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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 547/2019 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 547/2019 R.G.A.C., riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 20 giugno 2024, vertente:
TRA Parte_1
p. iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dalla Parte_1 [...]
– già Avvocato Antonio Borraccino ed altri e per Controparte_1 CP_2 essa dall'avv.to Antonio Borraccino, unitamente e disgiuntamene all'Avv. Federico Lerro, giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, Largo Arrigo VII, n. 4;
-Attrice- CONTRO
p. i.v.a. in persona del legale TE P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via S. TE
Anna II Tronco, presso l'Ufficio Affari Legali, rappresentata e difesa dall'avv.to Rosa Lombardo, giusta procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
1 Udienza di precisazione delle conclusioni (20 giugno 2024): Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. Chiedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nessuno era presente per parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione depositato telematicamente il 14 febbraio 2019, la società evocava Parte_1 in lite, innanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che: svolgeva
[...] attività sanitaria in regime di accreditamento istituzionale, come previsto dal D.lgs n. 502 del 30 dicembre del 1992, erogando prestazioni sanitarie in favore degli utenti assistiti, che si presentavano muniti di impegnativa del medico curante;
in particolare, si occupava di prestazioni di diagnostica strumentale di laboratorio specialistico e per tale attività era stata remunerata dal SSN in ragione del tariffario normativamente determinato;
in relazione a detta remunerazione, l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007), al comma 796, lettera o), aveva imposto alle strutture private accreditate di sopportare una decurtazione della remunerazione di misura pari al 2 od al 20 per cento, a seconda della tipologia di prestazioni erogate (c.d. sconto), al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
in ossequio alla normativa regionale in tema di liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie in favore delle strutture accreditate, aveva provveduto all'emissione delle fatture per le prestazioni erogate negli anni dal 2010 al 2013; le somme richieste erano state richieste tutte con la riduzione di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), dell'anzidetta normativa, pur non essendo più legittima l'applicazione della stessa;
pertanto, aveva subito una ingiustificata ed irragionevole decurtazione della remunerazione per i suddetti anni pari a complessivi € 182.020,30; invero, l'applicazione della legge n. 296/2006 doveva essere circoscritta al solo triennio 2007-2009, come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 2 aprile 2009 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10582 del 2018, dacchè per il periodo successivo on andava applicata;
aveva diritto altresì agli interessi moratori di cui al D. Lgs n. 231/2002, atteso che il rapporto obbligatorio intercorrente con la convenuta era di gran lunga successivo alla vigenza del predetto decreto legislativo o, comunque, ne aveva diritto dal momento della proposizione della domanda;
erano, dunque, parzialmente nulli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 c.c., i contratti ex art 8 quinquies, comma 2, del D.lgs n 502/92 e successive modificazioni, nella parte in cui, in manifesta violazione di legge, contemplavano e imponevano la decurtazione prevista all'art 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 per la remunerazione
2 delle prestazioni erogate ben oltre il triennio di vigenza della decurtazione medesima;
aveva subito un rilevante danno patrimoniale corrispondente alla non adeguata remunerazione delle prestazioni autorizzate dal Sistema Sanitario Regionale;
ove il caso non integrava, come ritenuto, un inadempimento contrattuale, lo stesso perfezionava senza dubbio “una fattispecie di responsabilità aquiliana determinata dalla violazione di legge” da parte dell' ovvero configurava una ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.. Chiedeva, pertanto, al Tribunale reggino adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: “1) in via principale, accertata la nullità ex art. 1419 c.c., comma 2, delle clau-sole dei contratti di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui impongono per gli anni 2010-2013 l'ultrattività dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), della Legge n. 256/2006, e dichiarata la loro sostituzione di diritto con la tariffa intera prevista dal nomenclatore tariffario applicabile ratione-temporis per la remunerazione delle prestazioni erogate, dichiarare il parziale inadempimento relativamente alla TE remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010-2013 e, conseguentemente condannare la al pagamento dell'importo di € 182.020,30 pari al TE valore dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze di ogni singola fattura sino al saldo o, comunque, dalla data di deposito del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. come modificato;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per i motivi esposti, condannare la a risarcire il danno patrimoniale patito dal TE [...]
