione del tribunale sul punto va confermata.
18. Va a questo punto osservato, quanto alla posizione di Controparte_3
(ora che le domande nei suoi confronti in questo giudizio
[...] Controparte_2
di impugnazione sono state svolte in via subordinata da per l'eventualità Controparte_5
dell'accertamento di una sua responsabilità o corresponsabilità al fine di ottenerne la condanna a essere tenuta indenne (v. conclusione “in via subordinata”). L'accoglimento del primo motivo di appello principale con rigetto della domanda del diretta ad accertare la responsabilità CP_1 dell'impresa comporta che si tratta di domanda da ritenersi assorbita in tale statuizione.
19. In definitiva, in forza di quanto innanzi:
- con riferimento alla questione della domanda risarcitoria del va accolto il primo motivo di CP_1
appello principale, con conseguente assorbimento dei motivi secondo, terzo e quarto e va respinto il primo motivo di appello incidentale, con assorbimento del secondo motivo di appello incidentale, del quinto motivo e del sesto motivo di appello incidentale;
- con riferimento alla questione delle riserve, va respinto il quinto motivo di appello principale (con assorbimento del sesto motivo di appello principale) e il terzo motivo di appello incidentale, con accoglimento, per quanto di ragione, del quarto motivo di appello incidentale.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza va:
- respinta la domanda del al risarcimento del danno, che ha portato il tribunale a CP_12
riconoscere in favore dell'ente territoriale un credito di € 42.308,78 (che non può, in conseguenza, essere riconosciuto);
- accolta la domanda dell'appaltatrice per le riserve riconosciute, ma nella minor somma di € 33.817,13
(22.772+11.045,13);
- va condannato il al pagamento della somma di € 33.817,13 al netto di i.v.a. CP_1
-25- 20. Considerata la parziale riforma della sentenza appellata, va operata una nuova regolamentazione delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della controversia.
In tale chiarita prospettiva, va rilevato che il è risultato soccombente sia sulla sua richiesta CP_1 risarcitoria sia (almeno in parte) sulle riserve, mentre l'impresa è rimasta soccombente sulla prima riserva (del valore di oltre 100.000 euro), onde risulta congruo operare una compensazione parziale delle spese processuali per la quota della metà, mentre la residua metà di tali spese deve seguire la soccombenza del Quanto alle spese della compagnia assicurativa chiamata in causa CP_1
dall'impresa appaltatrice, preso atto della riforma della sentenza di primo grado sulla domanda risarcitoria formulata dal va fatta applicazione del ricevuto insegnamento di legittimità, CP_1
secondo cui “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (v., fra le più recenti, Cass. n. 6144 del 07/03/2024).
21. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione, nei rapporti fra e impresa, dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore CP_1 corrispondente a quello della presente causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000), e in ragione delle attività difensive effettivamente espletate nei due gradi, nei limiti di quanto esposto nelle note spese prodotte. Nei riguardi della compagnia assicurativa, considerata la limitata rilevanza delle questioni inerenti alla sua posizione, vanno liquidati valori tra i minimi e i medi, in ragione delle attività difensive effettivamente espletate nei due gradi.
22. Quanto alle spese inerenti alla c.t.u. e alle consulenze di parte espletate in primo grado la regolamentazione del tribunale può trovare conferma, siccome conseguente alla rispondenza dell'accertamento tecnico agli interessi di entrambi i contendenti.-
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da e da Controparte_5
avverso la sentenza n. 121/2023 del tribunale di Belluno, in parziale riforma Controparte_1
di tale sentenza, che per il resto conferma, così decide:
a) respinge la domanda risarcitoria formulata dal nei confronti di Controparte_1 [...]
e NA s.r.l.; Controparte_5
b) dichiara tenuto e condanna in persona del sindaco pro tempore a Controparte_1
pagare a per il titolo e le causali di cui in motivazione la somma di € Controparte_5
-26- 33.817,13 al netto di i.v.a. oltre agli interessi al saggio legale pro tempore vigente dalla data della domanda al saldo;
c) dichiara compensate fra il e per la quota della metà le Controparte_1 Controparte_5 spese processuali;
d) condanna il come sopra rappresentato a rifondere a l'altra metà CP_1 Controparte_5
di tali spese che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compensi e, quanto al presente grado, in € 9.991,00 per compensi ed € 1.848,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge;
e) condanna il a rifondere a (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_3
giudizio, spese che liquida, quanto al primo grado, in € 7.795,00 per compenso e, quanto al presente grado, in € 6.500,00 per compenso, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge;
f) spese di c.t.u. a carico del e di ciascuna per la metà e spese di CP_1 Controparte_5
c.t.p. a carico di coloro che le hanno anticipate.-
Venezia, 19 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-27-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 15/11/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA quale società beneficiaria della scissione parziale Parte_1 P.IVA_1
della NA s.r.l., intervenuta con atto notarile del 27.11.2018, rappresentata e difesa in giudizio dall'
Avv. Massimo Moretti con domicilio eletto presso il suo studio sito in Belluno, Piazza Mazzini n. 21 come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante-appellata incidentale contro
(C.F. e P.IVA rappresentato e difeso in giudizio dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Elisa De Bertolis e Lorenzo Botteon, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Vittorio
Veneto, Via L. C. Del Favero n. 19, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato-appellante incidentale
(già (C.F. e P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Andrea Orlandoni con domicilio telematico P.IVA_3
eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
terza chiamata appellata
NA S.R.L. (C.F. e P.IVA ) P.IVA_4 P.IVA_5
contumace
-1- Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 121/2023 pubblicata il 13/4/2023 dal Tribunale di Belluno –
Appalto di opere pubbliche.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“NEL MERITO
In via principale: A) rigettare ogni domanda risarcitoria formulata dall'appellato Controparte_1
nei confronti della (succeduta alla NA s.r.l. in virtù della scissione
[...] Parte_1
parziale del 27.11.2018), poiché infondata in fatto ed in diritto, anche in virtù dei motivi esposti nell'atto
d'appello;
B) accertare e dichiarare che la - in quanto società beneficiaria della scissione Parte_1
parziale della NA s.r.l. anche in relazione al rapporto di cui si discute - in virtù dei motivi esposti nell'atto d'appello, va ancora creditrice nei confronti del della somma di € Controparte_1
116.806,63 oltre IVA, ovvero di quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare il al pagamento di tale importo o di quello diverso ritenuto di Controparte_1
giustizia, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, la - quale società Parte_1 beneficiaria della scissione parziale della NA s.r.l. – fosse ritenuta responsabile o corresponsabile per i danni cui si riferiscono le pretese azionate dal nel presente giudizio, Controparte_1
sia contenuto il risarcimento nei limiti dei danni per i quali siano stati ritualmente provati l'esistenza ed il relativo ammontare, la riconducibilità ad un inadempimento o inesatto adempimento dell'impresa appaltatrice e la prevedibilità; in tale caso sia dichiarata la terza chiamata Controparte_3
nella persona del legale rappresentante pro tempore – in veste di OM Assicuratrice dell'appaltatrice NA S.r.l. - in virtù del contratto di polizza n. 943584 del 12.09.2016, tenuta a sollevare l'odierna appellante da ogni rimborso e/o risarcimento eventualmente Parte_1
dovuto al , a qualsiasi titolo, spese legali comprese e conseguentemente sia Controparte_1
condannata direttamente la stessa terza chiamata appellata a corrispondere al Controparte_1
le somme tutte che dovessero essere poste a carico della a qualsiasi titolo.
[...] Parte_1
In ogni caso: con integrale rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre agli accessori come per legge dovuti, sia del giudizio di primo grado che del presente grado d'appello; con rifusione delle spese di CTU e di CTP”
Per : Controparte_1
“Nel merito:
-2- 1) Respingersi, in quanto infondato, l'appello avversario.
2) In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata – e tenuto conto di quanto versato dalla società assicuratrice per la responsabilità civile dell'appaltatrice (€
75.692,00), nonché dato atto che il concludente ha in corso del giudizio di primo grado CP_1 corrisposto quanto dovuto per saldo prezzo d'appalto conformemente all'ordinanza 11.7.2019 del G.I. del Tribunale di Belluno - condannarsi e NA s.r.l., in via solidale tra loro e Parte_1
comunque ciascuna illimitatamente, a risarcire al concludente , per i fatti e Controparte_1
le causali di cui all'esposto dell'atto di citazione di primo grado, i danni tutti arrecati all'immobile denominato ex Caserma Soracrepa e agli arredi/attrezzature ivi presenti di proprietà comunale durante i lavori di esecuzione dell'appalto, per la somma di € 235.000 o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, con maggiorazione degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, oltre al danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
3) Dato atto dell'avvenuto pagamento del saldo prezzo d'appalto, ed in accoglimento dell'appello incidentale, rigettarsi ogni diversa domanda ex adverso proposta nei confronti del concludente
. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento Controparte_1
anche parziale dell'appello principale e/o dell'appello incidentale, operarsi la c.d. compensazione impropria, tenendosi conto delle reciproche ragioni di dare/avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
4) Spese e competenze dei due gradi di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria
A) disporsi: i) l'assunzione dei testi e sui capitoli di prova formulati Controparte_4 Testimone_1
nella seconda memoria istruttoria datata 7.5.2019 e già ammessi (capp. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12,
14, 15, 17, 18, 19) e sul cap. n. 23 formulato nella terza memoria istruttoria datata 27.5.2019 pure già ammesso;
ii) l'ammissione dei capitoli di prova nn. 7, 10, 13, 16, 20 e 22, indicandosi a testi i signori
[...]
e , relativamente al cap. n. 22, il solo teste . CP_4 Testimone_1 Testimone_2
B) Disporre nuova Consulenza Tecnica, o supplemento di perizia, al fine:
- di esattamente individuare e quantificare, all'esito dell'integrazione della prova testimoniale, i danni all'immobile ascrivibili agli inadempimenti dell'appaltatrice, e in ogni caso di quantificare i danni alle attrezzature ed i costi per il rifacimento dell'impianto elettrico;
- di evidenziare le “caratteristiche di percorribilità” di ciascuna delle due strade di accesso al cantiere in modo specifico “in funzione dell'esecuzione dei lavori” oggetto dell'appalto per cui
è causa;
- a valere per l'ipotesi in cui le riserve n. 2 e 3 della NA s.r.l. siano ritenute ammissibili, di procedere alla loro riquantificazione tenendo conto di quanto dedotto nel quarto motivo di appello
-3- incidentale.
