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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°9844/2022 R.G.L., promossa
D A
n.q. di erede di Parte_1 Parte_2 Per_1
, , n.q. di erede di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_2
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
e Parte_13 Parte_14 Parte_15
rappresentati e difesi dall'avv.to AMORELLO ANTONINO EDUARDO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Via Simone Cuccia n. 11 a
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, Controparte_3
[...] [...]
CP_1 Controparte_4
, in persona dei rispettivi Assessori pro-tempore, rappresentati e difesi
[...]
dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO e domiciliati ex lege presso i suoi uffici, siti in Via Mariano Stabile n. 182 a Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1 Con ricorso depositato in data 10/10/2022, i ricorrenti indicati in epigrafe, ex dipendenti della in quiescenza o eredi di essi, convennero in giudizio Controparte_1
le amministrazioni regionali indicate in epigrafe, per sentir: “Ritenere e dichiarare che gli incrementi stipendiali annui lordi previsti dall'art.5 della L.R. n.19/91, nonché quelli previsti dall'art.8 D.P.Reg 30.01.1993, debbano essere corrisposti, ai fini giuridici ed economici, sul trattamento pensionistico degli odierni ricorrenti e considerati ai fini del calcolo degli aumenti periodici in ragione composta come sopra specificato fino alla data del 1° luglio 1990, così come previsto dalla lett.A tabella O allegata alla L.R. n.41/85.
Condannare per l'effetto le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di quanto sopra richiesto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al pieno ed effettivo soddisfo”.
Si costituirono in giudizio le amministrazioni convenute, eccependo il difetto di giurisdizione dell'A.g.o., il difetto di legittimazione passiva della articolazioni regionali convenute e la prescrizione delle pretese attoree.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Pur non tenendo conto della ragionevole fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in memoria, appare, infatti, fondata ed assorbente l'eccezione di difetto di giurisdizione ivi articolata.
Al riguardo è sufficiente riportare il dettato dell'articolo 3 del D.L.
6.5.1948 n.655, istitutivo della sezioni della corte dei conti per la , secondo cui : “sono Controparte_1
attribuiti alla competenza della sezione giurisdizionale, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214: 1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione;
2) i giudizi di responsabilita' a carico degli amministratori, funzionari ed agenti della regione, e gli altri giudizi in materia contabile interessanti la regione stessa;
3) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sulla corte dei conti, concernenti il trattamento di quiescenza degli impiegati della
2 regione, qualora, la regione stessa stabilisca per i propri dipendenti un trattamento di quiescenza nella forma di pensione;
4) i giudizi in grado d'appello contro le decisioni dei consigli di prefettura, previste dall'art. 66 del testo unico delle leggi sulla corte dei conti, e riguardanti i comuni, le provincie, i consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza compresi nella regione”.
Da tale inequivoco dettato normativo, non modificato dalle successive modifiche legislative, appare evidente come esuli dalla giurisdizione di questo giudice la domanda azionata in ricorso per ottenere la rideterminazione della pensione percepita dai ricorrenti (tutti ex dipendenti regionali) o dai loro eredi, tenendo conto degli
“incrementi stipendiali annui lordi previsti dall'art.5 della L.R. n.19/91, nonché quelli previsti dall'art.8 D.P.Reg 30.01.1993”.
Né una soluzione diversa può essere prospettata alla luce della nuova disciplina sul pubblico impiego, da ultimo razionalizzata con il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, la quale ha affidato alla giurisdizione del Giudice del Lavoro le controversie concernenti la retribuzione dei pubblici dipendenti (anche regionali) ma non ha immutato il precedente regime relativo alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni pubbliche.
Sussistono giusti motivi, connessi alla natura processuale della pronuncia, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione dell'A.g.o. e compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°9844/2022 R.G.L., promossa
D A
n.q. di erede di Parte_1 Parte_2 Per_1
, , n.q. di erede di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_2
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
e Parte_13 Parte_14 Parte_15
rappresentati e difesi dall'avv.to AMORELLO ANTONINO EDUARDO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Via Simone Cuccia n. 11 a
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, Controparte_3
[...] [...]
CP_1 Controparte_4
, in persona dei rispettivi Assessori pro-tempore, rappresentati e difesi
[...]
dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO e domiciliati ex lege presso i suoi uffici, siti in Via Mariano Stabile n. 182 a Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1 Con ricorso depositato in data 10/10/2022, i ricorrenti indicati in epigrafe, ex dipendenti della in quiescenza o eredi di essi, convennero in giudizio Controparte_1
le amministrazioni regionali indicate in epigrafe, per sentir: “Ritenere e dichiarare che gli incrementi stipendiali annui lordi previsti dall'art.5 della L.R. n.19/91, nonché quelli previsti dall'art.8 D.P.Reg 30.01.1993, debbano essere corrisposti, ai fini giuridici ed economici, sul trattamento pensionistico degli odierni ricorrenti e considerati ai fini del calcolo degli aumenti periodici in ragione composta come sopra specificato fino alla data del 1° luglio 1990, così come previsto dalla lett.A tabella O allegata alla L.R. n.41/85.
Condannare per l'effetto le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di quanto sopra richiesto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al pieno ed effettivo soddisfo”.
Si costituirono in giudizio le amministrazioni convenute, eccependo il difetto di giurisdizione dell'A.g.o., il difetto di legittimazione passiva della articolazioni regionali convenute e la prescrizione delle pretese attoree.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Pur non tenendo conto della ragionevole fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in memoria, appare, infatti, fondata ed assorbente l'eccezione di difetto di giurisdizione ivi articolata.
Al riguardo è sufficiente riportare il dettato dell'articolo 3 del D.L.
6.5.1948 n.655, istitutivo della sezioni della corte dei conti per la , secondo cui : “sono Controparte_1
attribuiti alla competenza della sezione giurisdizionale, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214: 1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione;
2) i giudizi di responsabilita' a carico degli amministratori, funzionari ed agenti della regione, e gli altri giudizi in materia contabile interessanti la regione stessa;
3) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sulla corte dei conti, concernenti il trattamento di quiescenza degli impiegati della
2 regione, qualora, la regione stessa stabilisca per i propri dipendenti un trattamento di quiescenza nella forma di pensione;
4) i giudizi in grado d'appello contro le decisioni dei consigli di prefettura, previste dall'art. 66 del testo unico delle leggi sulla corte dei conti, e riguardanti i comuni, le provincie, i consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza compresi nella regione”.
Da tale inequivoco dettato normativo, non modificato dalle successive modifiche legislative, appare evidente come esuli dalla giurisdizione di questo giudice la domanda azionata in ricorso per ottenere la rideterminazione della pensione percepita dai ricorrenti (tutti ex dipendenti regionali) o dai loro eredi, tenendo conto degli
“incrementi stipendiali annui lordi previsti dall'art.5 della L.R. n.19/91, nonché quelli previsti dall'art.8 D.P.Reg 30.01.1993”.
Né una soluzione diversa può essere prospettata alla luce della nuova disciplina sul pubblico impiego, da ultimo razionalizzata con il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, la quale ha affidato alla giurisdizione del Giudice del Lavoro le controversie concernenti la retribuzione dei pubblici dipendenti (anche regionali) ma non ha immutato il precedente regime relativo alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni pubbliche.
Sussistono giusti motivi, connessi alla natura processuale della pronuncia, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione dell'A.g.o. e compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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