a fronte ed a seguito della illegittima Parte_1 imposizione dell'ultrattività della decurtazione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006 posta in essere dall'Amministrazione regionale per il quadriennio dal 2010 al 2013. Danno quantificato in € 182.020,30 oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, giusta applicazione del novellato 1284 c.c., o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia. 3) in via alternativa alle domande che precedono, sempre per i motivi esposti, condannare la ad indennizzare la TE [...] ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 2041 c.c. dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio dal 2010 al 2013. Indennizzo da quantificarsi nella predetta somma di € 182.020,30 oltre interessi, o nella diversa somma provata e di giustizia. 4) Con vittoria di spese, tra cui il rimborso del contributo unificato, spese generali, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31 maggio 2019, si costituiva l' impugnando e contestando il Controparte_4 contenuto dell'atto introduttivo del giudizio in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via preliminare, eccepiva la prescrizione ex art. 2948, comma 1, n.4, c.c. delle somme richieste in quanto soggette alla prescrizione estintiva quinquennale, evidenziando che nessun atto interruttivo vi era stato prima della notifica dell'atto di citazione. Deduceva, altresì, che: non poteva essere imputato alla convenuta “un inadempimento per prestazioni non scontate per come previsto dalla finanziaria e pagamenti non previsti, né contrattualmente nè ex lege”; errata era l'interpretazione circa la applicabilità del d.Lgs n.231/02 alle prestazioni contrattualizzate sanitarie;
il quantum richiesto era frutto di arbitraria determinazione. Concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale dichiarare in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la a) Prescrizione ex art.2948 comma 1 n.4 della somme richieste. Nel merito, in via gradata, rigettare ogni richiesta in quanto infondata e comunque non provata e conseguentemente condannare la società istante al pagamento delle spese e competenze di giudizio. In via istruttoria ci si oppone ad ogni richiesta ex adverso formulata. Con riserva di ulteriori difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari causa”.
Celebrata innanzi al GOT, il 27 giugno 2019, la prima udienza di comparizione e trattazione, alla stessa veniva dichiarata la contumacia dell' “in quanto non costituita nè comparsa in udienza” e venivano concessi i termini (chiesti dall'attrice) di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. processo verbale di udienza). Depositate le memorie, numero 1 e 2 ex art. 183, comma 6, dalla sola parte attrice, all'udienza del 9.01.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio e per l'emergenza epidemiologica da Sars-Covid 19, le parti chiedevano di poter precisare le conclusioni all'udienza del 26 gennaio 2023, ma il G.o.t., per l'assenza della scrivente ed il carico di ruolo, rinviava la causa all'udienza del 20 settembre 2023 e, dappoi, con decreto del 26 settembre 2023, all'udienza del 16 maggio 2024.
All'udienza del 20 giugno 2024, la parte attrice, unica presente, precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.. Questa Giudice assegnava la causa a sentenza riservando la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – In premessa, occorre revocare la declaratoria di contumacia dell' TE
, erroneamente dichiarata, all'udienza di prima comparizione e trattazione
[...]
4 del 27 giugno 2019, dal G.o.t. istruttore (si veda relativo processo verbale cartaceo). Invero, anche se la convenuta non è comparsa all'udienza anzidetta, la stessa risultava già tempestivamente costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata sul canale telematico in data 31 maggio 2019.
3. – Ciò posto, in prima battuta va esaminata l'eccezione di prescrizione “ex art. 2948 comma 1 n. 4” c.c. “delle somme richieste” ex adverso, sollevata dall'
[...]
, la quale ha addotto che il credito vantato “risalente dal 2010 al TR
2013”, soggetto “alla prescrizione estintiva quinquennale”, sarebbe prescritto ai sensi della norma citata in quanto “l'unico atto interruttivo esistente è quello dell'atto di citazione notificato in data 12.02.2019” (così comparsa di costituzione).
3.1 – Orbene, l'eccezione va respinta avuto riguardo al principio, stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 30546 del 2017, che ha sancito l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario, applicabile alla vicenda sub iudice, trattandosi di situazioni assimilabili, per cui: “La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile)”.
4. – Passando al merito della domanda principale di parziale inadempimento contrattuale dell' “relativamente alla remunerazione delle TE prestazioni erogate nel quadriennio 2010 – 2013”, accertata la “nullità ex art. 1419 c.c., comma 2, delle clausole dei contratti di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui impongono per gli anni 2010-2013 l'ultrattività dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), della Legge n. 256/2006”, la stessa va rigettata per quanto di seguito si osserva.
4.1 – Preliminarmente va rilevato che risultano incontroversi, nella fattispecie sub iudice, sia l'esistenza del rapporto di accreditamento del Laboratorio di analisi centro diagnostico attoreo che i contratti 2010-2011-2012-2013, sulla cui base il suddetto laboratorio ha fondato i pretesi crediti, che risultano regolarmente depositati in
5 giudizio (si vedano documenti allegati al n. 2 fascicolo telematico di parte attrice). L' convenuta non ha contestato neppure le prestazioni sanitarie erogate dalla CP_3 società attrice ovvero la loro appartenenza al settore accreditato.