C) Respingersi le istanze istruttorie avversarie, in quanto ininfluenti ai fini del decidere”
PER Controparte_2
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, e tenuto conto della somma di €
75.692,00 già riconosciuta al , rigettare ogni domanda svolta nei confronti di CP_1 Controparte_1
già in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_2 Controparte_3
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, e tenuto conto della somma di € 75.692,00 già riconosciuta al da già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare l'assicurata, nei limiti delle condizioni contrattuali, e nella misura strettamente corrispondente alla quota di indennizzo spettante alla stessa ai sensi dell'art. 1910
e ss. c.c.
Spese, competenze e onorari di causa rifusi”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il citava in giudizio Controparte_1 davanti il tribunale di Belluno, NA RL per chiederne la condanna al risarcimento dei danni arrecati all'immobile e agli arredi ubicati all'interno della ex caserma Sopracrepa di proprietà comunale, quantificati in Euro 294.212,71 (al netto della compensazione parziale e di quanto versato dall'assicuratore).
1.1. L'attore sosteneva di aver concluso con la convenuta un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione dell'ex caserma per un importo pari a euro
155.895,00 e lamentava che l'appaltatore aveva provocato danni rilevanti (stimati in euro 337.124,74) alla struttura e agli arredi, in violazione del capitolato speciale di appalto e della normativa tecnica applicabile.
2. Si costituiva in giudizio NA s.r.l., la quale chiedeva, preliminarmente: 1) di essere autorizzata ad evocare in giudizio e nel merito 2) in via principale, il rigetto della Controparte_3
domanda ovvero, in via subordinata, la riduzione del quantum risarcitorio, mentre 3) in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento di un importo pari ad Controparte_1
Euro 27.020,03 a titolo di saldo dei lavori, e di Euro 168.020,03 per le riserve apposte durante il rapporto contrattuale.
3. Autorizzata la chiamata in giudizio di quest'ultima si costituiva Controparte_3
chiedendo il rigetto: I) della domanda svolta dall'attore e, in subordine 2) della domanda di manleva
-4- avanzata da NA s.r.l.
4. Nelle more del giudizio, la soggetto risultante dalla scissione di NA s.r.l. Parte_1
avvenuta in data 27.11.2018, con atto a rogito del Notaio dott.ssa , si costituiva in giudizio Per_1 con comparsa di intervento volontario e faceva proprie le conclusioni rassegnate dal proprio dante causa.
5. Il tribunale, in accoglimento dell'istanza di pagamento di somme non contestate ex art 186 bis c.p.c. avanzata da ordinava al il pagamento a Controparte_5 Controparte_1 [...]
di un importo pari ad euro 27.020,03, assumeva le prove testimoniali ammesse e Controparte_5
disponeva procedersi a CTU.
6. Con sentenza n. 121/2023, il tribunale di Belluno accoglieva parzialmente la domanda svolta in via principale dal nei confronti di NA s.r.l. e, per essa, Controparte_1
dell'intervenuta e pronunciava il seguente dispositivo: “Il Tribunale, definitivamente Controparte_5
pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata da nei confronti di e, Controparte_1 Controparte_6 per l'effetto,
2. ACCERTA che è debitrice del di una somma di euro 42.308,78; CP_6 Controparte_1
3. ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata in via riconvenzionale da nei confronti di Controparte_6 [...]
e, per l'effetto, 4. ACCERTA che il è debitore di di una Controparte_1 Controparte_1 Controparte_6 somma di euro 39.865,13. Per l'effetto, operata la compensazione cd. impropria,
5. CONDANNA a pagare al un importo pari ad euro 2.443,65, oltre Controparte_5 Controparte_1 interessi come da domanda;
6. RIGETTA tutte le domande formulate nei confronti di;
Controparte_3
7. DICHIARA interamente COMPENSATE le spese di lite tra e il;
Controparte_6 Controparte_1
8. CONDANNA a rimborsare a le spese Controparte_6 Controparte_3 di questo giudizio, spese che liquida in complessive Euro 7.795,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
9. DICHIARA interamente COMPENSATE le spese del giudizio tra le altre parti.
10. PONE le spese di CTU a carico del e di in ragione di un mezzo per Controparte_1 Controparte_6 ciascuna parte, e le spese di CTP a carico di coloro che le hanno anticipate”.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello affidato a sette motivi, tramite i quali Controparte_5
sottopone a critica i capi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, segnatamente laddove il giudice ha: 1) statuito la parziale fondatezza della domanda risarcitoria formulata dal e determinato Controparte_1
l'ammontare del risarcimento dei danni in capo all'appellante (capo 3 e 4); 2) escluso che l'impresa potesse avvalersi della transazione intervenuta tra il ed a norma dell'art. CP_1 Controparte_3
1304 c.c., e ove non ha ritenuto accoglibile la richiesta di manleva formulata dall'impresa in caso di condanna al risarcimento dei danni (capi 5 e 7); 3) respinto la domanda relativa alla riserva n. 1 pari ad euro 116.806,63 (capo 6), dopo aver ritenuto di accogliere le richieste avanzate dalla convenuta,
-5- odierna appellante, e dell'intervenuta in via riconvenzionale in relazione alle pretese creditorie riguardanti le riserve nn.2 e 3, per una somma di euro 39.865,13; 4) determinato, dopo aver operato la relativa compensazione, le ragioni creditorie delle parti in causa (capo 8); 5) statuito in merito alla ripartizione delle spese di lite e di CTU (Capo 9).
8. Si è costituito in giudizio il che ha contestato la pretesa avversaria, Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame perché infondato e - in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata - la condanna di e NA s.r.l., in via Parte_1
solidale tra loro e comunque ciascuna illimitatamente, a risarcire al i danni Controparte_1
tutti arrecati all'immobile denominato ex Caserma Soracrepa e agli arredi/attrezzature ivi presenti per la somma di € 235.000, con maggiorazione degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e oltre al danno da svalutazione monetaria, con rigetto di ogni diversa domanda ex adverso proposta nei confronti del In subordine il ha chiesto, nella denegata ipotesi Controparte_1 CP_1
dell'accoglimento dell'appello principale, operarsi la compensazione impropria. Spese e competenze dei due gradi di giudizio rifuse interamente.
8.1. Mediante l'appello incidentale il contesta sotto più profili la sentenza, ritenendola erronea CP_1
laddove ha ridotto le richieste risarcitorie comunali, ha accolto le riserve nn. 2 e 3 avversarie, ed infine ha escluso la solidale responsabilità di NA s.r.l.
9. Si è costituita in giudizio la già Controparte_2 Controparte_3
la quale ha chiesto, in via principale il rigetto della domanda di manleva avanzata
[...]
dalla nei confronti della stessa, e - in via subordinata - di dichiarare la Controparte_5 [...]
già tenuta a manlevare l'assicurata, nei limiti delle Controparte_2 Controparte_3
condizioni contrattuali e nella misura corrispondente alla quota di indennizzo spettante alla stessa ai sensi dell'art. 1910 e ss.cc.
10. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha accolto parzialmente le domande del ritenendo CP_1
che l'immobile versasse già in condizioni di degrado prima della presa in consegna da parte di
NA s.r.l., ma addebitando, allo stesso tempo, a quest'ultima un inadempimento nel porre in essere le opere provvisionali per impedire che le precipitazioni atmosferiche si infiltrassero ai piani sottostanti. Il primo giudice ha ritenuto che l'immobile risultava danneggiato da fenomeni infiltrativi risalenti ad anni addietro e già prima dell'inizio dei lavori, ma che tali infiltrazioni sarebbero state aggravate durante lo svolgimento dei lavori a causa dell'inidoneità delle precauzioni attuate dalla
-6- convenuta. Il tribunale, preso atto che il c.t.u. nominato non era stato in grado di imputare i fenomeni infiltrativi accertati alla situazione pregressa ovvero, almeno in parte, al non diligente posizionamento dei teli di copertura da parte dell'impresa, ha ritenuto di ricorrere a una liquidazione in via equitativa del danno, anche patrimoniale, giudicando equo porre a carico di NA s.r.l. il risarcimento dei danni subiti dal per le infiltrazioni nella misura della metà, quantificandolo in Controparte_1
euro 96.721,95, oltre iva al 22% (€ 118.000,78), “detratto l'indennizzo assicurativo percepito dall'ente medesimo da parte dell'assicuratore terzo chiamato, pacificamente pari ad Euro 75.692,00, e, pertanto, il risarcimento spettante al deve essere quantificato in Euro 42.308,78, laddove, per converso, CP_1
il saldo del corrispettivo dell'appalto di Euro 27.020,03 è stato già corrisposto dal a CP_1 [...]
in ottemperanza all'ordine di pagamento di somme non contestate” (pag.12, sentenza). CP_6
Circa l'accordo transattivo sottoscritto dal Comune con , il giudice ha Controparte_3
escluso l'applicazione dell'art.1304 c.c., ritenendo che si trattasse di transazione relativa alla sola quota di responsabilità dell'impresa.
Il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta NA
RL. e dall'intervenuta (riguardante le tre riserve apposte dall'appaltatrice nel Controparte_6
corso dello svolgersi del rapporto contrattuale e che, secondo la convenuta costituivano valido titolo, per il pagamento a favore di questa da parte della stazione appaltante di un importo complessivo pari ad Euro 168.020,03) e, stante gli opinamenti in proposito espressi dal CTU, ha giudicato dovute le voci relative alle riserve n.2 e 3 per un importo pari a complessivi euro 39.865,13, mentre non ha riconosciuto l'importo portato dalla prima riserva.
Infine, ha rigettato la domanda di manleva svolta dalla NA S.R.L. e dall'intervenuta
[...]
nei confronti della terza chiamata ritenendo che i danni CP_6 Controparte_3
lamentati dal Comune affiggessero delle opere preesistenti e che essi erano stati indennizzati dalla terza chiamata nella misura del massimale dedotto in polizza di tipo C.A.R. [ottenuta dall'appaltatrice in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103, 7° c., D. Lgs. 50/2016 (secondo cui “L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori”)], onde nessuna ulteriore somma poteva essere a tale titolo riconosciuta.
