Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 2135/2023
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2135/2023 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. e P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
OGGETTO: persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CAMPIDOGLIO GIOVANNI, dall'Avv.to CONSO ANDREA Intermediazione
mobiliare(fondi di e dall'Avvocato FEDERICO PANDISCIA per procura in atti invest., gestione ATTRICE
risparmio, etc) c o n t r o
Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) e
C.F._2 (C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to
BRAMBILLA PISONI ALESSANDRO per procura in atti
RESISTENTI
In punto: Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio,
etc)
CONCLUSIONI
Della ricorrente
“Voglia il Tribunale di Bergamo Ill.mo, respinta ogni diversa domanda
ed eccezione ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, così giudicare:
1. accertare e dichiarare la piena correttezza della condotta della
ricorrente in relazione ai fatti per cui è causa e l'inesistenza di Parte_1
qualsivoglia credito dei Signori e , a titolo risarcitorio, Parte_2 Parte_3
indennitario o altro, stante l'infondatezza e la mancanza di prova delle loro
pretese, mandando esente la ricorrente da qualsivoglia addebito o responsabilità,
per le ragioni in atti e, comunque, con la migliore statuizione;
2. per l'effetto, respingere tutte le domande, eccezioni ed istanze (anche
istruttorie) formulate dai Signori e nei confronti della Parte_2 Parte_3
ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, Parte_1
comunque, non provate, per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore
statuizione;
3. in ogni caso, condannare i Signori e , in Parte_2 Parte_3
via tra di loro solidale, alternativa o pro quota, a rifondere alla ricorrente le
spese ed i compensi del presente giudizio, oltre agli accessori di legge.”
Dei resistenti
“Piaccia al Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza eccezione e
deduzione
Nel merito
Respingere ogni domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e
diritto. - 3 -
In via riconvenzionale
Previo accertamento della responsabilità di per i Parte_1
danni causati alla Sig.ra per l'indebita diminuzione del valore delle Parte_2
loro quote, condannare a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento Pt_2
della ricorrente agli obblighi di gestione diligente del Fondo Europa Immobiliare
N. 1, l'importo di € 160.615,45 (determinato moltiplicando l'importo di €
120,4476 per il numero di 1.375 - le quote possedute) o quel diverso importo
maggiore o minore che verrà determinato quale di giustizia in corso di causa.
Previo accertamento della responsabilità di per i Parte_1
danni causati al Sig. per l'indebita diminuzione del valore delle sue Parte_3
quote, condannare a corrispondere al Sig. , a Parte_1 Parte_3
titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento della
ricorrente agli obblighi di gestione diligente del Fondo Europa Immobiliare N. 1,
l'importo di € 18.308,04 (determinato moltiplicando l'importo di € 120,4476 per il
numero di 152 - le quote possedute) o quel diverso importo maggiore o minore
che verrà determinato quale di giustizia in corso di causa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre agli
accessori di legge.
Si chiede ammettersi CTU contabile al fine di determinare se gli
eventuali oneri derivanti dalla transazione intercorsa tra con Parte_1
e con i signori ed siano stati Controparte_1 Parte_4 Parte_5 - 4 -
posti a carico del Fondo Europa Immobiliare N. 1 ed, in caso di risposta
affermativa al quesito, determinare quanto tale transazione abbia inciso sul
valore delle singole quote detenute dagli investitori.
In caso di non creduta contestazione in merito alla riferibilità delle
Decisioni dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie n. 3773 del 18 maggio
2021 e n. 4913 dell'11 gennaio 2022, ammettersi interrogatorio di parte
ricorrente nella persona del legale rappresentante pro tempore sui seguenti
capitoli di prova:
1) “Vero che la Decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie
n. 3773 del 18 maggio 2021 vedeva quale parte riferita all'intermediario
[...]
. Parte_1
2) “Vero che la Decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie
n. 4913 dell'11 gennaio 2022 vedeva quale parte riferita all'intermediario
[...]
. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10 marzo
2023 premettendo di aver gestito il fondo comune di Parte_1
investimento immobiliare di tipo chiuso “Europa Immobiliare n. 1” e di aver ricevuto da e da richieste risarcitorie, Parte_2 Parte_3
rispettivamente di euro 165.615,45 e di euro 18.308,04, quali minusvalenze registrate sulle loro quote del fondo, ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare la correttezza del proprio operato nella liquidazione del - 5 -
fondo e l'inesistenza di alcuna responsabilità risarcitoria nei confronti dei quotisti e . Pt_2 Pt_3
Costituendosi in giudizio e hanno Parte_2 Parte_3
preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, con richiesta di fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010;
nel merito hanno richiamato le decisioni n. 3773 del 18 maggio 2021 e n.
4913 dell'11 gennaio 2022 dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, in cui è stato accertato l'inadempimento di agli obblighi di Parte_1
gestione diligente del fondo.
I convenuti hanno, dunque, concluso per il rigetto delle avverse domande ed in via riconvenzionale hanno chiesto al Tribunale di accertare la responsabilità di per i danni agli stessi causati dalla Parte_1
diminuzione del valore delle loro quote del Fondo Europa Immobiliare N.
1, e dunque pari ad euro 160.615,45 per ed euro 18.308,04 per Parte_2
. Parte_3
La causa, a seguito della sospensione per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria e dopo la conversione del rito da semplificato ad ordinario, è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe senza svolgimento di attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I convenuti hanno contestato alla ricorrente di aver gestito il fondo - 6 -
immobiliare “Europa n. 1” in modo non diligente, attesa:
- la scorretta imputazione sul patrimonio del Fondo delle sanzioni irrogate;
i ricorrenti si riferiscono alla multa per la gestione e la vendita di immobili detenuti da società esterovestite, che è stata posta a carico del
Parte patrimonio del Fondo anziché a carico del patrimonio della;
- l'adozione di scelte attinenti al disinvestimento degli immobili non improntate ad un predeterminato e rigoroso processo atto a garantire coerenza e completezza di analisi;
i ricorrenti si riferiscono alla vendita di due immobili adibiti a caserma, più precisamente della piena proprietà di un immobile sito nel Comune di Sala Consilina e della proprietà superficiaria,
sino al 23 aprile 2099, di un immobile sito nel Comune di Rivoli, ceduti ad un valore di molto inferiore rispetto al prezzo di acquisto.
I ricorrenti hanno dunque invocato la responsabilità risarcitoria dell'intermediario per la perdita di valore delle quote del fondo da loro detenute in dipendenza dei comportamenti poco diligenti tenuti da
[...]
nella fase di liquidazione del fondo. Parte_1
*****
In ossequio al principio della c.d. ragione più liquida, l'esame del
Tribunale si limiterà alla contestazione attinente all'imputazione al patrimonio del fondo dei costi connessi all'accertamento con adesione con l'Agenzia delle Entrate per la vendita di immobili detenuti da società
esterovestite. - 7 -
Una tale scelta deriva dal danno reclamato dai convenuti, i quali nell'invocare la perdita di valore delle quote del fondo hanno assunto a riferimento il valore complessivo netto (NAV) del fondo al 31 dicembre
2017, pari ad euro 53.117,070, al quale corrispondeva un valore unitario della quota di euro 468,41 (cfr. relazione annuale di gestione al 31
dicembre 2017 - redatta in data 14 febbraio 2018, doc. 11.2 fascicolo parte attrice).
Dal momento in cui a tale data la vendita delle caserme era già stata perfezionata e nella determinazione del NAV tale operazione immobiliare era stata espressamente considerata, l'esame della domanda riconvenzionale può limitarsi a prendere in considerazione la successiva vicenda dell'accertamento con adesione.
Un tale modus operandi si reputa in ogni caso idoneo anche ai fini dell'esame delle domande attoree, dal momento in cui l'accordo raggiunto con l'agenzia delle entrate e l'imputazione dei relativi costi al fondo è
sufficiente per escludere la correttezza della società di gestione del risparmio nella liquidazione del fondo.
Ciò che si contesta a (subentrata a Parte_1 CP_2
non è dunque l'opportunità economica circa la scelta dell'adesione con l'Agenzia delle Entrate, bensì l'imputazione dei pagamenti effettuati al patrimonio del Fondo.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, il Regolamento di - 8 -
gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Europa Immobiliare n. 1” (doc.