4.2 – Invero l'oggetto del contendere attiene all'applicazione dello sconto previsto dalla Legge finanziaria per l'anno 2007. Parte convenuta ha infatti asserito che non
“può essere imputato alla convenuta un inadempimento per prestazioni non scontate per come previsto dalla finanziaria e pagamenti non previsti, né contrattualmente né ex lege” (così pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
4.3 – Ebbene, l'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) aveva imposto alle strutture private accreditate di sopportare una decurtazione della remunerazione di misura pari al 2 od al 20 per cento, a seconda della tipologia di prestazioni erogate (c.d. sconto), al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Per effetto di tale disposizione, dal triennio 2007-2009, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale, dovevano quindi praticare uno sconto (rispettivamente del 2 o del 20%) sugli importi indicati, per le prestazioni specialistiche e per quelle di diagnostica di laboratorio.
4.3.1 - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94 del 2 aprile 2009, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della indicata disposizione (sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 cost., anche in relazione all'avvenuto annullamento in sede giurisdizionale del richiamato decreto ministeriale). Dopo aver premesso che sono ammissibili le leggi-provvedimento, «poiché non è vietata l'attrazione alla legge, anche regionale, della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso» e dopo aver sottolineato che «all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge non è di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo, in quanto legislatore e giudice continuano a muoversi su piani diversi», la Corte Costituzionale ha affermato che, nella specie, non risultavano «vulnerati tali principi né quello secondo cui sono censurabili le norme il cui intento non sia quello di stabilire una regola astratta, ma di incidere su di un giudicato, in quanto la norma denunciata, priva di efficacia retroattiva, ha stabilito soltanto la disciplina applicabile per il futuro, prevedendo una regolamentazione della remunerazione delle prestazioni che il legislatore ordinario ha ritenuto di attrarre,
6 temporaneamente, alla sfera legislativa, in virtù di una scelta che neppure può ritenersi irragionevole e manifestamente arbitraria, benché sia stato fatto riferimento a tariffe pregresse».
4.3.2 - La Corte Costituzionale, con successiva decisione n. 243 del 7 luglio 2010, ha ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui impone alle strutture private accreditate con il sistema sanitario nazionale una decurtazione sulle tariffe concernenti la remunerazione delle prestazioni rese per conto del sistema sanitario.
4.3.3 – Esaminando la questione dei limiti temporali di applicazione della legge n. 296/2006 alle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, la Corte di Cassazione, dopo ampio dibattito, è ormai approdata alla univoca conclusione che l'art. 1, comma 796, lett. o), di tale legge, è valevole solo per il triennio 2007-2009, con conseguente inapplicabilità de “tariffario Bindi” alle prestazioni erogate dal 31 dicembre 2009 in poi (si vedano ex plurimis, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 29778 del 2023; Cass. Civ. ord., 18/4/2023, n. 10311; Cass. Civ., ord., 26/05/2022, n. 17014; Cass. Civ., ord., 5/10/2021, n. 27007; Cass. Civ., ord., 12/1/2021, n. 297; Cass. Civ., ord., 30/11/2020, n. 27366; Cass. Civ., 15/10/2020, n. 22317; Cass. Civ., ord., 13/02/2020, n. 3676; Cass. Civ., 4/5/2018, n. 10852). Più precisamente, secondo la Corte regolatrice (si veda Cass. Civ. 02/02/2022 n. 3175) “la complessa, articolata censura, argomentando la tesi secondo cui lo sconto tariffario previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), si estenderebbe oltre il triennio 2007-2009 indicato nell'incipit di esso e osterebbe alla remunerazione a tariffa piena delle prestazioni erogate dagli enti accreditati con il SSN per gli anni successivi sino quantomeno all'approvazione del nuovo tariffario avvenuta con il D.M. 18 ottobre 2012, non si accorda con il quadro di riferimento lumeggiato dalla giurisprudenza di questa Corte - e pure dal giudice amministrativo (Consiglio di Stato 439/2017) - a far tempo da Cass. 10582/2018 e di seguito da Cass. 3676/2020, Cass. 27366/2020, Cass. 297/2021, Cass. 27007/2021 e non offre peraltro spunti degni di decisiva pregnanza per procedere ad una sua rimeditazione”.
4.4 – Ciò acclarato, va tuttavia rappresentato che, ai sensi dell'art.