Il tribunale, preso atto della scissione parziale della NA RL e della conseguente assegnazione alla neocostituita società beneficiaria di tutti gli elementi attivi e passivi come indicati CP_6
nell'atto di scissione, poneva tutti gli effetti del giudizio in capo esclusivamente a quest'ultima condannandola a versare al la somma pari ad euro 2.443,65 data dalla Controparte_1
-7- differenza risultante dall'accoglimento parziale di entrambe le domande, operata e in applicazione della c.d. compensazione impropria.
In ragione della reciproca soccombenza, il tribunale ha compensato le spese di lite, mentre le spese della terza chiamata in causa sono state poste a carico di . CP_6
b.) Motivi di appello.
b.1.) Appello principale
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante chiede che il capo 3 della sentenza venga riformato per avere il tribunale statuito “che la domanda risarcitoria formulata dal Controparte_1
è parzialmente fondata nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso” (pag. 9, appello) pur
[...]
ammettendo, inizialmente, che l'immobile oggetto di causa versasse in una condizione di degrado prima che l'appaltatrice prendesse in carico il cantiere.
Si sostiene che il giudice abbia adottato un ragionamento incongruo, statuendo inizialmente che
«dall'accertamento peritale è emersa un'originaria inidoneità costruttiva del tetto dello stabile, in quanto il manto era stato realizzato mediante tegola canadese, elemento non propriamente specifico per coperture di edifici in località di alta montagna come nel caso in specie dove le condizioni atmosferiche quali neve, vento e pioggia sono particolarmente difficili» (pag.8 sentenza impugnata), per poi ritenere che il degrado dell'immobile “non poteva dirsi assoluto, anche in quanto il Comune aveva commissionato alcune opere proprio sulla copertura dell'immobile solo l'anno precedente all'allestimento del cantiere da parte della convenuta” (pag. 9, sentenza impugnata).
Secondo l'appellante il tribunale non ha correttamente valorizzato «la relazione tecnica allegata al progetto d'appalto redatta nel giugno 2016 dall'arch. poi divenuto anche (doc. 35 di Per_2
parte convenuta), ove il tecnico, riferendosi alla caserma de qua, afferma tra l'altro che, alla data della relazione tecnica (quindi pochi mesi prima dell'inizio dell'appalto): “le sue condizioni sono in stato di abbandono”; e ancora: “al momento l'edificio è dismesso e non utilizzato, mantiene all'apparenza in
(verosimilmente si intendeva scrivere “un”: n.d.r.) pessimo stato di conservazione, suddiviso per piani, sia in tutte le parti interne, impiantistiche ed esterne (sic: n.d.r.)» (pag.10, appello). Inoltre, lo stato di degrado della copertura dell'immobile in questione, secondo l'appellante, è stato dimostrato da “due immagini fotografiche (doc. 36 di parte convenuta) che il perito (responsabile del Persona_3
cantiere per NA s.r.l.) aveva scattato nell'agosto 2016, ovvero poco prima dell'inizio dell'appalto, che ritraggono la copertura della casera “tamponata” mediante l'apposizione di teli di plastica di colore verde, che con il tempo si erano sgualciti ed in parte divelti (circostanza che il sig. ha Per_3 confermato nel corso dell'esame all'udienza del 11.10.2021)” (pag.10, appello). Senza trascurare il fatto che l'amministrazione proprio a causa della precarietà del tetto decideva di bandire l'appalto di cui si discute. Sulla base di queste argomentazioni, secondo l'appellante non si comprende da quali
-8- elementi il giudice abbia potuto accertare che il degrado dell'immobile non fosse “assoluto”.
Parte appellante critica la motivazione del giudice anche ove ritiene che il degrado dell'immobile non fosse “assoluto” [“invero, non può nascondersi che la convenuta non abbia approntato tutte le cautele necessarie al fine di evitare che la situazione di degrado non si aggravasse” (cfr. pag. 9 della sentenza). “Ebbene, tale modalità realizzativa delle opere provvisionali di cantiere non è stata ritenuta dal CTU adeguata ad arginare il fenomeno delle infiltrazioni nei piani sottostanti, come anticipato supra” (cfr. pag. 9 della sentenza); “In base alle risultanze dell'accertamento peritale e dall'istruttoria compiuta, pertanto, è ragionevole affermare che le opere provvisionali di cantiere predisposte dalla convenuta non fossero adeguate ad arginare le infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura dello stabile ai piani inferiori, con la conseguenza deve essere contestata a NA RL la violazione del capitolato di appalto, della normativa tecnica di cui al
DM 145/200 e alla delibera GR Veneto n. 2120, n. 2005” (cfr. pag. 10 della sentenza); “Alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e dell'accertamento peritale, ritiene il Tribunale essere provato che
l'immobile versasse già in condizioni di degrado prima della presa in consegna da parte di NA RL, ma, nel contempo che a quest'ultima siano addebitabili alcuni inadempimenti in punto alle obbligazioni che le derivavano da contratto, nonché dal rispetto della normativa di settore. Altrettanto provato è che le condizioni dell'immobile siano peggiorate nel periodo in cui furono svolti i lavori” (cfr. pag. 10 della sentenza); “In altre parole, secondo il prudente accertamento dell'ausiliario del Giudice, risulta che l'immobile fosse danneggiato da fenomeni infiltrativi già prima dell'inizio dei lavori, che i danni hanno subito un aggravamento durante i medesimi lavori e che le precauzioni attuate dalla convenuta fossero, almeno in parte, inidonee” (cfr. pag. 10 della sentenza) (pag. 11, appello)], ritenendo che l'impresa abbia contribuito al verificarsi delle infiltrazioni, ovvero che non abbia impedito che il fenomeno si aggravasse. Si evidenzia come tali considerazioni siano il risultato di una errata valutazione delle risultanze del CTU [“egli stesso, nel rispondere alle osservazioni presentate dal consulente di parte attrice, chiude in maniera quasi sarcastica, affermando che:
“Non si ritiene quindi condivisibile la tesi del CTP che imputa integralmente a negligenza ed imperizia dell'impresa il generalizzato degrado dell'edificio. Infatti, se così fosse, è immediatamente da chiedersi per quale motivo si sarebbe dovuto dar corso ad un intervento di sostituzione del piano di copertura come identificato nel progetto, qualora l'edificio non fosse in uno stato di degrado, anche parziale, almeno come descritto nelle relazioni tecniche allegate al progetto” (cfr. pag. 19 della relazione peritale)” (pag.12, appello)].
Sulla base di queste argomentazioni, si sostiene quindi che il giudice non abbia correttamente valorizzato alcuni elementi evidenti nel processo e idonei a dimostrare il corretto operato dell'appaltatore [“nel Capitolato Speciale d'appalto è stato prescritto esclusivamente un obbligo del tutto generico per
l'impresa esecutrice di porre in essere gli accorgimenti e le attenzioni necessarie per non arrecare danni alla struttura oggetto di intervento e negli elaborati progettuali non è stata poi indicata alcuna specifica opera volta a tale scopo;
il teste Per_3
, sentito all'udienza dell'11.10.2021 (pag. 9 del verbale d'udienza) ha confermato il corretto operato dell'appaltatrice, le
[...] cui maestranze, dopo aver asportato la vecchia copertura ed il tavolato in latta, avevano prontamente steso dei teli di nylon sui correntini, che ovviamente venivano rimossi ogni mattina per consentire agli operai di lavorare nel sottotetto per poi essere riposizionati alla sera;
nel verbale di sospensione dei lavori del 05.12.2016 (doc. 9 di parte convenuta), il D.L. ha emesso tale ordine dopo aver “considerato che l'Impresa ha provveduto alla protezione della copertura ed alla chiusura provvisionale di eventuali fori finestra (abbaini)”. Nulla è stato dunque contestato in quella sede all'impresa per le opere sino a quel momento svolte, ivi incluse quelle relative alla messa in sicurezza della struttura da agenti climatici esterni;
- al termine dei lavori la D.L., nel rilasciare il Certificato di regolare esecuzione (doc. 30 di parte convenuta), ha affermato espressamente che i lavori di cui all'appalto erano “stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali” ed il
-9- inoltre, non ha rivendicato alcun credito nei confronti dell'appaltatrice a seguito della pubblicazione Controparte_1 dell'avviso ad opponendum, vale a dire nella fase deputata ad un tanto ai sensi dell'art. 218 del D.p.r. n. 207 del 2010”
(pag.13,appello)].
Alla luce delle critiche appena svolte, parte appellante ritiene di non condividere la statuizione del giudice in punto in cui decide di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla base dell'erroneo presupposto che l'accertamento peritale non fosse stato in grado di procedere ad una precisa quantificazione del pregiudizio. Ne conseguirebbe l'erroneità della decisione di “porre a carico di NA RL il risarcimento della metà dei danni subiti dal a causa Controparte_1 CP_1
delle infiltrazioni subite dall'immobile e laddove è stato accertato l'adempimento da parte della prima in punto alle obbligazioni assunte nei confronti della seconda” (cfr. pag. 12 della sentenza)” (pag.14, appello). Secondo l'appellante, invece, la ctu dimostra l'impossibilità di accertare che l'inadempimento dell'appaltatrice abbia causato dei danni, difettando la prova del nesso causale dell'ipotizzato inadempimento con i pregiudizi lamentati. Pertanto, posto che il principio di equità può essere applicato solo ove vi è certezza sulla sussistenza dell'inadempimento e del nesso di casualità, il ricorso ad esso da parte del giudice non troverebbe alcuna effettiva motivazione nel caso in esame.
2. Con il secondo motivo d'appello, . censura il capo 4 della sentenza laddove viene CP_6
determinato l'ammontare del risarcimento del danno in capo all'appellante. Il giudice, imputata la responsabilità del 50% del complessivo ammontare dei danni alla come quantificati dal CP_6
ctu, ha fatto applicazione di un'aliquota di i.v.a. del 22%, secondo l'appellante non corretta, posto che, trattandosi di risarcimento danni per lavori di ripristino, la somma imputata all'impresa avrebbe dovuto essere assoggettata all'IVA al 10% come stabilito dalla Tabella A, parte III n.127-quater decies, allegata al DPR 633/1972. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui venisse confermata la responsabilità in capo all'impresa, l'appellante ritiene che l'importo in capo alla stessa dovrebbe essere “pari ad € 106.393,26
e quindi non ad € 118.000,78, con una differenza di € 11.607,52”.
