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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 844/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via U. Cavalcanti n. 9, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Borsani che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliata in S. Agata di Militello, Via S. Giuseppe n. 51, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Cinnera Martino che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Emanuele De
Francesco - resistente
Oggetto: riconoscimento lavoro subordinato, retribuzione, TFR.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. In via principale, accertare che il sig. Parte_1
ha intrattenuto ab initio un rapporto lavorativo di natura subordinata con la
[...] CP_1
in persona del suo legale rapp.te p.t e per l'effetto, condannare la resistente, in
[...]
persona del legale rapp.te, a corrispondere, al sig. , la somma di euro 68.147,42 Pt_1
per il periodo compreso tra maggio 2016 ed ottobre 2018, maturate quale paga base,
tredicesima, ratei di tredicesima, festività, ferie non godute e permessi, straordinario
diurno, oltre euro 6.994,28 quale TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria al
soddisfo;
2. in subordine, accertare e dichiarare la natura del rapporto etero diretto tra la
ed il sig. e per l'effetto condannare la resistente, in persona del legale CP_1 Pt_1
1 rapp.te, a corrispondere, al sig. , la somma di euro 68.147,42 per il periodo Pt_1
compreso tra maggio 2016 ed ottobre 2018, maturate quale paga base, tredicesima, ratei
di tredicesima, festività, ferie non godute e permessi, straordinario diurno, oltre euro
6.994,28 quale TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, ovvero alla
somma ritenuta di giustizia data la natura del rapporto accertato;
3. condannare, infine, la
resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore
antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… In via preliminare: - ritenere e dichiarare nullo ed
inammissibile il ricorso del … Nel merito, 1. In via principale, rigettare Pt_1
integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
2. in via subordinata, limitare il
credito della ricorrente nei confronti della società convenuta, alla sola parte che risulterà
effettivamente provata in corso di causa e, Con vittoria di spese e compensi …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver stipulato contratto di collaborazione occasionale per il periodo dal 23.5.2016 al 30.11.2016 con la società
resistente, azienda all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi gassosi e di prodotti derivati con sede operativa in San Marco Argentano;
che il compenso pattuito era stato stabilito in
€. 5.000,00, da corrispondersi in unica soluzione o mensilmente, per la guida di un automezzo per il trasporto e la consegna gas GPL;
che aveva lavorato insieme alla moglie , che contattava i clienti, inviava il ricorrente per la consegna del gas, Persona_1
riceveva gli incassi al rientro e trasmetteva alla datrice di lavoro il resoconto della giornata di lavoro;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì secondo l'orario 7,00/20,00 ed anche oltre, lavorando anche di sabato e di domenica quando le esigenze dell'azienda lo richiedevano;
che il rapporto di lavoro si era svolto in diversi periodi tra il 2016 ed il 2018
fino ad ottobre 2018, quando la società aveva chiesto, senza preavviso e motivazione espressa, la restituzione dell'automezzo, delle card e di ulteriore documentazione concessi ed utilizzati dal ricorrente;
che il rapporto di lavoro si era caratterizzato in termini di lavoro subordinato, con nullità del contratto di collaborazione occasionale;
che
2 spettavano dunque le differenze retributive per il lavoro subordinato, per l'orario straordinario, TFR, indennità di mancato preavviso, in applicazione del CCNL settore chimica-industria, con inquadramento livello E3 (così dovendosi intendere formulata la domanda, anche in ragione della c.t.p. versata in atti, se pur vi sono riferimenti al livello
A1 di responsabile commerciale ed al livello A2, con incertezza in merito in ordine alle argomentazioni di parte ricorrente, anche per le mansioni superiori che si affermano espletate); che il tentativo di conciliazione presso la sede di Cosenza dell Controparte_2
non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le
[...]
conclusioni sopra trascritte.