7.1 di ciascuno dei contratti stipulati, tutti successivi alla pronuncia della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2009, le parti hanno stabilito che “per ciascuna Prestazione Sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente Contratto, l' si obbliga a corrispondere all'erogatore un importo calcolato applicando la tariffa
7 tempo per tempo vigente, come ridotto dagli sconti tariffari previsti dall'articolo 1, co. 796 lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.” (così contratto del 2012, ma di identico tenore è la norma sui corrispettivi dei titoli negoziali del 2010, del 2011 e del 2013). In sostanza, gli odierni contendenti hanno espressamente pattuito, quale corrispettivo di ciascuna prestazione sanitaria, la corresponsione di un importo calcolato facendo applicazione della tariffa regionale tempo per tempo vigente, come ridotto dallo sconto stabilito dall'articolo 1, comma 796 lettera o) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.
4.4.1 – Il Laboratorio attore e l'Asp convenuta hanno, pertanto, previsto, nell'esercizio della loro autonomia privata, di applicare, nella remunerazione delle prestazioni sanitarie rese per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, la tariffa regionale tempo per tempo vigente ridotta dagli sconti previsti dall'art. 1 comma 796 lett. o) della L. n. 296/2006.
4.4.2 - La specifica previsione contrattuale, avente forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c., consente quindi di superare la questione dell'efficacia temporalmente limitata della disposizione, atteso che le parti, si ribadisce, nell'esercizio della loro libertà negoziale, hanno specificamente richiamato l'applicazione degli sconti tariffari previsti dalla norma suindicata per la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese negli anni in questione (nello stesso senso si veda Tribunale di Cosenza n.539/2022, n. 588/2020 e n. 1092/2017).
4.5 – Tenuto conto dell'espressa previsione contrattuale contenuta nelle convenzioni sottoscritte tra le parti del presente giudizio, il corrispettivo delle prestazioni erogate dalla parte attrice deve ritenersi correttamente determinato applicando lo sconto stabilito dall'articolo 1, comma 796 lettera o) della Legge 27.12.2006 n. 296. Conseguendone il respingimento di quanto chiesto.
4.6 – Priva di pregio è altresì la richiesta di declaratoria di parziale nullità dei menzionati contratti non ricorrendo alcuna ipotesi di nullità ex artt. 1418-1419 c.c..
4.6.1 - La nullità non deriva neppure dal rinvio nella pattuizione ad una legge non più efficace, posto che da un lato è legittima la tecnica di redazione delle clausole contrattuali per relationem e dall'altro nessuna disposizione normativa prescrive la sanzione della nullità qualora nel regolamento contrattuale si rinvii a fonti non più in vigore. Con ogni evidenza, si deve rilevare allora che non ricorre alcuna ipotesi di nullità non essendovi alcuna disposizione in tal senso, posto che la nullità invocata opera solo in ipotesi tassativamente previste dalla legge e in violazione di norme
8 imperative inderogabili (in tema, su domanda analoga, Corte Appello Bari, sent. 24/03/2021 n.579).
5. – Infondata è la domanda subordinata di risarcimento del “danno patrimoniale patito” spiegata dal Laboratorio di analisi centro diagnostico Parte_1
“a fronte ed a seguito della illegittima imposizione dell'ultrattività della decurtazione
[...] tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006”.
5.1 – Sulla scorta di quanto sopra evidenziato,recte dell'espressa previsione contrattuale nell'ambito dei poteri di autonomia negoziale delle parti, e, quindi, della stabilita decurtazione delle tariffe tramite il richiamo alla legge finanziaria 2007, non vi è prova di alcuna imposizione arbitraria della medesima decurtazione oltre il triennio 2007-2009 (che, per parte attrice, consumerebbe la condotta illecita) ovvero di violazione di legge o di danno ingiusto.
6. – Va rigettata l'ulteriore, ed alternativa, domanda di parte attrice, di condanna della convenuta “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio dal 2010 al 2013”.
6.1 - Nessun ingiustificato arricchimento è da ravvisarsi nella fattispecie, atteso che l' ha pagato il dovuto risultante dal regolamento contrattuale, vincolante tra le CP_3 parti.
7. – Le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del respingimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, del carattere controverso delle questioni trattate nonché dell'applicazione di giurisprudenza nomofilattica e di merito formatasi nel corso del processo.
P.Q.M
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa n. 547/2019 R.G.A.C. proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, contro , disattesa ogni Controparte_4 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca la declaratoria di contumacia dell' Controparte_4
;
[...]