3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante impugna i capi 5 e 7 della sentenza laddove il giudice “da un lato nega che l'accordo stragiudiziale intervenuto tra il ed a CP_1 Controparte_3 norma dell'art. 1304 c.c., possa consentire di escludere qualsivoglia obbligazione anche in capo all'impresa, la quale aveva dichiarato di volerne profittare, e dall'altro che non ritiene operante la richiesta di manleva formulata dall'impresa in caso di condanna al risarcimento dei danni” (pag. 17, appello). Si sostiene che il giudice, equiparando la posizione assicuratore-Comune a quella dei condebitori solidali – creditore, avrebbe deciso partendo dall'errato presupposto secondo cui quanto corrisposto in via stragiudiziale dall'Assicurazione al avesse ad oggetto la sola quota spettante CP_1
in capo alla OM e non l'intero debito. Secondo l'appellante “il Giudice ha erroneamente valutato, ovvero omesso di considerare, delle circostanze idonee a confermare che l'accordo di cui si discute non fosse limitato alla quota parte spettante all'Assicurazione, posto che non erano stati
-10- comunque raggiunti i massimali di liquidazione previsti dalla polizza” (pag.17, appello). Il fatto che l'assicuratrice abbia raggiunto con il l'accordo per il versamento della somma complessiva di CP_1
€ 75.692,00 (quindi maggiore rispetto al massimale previsto per la partita Opere preesistenti) equivarrebbe, ad avviso dell'appellante principale, “all'ammissione implicita del fatto che, in realtà, i danni lamentati rientrano (anche) nella categoria riconducibile alla R.C.T., che, come ricordato poc'anzi, prevede un massimale di € 500.000” (pag. 18, appello), il che troverebbe conferma nella comunicazione del 13.12.2017, mediante la quale la compagnia assicuratrice “ha richiesto alla
NA il pagamento dello scoperto previsto dalla polizza, quantificandolo in € 10.000, che corrisponde allo scoperto previsto per la Partita relativa alle Opere preesistenti (euro 5.000), aumentato dello scoperto previsto per la voce relativa alla R.C.T. (ulteriori euro 5.000)”( pag. 18, appello).
Sulla base di queste argomentazioni, quindi, . ritiene che l'accordo raggiunto tra il e CP_6 CP_1
l'Assicurazione non riguardava solo la quota parte spettante alla OM, quale coobbligato, ma l'intera somma determinata in complessivi € 75.692,00 e corrisposta al CP_1
4. Con il quarto motivo, l'appellante sottopone a critica il capo 7 della sentenza laddove “il giudice esclude, in ogni caso, l'operatività della manleva a favore dell'impresa, ritenendo che la OM abbia già liquidato l'intera somma ad essa spettante secondo i massimali di polizza” (pag. 18, appello).
Nel richiamare parte delle considerazioni svolte in precedenza, l'appellante sostiene che la “prova inconfutabile” secondo cui le “richieste in tal senso formulate non riguardano – come invece erroneamente ritenuto dal Giudice – solo la partita relativa alle cd. Opere preesistenti, bensì anche
l'ulteriore voce relativa alla copertura R.C.T..” sarebbe data dal fatto che “da un lato, che la OM ha liquidato al una somma che risulterebbe superiore al massimale di polizza previsto per la CP_1
partita relativa alle Opere preesistenti, e dall'altro che, dopo aver effettuato detto pagamento, ha richiesto all'impresa il pagamento di € 10.000, quindi non solo lo scoperto (pari ad € 5.000) per la predetta partita, ma anche quello pattuito per la R.C.T. (pari ad ulteriori € 5.000). Tali circostanze non sono state in alcun modo tenute in considerazione dal Giudice, nonostante fossero state documentate dalla scrivente difesa”. (pag. 19, appello).
L'appellante sostiene sulla base di queste argomentazioni la fondatezza della chiamata in manleva formula dall'appellante.
In proposito, la (già ) Controparte_2 Controparte_3
ha chiesto il rigetto della domanda di manleva avanzata dall'appellante sostenendo l'ineccepibilità della statuizione del tribunale di Belluno, alla luce delle condizioni di polizza da applicare al caso di specie ove la pretesa risarcitoria avanzata dal per i danni “all'immobile sul Controparte_1
quale erano in corso i lavori di Recupero e valorizzazione ex Caserma Sora Crepa – I° Stralcio rifacimento copertura” è sicuramente riconducibile alla fattispecie di polizza tipizzata nella Sezione A,
-11- Partita 2 – Opere Preesistenti.
5. Con il quinto motivo di gravame, si contesta il capo 6 della sentenza laddove il giudice ha ritenuto di accogliere parzialmente le richieste della convenuta NA RL e dall'intervenuta Controparte_6 relativamente alle riserve nn. 2 e 3 pari a complessivi € 39.865,13, mentre avrebbe erroneamente
[...] rigettato la domanda relativa alla riserva n. 1 di complessivi € 116.806,63. Non si comprende, secondo l'appellante, come il giudice abbia potuto escludere la prima riserva posto che “il CTU ne ha confermato sia la legittimità che la corretta quantificazione, pari a complessivi € 116.806,63, riconoscendo l'anomalo andamento temporale del cantiere, protrattosi per 48 giorni effettivamente lavorati dall'impresa in più rispetto a quelli previsti e concordati in sede di gara.” (pag. 21, appello).
Secondo l'appellante, il giudice nel rigettare la domanda riconvenzionale ha richiamato le considerazioni svolte dal CTU, ma omettendo le diverse considerazioni a cui era arrivato l'ausiliario in seguito ai chiarimenti richiesti, laddove aveva affermato che “Lo scrivente CTU nulla eccepisce in via teorica, sull'esplicitazione delle Riserve e sui calcoli esposti dallo stesso Ctp che fanno riferimento a
e/o lodi dallo stesso richiamati, come evidenziato nell'esplicazione della riserva e quantifica CP_8
il danno all'impresa in termini di mancata produttività legata a giorni 29 per quanto riguarda il S.A.L. n. 1 ed a giorni 49 per quanto riguarda il S.A.L. finale” (cfr. pag. 3 dei chiarimenti)” (pag. 20, appello).
6. Con il sesto motivo di appello, . censura, in via meramente consequenziale CP_6 all'accoglimento dei precedenti motivi, il capo 8 della sentenza, laddove il giudice mediante l'istituto della compensazione ha determinato le ragioni creditorie delle parti in causa, chiedendo alla Corte una diversa determinazione sulla base di quanto fin qui esposto.
7. Con il settimo motivo di gravame, si chiede. in accoglimento anche parziale dell'appello, la riforma della sentenza in punto di spese di lite a carico del e/o della terza chiamata “precisando fin CP_1
d'ora che, anche nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la pretesa creditoria avanzata dall'odierna appellante in relazione alla riserva n. 1, non sussisterebbero comunque i presupposti per una soccombenza reciproca (così come statuito da Cass. Civ. Sez. Un. n.
32061/2022)”.
b.2.) Appello incidentale
1. Con il primo motivo di appello incidentale, il insiste per l'ammissione delle istanze CP_1
istruttorie formulate in primo grado e riproposte anche in grado di appello a suo dire necessarie per fornire la prova certa e inequivocabile di una responsabilità d'impresa per una percentuale superiore a quella riconosciuta dal tribunale per la quota del 50%. Si sostiene che il giudice non abbia tenuto debitamente in considerazione la documentazione fotografica del febbraio 2016 uguale a quella dell'agosto 2016 e idonea, secondo il Comune, a dimostrare lo stato dell'immobile prima dell'inizio dei lavori, che - posta a confronto con altra documentazione fotografica del novembre 2016 - denoterebbe
-12- un peggioramento della situazione dovuta al fatto che “le acque meteoriche ebbero modo di penetrare all'interno del fabbricato solo nel periodo in cui esso rimase privo di copertura” (pag. 25, comparsa) a causa dell'operato dell'appaltatrice che non adottava misure idonee volte ad evitare le infiltrazioni.
Sulla base di queste produzioni documentali, deduce di aver chiesto al giudice l'ammissione di prove testimoniali (capitoli nn. 7, 10, 13 e 16) volte a dimostrare “che, nel novembre del 2016, c'erano vere e proprie pozzanghere d'acqua sul pavimento addirittura del piano terra, che l'acqua scorreva ancora lungo le pareti, e che vi erano distacchi del cartongesso (fatti che, in base all'esperienza comune, si pongono in certo nesso di causalità con il grave peggioramento delle condizioni della ex Caserma)”, prove ammesse, ma limitate però soltanto a due capitoli, così, di fatto, privando il della CP_1
possibilità di fornire piena prova di un fatto rilevante ai fini del decidere e di definire con maggiore chiarezza la gravità dell'inadempimento dell'impresa.
2. Con il secondo motivo di appello incidentale, si impugna il capo 4 della sentenza laddove il giudice ha statuito che “il quantum come determinato dal CTU in euro 193.443,90 deve essere ridotto della metà in virtù delle considerazioni di cui al par. che precede e quantificato pertanto in Euro 96.721,95, al quale deve essere aggiunta l'IVA al 22%, costituendo tale imposta un costo che la parte sosterrà per poter porre rimedio ai danni subiti, e così per complessive Euro 118.000,78.” (pag. 16, comparsa).
Secondo l'appellato, nell'operare la quantificazione del danno, il giudice ha condiviso le risultanze istruttorie svolte dall'ausiliario, cui era stato affidato il compito di quantificare i costi di eliminazione dei danni tutti lamentati dall'attore, che ometteva, però, di valutare due specifiche poste di danno (danno all'impianto elettrico a causa delle infiltrazioni e danno alle attrezzature) le quali, se correttamente esaminate, avrebbero dovuto condurre il giudice ad una diversa decisione posto che “è certo infatti (cfr.
CTU p. 6 cit.) che quantomeno una parte dei danni è direttamente riferibile alle precipitazioni atmosferiche verificatesi nel periodo di scopertura del fabbricato in assenza di insufficienti opere provvisionali di protezione che l'appaltatrice avrebbe dovuto contrattualmente porre in opera” e, in applicazione dell'art. 1226 c.c., a procedere ad una valutazione equitativa della misura del danno riferibile a NA s.r.l.. Sulla base di queste motivazioni, l'appellato insiste affinché la Corte provveda ad un adeguato supplemento di ctu o proceda alla liquidazione equitativa del danno.
