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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3737/2022 R.G. TRA
, nato San RI (CE) il 05.02.1952, elett.te dom.to in Casagiove (CE) alla via Parte_1
Roma n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Giamundo dalla quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale alle liti dall'avv.to G. Tellone, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto, CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.2022, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice di dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-000447569 notificata in data 30.4.2022 con cui veniva ingiunto al ricorrente di pagare la complessiva somma di € 19.006,60, comprensiva di spese e oneri, quale sanzione amministrativa per le violazioni relative all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.683 ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2014), con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto e rappresentando di aver proceduto alla rideterminazione della sanzione in ottemperanza alle disposizioni di cui al Msg. n. 3516 del 27.9.22 e ai sensi CP_1 dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. La causa veniva fissata all'odierna udienza in cui parte ricorrente deduceva di aver provveduto al pagamento della sanzione in data 11.1.2025 così come rideterminata allegando all'uopo la quietanza di pagamento e chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. verbale del 14.1.2025).
1 Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente provveduto al pagamento della sanzione rideterminata dall' come CP_1 documentato mediante deposito della quietanza di pagamento relativa al versamento di euro 360, 04 (cfr. fasc. ricorrente). Invero, a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata, l'Istituto ha provveduto alla rideterminazione della sanzione irrogata nella misura pari a € 360, 04 ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, nonché in ottemperanza alle disposizioni di cui al Msg. n. 3516 CP_1 del 27/9/22. Tale procedimento di rettifica, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, è applicato a tutte le violazioni, commesse anteriormente al 2016. La parte ha documentato di aver provveduto in data 11.1.2025 al pagamento della sanzione in esame così come da comunicazione dell' come da modello F24 depositato CP_1 telematicamente nella medesima data (cfr. fasc. telematico). All'istanza di cessata materia del contendere si è associato l' chiedendo la compensazione CP_1 delle spese di lite. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2 Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo provato in atti l'integrale pagamento. Le spese di lite, tenuto conto dell'intervenuto normativo avvenuto in corso di causa e dell'integrale pagamento, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 14/1/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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, nato San RI (CE) il 05.02.1952, elett.te dom.to in Casagiove (CE) alla via Parte_1
Roma n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Giamundo dalla quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale alle liti dall'avv.to G. Tellone, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto, CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.2022, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice di dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-000447569 notificata in data 30.4.2022 con cui veniva ingiunto al ricorrente di pagare la complessiva somma di € 19.006,60, comprensiva di spese e oneri, quale sanzione amministrativa per le violazioni relative all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.683 ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2014), con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto e rappresentando di aver proceduto alla rideterminazione della sanzione in ottemperanza alle disposizioni di cui al Msg. n. 3516 del 27.9.22 e ai sensi CP_1 dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. La causa veniva fissata all'odierna udienza in cui parte ricorrente deduceva di aver provveduto al pagamento della sanzione in data 11.1.2025 così come rideterminata allegando all'uopo la quietanza di pagamento e chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. verbale del 14.1.2025).
1 Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente provveduto al pagamento della sanzione rideterminata dall' come CP_1 documentato mediante deposito della quietanza di pagamento relativa al versamento di euro 360, 04 (cfr. fasc. ricorrente). Invero, a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata, l'Istituto ha provveduto alla rideterminazione della sanzione irrogata nella misura pari a € 360, 04 ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, nonché in ottemperanza alle disposizioni di cui al Msg. n. 3516 CP_1 del 27/9/22. Tale procedimento di rettifica, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, è applicato a tutte le violazioni, commesse anteriormente al 2016. La parte ha documentato di aver provveduto in data 11.1.2025 al pagamento della sanzione in esame così come da comunicazione dell' come da modello F24 depositato CP_1 telematicamente nella medesima data (cfr. fasc. telematico). All'istanza di cessata materia del contendere si è associato l' chiedendo la compensazione CP_1 delle spese di lite. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2 Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo provato in atti l'integrale pagamento. Le spese di lite, tenuto conto dell'intervenuto normativo avvenuto in corso di causa e dell'integrale pagamento, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 14/1/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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