Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2517 R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del
25.2.2025, con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Guido;
Parte_1
ATTORE
E
, in persona del , rappresentato e difeso dall'avv. Tullia Pupo;
Controparte_1 CP_2
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio il deducendone la Parte_1 Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. per il sinistro verificatosi a in data 14.12.2016, alle CP_1 ore 15,30 circa, quando, mentre percorreva a piedi via Riccardo Misasi, giunto all'altezza del civico n. 53, nelle immediate vicinanza del bar denominato “Blis Cafè”, rovinava a terra a causa di un solco, non segnalato o transennato, presente sul marciapiede nel quadrato di terriccio originariamente destinato alla messa a dimora di alberi o piante, riportando lesioni personali al volto per le quali veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_1
Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell'ente convenuto, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
21.200,00, comprensivi del danno biologico, materiale, morale ed esistenziale, ovvero nella somma ritenuta di giustizia.
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La domanda deve essere rigettata.
Come si evince dalla documentazione fotografica in atti, il “solco” nel quale è caduto l'attore si era formato nel terriccio di un'aiuola di forma quadrata e dunque di una porzione di marciapiede, che, nonostante l'assenza di piante al suo interno, non era destinata al transito dei pedoni.
L'aiuola era pienamente visibile e distinguibile dal piano di calpestio, per la presenza non solo di terriccio di colorazione diversa dalle mattonelle di rivestimento del marciapiede, ma soprattutto di piccoli cespugli di erba che creavano delle macchie di colore costituenti elemento di richiamo dell'attenzione del pedone.
Pertanto, considerato anche che il fatto si è verificato in orario pomeridiano (15,30 circa) e dunque in condizioni di luminosità naturale ottimali (come si evince anche dalle riproduzioni fotografiche in atti, risalenti, secondo quanto dedotto dallo stesso attore, al momento immediatamente successivo all'infortunio), deve ritenersi che, ove avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela esigibile dall'utente della strada secondo il principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., l'attore avrebbe potuto agevolmente avvedersi della situazione di pericolo e altrettanto agevolmente evitarla senza alcun disagio, data l'ampiezza del marciapiede (cfr. rilievi fotografici).
Può in definitiva ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione dell'attore e sia da ascrivere unicamente alla sua condotta, idonea ad interrompere il nesso causale riducendo il bene in custodia a mera occasione dell'evento.
CP_ Tanto conduce ad escludere la responsabilità dell' convenuto, in linea con l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella struttura della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con la res in custodia, non necessariamente deve essere abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (come ritenuto da un indirizzo della stessa S.C. oramai superato), ma è sufficiente che sia oggettivamente colposa, ossia che integri una oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 18808/24, 1904/25).
Si reputa conforme a giustizia compensare le spese processuali, tenuto conto delle oscillazioni registratesi anche nella giurisprudenza di legittimità in punto di valutazione della incidenza causale della condotta del danneggiato nell'ambito della responsabilità ex art. 2051
c.c.
pagina 2 di 3 Spese di ctu definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese processuali;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'attore.
Cosenza, 26.5.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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