3. Con il terzo motivo di appello incidentale, il censura il capo 6 della sentenza ove il CP_1
tribunale ha statuito che “la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta NA RL e dall'intervenuta è parzialmente fondata e parzialmente deve essere accolta per Controparte_5 le ragioni di seguito specificate”, omettendo di pronunciarsi su alcune eccezioni formulate dall'Amministrazione. Secondo parte appellata, il giudice non ha preso in considerazione le pregiudiziali e dirimenti eccezioni di inammissibilità/decadenza svolte dal che, qualora CP_1
esaminate, avrebbero condotto ad un integrale rigetto delle domande avversarie. Si sostiene che “la
-13- convenuta ricevette in consegna i lavori, con la riserva relativa alle pretese mutate condizioni di accesso al cantiere a seguito del franamento della strada Lozzo-Pian dei buoi Strada del Genio, prima
(ovvero il 15.9.2016) di sottoscrivere il contratto di appalto in data 26.9.2016)” (pag. 28, comparsa).
Secondo l'appellato, l'impresa ha assunto e mantenuto un comportamento di accettazione delle nuove condizioni di accesso, implicitamente rinunciando alle riserve n.1 e n.2 (relative alla chiusura di una delle strade per giungere al cantiere). Pertanto, a dire dell'ente locale, ogni riserva avanzata sarebbe ingiustificata, considerato inoltre, che: I) il primo S.A.L. n. 1 al 31.3.2017, successivo alla sottoscrizione del contratto del 11.4.2017, fu sottoscritto senza alcuna riserva, in violazione dell'art. 191 comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010, secondo cui “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”; II) l'Impresa non ha tempestivamente ripetuto le riserve sul conto finale datato
12.10.2017: le contestazioni sono state avanzate solo in data 16.3.2018 e quindi oltre il termine ultimo perentorio di quindici giorni, a pena di decadenza, per la firma con riserva e/o per la sua esplicazione.
Sulla base di queste argomentazioni il sostiene il rigetto delle domande avversarie in quanto CP_1 rinunciate o inammissibili per intervenuta decadenza.
4. Con il quarto motivo di appello incidentale, il chiede la riforma del capo 6 della sentenza CP_1
nel punto in cui il giudice ha accolto, per l'importo di € 39.865,13, le domande risarcitorie riferite alle riserve n. 2 e n. 3 dell'impresa, condividendo le argomentazioni, a suo dire errate, svolte dal ctu.
Secondo il Comune la riserva n. 2 [“identica per il I° SAL e per quello finale, quantificava i presunti maggiori costi ed oneri sostenuti dall'impresa per 50 giorni lavorativi (nel periodo dal 15.9.2016 al
5.12.2016) per il noleggio di mezzi di trasporto che aveva dovuto impiegare, a seguito della chiusura della Strada del Genio per crolli, per poter transitare sull'altra strada rimasta percorribile (pag. 29, comparsa)] è infondata sia nell'an che nel quantum, posto che anche in questo caso, come per la riserva n. 1 si tenderebbe a scaricare sul committente i rischi dell'impresa senza considerare che
“l'appaltatrice firmò il contratto d'appalto nella piena consapevolezza che la Strada del Genio non era percorribile, quando invece le mutate condizioni di accessibilità le avrebbero consentito di rifiutare la sottoscrizione del contratto senza incorrere in alcuna penalità. Ed invece scelse di sottoscrivere il contratto, salvo poi chiedere maggiori oneri per la considerevole cifra di quasi 30.000 euro, pari a circa
1/5 del corrispettivo dell'opera! […] anche nel caso in cui la Strada del Genio fosse stata percorribile,
l'impresa sarebbe comunque stata costretta ad utilizzare la strada del Val Darin;
ed invero la Strada del
Genio ha caratteristiche morfologiche tali da non consentire il trasporto del materiale (travi e tavolame di dimensioni e lunghezze adeguati) e attrezzature edili (gru)”(pagg. 30-31, appello). Tale questione è
-14- stata sottoposta anche al CTU (“evidenziando le caratteristiche di percorribilità di ciascuna di esse in funzione dell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto”), ma la risposta fornita dall'esperto non sarebbe esaustiva poiché il perito, secondo l'appellato, nella carta dei luoghi dallo stesso redatta, evidenziava la maggior linearità della strada della Val Darin.
Pertanto, anche in questa sede, il Comune insiste per il supplemento di perizia e per l'ammissione del capitolo di prova n.22 non ammesso in giudizio e volto a provare l'utilizzo da parte dell'impresa, nell'agosto 2017, non della Strada del Genio, ormai aperta, ma quella della Val Darin proprio perché solo questo percorso permetteva il trasporto delle attrezzature e dei materiali.
In merito al quantum, secondo il l'onere complessivo per la riserva n. 2 sarebbe pari “ad euro CP_1
(4.480+7.320+3.120+7.852) 22.772 e non 28.820 come indicato dall'appaltatrice e superficialmente accreditato dal C.T.U” con la motivazione che: I) il perito ha sommato gli importi delle n.3 fatture comprendendo anche l'IVA (ad € 3.281) che andava, invece, scomputata, in quanto l'impresa ha diritto alla detrazione per la riparazione prestata. Pertanto, quanto addebitabile al comune sarebbe pari a
(18.700,00-3.281) 15.419,00; II) il costo per il noleggio del pick-up ammonterebbe ad € (157,00x50)
7.852 e non ad € 10.120 come indicato nella Relazione peritale.
In merito alla terza riserva iscritta nel SAL, che riguarda i N.P. per la demolizione dei rivestimenti di qualsiasi tipo (€ 4.978,09) e dei tavolati in gesso rivestito (€ 6.067,04), l'Amministrazione ritiene dovuta la minor somma di € 6.067,04, non quella riconosciuta dal C.T.U. (€ 11.045,13) e nemmeno reclamata dall'impresa (€ 22.970,12), rilevato che la demolizione parziale dei rivestimenti è ricompresa nel prezzo unitario previsto per la demolizione delle pareti, già remunerato.
5. Con il quinto motivo di appello incidentale, si chiede la riforma del capo 8 della sentenza laddove il giudice ha statuito che “tutti gli effetti della presente pronuncia giudiziaria devono essere posti in capo
a come conseguenza dell'assegnazione a tale società di tutti gli elementi patrimoniali attivi CP_9
e passivi individuati nel progetto di scissione.
Secondo parte appellata, sia che il credito risarcitorio sia stato inserito nel passivo trasferito che non,
“sussiste la responsabilità solidale della società scissa NA s.r.l. e della società beneficiaria
[...]
ai sensi degli artt. 2506 quater, comma 3, e 2506 bis, comma 3, c.c..: ergo, la pronuncia Controparte_5
di primo grado, laddove recava statuizioni di condanna a favore del doveva essere CP_1
pronunciata a carico anche di NA s.r.l., appunto perché solidalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione”( pag.33, comparsa).
6. Con il sesto motivo di appello incidentale, il chiede la riforma del capo 8 della sentenza, CP_1 ove il giudice - nell'accogliere parzialmente sia la domanda svolta in via principale dal che la CP_1
domanda riconvenzionale di - ha operato la compensazione impropria. Si CP_10 CP_6
sostiene che in caso di accoglimento dell'appello incidentale non sia necessario operare alcuna
-15- compensazione, mentre nell'ipotesi di accoglimento parziale dei motivi di appello, andranno svolte ex novo le operazioni di calcolo, determinando somme maggiori a favore del Controparte_1
[...]
7. Con il settimo motivo di appello incidentale, l'Amministrazione chiede la riforma della sentenza in punto di spese di lite, posto che in caso di totale soccombenza di parte appellante, e in accoglimento dell'appello incidentale, le spese di ctu dovranno essere poste interamente a suo carico o, in alternativa, per la parte prevalente, nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'appello incidentale.
c.) Disamina dei motivi di appello
1. Va preliminarmente puntualizzato che la questione relativa alla responsabilità invocata dal e CP_1
contestata dall'impresa appaltatrice (oggetto del primo motivo di appello principale e del primo motivo dell'appello incidentale) non attiene propriamente alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera alla quale è tenuto l'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c. Va invero ricordato che oggetto dell'appalto erano i lavori di “Recupero, riqualificazione valorizzazione dell'ex caserma Sora Crepa - 1° stralcio
Rifacimento copertura” e che, dunque, l'opera atteneva esclusivamente al rifacimento della copertura dell'immobile, la cui corretta esecuzione non è discussa in causa.
La domanda del mira invero a ottenere il risarcimento dei danni che assume causati CP_1 dall'appaltatore in occasione dello svolgimento dell'appalto, ma per pregiudizi a parti non oggetto del contratto di appalto, vale a dire a parti dell'immobile di sua proprietà non ricadenti nelle opere previste nel contratto 26 settembre 2016 (copertura).
2. Si tratta di questione che va, dunque, inquadrata nell'ambito della responsabilità prevista dall'ultima parte del primo comma dell'art. 1668 c.c., laddove dopo le azioni dirette all'eliminazione dei vizi e alla riduzione del corrispettivo, si fa “salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore”.
3. Al di là della riconduzione di tale azione nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale o extracontrattuale, è certo che è l'attore onerato della prova circa il danno e la sua riconducibilità causale alla condotta imputata all'appaltatore.
Torna acconcio riportare l'insegnamento della s. Corte sulla indicata questione: “Nelle obbligazioni di dare o facere non professionale, qual è quella dedotta nella specie a fondamento della domanda, poiché la soddisfazione dell'interesse è in tutto direttamente affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. In tal caso la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. In tal caso, gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento ed egli è invece esonerato dalla prova del nesso di causa tra condotta
-16- inadempiente e danno. Ciò in quanto si verifica quel che è stato definito «assorbimento pratico» della causalità materiale nell'inadempimento, anche se sarebbe più appropriato parlare di «prova evidenziale», poiché quel che accade in questi casi è che la stessa fattispecie legale sta a dimostrare ex se il nesso causale tra condotta inadempiente e danno. In tali casi il creditore-danneggiato non è tenuto
a dar prova del danno poiché, come affermato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218
c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore.
