Art. 22. Disposizioni transitorie per
l'accesso al ruolo dei commissari 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all' articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85 , cosi' come modificato dall'articolo 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario.
Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo. ))
l'accesso al ruolo dei commissari 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all' articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85 , cosi' come modificato dall'articolo 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario.
Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo. ))