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;
- rigetta tutte le domande spiegate da parte attrice;
9 - compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria, 7 aprile 2025
10
Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 547/2019 R.G.A.C., riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 20 giugno 2024, vertente:
TRA Parte_1
p. iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dalla Parte_1 [...]
– già Avvocato Antonio Borraccino ed altri e per Controparte_1 CP_2 essa dall'avv.to Antonio Borraccino, unitamente e disgiuntamene all'Avv. Federico Lerro, giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, Largo Arrigo VII, n. 4;
-Attrice- CONTRO
p. i.v.a. in persona del legale TE P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via S. TE
Anna II Tronco, presso l'Ufficio Affari Legali, rappresentata e difesa dall'avv.to Rosa Lombardo, giusta procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
1 Udienza di precisazione delle conclusioni (20 giugno 2024): Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. Chiedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nessuno era presente per parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione depositato telematicamente il 14 febbraio 2019, la società evocava Parte_1 in lite, innanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che: svolgeva
[...] attività sanitaria in regime di accreditamento istituzionale, come previsto dal D.lgs n. 502 del 30 dicembre del 1992, erogando prestazioni sanitarie in favore degli utenti assistiti, che si presentavano muniti di impegnativa del medico curante;
in particolare, si occupava di prestazioni di diagnostica strumentale di laboratorio specialistico e per tale attività era stata remunerata dal SSN in ragione del tariffario normativamente determinato;
in relazione a detta remunerazione, l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007), al comma 796, lettera o), aveva imposto alle strutture private accreditate di sopportare una decurtazione della remunerazione di misura pari al 2 od al 20 per cento, a seconda della tipologia di prestazioni erogate (c.d. sconto), al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
in ossequio alla normativa regionale in tema di liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie in favore delle strutture accreditate, aveva provveduto all'emissione delle fatture per le prestazioni erogate negli anni dal 2010 al 2013; le somme richieste erano state richieste tutte con la riduzione di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), dell'anzidetta normativa, pur non essendo più legittima l'applicazione della stessa;
pertanto, aveva subito una ingiustificata ed irragionevole decurtazione della remunerazione per i suddetti anni pari a complessivi € 182.020,30; invero, l'applicazione della legge n. 296/2006 doveva essere circoscritta al solo triennio 2007-2009, come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 2 aprile 2009 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10582 del 2018, dacchè per il periodo successivo on andava applicata;
aveva diritto altresì agli interessi moratori di cui al D. Lgs n. 231/2002, atteso che il rapporto obbligatorio intercorrente con la convenuta era di gran lunga successivo alla vigenza del predetto decreto legislativo o, comunque, ne aveva diritto dal momento della proposizione della domanda;
erano, dunque, parzialmente nulli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 c.c., i contratti ex art 8 quinquies, comma 2, del D.lgs n 502/92 e successive modificazioni, nella parte in cui, in manifesta violazione di legge, contemplavano e imponevano la decurtazione prevista all'art 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 per la remunerazione
2 delle prestazioni erogate ben oltre il triennio di vigenza della decurtazione medesima;
aveva subito un rilevante danno patrimoniale corrispondente alla non adeguata remunerazione delle prestazioni autorizzate dal Sistema Sanitario Regionale;
ove il caso non integrava, come ritenuto, un inadempimento contrattuale, lo stesso perfezionava senza dubbio “una fattispecie di responsabilità aquiliana determinata dalla violazione di legge” da parte dell' ovvero configurava una ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.. Chiedeva, pertanto, al Tribunale reggino adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: “1) in via principale, accertata la nullità ex art. 1419 c.c., comma 2, delle clau-sole dei contratti di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui impongono per gli anni 2010-2013 l'ultrattività dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), della Legge n. 256/2006, e dichiarata la loro sostituzione di diritto con la tariffa intera prevista dal nomenclatore tariffario applicabile ratione-temporis per la remunerazione delle prestazioni erogate, dichiarare il parziale inadempimento relativamente alla TE remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010-2013 e, conseguentemente condannare la al pagamento dell'importo di € 182.020,30 pari al TE valore dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze di ogni singola fattura sino al saldo o, comunque, dalla data di deposito del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. come modificato;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per i motivi esposti, condannare la a risarcire il danno patrimoniale patito dal TE [...]