Tale ragionamento però vale fin quando tema di controversia sia l'evento di danno rappresentato dalla lesione dell'interesse sotteso al contratto, la cui soddisfazione è, come detto, affidata alla prestazione dedotta ad oggetto della obbligazione assunta dalla controparte. Nel momento in cui invece ci si sposta
a valutare la sussistenza di eventuali conseguenze ulteriori, compresa la lesione di interessi diversi rispetto a quelli tutelati dal contratto, si ricade nell'ambito della «causalità giuridica», vale a dire del nesso che deve intercorrere tra evento di danno (nel caso de quo: la cattiva installazione della cucina, evento da ritenersi acquisito in quanto «assorbito» nel dedotto e non confutato inadempimento) e le conseguenze di questo, ad esso legate da un rapporto di conseguenzialità immediata e diretta (art.
1223 cod. civ.). Rispetto a tale ulteriore segmento della serie causale, non coperto dal descritto
«assorbimento pratico», la causalità riacquista autonomia di valutazione e rivive per esso l'onere probatorio della parte attrice, ex art. 2697 cod. civ., tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa” (Cass. 2520/2025 sulla scorta di Cass. 12760/2024).
4. Alla luce di tali principi e calandoli nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte, va, innanzi tutto, ritenuto che la soluzione proposta dal tribunale, vale a dire il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c del danno per distribuire l'imputazione della responsabilità per i danni all'immobile non
è in alcun modo condivisibile.
La valutazione equitativa del danno prevista dall'art. 1226 c.c. (e dall'art. 2056 c.c.) attiene unicamente all'ipotesi in cui vi sia la prova di un danno, ma sia impossibile provarne il suo esatto ammontare: si tratta, dunque, di regola inerente alla liquidazione di un danno già esistente e la cui verificazione è già stata imputata ad una delle parti, ma del quale non è possibile una puntuale quantificazione.
Nel caso di specie non si verifica tale ipotesi.
Il danno è stato puntualmente determinato dal c.t.u., il quale è pervenuto a una quantificazione in €
193.443,90, come dà atto lo stesso tribunale - che ha pure condiviso tale ammontare del danno - e non vi è dunque alcuna impossibilità o difficoltà a individuare l'ammontare del pregiudizio.
Ciò che in questo contendere non è stato possibile appurare, nemmeno in esito all'accertamento tecnico officiosamente espletato, non è dunque l'esatto ammontare del danno, ma è la riconducibilità
-17- causale di esso – così come puntualmente individuato – alla condotta dell'appaltatore piuttosto che ad una preesistente situazione dell'immobile.
5. Esclusa l'operatività della regola dell'art. 1226 c.c., non pertinente al tema della causalità materiale, la questione deve trovare la sua soluzione, preso atto dell'impossibilità – più volte ribadita dal c.t.u e invero neppure fatta oggetto di puntuali critiche con i motivi di appello formulati – di stabilire la riconducibilità eziologica del danno alla condotta dell'appaltatrice, alla stregua del principio dell'onere della prova, quale mezzo di definizione finale del giudizio (art. 2697 c.c.).
6. E, in forza dei principi sopra ricordati, va posto a carico del attore per il risarcimento dei danni CP_1
che assume di aver patito per la condotta dell'impresa appaltatrice l'onere di fornire la prova che si tratta di pregiudizi causalmente connessi con il lamentato inadempimento. Si tratta, come già evidenziato, di danni diversi da quelli inerenti all'esecuzione del contratto, che non riguardano vizi o difformità dell'opera realizzata, ma che, nella prospettazione dell'attore, avrebbero causato danni a parti dell'immobile diverse da quelle oggetto dei lavori appaltati.
7. Ne viene che la conclamata impossibilità di attribuire i pregiudizi lamentati dal allo stato CP_1
preesistente dell'immobile ovvero al mancato corretto presidio da parte dell'appaltatore delle opere provvisionali conduce, in applicazione della ricordata regola dell'onere probatorio, a ritenere infondata la domanda dell'ente locale, che va – in conseguenza – respinta.
8. Né a diversi esiti condurrebbero le istanze di prova orale insistite dalla parte appellata-appellante incidentale dirette a dare la dimostrazione della situazione dei locali nel novembre 2016, in quanto si tratta di circostanza che già risulta in giudizio, alla stregua dei rilievi fotografici prodotti in atti e sulla base dei quali il c.t.u. non è stato in grado di pervenire a un giudizio sulla esistenza di un nesso causale tra i presidi non correttamente posti dall'impresa e quei fenomeni infiltrativi rispetto a una degenerazione dovuta alla accertata grave situazione di degrado risalente nel tempo.
9. Il primo motivo di appello è dunque fondato e va accolto, mentre va respinto il primo motivo di appello incidentale. Risultano assorbiti il secondo motivo di appello incidentale (diretto a un più cospicuo risarcimento rispetto a quello riconosciuto dal tribunale), il secondo motivo di appello principale
(incentrato sulla quota di i.v.a. da riconoscere sul danno liquidato), nonché il terzo e quarto motivo dell'appello principale (inerenti al rapporto con la liquidazione del danno operata dalla compagnia assicurativa e alla richiesta di manleva in caso di condanna al risarcimento).
10. Vanno quindi presi in esame i motivi inerenti alle tre riserve formulate dall'impresa e che il tribunale ha in parte respinto (la prima riserva) e in parte accolto (la seconda e la terza riserva), oggetto dei contrapposti motivi di appello principale dell'impresa (quinto motivo con cui si stigmatizza il mancato accoglimento della prima riserva) e incidentale del (terzo e quarto motivo, rispettivamente CP_1
-18- diretti avverso la mancata considerazione dell'eccezione di decadenza e all'accoglimento della seconda e terza riserva).
11. Va prioritariamente preso in considerazione il terzo motivo di appello incidentale, con il quale il deplora che il tribunale non abbia preso in considerazione l'eccezione di decadenza dalla CP_1 prima riserva che era stata tempestivamente formulata dall'ente territoriale, passando subito ad esaminare nel merito le richieste contenute nelle riserve apposte dall'impresa appaltatrice.
Segnatamente l'appellante incidentale deduce che l'impresa ricevette in consegna i lavori, con la riserva relativa alle pretese “mutate condizioni di accesso al cantiere a seguito del franamento della strada Lozzo-Pian dei buoi “Strada del Genio” in data 15 settembre 2016, vale a dire prima di sottoscrivere il contratto di appalto il 26 settembre successivo, onde – secondo il Comune – “avrebbe dovuto rifiutare o la consegna dei lavori o di assumere il vincolo contrattuale, nel quale il prezzo rimaneva invece fissato in € 155.895 (oltre I.V.A.), altrimenti dovendosi ritenere implicitamente la rinuncia a far valere quantomeno e certamente le riserve nn. 1 e 2, incentrate proprio ed esclusivamente sulle conseguenze delle mutate condizioni di accesso al cantiere”.
In secondo luogo, il Comune osserva che “il S.A.L. n. 1 al 31.3.2017 (cfr. doc. 13 NA s.r.l.), primo atto contabile successivo alla sottoscrizione del contratto, fu sottoscritto in data 11.4.2017 senza alcuna riserva”. In terzo luogo, l'ente appaltante ha dedotto che “l'impresa non ha tempestivamente ripetuto le riserve sul conto finale datato 12 ottobre 2017”.
Va ricordato che la disciplina normativa applicabile ratione temporis alle riserve dell'appalto in questione va rinvenuta, come ritenuto dal tribunale e come concordano anche le parti, negli articoli
190 e 191 d.p.r. 207/2010 (applicabili ex art. 216, comma 17, d.lgs. 50/2016, in quanto il d.m. 7-2-2018
è stato pubblicato in data 15 maggio 2018).
A tenore dell'art. 191, co. 2-3, cit.: “
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo
a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute”.
Ciò posto, va ritenuto che, contrariamente a quanto assume l'appellante incidentale, il tribunale ha preso in esame l'eccezione basata sulla circostanza che la prima riserva non avrebbe potuto essere inserita in sede di contratto, in quanto avrebbe dovuto portare a rifiutare la consegna dei lavori.
Il tribunale, a pagina 15 s. della sentenza ha in proposito testualmente osservato che “Occorre premettere che non è meritevole di accoglimento quanto affermato dall'attore, quando sostiene che “la convenuta ricevette in consegna i lavori, con la riserva relativa alle pretese “mutate condizioni di accesso al cantiere a seguito del franamento
-19- della strada Lozzo-Pian dei buoi “Strada del Genio”, prima (ovvero il 15.9.2016) di sottoscrivere il contratto di appalto in data
26.9.2016. Se dunque tale “novità” era così importante da alterare l'equilibrio economico del contratto, per rispetto del principio di buona fede e di correttezza, l'Impresa avrebbe dovuto rifiutare o la consegna dei lavori o di assumere il vincolo contrattuale, nel quale il prezzo rimaneva invece fissato in € 155.895 (oltre I.V.A.)”. Prima della sottoscrizione del contratto, all'appaltatrice doveva ritenersi preclusa la possibilità di sollevare eccezioni del tipo di quelle che poi sono state inserite nelle riserve, anche perché prima di tale momento non esisteva alcun rapporto giuridico tra le parti, a dispetto del fatto che il cantiere fosse già stato consegnato a NA RL prima della formalizzazione del negozio. Entrando nel dettaglio di ciascuna delle tre riserve apposte dalla convenuta, la prima riserva è stata apposta al S.A.L. finale ed è anche stata inserita anche nel registro di contabilità e, pertanto, sotto l'aspetto formale deve ritenersi legittima e tempestiva, come peraltro espressamente dato atto dal CTU nei chiarimenti che gli sono stati chiesti con ordinanza del 3 giugno 2021”.
È dunque infondata la doglianza con la quale il lamenta la mancata pronuncia sull'eccezione CP_1
come sopra riassunta, trovandosi nella sentenza appellata una risposta all'eccezione di decadenza con un'argomentazione neppure specificatamente sottoposta a critica dalla parte appellante incidentale per quanto riguarda la legittimità della formulazione della riserva in sede di sottoscrizione del contratto (con conseguente irrilevanza della iscrizione nel primo atto successivo).
L'unico profilo di doglianza che non trova una risposta nella motivazione sopra riportata è quello relativo alla mancata tempestiva ripetizione delle riserve sul conto finale datato 12-10-2017 (doc. 26).
