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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10438/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/09/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
) e da C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), entrambi con il proc. dom. avv. MARINI C.F._2
FEDERICA, per procura alle liti allegata al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/10/2016 in
PAGNACCO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7 parte 1, dell'anno 2016;
- dato atto che dal matrimonio è nato il figlio (il 05/08/2018), Per_1
minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1
(VENEZUELA) il 12/01/1989, e , Parte_2
nata a [...]Ù) il 16/09/1988, uniti in matrimonio in data 15 ottobre
2016 in CC (UD), alle seguenti condizioni:
1. dispone che il minore sia affidato in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1
con collocamento paritario alternato tra gli stessi e residenza presso la madre;
2. dispone che, salvo diverso accordo, di regola ciascun genitore terrà con sé
(alternandosi con l'altro di settimana in settimana) secondo il seguente Per_1
calendario mensile:
- settimana 1: dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con riaccompagno a scuola e nella giornata di venerdì, con relativo pernotto;
- settimana 2: dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con riaccompagno a scuola, nonché dal sabato mattina al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
- settimana 3: dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con riaccompagno a scuola e nella giornata di venerdì, con relativo pernotto;
2 - settimana 4: dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con riaccompagno a scuola, nonché dal sabato mattina al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
3. dispone che, al termine del periodo scolastico, ciascun genitore provvederà a riaccompagnare presso l'abitazione dell'altro o dei nonni, oppure presso Per_1
eventuale centro estivo;
4. dispone che, per quanto attiene ai periodi di vacanza scolastici, Per_1
trascorrerà con ciascun genitore 15 (quindici) giorni anche non consecutivi durante quelle estive (da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno), nonché la metà di quelle invernali e pasquali (con alternanza di anno in anno della Vigilia e del
Natale, del Capodanno e del primo gennaio, nonché della Pasqua e del Lunedì
dell'Angelo); dispone, altresì, che i genitori alterneranno fra loro, di anno in anno,
le altre festività infrannuali e gli eventuali “ponti”;
5. dispone, in ogni caso, che ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé Per_1
nelle giornate di competenza dell'altro ogni qual volta il figlio ne faccia richiesta,
previo accordo e compatibilmente con le esigenze di studio e riposo dello stesso e ogni qualvolta l'altro genitore risulti temporaneamente impossibilitato ad occuparsene per ragioni di lavoro o di salute;
6. dispone che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del minore durante i periodi di permanenza di quest'ultimo presso di sé;
7. pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie di natura medica,
scolastica, sportivo ricreativa del figlio, secondo quanto disposto dal Regolamento
dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia protocollato presso il Tribunale
di Udine il 28.8.2015, nella misura del 50% ciascuno;
8. dà atto che l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito al 50% da ciascun genitore;
3 9. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, la somma mensile di Pt_2
€ 300,00 (trecento), annualmente rivalutabile ex indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese secondo le modalità che verranno concordate tra le parti;
10. prende atto che l'autovettura Alfa Romeo 159 targata DZ082FV, intestata al sig. , resterà nella disponibilità esclusiva dello stesso;
parimenti, dà atto Parte_1
che l'autovettura Volkswagen Polo targata FP704ET, intestata alla sig.ra
[...]
resterà a lei assegnata. Dà atto, altresì, che i coniugi provvederanno a Pt_2
loro personali cura e spese al formale passaggio di proprietà dell'auto loro rispettivamente assegnata, obbligandosi reciprocamente sin d'ora ad effettuare le sottoscrizioni e le formalità a ciò eventualmente necessarie;
11. prende atto che, al fine di giungere ad una complessiva sistemazione
“solutorio-compensativa” dei rapporti tra i coniugi, il sig. si impegna a Parte_1
trasferire alla sig.ra in esecuzione degli accordi assunti in sede Parte_2
di separazione e con il mantenimento della garanzia ipotecaria in favore dell'istituto di credito concedente il mutuo per l'acquisto del compendio, la piena proprietà per la quota di 1/2 (un mezzo) indiviso delle seguenti unità immobiliari:
• fabbricato ad uso civile abitazione sito in Via Armando Diaz n. 17, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Treppo Grande (UD), Foglio 5,
Particella 1589, Sub. 18, piano S1-T, cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie catastale totale 115,00 mq, totale escluse aree scoperte 98 mq, R.C. euro 369,27;
• fabbricato ad uso autorimessa sito in Via Armando Diaz n. 17, il tutto censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Treppo Grande (UD), Foglio 5, Particella 1589,
Sub. 12, piano S1, cat. C/6, cl. 4, cons. 21 mq, superficie catastale totale 24,00 mq,
R.C. euro 31,45.
