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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4174 del R.G. relativo all'anno 2023 riservato per la decisione con ordinanza dell'11.09.2024 , promosso
D A
, nato a [...] il 18\06\1960 (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Palma Blasi sito in Grottaglie (TA) , alla via Caracciolo
n.120, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( C.F. ) , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Graziano De Fazio , sito in Grottaglie al V.le Matteotti n.
41,che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza del 10.09.2025 e per il
P.M. in sede
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 09.08.2023, , premesso di aver contratto in data Parte_1
25.06.2018 matrimonio con esponeva che il Tribunale di Taranto, con decreto di Controparte_1 omologa depositato il 13.12.2022, aveva pronunciato la separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con la moglie. Chiedeva quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con nulla statuendo a titolo di assegno divorzile in Controparte_1 favore della moglie, in assenza dei presupposti di legge.
In sede di accordo tra le parti con cui la separazione giudiziale veniva trasformata in consensuale, oltre a reciproche rinunce a diritti e pretese, veniva previsto l'obbligo in capo al di versare Pt_1 la somma di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie.
ritualmente citata, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 200,00 mensili, e quindi la conferma delle condizioni della separazione come concordate tra le parti, con specifico riferimento al diritto di percepire l'assegno divorzile.
All'udienza di comparizione del 06.02.2024 il Giudice Delegato confermava i provvedimenti della separazione e fissava ex art. 473bis.28 cpc l'udienza di rimessione della causa al Collegio assegnando alle parti i termini di legge .
All'udienza cartolare del 10.09.2025, precisate le conclusioni , la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale , pronunciata con decreto di omologa del
13.12.2022 emesso dal Tribunale di Taranto.
La domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile può essere Controparte_1 accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e
2 costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
3 ***
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi, con riferimento all'attuale condizione reddituale ed economica delle parti che il ricorrente , attualmente di anni sessantacinque, risulta essere percettore di un reddito di pensione di circa 25.000,00 euro lordi annui , pari a circa
1.500,00 euro netti mensili ( cfr mod. 730/2023 ; mod. 730/2022 e mod. 730/2021 in atti) mentre la resistente risulta aver svolto attività lavorativa part-time presso il ristorante sito nel comune di Villa
Castelli denominato “Santa Filomena Sea Food” di Leddera Danilo, con qualifica di commessa , percependo uno stipendio mensile di circa 568,00 euro (cfr buste paga in atti). Successivamente la ha dedotto di essere stata licenziata a far data dal 01.09.2024 , producendo al riguardo lo CP_1 stato occupazionale e lo storico occupazionale, dal quale si evince che la stessa dal 10.09.2024 risulta essere in stato di disoccupazione in conservazione ordinaria .
E' inoltre emerso che il ricorrente, dopo la separazione, ha condotto in locazione un immobile sito in Grottaglie alla Via Pergolesi n.61, ove vive , sostenendo verosimilmente ogni spesa afferente lo stesso (utenze , spese condominiali etc..) .
Quanto alla resistente, risulta risiedere presso un immobile sito in Grottaglie alla via Rubichi n. 58 di sua esclusiva proprietà ed acquistato a seguito della vendita della abitazione rurale sita in MA
NC, alla c.da Specchia Tarantina ove viveva unitamente al ricorrente. In relazione all' immobile acquistato la ha evidenziato che è vetusto e richiede interventi urgenti di straordinaria CP_1 manutenzione, già avviati, ai quali ha dovuto far fronte impiegando le somme ricavate dalla vendita della abitazione rurale sita in MA NC , allegando all'uopo perizia del Geom. Persona_1
(cfr in atti) . La resistente inoltre ha rappresentato di essere proprietaria anche di un piccolo appartamento sito in Grottaglie, totalmente in disuso, sprovvisto di servizi, e non destinabile a locazione , nulla però allegando in merito .
Dalla ulteriore documentazione prodotta dalle parti è inoltre emerso che il è proprietario di Pt_1 un auto utilitaria immatricolata nel settembre 1999 e dalla lista movimenti in atti risulta avere un saldo attivo di circa 18.000,00 euro , derivante dalla vendita di un terreno, mentre la è CP_1 proprietaria di un automobile , una Fiat ND , del 2003, e dagli estratti conto in atti risulta un accantonamento di somme, in precedenza pari a circa 32.000,00 euro mentre allo stato attuale pari a
15.450,00 euro ( cfr all. 7 ricorso e Doc. 4 allegato alla comparsa conclusionale del 04.09.2024 ).
