Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.3615/2021
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.3615 del R.G.A.C. 2021, avente ad oggetto risarcimento danni e ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 27.03.2025 con la concessione dei termini ridotti ex art.190 c.p.c. decorrenti dal 24.04.2025 come da ordinanza resa in data 19.04.2025 e vertente
TRA
e entrambi elettivamente domiciliati in Torre del Greco al C.so Parte_1 Parte_2
Avezzana n.61, presso gli avv.ti OL IN e PE Di NN che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura conferita con foglio separato da considerarsi posta in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
Brac.” in persona dell'Amministratore p.t. in p. Amm. p.t. sig. , elett.te Controparte_1 Controparte_2 dom.to in Torre del Greco alla via Nazionale n. 163, presso l'avv. Pasqualina Di NN che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO
come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 28.06.2021 gli attori come in epigrafe indicati, deducendo di essere comproprietari dell'appartamento facente parte del fabbricato condominiale sito nel comune di Torre del
Greco alla via delle Madreperle n.26, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Torre del Greco, al foglio 15,
p.lla 758 sub 34, int.26 cat. A/2, classe 5, vani 5,5, ubicato al sesto piano del predetto fabbricato condominiale, convenivano in giudizio dinanzi a questo tribunale il predetto Controparte_3
Brac.” in persona dell'Amministratore p.t. per ivi sentirlo condannare e previa declaratoria di esclusiva responsabilità dello stesso nella causazione dell'evento dannoso dedotto in lite ex art.2051, al pagamento in loro favore dell'importo complessivo pari ad euro 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa, anche all'esito dell'espletamento di una ctu che invocavano, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza dei gravi fenomeni infiltrativi presenti nella propria abitazione e provenienti dal lastrico solare di copertura di proprietà del predetto CP_1 verificatisi tra il mese di febbraio e quello di marzo dell'anno 2021.
All'uopo, gli istanti rappresentavano che, nelle circostanze di tempo suindicate, l'appartamento di comproprietà, adibito ad abitazione di presentava al suo interno molteplici problemi di Parte_2 infiltrazione provenienti dal sovrastante lastrico solare di copertura di proprietà e/o in uso esclusivo del convenuto che aveva determinato l'insorgenza di fenomeni di ammaloramento con la presenza CP_1 di macchie di umidità in corrispondenza del soggiorno, del bagno e della camera da letto tutti esposti verso onché di muffe maleodoranti e nocive come da rilievi fotografici che allegava. Pt_3
Nello specifico, l'istante deduceva che la causa del predetto fenomeno era da individuarsi nello stato di ammaloramento del predetto lastrico solare sovrastante il proprio appartamento, il quale presentava danni anche alla parte strutturale, con evidente pericolo per l'incolumità degli abitanti dell'immobile.
Parte istante deduceva poi di aver provveduto prontamente a comunicare in data 30.03.2021 l'insorgenza di siffatti fenomeni infiltrativi all'amministratore di condominio e di non aver ricevuto alcun riscontro.
Al fine di individuare la causa dell'infiltrazione nonché di procedere alla stima dei lamentati danni, parte istante deduceva di aver incaricato un proprio tecnico di fiducia geom. , il quale dopo Controparte_4 aver visionato la predetta unità immobiliare, precisava nel proprio elaborato che “gli ambienti oggetto di infiltrazioni sono il soggiorno, il bagno e la camera da letto, tutti esposti verso Sia il soggiorno che il Pt_3 bagno risultano controsoffittati, per questo motivo è stato effettuato un foro nella controsoffittatura del salone al fine di verificare lo stato dell'intradosso del solaio”. Effettuati tali saggi per visionare l'intradosso del solaio il tecnico di parte ha rilevato le tracce di copiose pregresse infiltrazioni di acque provenienti dal sovrastante lastrico solare di copertura, precisando che “la menzionata infiltrazione ha intaccato e danneggiato i ferri di armatura dei travetti e tali ferri, aumentando di volume in seguito alla corrosione, hanno prodotto il distacco del copriferro che ha lesionato l'intonaco in aderenza” (cfr. consulenza tecnica di parte allegata unitamente alla documentazione fotografica alla produzione di parte attorea). Al fine di ripristinare i predetti vani danneggiati dai fenomeni infiltrativi, il tecnico di parte quantificava i danni riportati dall'appartamento nell'importo pari ad euro 9.686,53 oltre i.v.a. e accessori come da computo metrico estimativo (cfr. relazione tecnica di parte versata alla produzione attorea).