La società resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era stata altra causa iniziata dalla IG.ra che Per_1
aveva affermato circostanze ritenute non credibili dal Giudice;
che, in realtà, il ricorrente aveva contattato il direttore della società nel maggio 2016 lamentando le difficoltà
economiche in cui versava insieme alla moglie e chiedendo di avviare una collaborazione;
che si stipulò un accordo per il quale la IG.ra avrebbe avviato una sua impresa Per_1
che si sarebbe occupata di promuovere la vendita di GPL nella Provincia di Cosenza,
curando anche la parte amministrativa;
che, in tale contesto, il ricorrente sarebbe stato collaboratore della IG.ra ; che, in cambio, il corrispettivo era stabilito in €. 0,025 Per_1
per ogni litro di GPL consegnato ai clienti e nel 30% degli utili realizzati, quale compenso per il procacciamento di clienti e l'amministrazione delle vendite;
che, in attuazione dell'accordo, la società aveva consegnato automezzi, le card e la documentazione necessaria;
che era dunque iniziato in tal modo la collaborazione tra società e l'impresa della IG.ra ; che la IG.ra , dopo un iniziale periodo in cui non si poterono Per_1 Per_1
liquidare i compensi per gli ingenti investimenti affrontati, aveva trattenuto in acconto alcune somme per corrispettivi, non inviando le fatture;
che la dunque, dopo CP_1
solleciti restati senza esiti, si era vista costretta ad interrompere la collaborazione con la
IG.ra ed aveva chiesto la restituzione dei beni;
che la IG.ra aveva poi Per_1 Per_1
affermato di rifiutarsi di emettere fatture e di formalizzare il rapporto poiché sia lei che il
3 marito percepivano indennità Inps per disoccupazione e beneficiavano della polizza assicurativa che copriva le rate del mutuo;
che la società aveva poi appreso che la IG.ra riforniva i serbatoi collocati per conto dell per altri fornitori e per conto della Per_1 CP_1
società creata insieme al marito;
che vi erano state anche querele in sede penale e esposto alla GDF per la condotta della IG.ra ; che il contratto di collaborazione Per_1
occasionale prodotto era falso, con disconoscimento della firma del legale rappresentante della società che risultava apposta;
che, dunque, le circostanze affermate in ricorso non erano vere, anche in riferimento all'orario di lavoro affermato e che, nel caso, il ricorrente aveva lavorato per la moglie;
che il ricorso era privo di compiuta allegazione delle circostanze di fatto oggetto della domanda. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Per il contratto di collaborazione occasionale prodotto da parte ricorrente vi è stato il disconoscimento della firma da parte della resistente, senza istanza di verificazione del ricorrente che, comunque, afferma la nullità dello stesso. Di tale documentazione,
dunque, non può tenersi conto.
La subordinazione va intesa come eterodirezione della prestazione lavorativa, da considerarsi come l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore
(in merito, per tutte, Cass. Sez. Lav. 19568/2013; Cass. 697/2021).
Nel caso in esame in ricorso non vi è stata, di fatto, allegazione dell'assoggettamento al potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro e vi è stata allegazione incompiuta
4 dell'assoggettamento alle direttive del datore di lavoro, atteso che già in ricorso (in particolare al punto 3) viene indicato un rapporto con la IG.ra , che contattava i Per_1
clienti, inviava il ricorrente per la consegna e riceveva il corrispettivo, non sussistendo compiuta indicazione di un rapporto di lavoro tra la IG.ra ed l'asserito datore di Per_1
lavoro se non con la generica indicazione per cui la IG.ra inviava a mezzo mail il Per_1
resoconto della giornata di lavoro alla società resistente.