4 • fabbricato ad uso autorimessa sito in Via Armando Diaz n. 17, il tutto censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Treppo Grande (UD), Foglio 5, Particella 1589,
Sub. 15, piano S1, cat. C/6, cl. 4, cons. 21 mq, superficie catastale totale 24,00 mq,
R.C. euro 31,45.
Prende atto che la sig.ra per converso, si impegna a Parte_2
corrispondere al sig. , a titolo di conguaglio, la somma di euro Parte_1
11.288,98.
Prende atto che i ricorrenti concordano che il rogito notarile definitivo di esecuzione del trasferimento immobiliare pattuito dovrà avvenire entro 3 (tre) mesi dalla pubblicazione della presente sentenza di omologa della separazione:
contestualmente, prende atto che la sig.ra si accollerà il residuo Parte_2
mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare e già cointestato ai coniugi presso la
Banca “PrimaCassa Credito Cooperativo FVG Società Cooperativa” e, a tal fine,
dà atto che il sig. si impegna sin d'ora a prestare eventualmente idonea Parte_1
garanzia personale.
Prende atto che le spese notarili, così come qualsiasi altra spesa o onere inerente al trasferimento degli immobili, saranno a carico della sig.ra Parte_2
12. dà atto che, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui al punto che precede, le parti si avvarranno dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987
(nel testo risultante a seguito delle sentenze Corte Cost. n. 154/1999 e n.
202/2003): a tal proposito, prende atto che i coniugi convengono espressamente che il suddetto accordo patrimoniale è elemento essenziale del presente ricorso ed
è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
13. dà atto che le parti si impegnano a mantenere in essere il conto corrente cointestato n. 000023048942 acceso presso Banca PrimaCassa, filiale di
5 Martignacco, sino al definitivo accollo del residuo mutuo ipotecario da parte della sig.ra nelle more, dà atto che quest'ultima provvederà al Parte_2
pagamento integrale delle maturande rate che verranno addebitate sul conto stesso;
14. prende atto che le parti concordano, altresì, che le rate residue del finanziamento n. 990026105, stipulato in data 13.06.2019 e cointestato tra i coniugi, verranno poste a carico esclusivo della sig.ra già a Parte_2
decorrere dalla sottoscrizione del ricorso;
15. prende atto che con l'adempimento di tutto quanto sopra indicato, le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza economica tra loro intercorrente e,
pertanto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione;
16. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAGNACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 7, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 20/01/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
6
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10438/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/09/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
) e da C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), entrambi con il proc. dom. avv. MARINI C.F._2
FEDERICA, per procura alle liti allegata al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/10/2016 in
PAGNACCO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7 parte 1, dell'anno 2016;
- dato atto che dal matrimonio è nato il figlio (il 05/08/2018), Per_1
minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1
(VENEZUELA) il 12/01/1989, e , Parte_2
nata a [...]Ù) il 16/09/1988, uniti in matrimonio in data 15 ottobre
2016 in CC (UD), alle seguenti condizioni:
1. dispone che il minore sia affidato in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1
con collocamento paritario alternato tra gli stessi e residenza presso la madre;
2. dispone che, salvo diverso accordo, di regola ciascun genitore terrà con sé
(alternandosi con l'altro di settimana in settimana) secondo il seguente Per_1
calendario mensile:
- settimana 1: dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con riaccompagno a scuola e nella giornata di venerdì, con relativo pernotto;
- settimana 2: dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con riaccompagno a scuola, nonché dal sabato mattina al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
- settimana 3: dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con riaccompagno a scuola e nella giornata di venerdì, con relativo pernotto;
2 - settimana 4: dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con riaccompagno a scuola, nonché dal sabato mattina al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
3. dispone che, al termine del periodo scolastico, ciascun genitore provvederà a riaccompagnare presso l'abitazione dell'altro o dei nonni, oppure presso Per_1
eventuale centro estivo;
4. dispone che, per quanto attiene ai periodi di vacanza scolastici, Per_1
trascorrerà con ciascun genitore 15 (quindici) giorni anche non consecutivi durante quelle estive (da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno), nonché la metà di quelle invernali e pasquali (con alternanza di anno in anno della Vigilia e del
Natale, del Capodanno e del primo gennaio, nonché della Pasqua e del Lunedì
dell'Angelo); dispone, altresì, che i genitori alterneranno fra loro, di anno in anno,
le altre festività infrannuali e gli eventuali “ponti”;
5. dispone, in ogni caso, che ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé Per_1
nelle giornate di competenza dell'altro ogni qual volta il figlio ne faccia richiesta,
previo accordo e compatibilmente con le esigenze di studio e riposo dello stesso e ogni qualvolta l'altro genitore risulti temporaneamente impossibilitato ad occuparsene per ragioni di lavoro o di salute;
6. dispone che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del minore durante i periodi di permanenza di quest'ultimo presso di sé;
7. pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie di natura medica,
scolastica, sportivo ricreativa del figlio, secondo quanto disposto dal Regolamento
dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia protocollato presso il Tribunale
di Udine il 28.8.2015, nella misura del 50% ciascuno;
8. dà atto che l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito al 50% da ciascun genitore;
3 9. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, la somma mensile di Pt_2
€ 300,00 (trecento), annualmente rivalutabile ex indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese secondo le modalità che verranno concordate tra le parti;
10. prende atto che l'autovettura Alfa Romeo 159 targata DZ082FV, intestata al sig. , resterà nella disponibilità esclusiva dello stesso;
parimenti, dà atto Parte_1
che l'autovettura Volkswagen Polo targata FP704ET, intestata alla sig.ra
[...]
