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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8681 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13526/2024 promossa da:
(C.F. ), nato/a a NAPOLI (NA) il 03/01/1972, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to RIBALDONE MARIA ELENA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio degli avv.ti DI LALLO ALESSANDRO e FAZIO SALVATORE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/04/2024 il sig. ha chiesto che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data 21/06/1999, con la sig.ra , da cui ha avuto un figlio, (n. il 21/01/2004), deducendo Controparte_1 Per_1 di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale divenuta definitiva.
All'udienza del 14/05/2025 le parti hanno congiuntamente hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sullo status e veniva disposta la rimessione del fascicolo al giudice titolare per la precisazione delle conclusioni.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 11810/2023 del
27/07/2023, passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai pagina 1 di 2 trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice Istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
in ROMA in data 21/06/1999; Controparte_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di ROMA
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 00569, parte 2, serie A03); rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20/05/2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13526/2024 promossa da:
(C.F. ), nato/a a NAPOLI (NA) il 03/01/1972, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to RIBALDONE MARIA ELENA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio degli avv.ti DI LALLO ALESSANDRO e FAZIO SALVATORE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/04/2024 il sig. ha chiesto che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data 21/06/1999, con la sig.ra , da cui ha avuto un figlio, (n. il 21/01/2004), deducendo Controparte_1 Per_1 di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale divenuta definitiva.
All'udienza del 14/05/2025 le parti hanno congiuntamente hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sullo status e veniva disposta la rimessione del fascicolo al giudice titolare per la precisazione delle conclusioni.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 11810/2023 del
27/07/2023, passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai pagina 1 di 2 trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice Istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
in ROMA in data 21/06/1999; Controparte_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di ROMA
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 00569, parte 2, serie A03); rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20/05/2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi
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