Si aggiunge che i requisiti della subordinazione e, prima ancora di un effettivo rapporto di lavoro tra ricorrente e resistente, non sono emersi dalle testimonianze assunte, CP_3
dovendosi evidenziare che il teste se pur afferma che il ricorrente forniva gas Tes_1
per l precisa che il rapporto per la fornitura di gas si era svolto solo con il CP_1
ricorrente e la IG.ra (aggiungendo anche di non sapere se la IG.ra avesse Per_1 Per_1
un ruolo nella società) e il teste , se pur conferma il rapporto di lavoro del ricorrente Tes_2
(al quale era subentrato a causa dell'assenza dello stesso per motivi di salute) per la società resistente, precisa tuttavia che il suo rapporto si era svolto solo con la IG.ra
, che indica come referente per i rapporti con il IG. (titolare della società Per_1 Per_2
resistente), senza una compiuta indicazione dell'inserimento della IG.ra nella Per_1
società asseritamente datrice di lavoro.
Gli altri testi escussi, poi, confermano la tesi difensiva della resistente. CP_3
Occorre rilevare, ancora, che non sono emersi neppure indici diversi che possano costituire elementi indiziari della sussistenza del rapporto di subordinazione, quali il rispetto vincolante di un orario di lavoro (il teste riferisce che non vi erano orari Tes_2
prestabiliti né giornate prestabilite e che si lavorava secondo esigenze, ripetendo ancora che il teste ha affermato di avere avuto rapporti lavorativi solo con la IG.ra ), la Per_1
sussistenza di una retribuzione versata in modo fisso e continuativo per i mesi di lavoro
(in ricorso vi è solo l'indicazione di una cifra di €. 5.000,00), aggiungendosi da ultimo che l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato può evincersi anche dalle modalità di chiusura dello stesso, atteso che la parte ricorrente riferisce semplicemente della richiesta
5 della società di restituzione degli automezzi, senza ulteriori indicazioni di modalità che possano costituire indizio di effettivo vincolo contrattuale, per quanto non formalizzato.
La domanda deve dunque rigettarsi per le motivazioni indicate, restando assorbite ulteriori valutazioni.
In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la peculiarità delle questioni affrontate ed il margine di incertezza nelle allegazioni e nella prova espletata, sicché le stesse si compensano nella misura della metà, con condanna di parte ricorrente al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 3.350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 3.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 844/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via U. Cavalcanti n. 9, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Borsani che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliata in S. Agata di Militello, Via S. Giuseppe n. 51, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Cinnera Martino che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Emanuele De
Francesco - resistente
Oggetto: riconoscimento lavoro subordinato, retribuzione, TFR.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. In via principale, accertare che il sig. Parte_1
ha intrattenuto ab initio un rapporto lavorativo di natura subordinata con la
[...] CP_1
in persona del suo legale rapp.te p.t e per l'effetto, condannare la resistente, in
[...]
persona del legale rapp.te, a corrispondere, al sig. , la somma di euro 68.147,42 Pt_1
per il periodo compreso tra maggio 2016 ed ottobre 2018, maturate quale paga base,
tredicesima, ratei di tredicesima, festività, ferie non godute e permessi, straordinario
diurno, oltre euro 6.994,28 quale TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria al
soddisfo;
2. in subordine, accertare e dichiarare la natura del rapporto etero diretto tra la
ed il sig. e per l'effetto condannare la resistente, in persona del legale CP_1 Pt_1
1 rapp.te, a corrispondere, al sig. , la somma di euro 68.147,42 per il periodo Pt_1
compreso tra maggio 2016 ed ottobre 2018, maturate quale paga base, tredicesima, ratei
di tredicesima, festività, ferie non godute e permessi, straordinario diurno, oltre euro
6.994,28 quale TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, ovvero alla
somma ritenuta di giustizia data la natura del rapporto accertato;
3. condannare, infine, la
resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore
antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… In via preliminare: - ritenere e dichiarare nullo ed
inammissibile il ricorso del … Nel merito, 1. In via principale, rigettare Pt_1
integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
2. in via subordinata, limitare il
credito della ricorrente nei confronti della società convenuta, alla sola parte che risulterà
effettivamente provata in corso di causa e, Con vittoria di spese e compensi …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver stipulato contratto di collaborazione occasionale per il periodo dal 23.5.2016 al 30.11.2016 con la società