resterà a lei assegnata. Dà atto, altresì, che i coniugi provvederanno a Pt_2
loro personali cura e spese al formale passaggio di proprietà dell'auto loro rispettivamente assegnata, obbligandosi reciprocamente sin d'ora ad effettuare le sottoscrizioni e le formalità a ciò eventualmente necessarie;
11. prende atto che, al fine di giungere ad una complessiva sistemazione
“solutorio-compensativa” dei rapporti tra i coniugi, il sig. si impegna a Parte_1
trasferire alla sig.ra in esecuzione degli accordi assunti in sede Parte_2
di separazione e con il mantenimento della garanzia ipotecaria in favore dell'istituto di credito concedente il mutuo per l'acquisto del compendio, la piena proprietà per la quota di 1/2 (un mezzo) indiviso delle seguenti unità immobiliari:
• fabbricato ad uso civile abitazione sito in Via Armando Diaz n. 17, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Treppo Grande (UD), Foglio 5,
Particella 1589, Sub. 18, piano S1-T, cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie catastale totale 115,00 mq, totale escluse aree scoperte 98 mq, R.C. euro 369,27;
• fabbricato ad uso autorimessa sito in Via Armando Diaz n. 17, il tutto censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Treppo Grande (UD), Foglio 5, Particella 1589,
Sub. 12, piano S1, cat. C/6, cl. 4, cons. 21 mq, superficie catastale totale 24,00 mq,
R.C. euro 31,45.
4 • fabbricato ad uso autorimessa sito in Via Armando Diaz n. 17, il tutto censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Treppo Grande (UD), Foglio 5, Particella 1589,
Sub. 15, piano S1, cat. C/6, cl. 4, cons. 21 mq, superficie catastale totale 24,00 mq,
R.C. euro 31,45.
Prende atto che la sig.ra per converso, si impegna a Parte_2
corrispondere al sig. , a titolo di conguaglio, la somma di euro Parte_1
11.288,98.
Prende atto che i ricorrenti concordano che il rogito notarile definitivo di esecuzione del trasferimento immobiliare pattuito dovrà avvenire entro 3 (tre) mesi dalla pubblicazione della presente sentenza di omologa della separazione:
contestualmente, prende atto che la sig.ra si accollerà il residuo Parte_2
mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare e già cointestato ai coniugi presso la
Banca “PrimaCassa Credito Cooperativo FVG Società Cooperativa” e, a tal fine,
dà atto che il sig. si impegna sin d'ora a prestare eventualmente idonea Parte_1
garanzia personale.
Prende atto che le spese notarili, così come qualsiasi altra spesa o onere inerente al trasferimento degli immobili, saranno a carico della sig.ra Parte_2
12. dà atto che, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui al punto che precede, le parti si avvarranno dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987
(nel testo risultante a seguito delle sentenze Corte Cost. n. 154/1999 e n.
202/2003): a tal proposito, prende atto che i coniugi convengono espressamente che il suddetto accordo patrimoniale è elemento essenziale del presente ricorso ed
è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
13. dà atto che le parti si impegnano a mantenere in essere il conto corrente cointestato n. 000023048942 acceso presso Banca PrimaCassa, filiale di
5 Martignacco, sino al definitivo accollo del residuo mutuo ipotecario da parte della sig.ra nelle more, dà atto che quest'ultima provvederà al Parte_2
pagamento integrale delle maturande rate che verranno addebitate sul conto stesso;
14. prende atto che le parti concordano, altresì, che le rate residue del finanziamento n. 990026105, stipulato in data 13.06.2019 e cointestato tra i coniugi, verranno poste a carico esclusivo della sig.ra già a Parte_2
decorrere dalla sottoscrizione del ricorso;
15. prende atto che con l'adempimento di tutto quanto sopra indicato, le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza economica tra loro intercorrente e,
pertanto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione;
16. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAGNACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 7, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 20/01/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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