Oltre all'importo risarcitorio suindicato, necessario per il ripristino dello status quo ante , parte istante reclamava altresì la condanna del predetto condominio al pagamento di un importo a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali per avere le dedotte infiltrazioni d'acqua notevolmente compromesso la fruibilità dell'immobile da parte di procurandogli un grave disagio “dettato dalla Parte_2 consapevolezza di vivere ogni giorno a contatto con il cattivo odore e con la nocività delle muffe”.
Radicatasi la lite, si costituiva a ministero del difensore avv. Passarelli Margherita con comparsa di costituzione del 20.10.2021 il in persona dell'Amm.re p.t., il quale preliminarmente chiedeva la CP_1 concessione di un termine per esperire un tentativo di mediazione volontaria al fine di pervenire ad una risoluzione bonaria della controversia nonché la nullità dell'atto introduttivo per violazione del comb. disp. ex artt.163 co.3 nn.3) e 4) e 164, co.4 c.p.c.; nel merito, contestando le risultanze della consulenza di parte attrice, concludeva per il rigetto della pretesa non potendosi ritenere ascrivibili al i danni CP_1 all'immobile così come prospettati da parte attrice nel proprio scritto, peraltro non oggetto di alcuna rimostranza da parte degli attori/condomini nel corso dell'assemblea condominiale cui gli stessi partecipavano.
In data 01.11.2022 il predetto condominio con il ministero di altro difensore avv. Pasqualina Di NN in sostituzione del precedente difensore, come da comparsa in sostituzione depositata, riportandosi integralmente ai documenti già depositati, instava per il rigetto della pretesa attorea.
Così integrato il contraddittorio innanzi al giudice dott.ssa Carpinelli, all'udienza cartolare di prima comparizione dell'11.11.2021 il decidente concedeva i termini ex art.183 co.VI c.p.c. (con decorrenza
01.03.2022) rinviando la causa per l'ammissione all'udienza cartolare del 10.11.2022.
Indi, istruita la causa mediante l'espletamento di una ctu per il tramite dell'arch. all'uopo Persona_1 nominato, depositato l'elaborato peritale, subentrata l'odierna scrivente nella trattazione della causa, in sostituzione del precedente giudicante assegnato alla I sezione civile dell'intestato tribunale, formulata proposta transattiva ex art.185 bis c.p.c. cui parte attrice dichiarava di non prestare adesione, all'udienza cartolare del 04.07.2024 il giudicante, ritenuto necessario acquisire chiarimenti da parte del ctu circa l'importo delle spese tecniche dallo stesso riportate nell'elaborato peritale nonché sulla corrispondenza degli importi del computo metrico ai tariffari regionali, rinviava la causa all'udienza del 21.11.2024 e poi rinviata a quella dell'11.03.2025 , attesa la mancata comunicazione al ctu dell'ordinanza del 04.07.2024 di invito a rendere chiarimenti.
Esaminati i chiarimenti pervenuti da parte dell'ausiliario tecnico, la scrivente, sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza cartolare del 27.03.2025 riservava la causa in decisione previa concessione alle stesse dei termini ridotti ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e di memorie di repliche con decorrenza dal 24.04.2025 come da ordinanza resa in data 19.04.2025.
Nessuna delle parti redigeva comparse conclusionali o repliche.
2. Nel merito
2.1. Sull'an. Passando ad esaminare il merito la domanda è fondata e va accolta sebbene nei limiti che seguono.
Nella fattispecie dedotta in lite, deve ritenersi provato l'effettivo accadimento dei danni subiti nell'unità immobiliare insistente all'interno dell'edificio condominiale nei termini descritti dagli attori (cfr. titolo di proprietà; la relazione tecnica di parte redatta dal geom. del 28.05.2020 corredata dal Controparte_4 computo metrico estimativo del 25.05.2021, le risultanze della ctu espletata unitamente ai rilievi fotografici ritraenti i danni infiltrativi all'immobile e le condizioni del sovrastante lastrico solare di copertura).