E' altresì emerso il riconoscimento alla di una invalidità civile, da parte di , pari al CP_1 CP_2
68% per la quale non percepisce alcuna indennità, sussistendo quindi la possibilità per la stessa di continuare a svolgere attività lavorativa, compatibilmente con le patologie di cui soffre.
4 Alla luce di tale dati di giudizio, può ritenersi sussistente un divario sia pure contenuto tra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti a sfavore di atteso che la resistente Controparte_1
, dapprima assunta quale commessa part time presso il ristorante “Santa Filomena Sea Food”, attualmente risulta in stato di disoccupazione , e deve far fronte alle spese necessarie per il suo stato di salute , essendo affetta da spondilo disco artrosi cervico-dorso-lombare in poliartrosi /asma bronchiale/ipertensione arteriosa (cfr Doc. verbale di invalidità civile al 68%), oltre al pagamento delle utenze relative all'immobile ove vive, mentre il resistente , pur risultando oberato dal pagamento del canone di locazione di euro 430,00 mensili oltre spese per utenze, percepisce una pensione di vecchiaia la cui entità gli consente di far fronte ad ogni sua esigenza, beneficiando anche di introiti derivanti dallo svolgimento di attività agricola seppur saltuaria e “a nero” , come del resto confermato dallo stesso in atti, avendo evidenziato che “detta attività non è continuativa” e viene svolta per poter far fronte a tutte le spese da sostenere (cfr memoria di replica del 20.09.2024).
Se dunque sussistono giustificate ragioni per riconoscere un assegno divorzile a favore della resistente, al contempo non può non tenersi conto, in termini di quantificazione dello stesso , della breve durata del matrimonio , circa quattro anni, e dal quale per altro non sono nati figli;
della capacità lavorativa che la resistente comunque conserva, nonostante le patologie riconosciutele , e dell'età della stessa, attualmente di anni cinquantasei .
Quindi appare giustificata la quantificazione di tale assegno , a far data dalla pubblicazione della sentenza, nella misura di euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1 confronti di così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Villa Castelli(Br) il 25.06.2018 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli atti Controparte_1 dello stato civile del Comune di Grottaglie dell'anno 2018 al n. 24, Parte II, Serie C;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1 divorzile e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno Parte_1
5 divorzile, a far data dal deposito del presente provvedimento, la somma di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 22.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4174 del R.G. relativo all'anno 2023 riservato per la decisione con ordinanza dell'11.09.2024 , promosso
D A
, nato a [...] il 18\06\1960 (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Palma Blasi sito in Grottaglie (TA) , alla via Caracciolo
n.120, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( C.F. ) , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Graziano De Fazio , sito in Grottaglie al V.le Matteotti n.
41,che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza del 10.09.2025 e per il
P.M. in sede
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 09.08.2023, , premesso di aver contratto in data Parte_1
25.06.2018 matrimonio con esponeva che il Tribunale di Taranto, con decreto di Controparte_1 omologa depositato il 13.12.2022, aveva pronunciato la separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con la moglie. Chiedeva quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con nulla statuendo a titolo di assegno divorzile in Controparte_1 favore della moglie, in assenza dei presupposti di legge.
In sede di accordo tra le parti con cui la separazione giudiziale veniva trasformata in consensuale, oltre a reciproche rinunce a diritti e pretese, veniva previsto l'obbligo in capo al di versare Pt_1 la somma di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie.
ritualmente citata, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 200,00 mensili, e quindi la conferma delle condizioni della separazione come concordate tra le parti, con specifico riferimento al diritto di percepire l'assegno divorzile.
All'udienza di comparizione del 06.02.2024 il Giudice Delegato confermava i provvedimenti della separazione e fissava ex art. 473bis.28 cpc l'udienza di rimessione della causa al Collegio assegnando alle parti i termini di legge .
All'udienza cartolare del 10.09.2025, precisate le conclusioni , la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale , pronunciata con decreto di omologa del
13.12.2022 emesso dal Tribunale di Taranto.
La domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile può essere Controparte_1 accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e
2 costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
3 ***
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi, con riferimento all'attuale condizione reddituale ed economica delle parti che il ricorrente , attualmente di anni sessantacinque, risulta essere percettore di un reddito di pensione di circa 25.000,00 euro lordi annui , pari a circa
1.500,00 euro netti mensili ( cfr mod. 730/2023 ; mod. 730/2022 e mod. 730/2021 in atti) mentre la resistente risulta aver svolto attività lavorativa part-time presso il ristorante sito nel comune di Villa
Castelli denominato “Santa Filomena Sea Food” di Leddera Danilo, con qualifica di commessa , percependo uno stipendio mensile di circa 568,00 euro (cfr buste paga in atti). Successivamente la ha dedotto di essere stata licenziata a far data dal 01.09.2024 , producendo al riguardo lo CP_1 stato occupazionale e lo storico occupazionale, dal quale si evince che la stessa dal 10.09.2024 risulta essere in stato di disoccupazione in conservazione ordinaria .