a fronte ed a seguito della illegittima Parte_1 imposizione dell'ultrattività della decurtazione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006 posta in essere dall'Amministrazione regionale per il quadriennio dal 2010 al 2013. Danno quantificato in € 182.020,30 oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, giusta applicazione del novellato 1284 c.c., o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia. 3) in via alternativa alle domande che precedono, sempre per i motivi esposti, condannare la ad indennizzare la TE [...] ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 2041 c.c. dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio dal 2010 al 2013. Indennizzo da quantificarsi nella predetta somma di € 182.020,30 oltre interessi, o nella diversa somma provata e di giustizia. 4) Con vittoria di spese, tra cui il rimborso del contributo unificato, spese generali, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31 maggio 2019, si costituiva l' impugnando e contestando il Controparte_4 contenuto dell'atto introduttivo del giudizio in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via preliminare, eccepiva la prescrizione ex art. 2948, comma 1, n.4, c.c. delle somme richieste in quanto soggette alla prescrizione estintiva quinquennale, evidenziando che nessun atto interruttivo vi era stato prima della notifica dell'atto di citazione. Deduceva, altresì, che: non poteva essere imputato alla convenuta “un inadempimento per prestazioni non scontate per come previsto dalla finanziaria e pagamenti non previsti, né contrattualmente nè ex lege”; errata era l'interpretazione circa la applicabilità del d.Lgs n.231/02 alle prestazioni contrattualizzate sanitarie;
il quantum richiesto era frutto di arbitraria determinazione. Concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale dichiarare in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la a) Prescrizione ex art.2948 comma 1 n.4 della somme richieste. Nel merito, in via gradata, rigettare ogni richiesta in quanto infondata e comunque non provata e conseguentemente condannare la società istante al pagamento delle spese e competenze di giudizio. In via istruttoria ci si oppone ad ogni richiesta ex adverso formulata. Con riserva di ulteriori difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari causa”.
Celebrata innanzi al GOT, il 27 giugno 2019, la prima udienza di comparizione e trattazione, alla stessa veniva dichiarata la contumacia dell' “in quanto non costituita nè comparsa in udienza” e venivano concessi i termini (chiesti dall'attrice) di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. processo verbale di udienza). Depositate le memorie, numero 1 e 2 ex art. 183, comma 6, dalla sola parte attrice, all'udienza del 9.01.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio e per l'emergenza epidemiologica da Sars-Covid 19, le parti chiedevano di poter precisare le conclusioni all'udienza del 26 gennaio 2023, ma il G.o.t., per l'assenza della scrivente ed il carico di ruolo, rinviava la causa all'udienza del 20 settembre 2023 e, dappoi, con decreto del 26 settembre 2023, all'udienza del 16 maggio 2024.
All'udienza del 20 giugno 2024, la parte attrice, unica presente, precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.. Questa Giudice assegnava la causa a sentenza riservando la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – In premessa, occorre revocare la declaratoria di contumacia dell' TE
, erroneamente dichiarata, all'udienza di prima comparizione e trattazione
[...]
4 del 27 giugno 2019, dal G.o.t. istruttore (si veda relativo processo verbale cartaceo). Invero, anche se la convenuta non è comparsa all'udienza anzidetta, la stessa risultava già tempestivamente costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata sul canale telematico in data 31 maggio 2019.
3. – Ciò posto, in prima battuta va esaminata l'eccezione di prescrizione “ex art. 2948 comma 1 n. 4” c.c. “delle somme richieste” ex adverso, sollevata dall'
[...]
, la quale ha addotto che il credito vantato “risalente dal 2010 al TR
2013”, soggetto “alla prescrizione estintiva quinquennale”, sarebbe prescritto ai sensi della norma citata in quanto “l'unico atto interruttivo esistente è quello dell'atto di citazione notificato in data 12.02.2019” (così comparsa di costituzione).
3.1 – Orbene, l'eccezione va respinta avuto riguardo al principio, stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 30546 del 2017, che ha sancito l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario, applicabile alla vicenda sub iudice, trattandosi di situazioni assimilabili, per cui: “La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile)”.
4. – Passando al merito della domanda principale di parziale inadempimento contrattuale dell' “relativamente alla remunerazione delle TE prestazioni erogate nel quadriennio 2010 – 2013”, accertata la “nullità ex art. 1419 c.c., comma 2, delle clausole dei contratti di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui impongono per gli anni 2010-2013 l'ultrattività dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), della Legge n. 256/2006”, la stessa va rigettata per quanto di seguito si osserva.
4.1 – Preliminarmente va rilevato che risultano incontroversi, nella fattispecie sub iudice, sia l'esistenza del rapporto di accreditamento del Laboratorio di analisi centro diagnostico attoreo che i contratti 2010-2011-2012-2013, sulla cui base il suddetto laboratorio ha fondato i pretesi crediti, che risultano regolarmente depositati in
5 giudizio (si vedano documenti allegati al n. 2 fascicolo telematico di parte attrice). L' convenuta non ha contestato neppure le prestazioni sanitarie erogate dalla CP_3 società attrice ovvero la loro appartenenza al settore accreditato.