Parte attrice ha agito con azione risarcitoria per i danni subiti a seguito delle dedotte infiltrazioni nella sua proprietà, adducendo la responsabilità del per non aver provveduto alla corretta CP_1 manutenzione del soprastante lastrico solare di copertura.
Ciò posto, si rileva come a seguito della espletata consulenza d'ufficio è stata accertata l'esistenza di infiltrazioni al locale soggiorno e bagno dell'unità immobiliare attorea e che la causa immediata e diretta degli ammaloramenti ivi riscontrati è stata ravvisata nel cattivo stato di manutenzione del soprastante lastrico solare di copertura dell'edificio da parte del . CP_1
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver esaminato tutta la documentazione probatoria allegata comprensiva della perizia depositata da parte attrice, previa verifica dello stato dei luoghi mediante sopralluogo effettuato in data 02.05.2023, riferiva :“ al momento del sopralluogo esperito nel corso delle operazioni peritali, l'appartamento era interessato da importanti fenomeni infiltrativi, in particolare, accedendo all'intercapedine costituita dalla controsoffittatura in cartongesso ed il soffitto è stato possibile individuare numerose criticità derivanti da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla copertura soprastante l'abitazione del ricorrente. I locali erano altresì interessati da muffe derivanti dagli sbalzi termici che l'appartamento soggetto ad infiltrazioni, favoriva all'atto dell'asciugarsi momentaneo di dette infiltrazioni ed al successivo proliferarsi a seguito di successive piogge”.
Relativamente al lastrico di copertura soprastante, il ctu constatava lo stato vetusto della guaina che si presentava ammalorata pervenendo così ad individuare la causa del fenomeno infiltrativo nel cattivo stato di manutenzione del soprastante lastrico (vecchia guaina ammalorata).
Al fine di eliminare la causa delle lamentate infiltrazioni poi, a parere del consulente: “ sarà necessario rimuovere la vecchia guaina ammalorata presente sul lastrico solare, verificare le pendenze del solaio di copertura ed eventualmente rettificarle, e successivamente applicare un doppio strato di guaina impermeabile. Successivamente alla rimozione delle cause, bisognerà rimuovere la controsoffittatura ammalorata presente nelle camere interessate dal fenomeno infiltrativo (soggiorno e bagno), ripristinare il soffitto dell'appartamento avendo cura se del caso di operare un trattamento dei ferri di armatura, ripristinare quindi gli intonaci ed effettuare opere di pitturazione totale dei locali interessati da detti fenomeni” ( cfr. elaborato peritale in atti).
Dunque, il fatto storico esposto in citazione risulta confermato sia dai rilievi fotografici allegati alla perizia tecnica e ritraenti gli ammaloramenti, che dalle risultanze della esperita consulenza tecnica.
Dalla predetta CTU infatti è emerso il dato certo che effettivamente si sono verificate le infiltrazioni all'interno dell'appartamento attoreo e che la causa delle stesse va individuata nel cattivo stato di manutenzione del predetto terrazzo di copertura.
Consegue da quanto detto che va dichiarata la responsabilità del ex art.2051 c.c. quale custode CP_1 del lastrico di copertura, per i danni dallo stesso cagionati all'attore . Infatti , svolgendo il predetto lastrico una ineludibile funzione primaria di copertura delle sottostanti strutture, esso deve considerarsi nella persistente disponibilità del , con conseguente permanenza, in capo a quest'ultimo, delle CP_1 obbligazioni connesse alla sua custodia e delle connesse responsabilità per il relativo inadempimento.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato principio secondo il quale se nelle proprietà esclusive si verificano infiltrazioni provenienti da parti comuni ( facciate, terrazzo di copertura), il deve CP_1 attivarsi per risolvere il problema, accertando ed identificando le ragioni del fenomeno infiltrativo per scongiurare un ampliamento del pregiudizio e, sussiste una responsabilità dello stesso per i danni arrecati alle proprietà private, in forza del disposto ex art.2051 c.c., il quale obbliga il custode a risarcire i danni provocati dalla cosa di cui ha la custodia, indipendentemente dal ricorrere di profili colposi della sua condotta con conseguente responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per la sua configurabilità, il mero rapporto causale tra cosa ed evento salvo l'esistenza del caso di forza maggiore o del caso fortuito ( cfr.