resistente, azienda all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi gassosi e di prodotti derivati con sede operativa in San Marco Argentano;
che il compenso pattuito era stato stabilito in
€. 5.000,00, da corrispondersi in unica soluzione o mensilmente, per la guida di un automezzo per il trasporto e la consegna gas GPL;
che aveva lavorato insieme alla moglie , che contattava i clienti, inviava il ricorrente per la consegna del gas, Persona_1
riceveva gli incassi al rientro e trasmetteva alla datrice di lavoro il resoconto della giornata di lavoro;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì secondo l'orario 7,00/20,00 ed anche oltre, lavorando anche di sabato e di domenica quando le esigenze dell'azienda lo richiedevano;
che il rapporto di lavoro si era svolto in diversi periodi tra il 2016 ed il 2018
fino ad ottobre 2018, quando la società aveva chiesto, senza preavviso e motivazione espressa, la restituzione dell'automezzo, delle card e di ulteriore documentazione concessi ed utilizzati dal ricorrente;
che il rapporto di lavoro si era caratterizzato in termini di lavoro subordinato, con nullità del contratto di collaborazione occasionale;
che
2 spettavano dunque le differenze retributive per il lavoro subordinato, per l'orario straordinario, TFR, indennità di mancato preavviso, in applicazione del CCNL settore chimica-industria, con inquadramento livello E3 (così dovendosi intendere formulata la domanda, anche in ragione della c.t.p. versata in atti, se pur vi sono riferimenti al livello
A1 di responsabile commerciale ed al livello A2, con incertezza in merito in ordine alle argomentazioni di parte ricorrente, anche per le mansioni superiori che si affermano espletate); che il tentativo di conciliazione presso la sede di Cosenza dell Controparte_2
non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le
[...]
conclusioni sopra trascritte.
La società resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era stata altra causa iniziata dalla IG.ra che Per_1
aveva affermato circostanze ritenute non credibili dal Giudice;
che, in realtà, il ricorrente aveva contattato il direttore della società nel maggio 2016 lamentando le difficoltà
economiche in cui versava insieme alla moglie e chiedendo di avviare una collaborazione;
che si stipulò un accordo per il quale la IG.ra avrebbe avviato una sua impresa Per_1
che si sarebbe occupata di promuovere la vendita di GPL nella Provincia di Cosenza,
curando anche la parte amministrativa;
che, in tale contesto, il ricorrente sarebbe stato collaboratore della IG.ra ; che, in cambio, il corrispettivo era stabilito in €. 0,025 Per_1
per ogni litro di GPL consegnato ai clienti e nel 30% degli utili realizzati, quale compenso per il procacciamento di clienti e l'amministrazione delle vendite;
che, in attuazione dell'accordo, la società aveva consegnato automezzi, le card e la documentazione necessaria;
che era dunque iniziato in tal modo la collaborazione tra società e l'impresa della IG.ra ; che la IG.ra , dopo un iniziale periodo in cui non si poterono Per_1 Per_1
liquidare i compensi per gli ingenti investimenti affrontati, aveva trattenuto in acconto alcune somme per corrispettivi, non inviando le fatture;
che la dunque, dopo CP_1
solleciti restati senza esiti, si era vista costretta ad interrompere la collaborazione con la
IG.ra ed aveva chiesto la restituzione dei beni;
che la IG.ra aveva poi Per_1 Per_1
affermato di rifiutarsi di emettere fatture e di formalizzare il rapporto poiché sia lei che il
3 marito percepivano indennità Inps per disoccupazione e beneficiavano della polizza assicurativa che copriva le rate del mutuo;
che la società aveva poi appreso che la IG.ra riforniva i serbatoi collocati per conto dell per altri fornitori e per conto della Per_1 CP_1
società creata insieme al marito;
che vi erano state anche querele in sede penale e esposto alla GDF per la condotta della IG.ra ; che il contratto di collaborazione Per_1
occasionale prodotto era falso, con disconoscimento della firma del legale rappresentante della società che risultava apposta;
che, dunque, le circostanze affermate in ricorso non erano vere, anche in riferimento all'orario di lavoro affermato e che, nel caso, il ricorrente aveva lavorato per la moglie;
che il ricorso era privo di compiuta allegazione delle circostanze di fatto oggetto della domanda. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Per il contratto di collaborazione occasionale prodotto da parte ricorrente vi è stato il disconoscimento della firma da parte della resistente, senza istanza di verificazione del ricorrente che, comunque, afferma la nullità dello stesso. Di tale documentazione,
dunque, non può tenersi conto.