4.2 – Invero l'oggetto del contendere attiene all'applicazione dello sconto previsto dalla Legge finanziaria per l'anno 2007. Parte convenuta ha infatti asserito che non
“può essere imputato alla convenuta un inadempimento per prestazioni non scontate per come previsto dalla finanziaria e pagamenti non previsti, né contrattualmente né ex lege” (così pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
4.3 – Ebbene, l'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) aveva imposto alle strutture private accreditate di sopportare una decurtazione della remunerazione di misura pari al 2 od al 20 per cento, a seconda della tipologia di prestazioni erogate (c.d. sconto), al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Per effetto di tale disposizione, dal triennio 2007-2009, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale, dovevano quindi praticare uno sconto (rispettivamente del 2 o del 20%) sugli importi indicati, per le prestazioni specialistiche e per quelle di diagnostica di laboratorio.
4.3.1 - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94 del 2 aprile 2009, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della indicata disposizione (sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 cost., anche in relazione all'avvenuto annullamento in sede giurisdizionale del richiamato decreto ministeriale). Dopo aver premesso che sono ammissibili le leggi-provvedimento, «poiché non è vietata l'attrazione alla legge, anche regionale, della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso» e dopo aver sottolineato che «all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge non è di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo, in quanto legislatore e giudice continuano a muoversi su piani diversi», la Corte Costituzionale ha affermato che, nella specie, non risultavano «vulnerati tali principi né quello secondo cui sono censurabili le norme il cui intento non sia quello di stabilire una regola astratta, ma di incidere su di un giudicato, in quanto la norma denunciata, priva di efficacia retroattiva, ha stabilito soltanto la disciplina applicabile per il futuro, prevedendo una regolamentazione della remunerazione delle prestazioni che il legislatore ordinario ha ritenuto di attrarre,
6 temporaneamente, alla sfera legislativa, in virtù di una scelta che neppure può ritenersi irragionevole e manifestamente arbitraria, benché sia stato fatto riferimento a tariffe pregresse».
4.3.2 - La Corte Costituzionale, con successiva decisione n. 243 del 7 luglio 2010, ha ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui impone alle strutture private accreditate con il sistema sanitario nazionale una decurtazione sulle tariffe concernenti la remunerazione delle prestazioni rese per conto del sistema sanitario.
4.3.3 – Esaminando la questione dei limiti temporali di applicazione della legge n. 296/2006 alle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, la Corte di Cassazione, dopo ampio dibattito, è ormai approdata alla univoca conclusione che l'art. 1, comma 796, lett. o), di tale legge, è valevole solo per il triennio 2007-2009, con conseguente inapplicabilità de “tariffario Bindi” alle prestazioni erogate dal 31 dicembre 2009 in poi (si vedano ex plurimis, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 29778 del 2023; Cass. Civ. ord., 18/4/2023, n. 10311; Cass. Civ., ord., 26/05/2022, n. 17014; Cass. Civ., ord., 5/10/2021, n. 27007; Cass. Civ., ord., 12/1/2021, n. 297; Cass. Civ., ord., 30/11/2020, n. 27366; Cass. Civ., 15/10/2020, n. 22317; Cass. Civ., ord., 13/02/2020, n. 3676; Cass. Civ., 4/5/2018, n. 10852). Più precisamente, secondo la Corte regolatrice (si veda Cass. Civ. 02/02/2022 n. 3175) “la complessa, articolata censura, argomentando la tesi secondo cui lo sconto tariffario previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), si estenderebbe oltre il triennio 2007-2009 indicato nell'incipit di esso e osterebbe alla remunerazione a tariffa piena delle prestazioni erogate dagli enti accreditati con il SSN per gli anni successivi sino quantomeno all'approvazione del nuovo tariffario avvenuta con il D.M. 18 ottobre 2012, non si accorda con il quadro di riferimento lumeggiato dalla giurisprudenza di questa Corte - e pure dal giudice amministrativo (Consiglio di Stato 439/2017) - a far tempo da Cass. 10582/2018 e di seguito da Cass. 3676/2020, Cass. 27366/2020, Cass. 297/2021, Cass. 27007/2021 e non offre peraltro spunti degni di decisiva pregnanza per procedere ad una sua rimeditazione”.
4.4 – Ciò acclarato, va tuttavia rappresentato che, ai sensi dell'art.