Sennonché – come replicato dalla difesa dell'appaltatrice sulla scorta di puntuali riscontri documentali – il documento n. 26 prodotto dal è la “Relazione del direttore dei lavori sul CP_1
conto finale”, documento redatto e sottoscritto dal solo direttore dei lavori, mentre in data 17 ottobre
2017 risulta documentalmente che l'impresa ha ribadito le riserve nello stato finale dei lavori (già doc.
23 di parte convenuta) per poi esplicarle successivamente in data 24 ottobre 2017 (già doc. 24 di parte convenuta).
La correttezza formale delle riserve è stata, del resto, positivamente riscontrata anche dal c.t.u., il quale ha riferito che “la riserva al S.A.L. n° 1” così come la “riserva al S.A.L. finale risultano essere state inserite anche nel registro di contabilità” (v. relazione integrativa).
In conclusione, sul punto, il terzo motivo di appello incidentale è privo di pregio e va respinto.
12. Si rende pertanto necessario procedere alla disamina nel merito delle tre riserve sollevate dall'impresa.
13. La prima riserva non è stata riconosciuta dal tribunale ed è oggetto del quinto motivo di appello principale dell'appaltatrice.
Il tribunale ha così motivato sul punto: “Sempre il CTU, ad ogni modo, nel merito della prima riserva afferma che
“sulla scorta di quanto risulta dall'andamento dei lavori documentato dagli atti di causa, secondo il criterio che ritiene più idoneo (vedi quesito), evidenzia che l'importo della riserva n. 1 non trova adeguata motivazione e/o giustificazione per le motivazioni sopra esposte ed anche, ma non solo, perché è la stessa Impresa che nella richiesta di proroga (concessa) evidenzia tra l'altro, quali cause, anche le nevicate del mese di ottobre 2016, fattore imponderabile e sufficiente a giustificare la richiesta. Non trova altresì adeguata e giustificata motivazione la riserva sul S.A.L. finale che allo scrivente non risulta
-20- chiara”. Pertanto, stando all'apprezzamento tecnico del CTU, l'importo portato dalla prima riserva non deve essere riconosciuto. Peraltro, nell'integrazione della CTU “Si evidenzia che agli atti di causa sono presenti dei documenti che riguardano comunicazioni intercorse tra Impresa e D.L. antecedenti alla data di ripresa dei lavori (vedi DOC. 29 e DOC. 30). In ogni caso, sempre nel merito della riserva n. 1 valgano le seguenti considerazioni di carattere giuridico, a prescindere dall'apprezzamento tecnico esperito dal CTU. Da un lato l'art. 1655 c.c. prevede che l'organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dell'opera sia appannaggio dell'appaltatore, così come la gestione a rischio di costui. Soprattutto, si tenga presente che, giusta l'art. 1664 c.c., è dato all'appaltatore chiedere la revisione del prezzo dell'appalto solo qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera.
Ebbene, per circostanze imprevedibili devono intendersi fattori che non sia dato prevedere usando la diligenza e la perizia media (Cass. Civ. 10288/1998)”.
Il motivo sostiene che il c.t.u. nella sua relazione aveva in realtà riconosciuto la legittimità e la corretta quantificazione (€ 116.806,62) della riserva n. 1 per l'andamento anomalo del cantiere protrattosi per
48 giorni di lavoro in più rispetto a quelli previsti e concordati, riportando a sostegno di tale assunto quanto riferito a pagina 3 dei chiarimenti (“Lo scrivente CTU nulla eccepisce in via teorica, sull'esplicitazione delle
Riserve e sui calcoli esposti dallo stesso Ctp che fanno riferimento a e/o lodi dallo stesso richiamati, come CP_8 evidenziato nell'esplicazione della riserva e quantifica il danno all'impresa in termini di mancata produttività legata a giorni
29 per quanto riguarda il S.A.L. n. 1 ed a giorni 49 per quanto riguarda il S.A.L. finale”) e sostenendo che il richiamo del tribunale agli articoli 1664 e 1665 sarebbe del tutto “fuorviante e inconferente, posto che l'istituto delle riserve ha proprio ragion d'essere in relazione ad un mutamento delle condizioni sulla base delle quali era stato determinato l'originario valore dell'appalto”.
Il motivo non ha pregio.
Mette conto ricordare che la riserva n. 1 al si riferisce al “ristoro dell'attività produttiva o CP_11
sottoproduttiva” nel periodo dall'inizio dei lavori (15 settembre 2016) alla data di sospensione dei lavori (5 dicembre 2016), in quanto caratterizzato da un “anomalo andamento dei lavori” per la chiusura della strada del Genio e per le difficoltà conseguenti alle avverse condizioni meteorologiche.
La riserva n. 1 al S.A.L. finale aggiorna tale invocato pregiudizio estendendolo al periodo dalla ripresa dei lavori (19 luglio 2017) al completamento degli stessi, per un periodo indicato di 29 gg.
Il brano estrapolato dalla relazione integrativa a chiarimenti depositata dal c.t.u. già denota che l'inciso “in via teorica” - che l'esperto ha avuto cura di inserire – circoscrive la valenza dell'affermazione precedente a una valutazione in via astratta, in quanto l'ing. ha poi svolto, Per_4
riportata la cronologia degli eventi rilevanti, la valutazione secondo cui “nell'ipotesi in cui l'impresa avesse rispettato i termini contrattuali, non sarebbe stato necessario formulare la Riserva o comunque formularla in termini e contenuti diversi”.
Rimane così insuperato quanto rilevato dal c.t.u. nella relazione, ossia che:
- la riserva n. 1 riguarda il tempo che parte dalla data di consegna dei lavori (15/09/2016) fino alla data di sospensione del D.L. (05/12/2016);
-21- - tale riserva invoca un “anomalo andamento dei lavori” ricollegabile alla chiusura della strada del Genio
e alle avverse condizioni meteorologiche e mira a ottenere il riconoscimento di un credito di €
116.806,53, indicando un periodo di 48 giorni quale “maggior tempo occorso per la produzione contrattuale”;
- l'importo del S.A.L. n. 1, che certifica le lavorazioni eseguite fino alla data della sospensione
(5/12/2016) «risulta di € 149.139,73 compresi oneri per la sicurezza di € 15.000,00
(134.139,73+15.000,00)»;
- «di conseguenza la differenza tra l'importo contrattuale che l'Impresa avrebbe dovuto maturare e
l'importo dei lavori maturati fino alla sospensione risulta pari ad € 6.755,27 riferibili a 9 giorni lavorativi di “eventuale mancata produzione” che non possono configurarsi in una richiesta di € 70.523,57».
Resta, in altri termini, accertato che i lavori sono stati portati a termine sostanzialmente nel termine stabilito contrattualmente (60 giorni più 30 giorni di proroga) e, tenuto conto che l'impresa ha dichiaratamente escluso di voler annettere rilievo al periodo di sospensione dei lavori, la prospettazione in ordine alla mancata produttività esce priva di effettivi riscontri e smentita dal ricordato andamento dei lavori.
14. Quanto all'impugnazione incidentale del (quarto motivo di appello incidentale) diretta a CP_1 censurare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto le riserve n. 2 e 3 dell'appaltatore, va osservato quanto segue.
Il motivo stigmatizza che il tribunale abbia recepito acriticamente le valutazioni in proposito espresse dal c.t.u. (“Per quanto riguarda le riserve n. 2 e 3, tali voci di costo sono state ritenute come dovute dall'esperto nominato dal Giudice, per un importo pari a complessivi euro 39.865,13 che dovrà essere riconosciuto all'appaltatore”).
Va in proposito ricordato che la riserva n. 2 era stata formulata per un credito di € 28.820,00 e che la riserva n. 3 concerneva un credito di € 22.970,12, nel mentre il tribunale – sulla scorta dell'opinamento del c.t.u. – ha riconosciuto la riserva n. 2 nella sua integralità (€ 28.820,00) e la riserva n. 3 nel minor importo di € 11.045,13 (di qui il totale complessivo riconosciuto dal tribunale di
€ 39.865,13).
15. Con specifico riguardo alla riserva n. 2 il ricordato che essa si basava sui maggiori costi e CP_1
oneri sostenuti dall'impresa per il noleggio di mezzi di trasporto resosi necessario a seguito della chiusura della strada del Genio, oppone che:
i.) si trattava di evento che rientra nel rischio di impresa;
ii.) l'impresa al momento di sottoscrivere il contratto era già a conoscenza della chiusura della strada del
Genio;
-22- iii.) era comunque presente altra via di accesso (strada della Val Darin), in ordine alla percorribilità della quale il c.t.u. non aveva fornito alcun elemento di riscontro, onde si renderebbe necessario un approfondimento tecnico al riguardo;
iv.) allorquando venne smontato il cantiere l'impresa scelse di utilizzare la strada della Val Darin, pur essendo nelle more stata riaperta la strada del Genio, come era stato chiesto di provare in via testimoniale con il capitolo 22 che il tribunale aveva errato nel non ammettere.
Nessuno di tali rilievi risulta condivisibile.
Non il primo, in quanto si tratta di circostanza imprevedibile e sopravvenuta tale da alterare in maniera rilevante (cfr. art. 1664 c.c.) il prezzo dell'appalto e proprio anche in funzione di tali eventi è predisposto l'istituto della riserva.
Anche il rilievo sub ii.) non è persuasivo, in quanto l'impresa, come sopra già evidenziato, fece espressamente presente la circostanza, appostando la relativa riserva, già in sede di consegna dei lavori, manifestando sin da subito l'idoneità dell'evento a incidere sul prezzo dell'appalto e mettendo pertanto la p.a. in condizione di valutarne l'incidenza ancor prima di concludere l'appalto.
Quanto alla presenza di un'altra via di accesso (rilievo sub iii.), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del il c.t.u. ha chiaramente espresso la sua valutazione, a seguito della CP_1 percorrenza di entrambe le strade di accesso [v. relazione c.t.u. in risposta al punto b) del quesito, pagine 7-8 ove si dà una vivida descrizione del percorso sulla strada della Val Darin: «Al fine di prendere visione della strada detta “Val Darin” in data 07/10/2019 utilizzando un pezzo pick-up dell'Impresa guidato dal
Per. Ind. Ed. e accompagnato dai CC.tt.pp. è stato effettuato il percorso che dal Centro di Persona_3
Auronzo sale verso “Pian dei Buoi”. Il tratto stradale può essere diviso in due parti di cui quello iniziale, per circa il 60/70% molto impervio e scosceso ed uno finale più agevole. Si tratta di una strada completamente sterrata, priva di fondo che presenta numerosi avvallamenti e sconnessioni usata in prevalenza da trattori con rimorchio per trasportare a valle tronchi di legno. In alcuni tratti, pur disponendo di un mezzo adeguato a questo tipo di strade è stato necessario fermare il veicolo e deviare verso monte o valle per evitare di toccare con il fondo del veicolo la sede stradale pena l'arresto del motore.