Cass.civ.11288/2018; Corte di Appello Roma n.2083/2023).
Ciò posto, ritiene il giudicante come nel caso di specie non vi siano ragioni per disattendere le valutazioni effettuate dal perito in occasione della redazione del richiamato elaborato (salvo quanto si preciserà infra) risultando confermato che la causa esclusiva che ha determinato i suindicati danni è rappresentata dal cattivo stato manutentivo del lastrico solare di copertura dell'edificio da cui sono derivate le CP_5 infiltrazioni che hanno poi causato gli ammaloramenti in alcuni vani dell' appartamento di proprietà attorea.
2.2. Sul quantum.
L'ausiliare nominato ha ritenuto congruo l'importo di stima come effettuato dal ctp geom. , che CP_4 quantificava nell'importo pari ad euro 9.686,53 oltre iva il costo necessario per l'eliminazione dei danni riscontrati nell' immobile dedotto in lite prendendo come riferimento anche la tariffa Regionale Campania all'epoca in vigore . Il Ctu ha tuttavia , impropriamente, aggiunto l'importo pari ad euro 1.200,00 per spese tecniche , importo del tutto inconferente.
Occorre, infatti, precisare che la domanda attorea ha ad oggetto esclusivamente il “totale ristoro dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dagli attori”, di conseguenza si deve disattendere sul punto la CTU dovendosi riconoscere all'attore esclusivamente l'importo pari ad euro 9.686,53 oltre iva per il ripristino dello status quo ante dell'appartamento di proprietà attorea .
L'ulteriore somma stimata dal consulente di ufficio di euro 1.200,00 per spese tecniche, è del tutto inconferente e tanto atteso che il CTU – a seguito dei richiesti chiarimenti- l'ha giustificata con riferimento alle lavorazioni esterne sul lastrico solare , non oggetto del presente giudizio, né del computo dello stesso
CTU , atteso che – si ripete- il risarcimento del danno richiesto ed oggetto di causa afferisce esclusivamente alle lavorazioni per il ripristino dello status quo ante all'interno dell'abitazione degli attori e non altro [cfr. deposito del 15.2.25 da parte dell'ausiliare :“sono state previste € 1200,00 per spese tecniche, in quanto, sebbene trattandosi di attività di edilizia libera (art. 6 TU), così come giustamente evidenziato dall'ill.mo
Giudice nelle richieste di chiarimenti, si è ritenuto di prevedere tale spesa in quanto, dovendosi effettuare lavorazioni su lastrico solare condominiale privo di parapetto, è stata ritenuta indispensabile la presenza di un professionista, da incaricare prima di ogni cosa al Coordinamento della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con compito di Direzione Lavori per garantire (viste le criticità oggetto di causa) la buona e corretta esecuzione degli stessi lavori alla regola dell'arte”]. Null'altro spetta all'attore a titolo di risarcimento danni non patrimoniale nulla avendo specificamente dedotto, né provato sul punto.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dell'accolto, come da dispositivo secondo i parametri tabellari minimi di cui al D.M55/14 e 147/22 in favore degli avvocati OL IN e
PE Di NN dichiaratisi antistatari, attesa la natura del giudizio, il valore della causa prossimo allo scaglione inferiore, il mancato deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Le spese della ctu vanno poste definitivamente a carico del in persona dell'Amm.re p.t., in CP_1 quanto tenuto al risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, sezione II civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-accerta l'esclusiva responsabilità del Brac.” in persona dell'Amministratore Controparte_3
p.t., sito in Torre del Greco alla via delle Madreperle 26, e per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria di e Parte_1 Parte_2
1) condanna il in persona dell'Amm.re p.t., al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 dell'importo pari ad euro 9.686,53 oltre iva, a titolo di risarcimento danni arrecati Parte_2 nell'unità immobiliare ubicata al sesto piano del predetto fabbricato condominiale oltre rivalutazione ed interessi di legge;
2) condanna il in persona dell'Amm.re p.t. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi euro 2540,00, oltre accessori come per legge da distarsi in favore dei difensori OL
IN e PE Di NN dichiaratisi antistatari;
3) pone le spese della ctu definitivamente a carico del convenuto condominio.
Così deciso in Torre Annunziata, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Luisa Zicari