1.2 fascicolo parte attrice),
non pone a carico del fondo le sanzioni/le multe applicate dall'agenzia delle entrate;
ed, infatti al punto 9.1.2 è previsto che “sono a carico del Fondo
tutti gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo, ivi compresa l'imposta
Comunale sugli Immobili detenuti in Italia qualsiasi altro onere fiscale
relativi ad immobili detenuti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, nonché
eventuali ulteriori oneri derivanti da modifiche della normativa fiscale”,
mentre al punto 9.2.3 del predetto Regolamento (relativo alle spese a carico della Società di Gestione) è previsto che “sono a carico della Società di
Gestione tutti gli oneri e le spese non specificatamente indicati come a
carico del Fondo o dei Partecipanti”.
Il Tribunale condivide dunque integralmente le decisioni n. 3773 del
Contr 18 maggio 2021 e n. 4913 dell'11 gennaio 2022 dell' che ha chiaramente stabilito (doc. 4, punto 4, pag. 7) “che il debito per le sanzioni
irrogate non doveva essere imputato sul patrimonio del fondo che, come
previsto dall'art. 36, comma 4, del TUF, è autonomo e distinto da quello
Part della , dovendo di tale debito rispondere, invece, esclusivamente
quest'ultima con il proprio patrimonio. L'irragionevole imputazione del
debito per le sanzioni fiscali sul patrimonio in gestione ha, dunque,
costituito un comportamento contrario all'obbligo di gestire con diligenza
il fondo nell'interesse dei quotisti, perché ha fatto gravare su questi ultimi - 9 -
oneri che dovevano essere sopportati esclusivamente dell'intermediario
con il proprio patrimonio” (doc. 4 e 5 fascicolo parte convenuta).
Il fondamento di una tale decisione si rinviene nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “i fondi comuni di investimento
(nella specie, fondo immobiliare chiuso), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del
1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma
costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è
oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale
ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far
accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si
sostanzia” (cfr. Cass., 8 maggio 2019, n. n.12062; Cass. 10 dicembre 2020,
n. 298889). Conseguentemente, la Corte di Cassazione, con la pronuncia 15
settembre 2020, n. 2988, ha riconosciuto la soggettività passiva della società di gestione del risparmio ai fini ICI (ed ora ai fini IMU) sugli immobili facenti parte del patrimonio separato, contrariamente dunque a quanto stabilito dal Regolamento del fondo sopra riportato.
In ogni caso, ai fini che qui interessano e seguendo il ragionamento logico della Suprema Corte di Cassazione, è alquanto evidente che, stante
“l'appartenenza funzionale dei beni” in capo alla società di gestione del risparmio (cfr. Cass., 7116/2023), le sanzioni applicate dall'Agenzia delle
Entrate a seguito dell'acquisto dei beni immobili non possano gravare sul - 10 -
patrimonio separato del Fondo.
Una volta accertata la scarsa diligenza di nella Parte_1
liquidazione del fondo, si passa ora ad esaminare il profilo del quantum
della domanda risarcitoria.
Come sopra già evidenziato, i ricorrenti hanno reclamato un danno per perdita di valore delle quote del fondo ed hanno assunto a riferimento il valore complessivo netto (NAV) del fondo al 31 dicembre 2017, pari ad euro 53.117,070, al quale corrispondeva un valore unitario della quota di euro 468,41 (cfr. relazione annuale di gestione al 31 dicembre 2017 -
redatta in data 14 febbraio 2018, doc. 11.2 fascicolo parte attrice).
Trattasi di circostanza non contestata in causa che i convenuti, dopo il 31 dicembre 2017, anziché euro 468,41 per quota, hanno, percepito un totale complessivo di euro 347,968, inferiore di euro 120,442 rispetto al valore indicato da nella relazione annuale di gestione al 31 CP_4
dicembre 2017, data nella quale era prevista la liquidazione della quota.
Il Tribunale sul punto fa rilevare quanto segue.
Il Fondo, giunto a scadenza in data 31.12.2017, è stato liquidato ai sensi dell'art. C.