Il tragitto non è stato assolutamente semplice ed in alcuni punti ha costretto il guidatore ad accelerazioni per superare gli ostacoli provocando di conseguenza sbalzi e sobbalzi per i passeggeri obbligandoli a reggersi alle apposite maniglie per non correre il rischio di battere il capo sul tetto del veicolo. Il tratto finale si presenta in condizioni migliori sia come pendenza che come fondo stradale più livellato e compatto. Come documentato fotograficamente (vedi Allegato D), si tratta comunque di un percorso molto difficile, insidioso e non adatto a tutti. Lo scrivente evidenzia che, viste le condizioni della strada che nel tratto iniziale si può definire un “tratturo”,
i CC.tt.pp. e lo scrivente hanno convenuto sul tornare a valle utilizzando la Strada del Genio precedentemente descritta»].
Se comparata all'esperienza di viaggio sulla strada del Genio (pure precedentemente riportata dall'ausiliare nella sua relazione) esce smentita la doglianza in proposito articolata dal CP_1
-23- dovendosi evidenziare che l'esperto dell'ufficio ha ampiamente motivato – con opinamento peraltro pienamente condivisibile – le difficoltà insite nell'utilizzo dell'unica via di accesso al cantiere e risulta del tutto priva di fondamento la richiesta di un ulteriore supplemento di indagine tecnica in proposito.
Quanto al rilievo sub iv.) si tratta di circostanza del tutto anodina ai fini di causa, in alcun modo idoneamente rivelatrice che quel transito fosse effettivamente più agevole, con conseguente irrilevanza della prova orale in proposito articolata, a fronte del diretto e compiuto accertamento in proposito compiuto dall'ausiliario e già sopra riportato.
16. Il ha peraltro sottoposto a censura anche la quantificazione della riserva n. 2 riconosciuta CP_1
dal tribunale, sostenendo che l'importo astrattamente corretto sarebbe di € 22.772,00, dovendosi scorporare l'i.v.a. delle fatture per il noleggio dei mezzi e correggere il valore per il noleggio del pick-up in ragione dell'importo pro die portato dalla relativa fattura per il numero di giorni (50) per i quali vi è stata la necessità di utilizzare la strada.
Tali deduzioni, tutte documentalmente comprovate (doc. 43: fatture relative ai costi di noleggio), sono fondate, non essendo in dubbio la qualità imprenditoriale della appaltatrice, con conseguente applicazione dell'insegnamento sul punto reso dal giudice di legittimità (Cass. 1688/10; Cass.
22580/22; Cass. 33369/22) e non essendo esse mai state minimamente incontrate dall'impresa, né in questa sede, né in primo grado allorquando pure vennero espresse (cfr. comparsa conclusionale di primo grado).
Va, in conseguenza, rideterminato l'importo del credito da riconoscersi all'appaltatrice per la riserva n. 2 in € 22.772,00 (anziché in € 28.820,00).
Né si tratta di riconoscere un duplice compenso per il medesimo costo: il punto è stato chiarito dal c.t.u. nelle osservazioni (a pagina 21: “l'uso della strada detta “Strada Della Val Da Rin” ha comportato dei costi sia per i tempi di percorrenza, che di caratteristiche della strada, nonché per la necessità di usare mezzi fuori strada, ma NON costituisce duplicazione dei costi. Si tratta infatti di due costi NON sovrapponibili e quindi non quantificabili in termini di differenza tra quelli previsti dall'Impresa al momento della formulazione dell'offerta con quelli che si è trovata a sostenere successivamente alla firma del contratto… L'uso della strada detta “Strada della Val Da Rin” è stata quindi non una scelta dell'Impresa, bensì la sola alternativa per raggiungere il cantiere con uomini e mezzi. La possibilità di percorrere la strada detta “Strada della Val Da Rin” è specificatamente prevista nell'Ordinanza del
R.U.P. con l'uso di mezzi fuoristrada 4x4 (e non vi sono altre possibilità come constatato personalmente dallo scrivente). Per tale motivo lo scrivente ritiene giustificata ed accoglibile la
Riserva n.
2. Non vi sono altre motivazioni sostenibili per NON riconoscere all'Impresa i maggiori costi per noli di veicoli adatti a percorrere la strada detta “Strada della Val Da Rin” sicuramente non previsti
-24- al momento della formulazione dell'offerta.”) e non risulta superato dalla mera deduzione in proposito espressa dalla difesa dell'ente (comparsa di risposta, pag. 31).
17. Quanto alla riserva n. 3, l'appello incidentale del si dirige avverso la quantificazione CP_1 compiuta dal tribunale in € 11.045,13, per i nuovi prezzi per la demolizione dei rivestimenti di qualsiasi tipo (€ 4.978,09) e dei tavolati in gesso rivestito (€ 6.067,04), sostenendo che andrebbe riconosciuta tale ultima voce e non già la prima, in quanto già “ricompresa nel prezzo unitario previsto per le demolizioni delle pareti e già remunerato”.
In proposito il c.t.u. ha espresso la sua valutazione tecnica, alla stregua della considerazione della relazione del direttore dei lavori sul conto finale, e le osservazioni della parte pubblica non risultano adeguatamente dimostrative della circostanza che si trattasse di demolizioni già ricomprese nel prezzo unitario per la demolizione delle pareti. La decisione del tribunale sul punto va confermata.
18. Va a questo punto osservato, quanto alla posizione di Controparte_3
(ora che le domande nei suoi confronti in questo giudizio
[...] Controparte_2
di impugnazione sono state svolte in via subordinata da per l'eventualità Controparte_5
dell'accertamento di una sua responsabilità o corresponsabilità al fine di ottenerne la condanna a essere tenuta indenne (v. conclusione “in via subordinata”). L'accoglimento del primo motivo di appello principale con rigetto della domanda del diretta ad accertare la responsabilità CP_1 dell'impresa comporta che si tratta di domanda da ritenersi assorbita in tale statuizione.
19. In definitiva, in forza di quanto innanzi:
- con riferimento alla questione della domanda risarcitoria del va accolto il primo motivo di CP_1
appello principale, con conseguente assorbimento dei motivi secondo, terzo e quarto e va respinto il primo motivo di appello incidentale, con assorbimento del secondo motivo di appello incidentale, del quinto motivo e del sesto motivo di appello incidentale;
- con riferimento alla questione delle riserve, va respinto il quinto motivo di appello principale (con assorbimento del sesto motivo di appello principale) e il terzo motivo di appello incidentale, con accoglimento, per quanto di ragione, del quarto motivo di appello incidentale.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza va:
- respinta la domanda del al risarcimento del danno, che ha portato il tribunale a CP_12
riconoscere in favore dell'ente territoriale un credito di € 42.308,78 (che non può, in conseguenza, essere riconosciuto);
- accolta la domanda dell'appaltatrice per le riserve riconosciute, ma nella minor somma di € 33.817,13
(22.772+11.045,13);
- va condannato il al pagamento della somma di € 33.817,13 al netto di i.v.a. CP_1
-25- 20. Considerata la parziale riforma della sentenza appellata, va operata una nuova regolamentazione delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della controversia.
In tale chiarita prospettiva, va rilevato che il è risultato soccombente sia sulla sua richiesta CP_1 risarcitoria sia (almeno in parte) sulle riserve, mentre l'impresa è rimasta soccombente sulla prima riserva (del valore di oltre 100.000 euro), onde risulta congruo operare una compensazione parziale delle spese processuali per la quota della metà, mentre la residua metà di tali spese deve seguire la soccombenza del Quanto alle spese della compagnia assicurativa chiamata in causa CP_1
dall'impresa appaltatrice, preso atto della riforma della sentenza di primo grado sulla domanda risarcitoria formulata dal va fatta applicazione del ricevuto insegnamento di legittimità, CP_1
secondo cui “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (v., fra le più recenti, Cass. n. 6144 del 07/03/2024).
21. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione, nei rapporti fra e impresa, dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore CP_1 corrispondente a quello della presente causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000), e in ragione delle attività difensive effettivamente espletate nei due gradi, nei limiti di quanto esposto nelle note spese prodotte. Nei riguardi della compagnia assicurativa, considerata la limitata rilevanza delle questioni inerenti alla sua posizione, vanno liquidati valori tra i minimi e i medi, in ragione delle attività difensive effettivamente espletate nei due gradi.
22. Quanto alle spese inerenti alla c.t.u. e alle consulenze di parte espletate in primo grado la regolamentazione del tribunale può trovare conferma, siccome conseguente alla rispondenza dell'accertamento tecnico agli interessi di entrambi i contendenti.-
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da e da Controparte_5
avverso la sentenza n. 121/2023 del tribunale di Belluno, in parziale riforma Controparte_1
di tale sentenza, che per il resto conferma, così decide:
a) respinge la domanda risarcitoria formulata dal nei confronti di Controparte_1 [...]
e NA s.r.l.; Controparte_5
b) dichiara tenuto e condanna in persona del sindaco pro tempore a Controparte_1
pagare a per il titolo e le causali di cui in motivazione la somma di € Controparte_5
-26- 33.817,13 al netto di i.v.a. oltre agli interessi al saggio legale pro tempore vigente dalla data della domanda al saldo;
c) dichiara compensate fra il e per la quota della metà le Controparte_1 Controparte_5 spese processuali;
d) condanna il come sopra rappresentato a rifondere a l'altra metà CP_1 Controparte_5
di tali spese che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compensi e, quanto al presente grado, in € 9.991,00 per compensi ed € 1.848,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge;
e) condanna il a rifondere a (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_3
giudizio, spese che liquida, quanto al primo grado, in € 7.795,00 per compenso e, quanto al presente grado, in € 6.500,00 per compenso, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge;
f) spese di c.t.u. a carico del e di ciascuna per la metà e spese di CP_1 Controparte_5
c.t.p. a carico di coloro che le hanno anticipate.-
Venezia, 19 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-27-