La subordinazione va intesa come eterodirezione della prestazione lavorativa, da considerarsi come l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore
(in merito, per tutte, Cass. Sez. Lav. 19568/2013; Cass. 697/2021).
Nel caso in esame in ricorso non vi è stata, di fatto, allegazione dell'assoggettamento al potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro e vi è stata allegazione incompiuta
4 dell'assoggettamento alle direttive del datore di lavoro, atteso che già in ricorso (in particolare al punto 3) viene indicato un rapporto con la IG.ra , che contattava i Per_1
clienti, inviava il ricorrente per la consegna e riceveva il corrispettivo, non sussistendo compiuta indicazione di un rapporto di lavoro tra la IG.ra ed l'asserito datore di Per_1
lavoro se non con la generica indicazione per cui la IG.ra inviava a mezzo mail il Per_1
resoconto della giornata di lavoro alla società resistente.
Si aggiunge che i requisiti della subordinazione e, prima ancora di un effettivo rapporto di lavoro tra ricorrente e resistente, non sono emersi dalle testimonianze assunte, CP_3
dovendosi evidenziare che il teste se pur afferma che il ricorrente forniva gas Tes_1
per l precisa che il rapporto per la fornitura di gas si era svolto solo con il CP_1
ricorrente e la IG.ra (aggiungendo anche di non sapere se la IG.ra avesse Per_1 Per_1
un ruolo nella società) e il teste , se pur conferma il rapporto di lavoro del ricorrente Tes_2
(al quale era subentrato a causa dell'assenza dello stesso per motivi di salute) per la società resistente, precisa tuttavia che il suo rapporto si era svolto solo con la IG.ra
, che indica come referente per i rapporti con il IG. (titolare della società Per_1 Per_2
resistente), senza una compiuta indicazione dell'inserimento della IG.ra nella Per_1
società asseritamente datrice di lavoro.
Gli altri testi escussi, poi, confermano la tesi difensiva della resistente. CP_3
Occorre rilevare, ancora, che non sono emersi neppure indici diversi che possano costituire elementi indiziari della sussistenza del rapporto di subordinazione, quali il rispetto vincolante di un orario di lavoro (il teste riferisce che non vi erano orari Tes_2
prestabiliti né giornate prestabilite e che si lavorava secondo esigenze, ripetendo ancora che il teste ha affermato di avere avuto rapporti lavorativi solo con la IG.ra ), la Per_1
sussistenza di una retribuzione versata in modo fisso e continuativo per i mesi di lavoro
(in ricorso vi è solo l'indicazione di una cifra di €. 5.000,00), aggiungendosi da ultimo che l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato può evincersi anche dalle modalità di chiusura dello stesso, atteso che la parte ricorrente riferisce semplicemente della richiesta
5 della società di restituzione degli automezzi, senza ulteriori indicazioni di modalità che possano costituire indizio di effettivo vincolo contrattuale, per quanto non formalizzato.
La domanda deve dunque rigettarsi per le motivazioni indicate, restando assorbite ulteriori valutazioni.
In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la peculiarità delle questioni affrontate ed il margine di incertezza nelle allegazioni e nella prova espletata, sicché le stesse si compensano nella misura della metà, con condanna di parte ricorrente al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 3.350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 3.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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