6.3 del Regolamento del Fondo “Liquidazione del Fondo
per Scadenza del Termine di durata”; in data 14.2.2018 il Consiglio di
Amministrazione di ha deliberato, nell'interesse e per Controparte_5
conto dei Beneficiari, “di assumere l'impegno unilaterale irrevocabile a
proseguire la gestione e la definizione dei rapporti imputabili al Fondo - 11 -
ancora pendenti alla data del 28 febbraio 2018, in conformità con quanto
stabilito dall'art. 36, comma 3 del d.lgs. n. 58/1998 (di seguito,
convenzionalmente, il “Mandato Gestorio”), peraltro presentanti contenuti
economici assolutamente marginali, rispetto al patrimonio iniziale del
Part Fondo. In tale contesto, la , sempre nell'interesse e a favore dei
Beneficiari, si è impegnata a provvedere – senza percepire alcun compenso
per le attività svolte – alla gestione dei rapporti attivi e passivi ancora
imputabili in capo al Fondo alla data del 28 febbraio 2018” (cfr.
approvazione del rendiconto finale di liquidazione - doc. 11.3 fascicolo parte attrice).
In questo contesto si colloca la condotta della società di gestione del risparmio dell'accertamento con adesione per la vendita di immobili detenuti da società esterovestite, ed in particolare:
Parte
- la conseguente comunicazione del 13 giugno 2018, con cui la ha reso noto ai quotisti l'accertamento della Guardia di Finanza circa la posizione fiscale di tre società, costituite all'estero, già controllate,
direttamente od indirettamente, dal Fondo a far tempo dal 2005-2006 in poi,
e già liquidate al momento dell'avvio della citata indagine fiscale, nonché
la relativa rettifica del rendiconto di liquidazione (doc. 11.5-11.6 fascicolo parte attrice);
- la mancanza dei presupposti di eseguibilità del rendiconto finale di liquidazione del fondo, in quanto predisposto ed approvato nella totale - 12 -
inconsapevolezza di quanto sarebbe emerso successivamente dall'indagine fiscale, così come accertato con delibera del 28 marzo 2018.
In un tale contesto documentale, la perdita di valore delle quote è
Parte dunque attribuibile alla scelta della di imputare impropriamente i costi connessi all'accertamento con adesione a carico del patrimonio separato del fondo.
Assolutamente inidonea a modificare una tale conclusione risulta l'allegazione di parte attrice, secondo cui i convenuti non avrebbero dimostrato come la diminuzione di valore della quota “sia conseguenza,
non solo immediata e diretta, ma soprattutto esclusiva dei presunti
inadempimenti del gestore, senza che, invece, rilevi il non favorevole
andamento del mercato: a questo proposito, basti osservare che al 31
dicembre 2017, data presa a riferimento dalle controparti, il tasso interno
di rendimento del Fondo era già negativo per il 2,95%”.
Per il principio di c.d. vicinanza della prova, tenuto conto che è stata
Parte propria la a rettificare il rendiconto finale di liquidazione rispetto a quanto indicato nella relazione annuale di gestione al 31 dicembre 2017
proprio in ragione dell'accertamento fiscale in corso, spettava all'odierna attrice allegare precisamente le circostanze alternative che hanno determinato una perdita di valore della quota.
In ogni caso, anche volendo tenere in considerazione un'ulteriore perdita di valore della quota pari al 2,95% per ragioni di crisi del mercato, - 13 -
corrispondente ad euro 13,82 per quota (468,41 x 2,95%), il delta differenziale di euro 106,62 (euro 120,442 – 13,82), in difetto
Parte dell'allegazione da parte della di circostanze alternative si ritiene da addebitare alla condotta dell'attrice di imputazione dei costi connessi all'accertamento con adesione a carico del patrimonio del fondo.
Per l'effetto, tenuto conto che era proprietaria di n. Parte_2
1.375 quote del Fondo Europa Immobiliare 1, il danno subito dalla stessa ammonta ad euro 146.602,5, mentre , essendo proprietario di Parte_3
n. 152 quote del Fondo Europa Immobiliare 1, ha subito un danno che ammonta ad euro 16.206,24.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta tutte le domande di parte attrice;
Parte
2. accertata la condotta scarsamente diligente della nella liquidazione del fondo Europa Immobiliare N.1 e, per l'effetto, condanna a versare a titolo di risarcimento del danno a favore di Parte_1
la somma di euro 146.602,5, ed a favore di la Parte_2 Parte_3
somma di euro 16.206,24;
3. condanna a rimborsare le spese di lite a Parte_1 - 14 -
favore di ed , liquidandone l'ammontare in euro Parte_2 Parte_3
13.430,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 2 gennaio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)