Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 171-1/2024 – Procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente dott.ssa Maria Angela Marchesiello - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 171-1/2024 r.g., promosso da IS RD (C.F. [...]), residente in [...], e da LA OL (CF: [...]), residente in [...], elettivamente domiciliati in Foggia alla Via A. Gramsci
n.103, presso lo studio degli avv.ti Mariantonietta Scarano e Romeo Tigre;
nei confronti della SIF SERVICE INSTITUTE FALCON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P. IVA
03387220712), in persona del l.r.p.t., con sede in Manfredonia (FG), alla Via Tribuna 158, avente oggetto sociale “servizi di portierato in genere” (v. visura camerale in atti); letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in danno di
SIF SERVICE INSTITUTE FALCON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/12/2024; verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (a mezzo pec del 28/11/2024); esaminati gli atti ed i documenti, e ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che: ST LE è creditore della società suindicata della complessiva somma di €.22.691,65 in forza del titolo esecutivo costituito da Diffida accertativa n DA –FG /2024/0024 dichiarata esecutiva in data 22.4.2024; LO LA è creditore della società suindicata della complessiva somma di €.3.765,12 in forza del titolo esecutivo costituito da Diffida accertativa n DA –FG /2024/0034 dichiarata esecutiva in data 22.4.2024;
ritenuto che
la SIF SERVICE INSTITUTE FALCON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE versi in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) la società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2, CCII;
nell'esercizio dell'indagine/istruttoria officiosa finalizzata ad evitare la pronuncia di liquidazioni ingiustificate, si evidenzia che nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 (in atti), risultano ricavi (valore della produzione) di €.485.590,00, pertanto la convenuta non è impresa minore (art. 2, co. 1, lett. d, CCII);
b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di €.30.000,00 di cui all'art. 49, 5° co.,
CCII. Dagli atti della disposta istruttoria emerge quanto segue:
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- il credito della parte istante LO LA di €.3.765,12;
- il debito erariale e/o previdenziale nei confronti di AdeR di complessivi €.317.315,51 (come da nota del 25.11.2024, con indicazione delle relative cartelle di pagamento e avvisi di addebito);
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza che si desume dall'ammontare complessivo dei debiti, dalla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere, dall'esito negativo delle azioni attivate dagli odierni ricorrenti (intimazione di pagamento notificata in data 12.07.2024, rimasta inevasa), dalla messa in liquidazione, in data 04/07/2024, per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale. Si consideri, al riguardo: che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia di liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa; lo stato di insolvenza dell'imprenditore è, tra l'altro, configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non sono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (sotto la vigenza della legge fallimentare, Cass. n. 9856/2006; Cass. n. 25961/2011); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SIF SERVICE INSTITUTE FALCON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P. IVA 03387220712), in persona del l.r.p.t., con sede in
Manfredonia (FG), alla Via Tribuna 158; nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Antonio Lacatena;
nomina curatore l'avv. Tiziana Granato, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
Pag. 2 di 3 il giorno 17 aprile 2025, ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
G.D.; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ex art. 49, co.4, CCII. Foggia, così deciso in data 08 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Caterina Lazzara
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