E' inoltre emerso che il ricorrente, dopo la separazione, ha condotto in locazione un immobile sito in Grottaglie alla Via Pergolesi n.61, ove vive , sostenendo verosimilmente ogni spesa afferente lo stesso (utenze , spese condominiali etc..) .
Quanto alla resistente, risulta risiedere presso un immobile sito in Grottaglie alla via Rubichi n. 58 di sua esclusiva proprietà ed acquistato a seguito della vendita della abitazione rurale sita in MA
NC, alla c.da Specchia Tarantina ove viveva unitamente al ricorrente. In relazione all' immobile acquistato la ha evidenziato che è vetusto e richiede interventi urgenti di straordinaria CP_1 manutenzione, già avviati, ai quali ha dovuto far fronte impiegando le somme ricavate dalla vendita della abitazione rurale sita in MA NC , allegando all'uopo perizia del Geom. Persona_1
(cfr in atti) . La resistente inoltre ha rappresentato di essere proprietaria anche di un piccolo appartamento sito in Grottaglie, totalmente in disuso, sprovvisto di servizi, e non destinabile a locazione , nulla però allegando in merito .
Dalla ulteriore documentazione prodotta dalle parti è inoltre emerso che il è proprietario di Pt_1 un auto utilitaria immatricolata nel settembre 1999 e dalla lista movimenti in atti risulta avere un saldo attivo di circa 18.000,00 euro , derivante dalla vendita di un terreno, mentre la è CP_1 proprietaria di un automobile , una Fiat ND , del 2003, e dagli estratti conto in atti risulta un accantonamento di somme, in precedenza pari a circa 32.000,00 euro mentre allo stato attuale pari a
15.450,00 euro ( cfr all. 7 ricorso e Doc. 4 allegato alla comparsa conclusionale del 04.09.2024 ).
E' altresì emerso il riconoscimento alla di una invalidità civile, da parte di , pari al CP_1 CP_2
68% per la quale non percepisce alcuna indennità, sussistendo quindi la possibilità per la stessa di continuare a svolgere attività lavorativa, compatibilmente con le patologie di cui soffre.
4 Alla luce di tale dati di giudizio, può ritenersi sussistente un divario sia pure contenuto tra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti a sfavore di atteso che la resistente Controparte_1
, dapprima assunta quale commessa part time presso il ristorante “Santa Filomena Sea Food”, attualmente risulta in stato di disoccupazione , e deve far fronte alle spese necessarie per il suo stato di salute , essendo affetta da spondilo disco artrosi cervico-dorso-lombare in poliartrosi /asma bronchiale/ipertensione arteriosa (cfr Doc. verbale di invalidità civile al 68%), oltre al pagamento delle utenze relative all'immobile ove vive, mentre il resistente , pur risultando oberato dal pagamento del canone di locazione di euro 430,00 mensili oltre spese per utenze, percepisce una pensione di vecchiaia la cui entità gli consente di far fronte ad ogni sua esigenza, beneficiando anche di introiti derivanti dallo svolgimento di attività agricola seppur saltuaria e “a nero” , come del resto confermato dallo stesso in atti, avendo evidenziato che “detta attività non è continuativa” e viene svolta per poter far fronte a tutte le spese da sostenere (cfr memoria di replica del 20.09.2024).
Se dunque sussistono giustificate ragioni per riconoscere un assegno divorzile a favore della resistente, al contempo non può non tenersi conto, in termini di quantificazione dello stesso , della breve durata del matrimonio , circa quattro anni, e dal quale per altro non sono nati figli;
della capacità lavorativa che la resistente comunque conserva, nonostante le patologie riconosciutele , e dell'età della stessa, attualmente di anni cinquantasei .
Quindi appare giustificata la quantificazione di tale assegno , a far data dalla pubblicazione della sentenza, nella misura di euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1 confronti di così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Villa Castelli(Br) il 25.06.2018 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli atti Controparte_1 dello stato civile del Comune di Grottaglie dell'anno 2018 al n. 24, Parte II, Serie C;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1 divorzile e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno Parte_1
5 divorzile, a far data dal deposito del presente provvedimento, la somma di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 22.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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