7.1 di ciascuno dei contratti stipulati, tutti successivi alla pronuncia della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2009, le parti hanno stabilito che “per ciascuna Prestazione Sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente Contratto, l' si obbliga a corrispondere all'erogatore un importo calcolato applicando la tariffa
7 tempo per tempo vigente, come ridotto dagli sconti tariffari previsti dall'articolo 1, co. 796 lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.” (così contratto del 2012, ma di identico tenore è la norma sui corrispettivi dei titoli negoziali del 2010, del 2011 e del 2013). In sostanza, gli odierni contendenti hanno espressamente pattuito, quale corrispettivo di ciascuna prestazione sanitaria, la corresponsione di un importo calcolato facendo applicazione della tariffa regionale tempo per tempo vigente, come ridotto dallo sconto stabilito dall'articolo 1, comma 796 lettera o) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.
4.4.1 – Il Laboratorio attore e l'Asp convenuta hanno, pertanto, previsto, nell'esercizio della loro autonomia privata, di applicare, nella remunerazione delle prestazioni sanitarie rese per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, la tariffa regionale tempo per tempo vigente ridotta dagli sconti previsti dall'art. 1 comma 796 lett. o) della L. n. 296/2006.
4.4.2 - La specifica previsione contrattuale, avente forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c., consente quindi di superare la questione dell'efficacia temporalmente limitata della disposizione, atteso che le parti, si ribadisce, nell'esercizio della loro libertà negoziale, hanno specificamente richiamato l'applicazione degli sconti tariffari previsti dalla norma suindicata per la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese negli anni in questione (nello stesso senso si veda Tribunale di Cosenza n.539/2022, n. 588/2020 e n. 1092/2017).
4.5 – Tenuto conto dell'espressa previsione contrattuale contenuta nelle convenzioni sottoscritte tra le parti del presente giudizio, il corrispettivo delle prestazioni erogate dalla parte attrice deve ritenersi correttamente determinato applicando lo sconto stabilito dall'articolo 1, comma 796 lettera o) della Legge 27.12.2006 n. 296. Conseguendone il respingimento di quanto chiesto.
4.6 – Priva di pregio è altresì la richiesta di declaratoria di parziale nullità dei menzionati contratti non ricorrendo alcuna ipotesi di nullità ex artt. 1418-1419 c.c..
4.6.1 - La nullità non deriva neppure dal rinvio nella pattuizione ad una legge non più efficace, posto che da un lato è legittima la tecnica di redazione delle clausole contrattuali per relationem e dall'altro nessuna disposizione normativa prescrive la sanzione della nullità qualora nel regolamento contrattuale si rinvii a fonti non più in vigore. Con ogni evidenza, si deve rilevare allora che non ricorre alcuna ipotesi di nullità non essendovi alcuna disposizione in tal senso, posto che la nullità invocata opera solo in ipotesi tassativamente previste dalla legge e in violazione di norme
8 imperative inderogabili (in tema, su domanda analoga, Corte Appello Bari, sent. 24/03/2021 n.579).
5. – Infondata è la domanda subordinata di risarcimento del “danno patrimoniale patito” spiegata dal Laboratorio di analisi centro diagnostico Parte_1
“a fronte ed a seguito della illegittima imposizione dell'ultrattività della decurtazione
[...] tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006”.
5.1 – Sulla scorta di quanto sopra evidenziato,recte dell'espressa previsione contrattuale nell'ambito dei poteri di autonomia negoziale delle parti, e, quindi, della stabilita decurtazione delle tariffe tramite il richiamo alla legge finanziaria 2007, non vi è prova di alcuna imposizione arbitraria della medesima decurtazione oltre il triennio 2007-2009 (che, per parte attrice, consumerebbe la condotta illecita) ovvero di violazione di legge o di danno ingiusto.
6. – Va rigettata l'ulteriore, ed alternativa, domanda di parte attrice, di condanna della convenuta “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio dal 2010 al 2013”.
6.1 - Nessun ingiustificato arricchimento è da ravvisarsi nella fattispecie, atteso che l' ha pagato il dovuto risultante dal regolamento contrattuale, vincolante tra le CP_3 parti.
7. – Le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del respingimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, del carattere controverso delle questioni trattate nonché dell'applicazione di giurisprudenza nomofilattica e di merito formatasi nel corso del processo.
P.Q.M
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa n. 547/2019 R.G.A.C. proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, contro , disattesa ogni Controparte_4 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca la declaratoria di contumacia dell' Controparte_4
;
[...]
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;
- rigetta tutte le domande spiegate da parte attrice;
9 - compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria, 7 aprile 2025
10
Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello