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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13701/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. , in qualità di legale rappresentante pro Parte_1 CodiceFiscale_1
tempore di (obbligato principale – Controparte_1
trasgressore);
(in breve (P.I. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore (obbligata P.IVA_1 Parte_1
solidale); entrambi rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti FERRARA Giovanni e
PAPURELLO Erika ed elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale in Torino, C.so
Francia n. 41, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
-PARTI RICORRENTI OPPONENTI-
contro
:
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Direttore dott. domiciliato presso l'ufficio di P.IVA_2 CP_4
appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la dott.ssa a ricevere Parte_2 Persona_1
tutte le comunicazioni attinenti il ricorso;
-PARTE RESISTENTE OPPOSTA-
avente ad oggetto: Opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.
n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981;
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti ricorrenti opponenti (nelle “note scritte” ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
22.01.2025 e nel ricorso):
“IN VIA PRELIMINARE, ex art 5, comma 2, L.gs. 01 settembre 2011, n 150, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione.
NEL MERITO in via principale accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi tutti sopra esposti, previa eventuale disapplicazione dell'art. 110, comma 9 lettera f quater del TULPS in quanto in contrasto con l'ordinamento comunitario nei sensi di cui si è detto, ovvero, previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 9, lettera f quater del TULPS, per violazione dell'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. ED, ovvero con le norme ritenute violate.
In via subordinata contenere le sanzioni comminate nell'alveo del minimo edittale.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia Ill.mo IG Giudice adito disporre CTU sul personal computer in sequestro al fine di estrarre dallo stesso copia forense della “cronologia” e ciò al fine di dimostrare che lo stesso risulti inibito alla navigazione internet sui siti di gioco vietati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli ed al contempo che lo stesso non risulti essere stato impiegato per effettuare o prenotare scommesse e consultare risultati di eventi sportivi presso l'esercizio pubblico del IG Parte_3
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per la parte resistente opposta (nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 22.01.2025):
“- Rigettare il ricorso e confermare integralmente l'impugnata ordinanza-ingiunzione;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota spese già depositata (All. 18 comparsa costitutiva);
- in subordine, compensare le spese”.
pagina 2 di 19 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che, prima della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, la Cassazione aveva ritenuto legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III,
19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.
h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte aveva ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 ED (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte era stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza pagina 3 di 19 destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 2, 6, 7 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, deve ritenersi ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n.
150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto che:
- l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
- inoltre, nel caso di specie, l'udienza di discussione non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1,
c.p.c.);
- infine, in tale udienza la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1, ultima parte, c.p.c.); la specifica disciplina prevista dagli artt. 6 e 7
D.Lgs. n. 150/2011, infatti, non prescrive la “presenza” personale delle parti all'udienza di discussione
(da intendersi come la presenza di fatto delle parti all'udienza e, dunque, da non confondersi con la diversa ipotesi, contemplata dall'art. 6, comma 9 e dall'art. 7, comma 8, della possibilità per l'opponente e per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di “stare in giudizio” personalmente, ossia della facoltà di non costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso datato 25.06.2024 e depositato telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 26.07.2024, le sopra indicate parti ricorrenti opponenti, sig.
[...]
(in qualità di rappresentante legale della e (in Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
pagina 4 di 19 persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. hanno proposto Parte_1 opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione prot. n. 27515 (Rif. 43/23) del 28.06.2024, emessa dall' , ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs. n. Controparte_3
150/2011 e della Legge n. 689/1981, proponendo i motivi di opposizione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Con provvedimento in data 31.07.2024, il Giudice designato:
- ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ex art. 5
D.Lgs. n. 150/2011 con Decreto pronunciato fuori udienza “inaudita altera parte”
- ha fissato udienza di discussione avanti a sé, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio fino al 23.01.2025 per il deposito delle rispettive
“note scritte” ed avvisando che il giorno di scadenza del predetto termine è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha ordinato all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della predetta udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
- ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte ricorrente opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del decreto;
- ha avvertito la parte resistente opposta di costituirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di una memoria difensiva, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.
1.4. Si è costituita la parte resistente opposta,
[...]
, in persona del Direttore dott. Controparte_5 CP_4
, domiciliato presso l'ufficio di appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la
[...] Parte_2
dott.ssa a ricevere tutte le comunicazioni attinenti il ricorso, depositando comparsa di Persona_1 costituzione e risposta, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: dichiarare irrilevante e non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S.
In via istruttoria:
pagina 5 di 19 rigettare l'istanza di CTU, attesa la assoluta superfluità ed irrilevanza della stessa ai fini della decisione dei fatti oggetto di causa;
Nel merito:
- rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione
impugnata;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio come da nota che si allega (All. 18).
- in subordine, compensare le spese.”.
1.5. Le parte ricorrenti opponenti hanno depositato le loro note scritte in data 22.01.2025, discutendo la causa e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. La parte resistente opposta ha depositato le proprie note scritte in data 22.01.2025, discutendo la causa formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sulla tempestività della proposizione del ricorso.
2.1. Ai sensi dell'art. 6, 6° comma, D.Lgs. n. 150/2011 “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
2.2. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto tempestivamente, ossia entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
pagina 6 di 19
3. Sull'opposizione proposta dalle parti ricorrenti opponenti.
3.1. Come si è detto, le parti ricorrenti opponenti hanno chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
- in via principale, accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare la nullità/annullabilità dell'Ordinanza
Ingiunzione impugnata per i motivi di cui al ricorso stesso;
- in subordine, contenere le sanzioni applicate nel minimo edittale.
L'opposizione e le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Preliminarmente, si dà atto delle circostanze che, dall'analisi degli atti processuali, risultano accertate:
- in data 04.12.2023, gli agenti operativi della Questura di Torino – Divisione Polizia amministrativa e sociale –, in collaborazione con i funzionari appartenenti all' per il e la Controparte_3 CP_3
, effettuavano un accesso presso la sala scommesse attiva presso l'esercizio CP_3 CP_1 commerciale “Rewind di Viarengo Andrea”, onde verificare se gli “apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. ivi installati o comunque presenti, fossero assistiti da idonei e regolari nulla osta […] e se fossero state osservate le disposizioni vigenti per la gestione e l'esercizio dei congegni medesimi” (cfr. doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente);
- durante tale controllo, veniva rinvenuto un apparecchio – mod. con codice CP_6
identificativo G00000000000551397 – privo delle caratteristiche prescritte dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., in quanto permetteva il libero accesso alla rete internet per effettuare o prenotare scommesse, consultare risultati di eventi sportivi e simili, come evinto dalla cronologia del dispositivo in questione;
inoltre, l'apparecchio risultava anche privo dei titoli autorizzatori prescritti dalla legge
(cfr. doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente);
- di tali irregolarità veniva redatto apposito verbale (prot. n. 179/2023), con cui gli operatori contestavano al sig. le violazioni previste dall'art. 110, comma 9, lettere d), per assenza Pt_3 dei titoli autorizzatori, ed f-quater), per l'assenza delle caratteristiche di cui ai precedenti commi 6 e 7, ammettendolo al pagamento, in misura ridotta, di una sanzione complessiva di Euro 11.000,00 (Euro
10.000,00 per la violazione di cui alla lettera f-quater ed Euro 1.000,00 per quella di cui alla lettera d)); contestualmente veniva disposto il sequestro dell'apparecchio; da parte sua, il sig. Pt_3 dichiarava che l'apparecchio contestato era stato installato dalla società cfr. Controparte_7
doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente);
pagina 7 di 19 - in data 12.01.2024, il sig. legale rappresentante della società Parte_1 P_
(facente parte del gruppo ), presentava istanza di dissequestro, dichiarando di
[...] P_ essere proprietario dell'apparecchio (cfr. doc. n. 2 della parte resistente);
- con nota prot. 2892 del 26.01.2024, l' Controparte_3
rigettava motivatamente l'istanza di dissequestro (cfr. doc. n. 4 della parte resistente) e, successivamente, con atto prot. n. 4593 del 09.02.2024 contestava al sig. , quale obbligato Pt_1
principale, e alla società quale obbligata in solido, “la violazione amministrativa Controparte_2 prevista e punita dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del T.U.L.P.S., per aver «...installato o comunque messo a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7del T.U.L.P.S.» n. 1 apparecchio da intrattenimento, non corrispondente alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dall'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., nonché la violazione amministrativa prevista e punita dall'art. 110, comma 9, lett. d) del T.U.L.P.S. per aver installato n. 1 apparecchio per il quale non sono stati rilasciati i titoli autorizzatori” (cfr. doc. n. 5 della parte resistente);
- contestualmente, la parte veniva ammessa al pagamento, in misura ridotta, della sanzione complessiva di Euro 11.000,00, di cui Euro 10.000,00 per la violazione di cui alla lettera f-quater dell'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. ed Euro 1.000,00 per la violazione di cui alla lettera d) della medesima norma
(cfr. doc. n. 5 della parte resistente);
- siccome la parte non provvedeva al pagamento della sanzione così come quantificata nel suddetto atto di contestazione, in data 28.06.2024 l' emetteva Controparte_3
l'Ordinanza Ingiunzione prot. n. 27515 con cui applicava al sig. al sig. , quale obbligato Pt_1
principale, e alla società quale obbligata in solido, “la sanzione pecuniaria di Controparte_2
Euro 10.000,00 per n. 1 apparecchio sanzionato dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del e Parte_4 di Euro 1.000,00 per n. 1 apparecchio sanzionato dall'art. 110, comma 9, lett. d) del , Parte_4
ingiungendone il pagamento (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e n. 6 della parte resistente);
- detta Ordinanza veniva impugnata dal sig. (obbligato principale) e dalla società Pt_1 [...]
(obbligata in solido) mediante ricorso in opposizione tempestivamente depositato e P_
notificato alla controparte.
pagina 8 di 19 3.3. Come primo motivo di opposizione, i ricorrenti hanno eccepito la “nullità Ordinanza Ingiunzione ex art. 14 Legge 689/1981”.
Secondo i ricorrenti il provvedimento opposto sarebbe nullo per assenza di “formale contestazione della violazione amministrativa all'asserito trasgressore – obbligato principale, IG
[...]
”, essendo l'atto presupposto (l'atto di contestazione dell' unitamente al Parte_1 Controparte_3
verbale degli agenti della Questura – doc. nn. 3 e 5 della parte ricorrente) stato notificato alla società ia PEC, non anche al sig. personalmente ai sensi dell'art. 14 della L. Controparte_2 Pt_1
n. 689 del 1981; l'omessa notificazione dell'atto presupposto – comporterebbe, dunque, la nullità dell'atto conseguente, in quanto il ricorrente è stato “privato del diritto costituzionale di articolare la propria difesa”.
L'eccezione non è fondata e quindi deve essere rigettata.
Invero, com'è noto, la notificazione è un procedimento finalizzato alla conoscenza legale di un atto da parte del suo destinatario, per permettergli di attivarsi ed esercitare i diritti che la legge gli riconosce.
Nel caso di specie, è ben vero che l'atto di contestazione del 09.02.2024, unitamente al verbale di contestazione del 04.12.2023, sono stati notificati all'indirizzo PEC della società P_
e non anche, personalmente, al sig. .
[...] Pt_1
Ciò nonostante, risulta provato che quest'ultimo, anche in virtù della sua qualità di legale rappresentante della società, ha avuto piena conoscenza dei fatti occorsi e contestati con il verbale del
04.12.2023. Infatti, con atto prot. 306/2024 datato 14.01.2024, egli ha attivato il contraddittorio con l'Amministrazione, presentando una memoria difensiva, in cui, deducendo i ritenuti motivi di illegittimità dell'atto di contestazione emesso dall'Amministrazione, ha chiesto l'annullamento dello stesso (cfr. doc. n. 15 della parte ricorrente e n. 4 della parte resistente). Si precisa, peraltro, che, benché tale atto riporti la data del 14.01.2024, è evidente che sia successivo, dal momento che, nella narrativa, riporta tutti i fatti succedutisi dal 04.12.2023 al 09.02.2024.
Pertanto, non è possibile predicare un'omissione o una nullità della notifica della contestazione amministrativa datata 09.02.2024, con conseguente nullità dell'Ordinanza opposta, avendo comunque la notifica raggiunto il suo scopo (la conoscenza legale dell'atto), in linea, peraltro, con quanto previsto dall'art. 156, comma 3, c.p.c., la cui applicazione lo stesso art. 14 della L. n. 689 del 1981 fa salva:
“Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile […]”. Sul punto, del resto, la Giurisprudenza insegna che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la
pagina 9 di 19 consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass., Sezioni Unite, 28.09.2018 n. 23620; cfr. anche Cass.
31.08.2017 n. 20625; Cass., Sezioni Unite, 18.04.2016 n. 7665).
Pertanto, l'eccezione di nullità dell'Ordinanza opposta per violazione dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981 in materia di notificazione non può essere accolta.
3.4. Come secondo motivo di opposizione, i ricorrenti hanno eccepito “l'illegittimità dell'ordinanza per genericità della stessa”.
In sostanza, essi lamentano una “estrema genericità dei fatti oggetto di contestazione”, che pregiudicherebbe il “corretto esercizio del diritto di difesa dei ricorrenti”, precisando, inoltre, che “la contestazione de qua […] risulta scevra di ogni riferimento puntuale agli elementi costitutivi dell'illecito contestato quali, ad esempio, la denominazione dei siti internet non autorizzati attraverso i quali risultano essere state effettuate le scommesse”, il che impedirebbe ai ricorrenti di “dimostrare che un dato sito internet non risulti essere abilitato alla raccolta delle scommesse o alla consultazione dei risultati su eventi sportivi”.
Tale eccezione risulta infondata e quindi deve essere rigettata.
Invero, non si ravvisa la lamentata genericità dedotta dai ricorrenti. Dal verbale di contestazione del 04.12.2023, infatti, risulta chiaramente che gli agenti operatori hanno accertato che il dispositivo contestato (apparecchio mod. COMPUTER ADJ) permetteva una libera navigazione (senza filtri), consentendo così di “giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online”
(cfr. doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente).
È stata, infatti, prodotta una fotografia della cronologia dell'apparecchio, dalla quale risultano due accessi a siti di gioco online (cfr. doc. n. 9 della parte resistente), attività questa che è espressamente vietata dall'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012 – norma, questa, che viene qui in rilievo, dal momento che detta disposizioni specifiche in materia di contrasto alla ludopatia.
Ciò posto, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, non è possibile predicare l'illegittimità del verbale di contestazione e della successiva Ordinanza per i motivi suesposti, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere accolta.
pagina 10 di 19 3.5. Come terzo motivo di opposizione, i ricorrenti eccepiscono la “infondatezza della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'asserito trasgressore”.
In particolare – secondo i ricorrenti – il sig. sarebbe stato chiamato a rispondere “in qualità Pt_1 di trasgressore obbligato principale, in ragione del suo mero ruolo societario”, senza che vi sia stato alcun accertamento “in ordine a un possibile «concorso materiale o soggettivo» diretto del signor rispetto alle violazioni contestate”. Parte_1
Anche tale eccezione risulta infondata e, quindi, dev'essere rigettata.
Il sig. , infatti, è rappresentate legale ed amministratore delegato della società Pt_1 [...]
(cfr. doc. n. 15 delle parti ricorrenti e n. 3 della parte resistente) e, dunque, com'è noto, P_ su di lui ricadono specifici compiti di direzione, di gestione, nonché di controllo dell'attività della società stessa.
Di conseguenza, non è possibile affermare che manca un “accertamento diretto” di un
“concorso materiale o soggettivo” del sig. , essendo onere di quest'ultimo mantenere un Pt_1 costante controllo sull'operato della società da lui rappresentata onde evitare l'eventuale consumazione di illeciti, potendo, al più, fornire la prova di aver fatto tutto quanto in suo potere per impedire tali conseguenze, prova che, nel caso di specie, non è stata data.
Pertanto, l'eccezione in esame non può essere accolta.
3.6. Come quarto motivo di opposizione, i ricorrenti hanno eccepito la “violazione del principio di tassatività e di legalità”.
In particolare, i ricorrenti rilevano che la “norma che si assume violata (art. 110, comma 9, lett. f- quater, n.d.r.) si riferisce ad una specifica categoria di apparecchio, ovvero quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. […], non anche a generici computer”. Precisano, inoltre, che “i computer non possono in nessun modo essere assimilati […] agli apparecchi che l'art. 110 T.U.L.P.S. descrive ai commi 6 e 7 ed il cui illegittimo utilizzo […] è punito dal comma 9 dello stesso articolo”.
Deducono, altresì, la violazione del principio di legalità nella misura in cui la fattispecie sanzionata
“non rientra in alcun caso in una di quelle punite dalle norme asseritamente violate, l'art. 110, comma
9, lett. d) e lett. f-quater del T.U.L.P.S.”. Sul punto, i ricorrenti sottolineano che la contestazione circa l'assenza del nulla osta relativo all'apparecchio in questione è “priva di fondamento”, in quanto tale titolo “viene rilasciato […] esclusivamente per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S. […], non anche per i dispositivi telematici quali – come nel caso di specie – un personal computer”.
Neppure tale eccezione risulta fondata e, quindi, dev'essere rigettata.
pagina 11 di 19 Non è condivisibile, infatti, la prospettazione dei ricorrenti, secondo cui il personal computer non rientrerebbe nella categoria di dispositivi contemplati dall'art. 110 T.U.L.P.S., commi 6 e 7. In effetti, le norme contenuti in tali commi forniscono le specifiche, anche tecniche, che gli apparecchi
“da gioco” devono presentare, ma non si vede come non vi ci possano rientrare anche i “generici computer”, dal momento che, per caratteristiche e funzioni, questi ultimi si prestano senza dubbio a essere sfruttati come “strumenti da gioco”.
Del resto, è ragionevole ritiene che il Legislatore abbia volutamente utilizzato una nozione molto ampia – quella, appunto, di “apparecchi e congegni” – così da includere qualsiasi tipo di dispositivo che, in violazioni delle prescrizioni di legge, consenta di accedere alle piattaforme di gioco e scommesse dei concessionari online.
Tale conclusione trova conferma nel già citato art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012.
Tale norma è stata dettata in materia di prevenzione e contrasto alla ludopatia e stabilisce che “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Conseguentemente, anche l'eccezione relativa alla mancanza di necessità, per i “generici computer”, di ottenere il nulla osta previsto dalla legge, perde consistenza: se, infatti, come si è poc'anzi concluso, anche il computer rientra nella nozione di “apparecchi” ai sensi dell'art. 110, commi
6 e 7, del T.U.L.P.S., allora è indispensabile che esso sia munito del titolo autorizzatorio rilasciato dall'Autorità amministrativa per poter legittimamente essere messo a disposizione del pubblico a fini di gioco.
Pertanto, neppure l'eccezione relativa ai princìpi di tassatività e legalità può essere accolta.
3.7. Come quinto motivo di opposizione, i ricorrenti deducono una “eccezione di illegittimità costituzionale” dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater del T.U.L.P.S. per violazione dell'art. 3 della
Costituzione e degli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. Cedu.
In particolare – espongono i ricorrenti – che “viene di fatto introdotto […] un generale e surrettizio divieto di messa a disposizione, da parte dei titolari di pubblico esercizio, di apparecchiature che,
pagina 12 di 19 attraverso la connessione telematica, consentano […] ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione del concessionario online”.
Alla luce delle argomentazioni esposte in precedenza, non si ritiene di dover rimettere la questione di illegittimità alla Corte Costituzionale, poiché il dettato normativo non lascia spazio ad alcuna violazione di principi costituzionali
L'eccezione appare quindi manifestamente infondata e non rilevante, considerata la ratio sottesa alla normativa in questione, che è quella di lotta e contrasto alla ludopatia onde evitare la formazione di fenomeni di dipendenza, a tutela, in special modo, di soggetti deboli e vulnerabili.
3.8. Come sesto motivo di opposizione, i ricorrenti eccepiscono la “infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria”, deducendo, in particolare, che “la contestazione è destituita di fondamento, in quanto la condotta imputata ai ricorrenti risulta priva di ogni disvalore giuridico poiché non riconducibile nell'alveo delle fattispecie sanzionate dalle norme richiamate […] con l'opposta ordinanza ingiunzione”.
L'eccezione è infondata e, dunque, dev'essere rigettata.
Invero, ciò che riferiscono i ricorrenti non corrisponde al vero. Come si è già dato atto più sopra, infatti, in sede di controllo, gli agenti accertatori hanno riscontrato, all'interno dell'esercizio commerciale , la presenza di un personal computer non rispondente Parte_5 alle caratteristiche che i commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. prescrivono per gli apparecchi da gioco ai fini di un loro lecito utilizzo. Tale dispositivo, consentendo una navigazione Internet senza filtri, permetteva di accedere ai siti di gioco e scommessa dei concessionari online, in contrasto con la già richiamata previsione di cui all'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012.
Tale norma – evidentemente – non vieta la navigazione Internet tout court, ma vieta quella navigazione Internet in cui non sia bloccato l'accesso a determinati siti (in questo caso giochi e scommesse online). Pertanto, al contrario di quanto dedotto dai ricorrenti, la condotta accertata e addebitata è sicuramente inquadrabile come violazione amministrativa, sanzionabile ai sensi dell'art. 110, comma 9, f-quater, del Parte_4
Del resto, non corrisponde al vero neanche l'ulteriore allegazione secondo cui “dall'esame della cronologia del personal computer […] si ricava che lo stesso è stato impiegato solo ed esclusivamente per accedere alla navigazione su siti internet generici […]”; al contrario, dalla cronologia dell'apparecchio è risultato l'accesso a due siti di concessionari di scommesse online (cfr. doc. n. 9 della parte resistente), di conseguenza anche l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
pagina 13 di 19 3.9. Con il settimo motivo di opposizione, i ricorrenti reiterano l'eccezione relativa alla violazione del
“principio di tassatività”, con un taglio argomentativo diverso, ma, riproponendo, da un punto di vista sostanziale, deduzioni già formulate con il quarto motivo di ricorso che, pertanto, sono già stati affrontati e che, peraltro, attengono in parte anche a profili già visti nel corso della trattazione.
Di conseguenza, non è necessario affrontare nuovamente dette deduzione, potendosi legittimamente richiamarsi a quanto già illustrato.
L'eccezione, dunque, è infondata e non può essere accolta.
3.10. Come ottavo motivo di opposizione, i ricorrenti formulano un'eccezione di “diligenza e buona fede”.
In particolare, affermano che l'esercizio commerciale oggetto di controllo è “regolarmente in possesso di tutti i titoli autorizzatori e delle licenze di legge necessarie al legittimo svolgimento dell'attività di gioco lecito”, il che basterebbe – nella prospettazione dei ricorrenti – a “escludere l'elemento soggettivo della colpevolezza in capo al sig. . Pt_1
Anche tale eccezione risulta infondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
L'assunto dei ricorrenti, infatti, non è condivisibile: non si può pretendere che il mero possesso dei titoli autorizzatori e delle licenze richieste dalla legge per lo svolgimento dell'attività in oggetto sia sufficiente a esentare da responsabilità il soggetto agente, laddove si sia in presenza di un illecito accertato (in tal caso, la violazione delle fattispecie previste dagli artt. 110, comma 9, lettere f-quater e d).
L'art. 3 Legge n. 689/1981 disciplina come segue l'elemento soggettivo: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. civile n. 10508/1995, Cass. civile n. 7143/2001, Cass. civile n. 8343/2001, Cass.
pagina 14 di 19 civile n. 14107/2003, Cass. civile n. 5304/2004, Cass. civile n. 5155/2005, Cass. civile n. 20930/2009,
Cass. civile n. 9546/2018, Cass. civile n. 1529/2018, Cass. civile n. 4114/2016). È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare: “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. civile n. 4927/1998, Cass. civile n. 1873/1995, Cass. civile n. 10508/1995,
Cass. civile n. 10893/1996).
In altre parole, l'esimente della buona fede, rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(cfr. Cass. civile n. 20219/2018).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Nel caso di specie, le condizioni poste dalla giurisprudenza, ai fini dell'applicabilità dell'esimente in esame, non si sono verificate. Come risulta dal verbale di accertamento (doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente), infatti, nel punto vendita “REWIND di VIARENGO
Andrea” erano presenti diversi “computer” utilizzati per effettuare o prenotare scommesse, uno dei quali – lo si ribadisce ancora una volta – consentiva, attraverso la connessione telematica, l'accesso a piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, ciò in contrasto con la normativa di riferimento, oltre a essere sprovvisto del nulla osta richiesto dalla legge per il suo lecito utilizzo. Tali circostanze fattuali sono sufficienti, in assenza di specifica e circostanziata prova contraria, ai fini dell'operabilità della presunzione posta dall'art. 3 della L. n. 689 del 1981, con conseguente inapplicabilità dell'esimente della buona fede.
L'eccezione, pertanto, non può essere accolta.
pagina 15 di 19 3.11. Come ultimo motivo di opposizione, i ricorrenti eccepiscono la “infondatezza violazione art. 119 comma 9 lett. d . Parte_4
In particolare, i ricorrenti rilevano che i nulla osta sono previsti “unicamente per gli apparecchi da gioco di cui ai citati commi 6 e 7 dell'art. T.U.L.P.S.” e, siccome il “PC” contestato non è “deputato al gioco […] non necessita di alcun nulla osta o titolo autorizzatorio”.
L'eccezione risulta infondata e, quindi, deve essere rigettata.
Come già concluso nei paragrafi precedenti e contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, non c'è motivo di ritenere che il “PC” contestato non rientri nella nozione di “apparecchio” ai senti dell'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. Di conseguenza, ai fini del gioco lecito, esso deve presentare le caratteristiche prescritte da tali disposizioni, così come deve essere munito dei titoli autorizzatori previsti dalla legge.
Risultando provato che il “PC” oggetto di verifica era privo di nulla osta (cfr. doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente), l'applicazione della fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 110, comma 9, lett. d) è senza dubbio legittima.
Pertanto, l'eccezione proposta non può essere accolta.
3.12. Per completezza, si rileva che i ricorrenti hanno proposto, come ulteriore motivo di opposizione, un'eccezione relativa alla “assenza di lesione a un bene giuridico tutelato”. Tuttavia, tale motivo appare residuale e, comunque, non dirimente ai fini della controversia, posto che è trattato in maniera troppo generica, di conseguenza resta assorbito dagli altri motivi di ricorso, che sono stati integralmente rigettati.
3.13. Infine, i ricorrenti hanno chiesto, nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
22.01.2025, la “sospensione del presente giudizio stante la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale avente a oggetto una disciplina applicabile nella presente causa”.
L'istanza non può essere accolta.
Come si è detto, infatti, alla luce delle argomentazioni esposte in precedenza, non si ritiene fondata la questione di illegittimità alla Corte Costituzionale poiché il dettato normativo non lascia spazio ad alcuna violazione di principi costituzionali
Allo stato, infatti, si ritiene giustificato uno spettro d'azione così ampio della normativa in questione – che si applica a tutti quegli “apparecchi e congegni” che, se non rispettano le prescrizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., non possono essere lecitamente utilizzati ai fini di pagina 16 di 19 gioco – essendo detta normativa preordinata alla prevenzione e al contrasto alla ludopatia e alla dipendenza dal gioco, soprattutto a tutela dei soggetti più deboli e vulnerabili.
Non si condivide, pertanto, quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del
24/07/2024, n. 171 (pubblicata sulla G.U. del 25/09/2024 n. 39 tra le parti Parte_6
), che ha sollevato avanti alla Corte Costituzionale l'eccezione di illegittimità
[...]
del citato art. 7, comma 3 quater del D.L. 13/09/2012 n. 158 convertito con modificazioni in Legge del
08/11/2012 n. 189.
3.14. In senso conforme a quanto statuito nella presenta Sentenza possono richiamarsi, tra le altre, le seguenti pronunce:
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 21/10/2022 n. 4078;
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 14/09/2021 n. 4033;
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 09/06/2021 n. 2915;
• Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, Sentenza 23/07/2020 n. 542;
• Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, Sentenza 29/09/2016 n. 1626.
3.15. In conclusione, devono rigettarsi l'opposizione e tutte le domande proposte dalla parte ricorrente opponente avverso la predetta ordinanza-ingiunzione, che dev'essere confermata integralmente.
pagina 17 di 19
4. Sulle spese processuali della presente causa.
4.1. Pur nella soccombenza delle parti ricorrenti opponenti, queste ultime non devono essere condannate al rimborso delle spese processuali della presente causa in favore della parte resistente opposta, essendosi quest'ultima costituita in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati e non essendo state specificate attraverso apposita nota spese né documentate le spese vive ed i costi sostenuti.
4.2. Invero, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato …. non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota….” (cfr. Cass. n. 11389/2011; si vedano anche Cass. n. 18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute, ove “documentate e richieste” e Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”).
Nel caso in oggetto la “nota spese” depositata è, per contro, una nota spese di natura forense che ricalca quanto previsto dal Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con richiesta dei compensi previsti per le varie fasi del procedimento, operata una riduzione del 20%, che pare implicitamente riferirsi a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015 per il solo , non Controparte_8
Contr essendo per contro applicabile alla presente causa ove si è costituita mediante il proprio Direttore ad interim.
Nulla deve pertanto essere disposto in punto spese.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
13701/2024 R.G. promossa dal sig. in qualità di legale rappresentante pro Parte_1
tempore della di obbligato principale, e dalla Controparte_1
società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, sig. (parti ricorrente opponenti) contro l' Parte_1 [...]
, in persona del Direttore dott. Controparte_3
domiciliato presso l'ufficio di appartenenza, che autorizza la dott.ssa CP_4 Parte_2
e la dott.ssa a ricevere tutte le comunicazioni attinenti il ricorso (parte
[...] Persona_1
resistente opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte ricorrente opponente avverso l'Ordinanza Ingiunzione prot. n. 27515 (Rif. 43/23) del 28.06.2024, emessa dall'
[...]
, che conferma integralmente. Controparte_3
2) Nulla in punto spese processuali.
Così deciso in Torino, in data 29 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13701/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. , in qualità di legale rappresentante pro Parte_1 CodiceFiscale_1
tempore di (obbligato principale – Controparte_1
trasgressore);
(in breve (P.I. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore (obbligata P.IVA_1 Parte_1
solidale); entrambi rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti FERRARA Giovanni e
PAPURELLO Erika ed elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale in Torino, C.so
Francia n. 41, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
-PARTI RICORRENTI OPPONENTI-
contro
:
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Direttore dott. domiciliato presso l'ufficio di P.IVA_2 CP_4
appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la dott.ssa a ricevere Parte_2 Persona_1
tutte le comunicazioni attinenti il ricorso;
-PARTE RESISTENTE OPPOSTA-
avente ad oggetto: Opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.
n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981;
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti ricorrenti opponenti (nelle “note scritte” ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
22.01.2025 e nel ricorso):
“IN VIA PRELIMINARE, ex art 5, comma 2, L.gs. 01 settembre 2011, n 150, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione.
NEL MERITO in via principale accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi tutti sopra esposti, previa eventuale disapplicazione dell'art. 110, comma 9 lettera f quater del TULPS in quanto in contrasto con l'ordinamento comunitario nei sensi di cui si è detto, ovvero, previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 9, lettera f quater del TULPS, per violazione dell'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. ED, ovvero con le norme ritenute violate.
In via subordinata contenere le sanzioni comminate nell'alveo del minimo edittale.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia Ill.mo IG Giudice adito disporre CTU sul personal computer in sequestro al fine di estrarre dallo stesso copia forense della “cronologia” e ciò al fine di dimostrare che lo stesso risulti inibito alla navigazione internet sui siti di gioco vietati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli ed al contempo che lo stesso non risulti essere stato impiegato per effettuare o prenotare scommesse e consultare risultati di eventi sportivi presso l'esercizio pubblico del IG Parte_3
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per la parte resistente opposta (nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 22.01.2025):
“- Rigettare il ricorso e confermare integralmente l'impugnata ordinanza-ingiunzione;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota spese già depositata (All. 18 comparsa costitutiva);
- in subordine, compensare le spese”.
pagina 2 di 19 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che, prima della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, la Cassazione aveva ritenuto legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III,
19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.
h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte aveva ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 ED (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte era stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza pagina 3 di 19 destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 2, 6, 7 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, deve ritenersi ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n.
150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto che:
- l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
- inoltre, nel caso di specie, l'udienza di discussione non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1,
c.p.c.);
- infine, in tale udienza la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1, ultima parte, c.p.c.); la specifica disciplina prevista dagli artt. 6 e 7
D.Lgs. n. 150/2011, infatti, non prescrive la “presenza” personale delle parti all'udienza di discussione
(da intendersi come la presenza di fatto delle parti all'udienza e, dunque, da non confondersi con la diversa ipotesi, contemplata dall'art. 6, comma 9 e dall'art. 7, comma 8, della possibilità per l'opponente e per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di “stare in giudizio” personalmente, ossia della facoltà di non costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso datato 25.06.2024 e depositato telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 26.07.2024, le sopra indicate parti ricorrenti opponenti, sig.
[...]
(in qualità di rappresentante legale della e (in Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
pagina 4 di 19 persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. hanno proposto Parte_1 opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione prot. n. 27515 (Rif. 43/23) del 28.06.2024, emessa dall' , ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs. n. Controparte_3
150/2011 e della Legge n. 689/1981, proponendo i motivi di opposizione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Con provvedimento in data 31.07.2024, il Giudice designato:
- ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ex art. 5
D.Lgs. n. 150/2011 con Decreto pronunciato fuori udienza “inaudita altera parte”
- ha fissato udienza di discussione avanti a sé, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio fino al 23.01.2025 per il deposito delle rispettive
“note scritte” ed avvisando che il giorno di scadenza del predetto termine è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha ordinato all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della predetta udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
- ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte ricorrente opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del decreto;
- ha avvertito la parte resistente opposta di costituirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di una memoria difensiva, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.
1.4. Si è costituita la parte resistente opposta,
[...]
, in persona del Direttore dott. Controparte_5 CP_4
, domiciliato presso l'ufficio di appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la
[...] Parte_2
dott.ssa a ricevere tutte le comunicazioni attinenti il ricorso, depositando comparsa di Persona_1 costituzione e risposta, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: dichiarare irrilevante e non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S.
In via istruttoria:
pagina 5 di 19 rigettare l'istanza di CTU, attesa la assoluta superfluità ed irrilevanza della stessa ai fini della decisione dei fatti oggetto di causa;
Nel merito:
- rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione
impugnata;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio come da nota che si allega (All. 18).
- in subordine, compensare le spese.”.
1.5. Le parte ricorrenti opponenti hanno depositato le loro note scritte in data 22.01.2025, discutendo la causa e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. La parte resistente opposta ha depositato le proprie note scritte in data 22.01.2025, discutendo la causa formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sulla tempestività della proposizione del ricorso.
2.1. Ai sensi dell'art. 6, 6° comma, D.Lgs. n. 150/2011 “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
2.2. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto tempestivamente, ossia entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
pagina 6 di 19
3. Sull'opposizione proposta dalle parti ricorrenti opponenti.
3.1. Come si è detto, le parti ricorrenti opponenti hanno chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
- in via principale, accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare la nullità/annullabilità dell'Ordinanza
Ingiunzione impugnata per i motivi di cui al ricorso stesso;
- in subordine, contenere le sanzioni applicate nel minimo edittale.
L'opposizione e le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Preliminarmente, si dà atto delle circostanze che, dall'analisi degli atti processuali, risultano accertate:
- in data 04.12.2023, gli agenti operativi della Questura di Torino – Divisione Polizia amministrativa e sociale –, in collaborazione con i funzionari appartenenti all' per il e la Controparte_3 CP_3
, effettuavano un accesso presso la sala scommesse attiva presso l'esercizio CP_3 CP_1 commerciale “Rewind di Viarengo Andrea”, onde verificare se gli “apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. ivi installati o comunque presenti, fossero assistiti da idonei e regolari nulla osta […] e se fossero state osservate le disposizioni vigenti per la gestione e l'esercizio dei congegni medesimi” (cfr. doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente);
- durante tale controllo, veniva rinvenuto un apparecchio – mod. con codice CP_6
identificativo G00000000000551397 – privo delle caratteristiche prescritte dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., in quanto permetteva il libero accesso alla rete internet per effettuare o prenotare scommesse, consultare risultati di eventi sportivi e simili, come evinto dalla cronologia del dispositivo in questione;
inoltre, l'apparecchio risultava anche privo dei titoli autorizzatori prescritti dalla legge
(cfr. doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente);
- di tali irregolarità veniva redatto apposito verbale (prot. n. 179/2023), con cui gli operatori contestavano al sig. le violazioni previste dall'art. 110, comma 9, lettere d), per assenza Pt_3 dei titoli autorizzatori, ed f-quater), per l'assenza delle caratteristiche di cui ai precedenti commi 6 e 7, ammettendolo al pagamento, in misura ridotta, di una sanzione complessiva di Euro 11.000,00 (Euro
10.000,00 per la violazione di cui alla lettera f-quater ed Euro 1.000,00 per quella di cui alla lettera d)); contestualmente veniva disposto il sequestro dell'apparecchio; da parte sua, il sig. Pt_3 dichiarava che l'apparecchio contestato era stato installato dalla società cfr. Controparte_7
doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente);
pagina 7 di 19 - in data 12.01.2024, il sig. legale rappresentante della società Parte_1 P_
(facente parte del gruppo ), presentava istanza di dissequestro, dichiarando di
[...] P_ essere proprietario dell'apparecchio (cfr. doc. n. 2 della parte resistente);
- con nota prot. 2892 del 26.01.2024, l' Controparte_3
rigettava motivatamente l'istanza di dissequestro (cfr. doc. n. 4 della parte resistente) e, successivamente, con atto prot. n. 4593 del 09.02.2024 contestava al sig. , quale obbligato Pt_1
principale, e alla società quale obbligata in solido, “la violazione amministrativa Controparte_2 prevista e punita dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del T.U.L.P.S., per aver «...installato o comunque messo a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7del T.U.L.P.S.» n. 1 apparecchio da intrattenimento, non corrispondente alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dall'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., nonché la violazione amministrativa prevista e punita dall'art. 110, comma 9, lett. d) del T.U.L.P.S. per aver installato n. 1 apparecchio per il quale non sono stati rilasciati i titoli autorizzatori” (cfr. doc. n. 5 della parte resistente);
- contestualmente, la parte veniva ammessa al pagamento, in misura ridotta, della sanzione complessiva di Euro 11.000,00, di cui Euro 10.000,00 per la violazione di cui alla lettera f-quater dell'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. ed Euro 1.000,00 per la violazione di cui alla lettera d) della medesima norma
(cfr. doc. n. 5 della parte resistente);
- siccome la parte non provvedeva al pagamento della sanzione così come quantificata nel suddetto atto di contestazione, in data 28.06.2024 l' emetteva Controparte_3
l'Ordinanza Ingiunzione prot. n. 27515 con cui applicava al sig. al sig. , quale obbligato Pt_1
principale, e alla società quale obbligata in solido, “la sanzione pecuniaria di Controparte_2
Euro 10.000,00 per n. 1 apparecchio sanzionato dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del e Parte_4 di Euro 1.000,00 per n. 1 apparecchio sanzionato dall'art. 110, comma 9, lett. d) del , Parte_4
ingiungendone il pagamento (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e n. 6 della parte resistente);
- detta Ordinanza veniva impugnata dal sig. (obbligato principale) e dalla società Pt_1 [...]
(obbligata in solido) mediante ricorso in opposizione tempestivamente depositato e P_
notificato alla controparte.
pagina 8 di 19 3.3. Come primo motivo di opposizione, i ricorrenti hanno eccepito la “nullità Ordinanza Ingiunzione ex art. 14 Legge 689/1981”.
Secondo i ricorrenti il provvedimento opposto sarebbe nullo per assenza di “formale contestazione della violazione amministrativa all'asserito trasgressore – obbligato principale, IG
[...]
”, essendo l'atto presupposto (l'atto di contestazione dell' unitamente al Parte_1 Controparte_3
verbale degli agenti della Questura – doc. nn. 3 e 5 della parte ricorrente) stato notificato alla società ia PEC, non anche al sig. personalmente ai sensi dell'art. 14 della L. Controparte_2 Pt_1
n. 689 del 1981; l'omessa notificazione dell'atto presupposto – comporterebbe, dunque, la nullità dell'atto conseguente, in quanto il ricorrente è stato “privato del diritto costituzionale di articolare la propria difesa”.
L'eccezione non è fondata e quindi deve essere rigettata.
Invero, com'è noto, la notificazione è un procedimento finalizzato alla conoscenza legale di un atto da parte del suo destinatario, per permettergli di attivarsi ed esercitare i diritti che la legge gli riconosce.
Nel caso di specie, è ben vero che l'atto di contestazione del 09.02.2024, unitamente al verbale di contestazione del 04.12.2023, sono stati notificati all'indirizzo PEC della società P_
e non anche, personalmente, al sig. .
[...] Pt_1
Ciò nonostante, risulta provato che quest'ultimo, anche in virtù della sua qualità di legale rappresentante della società, ha avuto piena conoscenza dei fatti occorsi e contestati con il verbale del
04.12.2023. Infatti, con atto prot. 306/2024 datato 14.01.2024, egli ha attivato il contraddittorio con l'Amministrazione, presentando una memoria difensiva, in cui, deducendo i ritenuti motivi di illegittimità dell'atto di contestazione emesso dall'Amministrazione, ha chiesto l'annullamento dello stesso (cfr. doc. n. 15 della parte ricorrente e n. 4 della parte resistente). Si precisa, peraltro, che, benché tale atto riporti la data del 14.01.2024, è evidente che sia successivo, dal momento che, nella narrativa, riporta tutti i fatti succedutisi dal 04.12.2023 al 09.02.2024.
Pertanto, non è possibile predicare un'omissione o una nullità della notifica della contestazione amministrativa datata 09.02.2024, con conseguente nullità dell'Ordinanza opposta, avendo comunque la notifica raggiunto il suo scopo (la conoscenza legale dell'atto), in linea, peraltro, con quanto previsto dall'art. 156, comma 3, c.p.c., la cui applicazione lo stesso art. 14 della L. n. 689 del 1981 fa salva:
“Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile […]”. Sul punto, del resto, la Giurisprudenza insegna che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la
pagina 9 di 19 consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass., Sezioni Unite, 28.09.2018 n. 23620; cfr. anche Cass.
31.08.2017 n. 20625; Cass., Sezioni Unite, 18.04.2016 n. 7665).
Pertanto, l'eccezione di nullità dell'Ordinanza opposta per violazione dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981 in materia di notificazione non può essere accolta.
3.4. Come secondo motivo di opposizione, i ricorrenti hanno eccepito “l'illegittimità dell'ordinanza per genericità della stessa”.
In sostanza, essi lamentano una “estrema genericità dei fatti oggetto di contestazione”, che pregiudicherebbe il “corretto esercizio del diritto di difesa dei ricorrenti”, precisando, inoltre, che “la contestazione de qua […] risulta scevra di ogni riferimento puntuale agli elementi costitutivi dell'illecito contestato quali, ad esempio, la denominazione dei siti internet non autorizzati attraverso i quali risultano essere state effettuate le scommesse”, il che impedirebbe ai ricorrenti di “dimostrare che un dato sito internet non risulti essere abilitato alla raccolta delle scommesse o alla consultazione dei risultati su eventi sportivi”.
Tale eccezione risulta infondata e quindi deve essere rigettata.
Invero, non si ravvisa la lamentata genericità dedotta dai ricorrenti. Dal verbale di contestazione del 04.12.2023, infatti, risulta chiaramente che gli agenti operatori hanno accertato che il dispositivo contestato (apparecchio mod. COMPUTER ADJ) permetteva una libera navigazione (senza filtri), consentendo così di “giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online”
(cfr. doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente).
È stata, infatti, prodotta una fotografia della cronologia dell'apparecchio, dalla quale risultano due accessi a siti di gioco online (cfr. doc. n. 9 della parte resistente), attività questa che è espressamente vietata dall'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012 – norma, questa, che viene qui in rilievo, dal momento che detta disposizioni specifiche in materia di contrasto alla ludopatia.
Ciò posto, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, non è possibile predicare l'illegittimità del verbale di contestazione e della successiva Ordinanza per i motivi suesposti, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere accolta.
pagina 10 di 19 3.5. Come terzo motivo di opposizione, i ricorrenti eccepiscono la “infondatezza della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'asserito trasgressore”.
In particolare – secondo i ricorrenti – il sig. sarebbe stato chiamato a rispondere “in qualità Pt_1 di trasgressore obbligato principale, in ragione del suo mero ruolo societario”, senza che vi sia stato alcun accertamento “in ordine a un possibile «concorso materiale o soggettivo» diretto del signor rispetto alle violazioni contestate”. Parte_1
Anche tale eccezione risulta infondata e, quindi, dev'essere rigettata.
Il sig. , infatti, è rappresentate legale ed amministratore delegato della società Pt_1 [...]
(cfr. doc. n. 15 delle parti ricorrenti e n. 3 della parte resistente) e, dunque, com'è noto, P_ su di lui ricadono specifici compiti di direzione, di gestione, nonché di controllo dell'attività della società stessa.
Di conseguenza, non è possibile affermare che manca un “accertamento diretto” di un
“concorso materiale o soggettivo” del sig. , essendo onere di quest'ultimo mantenere un Pt_1 costante controllo sull'operato della società da lui rappresentata onde evitare l'eventuale consumazione di illeciti, potendo, al più, fornire la prova di aver fatto tutto quanto in suo potere per impedire tali conseguenze, prova che, nel caso di specie, non è stata data.
Pertanto, l'eccezione in esame non può essere accolta.
3.6. Come quarto motivo di opposizione, i ricorrenti hanno eccepito la “violazione del principio di tassatività e di legalità”.
In particolare, i ricorrenti rilevano che la “norma che si assume violata (art. 110, comma 9, lett. f- quater, n.d.r.) si riferisce ad una specifica categoria di apparecchio, ovvero quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. […], non anche a generici computer”. Precisano, inoltre, che “i computer non possono in nessun modo essere assimilati […] agli apparecchi che l'art. 110 T.U.L.P.S. descrive ai commi 6 e 7 ed il cui illegittimo utilizzo […] è punito dal comma 9 dello stesso articolo”.
Deducono, altresì, la violazione del principio di legalità nella misura in cui la fattispecie sanzionata
“non rientra in alcun caso in una di quelle punite dalle norme asseritamente violate, l'art. 110, comma
9, lett. d) e lett. f-quater del T.U.L.P.S.”. Sul punto, i ricorrenti sottolineano che la contestazione circa l'assenza del nulla osta relativo all'apparecchio in questione è “priva di fondamento”, in quanto tale titolo “viene rilasciato […] esclusivamente per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S. […], non anche per i dispositivi telematici quali – come nel caso di specie – un personal computer”.
Neppure tale eccezione risulta fondata e, quindi, dev'essere rigettata.
pagina 11 di 19 Non è condivisibile, infatti, la prospettazione dei ricorrenti, secondo cui il personal computer non rientrerebbe nella categoria di dispositivi contemplati dall'art. 110 T.U.L.P.S., commi 6 e 7. In effetti, le norme contenuti in tali commi forniscono le specifiche, anche tecniche, che gli apparecchi
“da gioco” devono presentare, ma non si vede come non vi ci possano rientrare anche i “generici computer”, dal momento che, per caratteristiche e funzioni, questi ultimi si prestano senza dubbio a essere sfruttati come “strumenti da gioco”.
Del resto, è ragionevole ritiene che il Legislatore abbia volutamente utilizzato una nozione molto ampia – quella, appunto, di “apparecchi e congegni” – così da includere qualsiasi tipo di dispositivo che, in violazioni delle prescrizioni di legge, consenta di accedere alle piattaforme di gioco e scommesse dei concessionari online.
Tale conclusione trova conferma nel già citato art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012.
Tale norma è stata dettata in materia di prevenzione e contrasto alla ludopatia e stabilisce che “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Conseguentemente, anche l'eccezione relativa alla mancanza di necessità, per i “generici computer”, di ottenere il nulla osta previsto dalla legge, perde consistenza: se, infatti, come si è poc'anzi concluso, anche il computer rientra nella nozione di “apparecchi” ai sensi dell'art. 110, commi
6 e 7, del T.U.L.P.S., allora è indispensabile che esso sia munito del titolo autorizzatorio rilasciato dall'Autorità amministrativa per poter legittimamente essere messo a disposizione del pubblico a fini di gioco.
Pertanto, neppure l'eccezione relativa ai princìpi di tassatività e legalità può essere accolta.
3.7. Come quinto motivo di opposizione, i ricorrenti deducono una “eccezione di illegittimità costituzionale” dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater del T.U.L.P.S. per violazione dell'art. 3 della
Costituzione e degli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. Cedu.
In particolare – espongono i ricorrenti – che “viene di fatto introdotto […] un generale e surrettizio divieto di messa a disposizione, da parte dei titolari di pubblico esercizio, di apparecchiature che,
pagina 12 di 19 attraverso la connessione telematica, consentano […] ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione del concessionario online”.
Alla luce delle argomentazioni esposte in precedenza, non si ritiene di dover rimettere la questione di illegittimità alla Corte Costituzionale, poiché il dettato normativo non lascia spazio ad alcuna violazione di principi costituzionali
L'eccezione appare quindi manifestamente infondata e non rilevante, considerata la ratio sottesa alla normativa in questione, che è quella di lotta e contrasto alla ludopatia onde evitare la formazione di fenomeni di dipendenza, a tutela, in special modo, di soggetti deboli e vulnerabili.
3.8. Come sesto motivo di opposizione, i ricorrenti eccepiscono la “infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria”, deducendo, in particolare, che “la contestazione è destituita di fondamento, in quanto la condotta imputata ai ricorrenti risulta priva di ogni disvalore giuridico poiché non riconducibile nell'alveo delle fattispecie sanzionate dalle norme richiamate […] con l'opposta ordinanza ingiunzione”.
L'eccezione è infondata e, dunque, dev'essere rigettata.
Invero, ciò che riferiscono i ricorrenti non corrisponde al vero. Come si è già dato atto più sopra, infatti, in sede di controllo, gli agenti accertatori hanno riscontrato, all'interno dell'esercizio commerciale , la presenza di un personal computer non rispondente Parte_5 alle caratteristiche che i commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. prescrivono per gli apparecchi da gioco ai fini di un loro lecito utilizzo. Tale dispositivo, consentendo una navigazione Internet senza filtri, permetteva di accedere ai siti di gioco e scommessa dei concessionari online, in contrasto con la già richiamata previsione di cui all'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012.
Tale norma – evidentemente – non vieta la navigazione Internet tout court, ma vieta quella navigazione Internet in cui non sia bloccato l'accesso a determinati siti (in questo caso giochi e scommesse online). Pertanto, al contrario di quanto dedotto dai ricorrenti, la condotta accertata e addebitata è sicuramente inquadrabile come violazione amministrativa, sanzionabile ai sensi dell'art. 110, comma 9, f-quater, del Parte_4
Del resto, non corrisponde al vero neanche l'ulteriore allegazione secondo cui “dall'esame della cronologia del personal computer […] si ricava che lo stesso è stato impiegato solo ed esclusivamente per accedere alla navigazione su siti internet generici […]”; al contrario, dalla cronologia dell'apparecchio è risultato l'accesso a due siti di concessionari di scommesse online (cfr. doc. n. 9 della parte resistente), di conseguenza anche l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
pagina 13 di 19 3.9. Con il settimo motivo di opposizione, i ricorrenti reiterano l'eccezione relativa alla violazione del
“principio di tassatività”, con un taglio argomentativo diverso, ma, riproponendo, da un punto di vista sostanziale, deduzioni già formulate con il quarto motivo di ricorso che, pertanto, sono già stati affrontati e che, peraltro, attengono in parte anche a profili già visti nel corso della trattazione.
Di conseguenza, non è necessario affrontare nuovamente dette deduzione, potendosi legittimamente richiamarsi a quanto già illustrato.
L'eccezione, dunque, è infondata e non può essere accolta.
3.10. Come ottavo motivo di opposizione, i ricorrenti formulano un'eccezione di “diligenza e buona fede”.
In particolare, affermano che l'esercizio commerciale oggetto di controllo è “regolarmente in possesso di tutti i titoli autorizzatori e delle licenze di legge necessarie al legittimo svolgimento dell'attività di gioco lecito”, il che basterebbe – nella prospettazione dei ricorrenti – a “escludere l'elemento soggettivo della colpevolezza in capo al sig. . Pt_1
Anche tale eccezione risulta infondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
L'assunto dei ricorrenti, infatti, non è condivisibile: non si può pretendere che il mero possesso dei titoli autorizzatori e delle licenze richieste dalla legge per lo svolgimento dell'attività in oggetto sia sufficiente a esentare da responsabilità il soggetto agente, laddove si sia in presenza di un illecito accertato (in tal caso, la violazione delle fattispecie previste dagli artt. 110, comma 9, lettere f-quater e d).
L'art. 3 Legge n. 689/1981 disciplina come segue l'elemento soggettivo: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. civile n. 10508/1995, Cass. civile n. 7143/2001, Cass. civile n. 8343/2001, Cass.
pagina 14 di 19 civile n. 14107/2003, Cass. civile n. 5304/2004, Cass. civile n. 5155/2005, Cass. civile n. 20930/2009,
Cass. civile n. 9546/2018, Cass. civile n. 1529/2018, Cass. civile n. 4114/2016). È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare: “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. civile n. 4927/1998, Cass. civile n. 1873/1995, Cass. civile n. 10508/1995,
Cass. civile n. 10893/1996).
In altre parole, l'esimente della buona fede, rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(cfr. Cass. civile n. 20219/2018).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Nel caso di specie, le condizioni poste dalla giurisprudenza, ai fini dell'applicabilità dell'esimente in esame, non si sono verificate. Come risulta dal verbale di accertamento (doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente), infatti, nel punto vendita “REWIND di VIARENGO
Andrea” erano presenti diversi “computer” utilizzati per effettuare o prenotare scommesse, uno dei quali – lo si ribadisce ancora una volta – consentiva, attraverso la connessione telematica, l'accesso a piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, ciò in contrasto con la normativa di riferimento, oltre a essere sprovvisto del nulla osta richiesto dalla legge per il suo lecito utilizzo. Tali circostanze fattuali sono sufficienti, in assenza di specifica e circostanziata prova contraria, ai fini dell'operabilità della presunzione posta dall'art. 3 della L. n. 689 del 1981, con conseguente inapplicabilità dell'esimente della buona fede.
L'eccezione, pertanto, non può essere accolta.
pagina 15 di 19 3.11. Come ultimo motivo di opposizione, i ricorrenti eccepiscono la “infondatezza violazione art. 119 comma 9 lett. d . Parte_4
In particolare, i ricorrenti rilevano che i nulla osta sono previsti “unicamente per gli apparecchi da gioco di cui ai citati commi 6 e 7 dell'art. T.U.L.P.S.” e, siccome il “PC” contestato non è “deputato al gioco […] non necessita di alcun nulla osta o titolo autorizzatorio”.
L'eccezione risulta infondata e, quindi, deve essere rigettata.
Come già concluso nei paragrafi precedenti e contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, non c'è motivo di ritenere che il “PC” contestato non rientri nella nozione di “apparecchio” ai senti dell'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. Di conseguenza, ai fini del gioco lecito, esso deve presentare le caratteristiche prescritte da tali disposizioni, così come deve essere munito dei titoli autorizzatori previsti dalla legge.
Risultando provato che il “PC” oggetto di verifica era privo di nulla osta (cfr. doc. n. 3 delle parti ricorrenti e n. 1 della parte resistente), l'applicazione della fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 110, comma 9, lett. d) è senza dubbio legittima.
Pertanto, l'eccezione proposta non può essere accolta.
3.12. Per completezza, si rileva che i ricorrenti hanno proposto, come ulteriore motivo di opposizione, un'eccezione relativa alla “assenza di lesione a un bene giuridico tutelato”. Tuttavia, tale motivo appare residuale e, comunque, non dirimente ai fini della controversia, posto che è trattato in maniera troppo generica, di conseguenza resta assorbito dagli altri motivi di ricorso, che sono stati integralmente rigettati.
3.13. Infine, i ricorrenti hanno chiesto, nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
22.01.2025, la “sospensione del presente giudizio stante la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale avente a oggetto una disciplina applicabile nella presente causa”.
L'istanza non può essere accolta.
Come si è detto, infatti, alla luce delle argomentazioni esposte in precedenza, non si ritiene fondata la questione di illegittimità alla Corte Costituzionale poiché il dettato normativo non lascia spazio ad alcuna violazione di principi costituzionali
Allo stato, infatti, si ritiene giustificato uno spettro d'azione così ampio della normativa in questione – che si applica a tutti quegli “apparecchi e congegni” che, se non rispettano le prescrizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., non possono essere lecitamente utilizzati ai fini di pagina 16 di 19 gioco – essendo detta normativa preordinata alla prevenzione e al contrasto alla ludopatia e alla dipendenza dal gioco, soprattutto a tutela dei soggetti più deboli e vulnerabili.
Non si condivide, pertanto, quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del
24/07/2024, n. 171 (pubblicata sulla G.U. del 25/09/2024 n. 39 tra le parti Parte_6
), che ha sollevato avanti alla Corte Costituzionale l'eccezione di illegittimità
[...]
del citato art. 7, comma 3 quater del D.L. 13/09/2012 n. 158 convertito con modificazioni in Legge del
08/11/2012 n. 189.
3.14. In senso conforme a quanto statuito nella presenta Sentenza possono richiamarsi, tra le altre, le seguenti pronunce:
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 21/10/2022 n. 4078;
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 14/09/2021 n. 4033;
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 09/06/2021 n. 2915;
• Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, Sentenza 23/07/2020 n. 542;
• Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, Sentenza 29/09/2016 n. 1626.
3.15. In conclusione, devono rigettarsi l'opposizione e tutte le domande proposte dalla parte ricorrente opponente avverso la predetta ordinanza-ingiunzione, che dev'essere confermata integralmente.
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4. Sulle spese processuali della presente causa.
4.1. Pur nella soccombenza delle parti ricorrenti opponenti, queste ultime non devono essere condannate al rimborso delle spese processuali della presente causa in favore della parte resistente opposta, essendosi quest'ultima costituita in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati e non essendo state specificate attraverso apposita nota spese né documentate le spese vive ed i costi sostenuti.
4.2. Invero, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato …. non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota….” (cfr. Cass. n. 11389/2011; si vedano anche Cass. n. 18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute, ove “documentate e richieste” e Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”).
Nel caso in oggetto la “nota spese” depositata è, per contro, una nota spese di natura forense che ricalca quanto previsto dal Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con richiesta dei compensi previsti per le varie fasi del procedimento, operata una riduzione del 20%, che pare implicitamente riferirsi a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015 per il solo , non Controparte_8
Contr essendo per contro applicabile alla presente causa ove si è costituita mediante il proprio Direttore ad interim.
Nulla deve pertanto essere disposto in punto spese.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
13701/2024 R.G. promossa dal sig. in qualità di legale rappresentante pro Parte_1
tempore della di obbligato principale, e dalla Controparte_1
società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, sig. (parti ricorrente opponenti) contro l' Parte_1 [...]
, in persona del Direttore dott. Controparte_3
domiciliato presso l'ufficio di appartenenza, che autorizza la dott.ssa CP_4 Parte_2
e la dott.ssa a ricevere tutte le comunicazioni attinenti il ricorso (parte
[...] Persona_1
resistente opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte ricorrente opponente avverso l'Ordinanza Ingiunzione prot. n. 27515 (Rif. 43/23) del 28.06.2024, emessa dall'
[...]
, che conferma integralmente. Controparte_3
2) Nulla in punto spese processuali.
Così deciso in Torino, in data 29 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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