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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1463/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI OL GI, Presidente e Relatore CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice RISPOLI ELISABETTA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17381/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422842 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 560/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. con atto depositato il 25.11.2024 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 112401422842, notificatole il 18.10.2024, relativo alla Ta.Ri e TEFA anni 2022 e 2023. Assumeva di aver in essere quattro contratti Ta.Ri per alcuni locali commerciali (non di sua proprietà), siti in Indirizzo_1 e di aver, altresì, stipulato un contratto di locazione per due magazzini siti in Indirizzo_2, uno al civico 27 (cat. C/6, mq. 48) e altro al civico 27/A (cat. C/2, locato parzialmente per la minore consistenza di mq. 66,38). --------------------------------------------------------- Eccepiva -lo si rileva in sintesi: l'errato calcolo della superficie tassabile per i due locali in Indirizzo_2 indicata nell'accertamento in mq. 305 in luogo di quella diversa e minore riportata nel contratto ed effettivamente utilizzata, come peraltro risultava dalla perizia giurata redatta dall'ing. Nominativo_1; l'errata individuazione della categoria perché, al di là delle risultanze catastali, i locali erano adibiti a magazzino o deposito e senza vendita al pubblico. -------- Peraltro, argomentava di aver pagato la tassa per un immobile in via Nominativo_2, per il quale difettava la legittimazione passiva, nell'errato convincimento che il pagamento afferisse al locale di via Nominativo_3 ed anche la sanzione applicata dal Comune era esagerata dovendo nella specie escludersi l'intento di evasione. Chiedeva, infine, il rimborso di quanto pagato per errore e, subordinatamente, la compensazione tra il dovuto e il versato negli ultimi cinque anni. ------- Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e ne chiedeva la sospensione. -------------------------------------------------------- Il Comune di Roma Capitale con controdeduzioni depositate tardivamente il 19.1.2026, richiamando la relativa normativa, assumeva che la pretesa era legittima e nella specie rilevava non solo il mancato pagamento, ma l'omessa dichiarazione e che era onere del contribuente dar prova dell'inizio e della cessata occupazione, fornendo relativa documentazione, che la ricorrente non aveva prodotto neppure a seguito della richiesta con la comunicazione di rigetto dell'istanza di autotutela. --------------------------------------------------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentiti i rappresentanti delle parti, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è infondato e, va pertanto, rigettato. -------------------- Va rilevata, anzitutto, la tardività delle controdeduzioni depositate dal Comune solo in data 19.1.2026. ----------------------------------
1.Si osserva che la ricorrente a fronte delle sue argomentazioni non ha prodotto documentazione sufficiente e idonea a comprovarne la fondatezza. In particolare, essa ha assunto l'erroneità della superficie assoggettata alla Ta.Ri, producendo sì elementi a comprova della minor superficie tassabile rispetto a quella catastale, quali il contratto di locazione 31.5.2015, la scrittura integrativa 16.11.2017 (privi di data certa), la perizia del tecnico (comunque successiva alla notifica magazzino o dell'atto impugnato), e la destinazione del bene locato a “ deposito”, ma nulla ha dedotto sull'omessa dichiarazione e sul mancato pagamento. ---------------------------------------------------------- Ebbene, in base alla norma regolamentare – richiamata in ricorso – “la tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani” e la calpestabile dei superficie da assumere come tassabile è data da quella “ locali”. Ciò avrebbe richiesto a maggior ragione la dichiarazione da parte della ricorrente anche quale comunicazione della diversa minore superficie rispetto a quella catastale, che non risultava dal contratto di locazione e che le parti contraenti ben due anni dopo avevano precisato con la scrittura integrativa. A ben vedere, però, sia il contratto di locazione sia la scrittura integrativa dalle copie versate in atti non risultano aver data certa, in quanto entrambi privi della ricevuta di avvenuta registrazione. ---------------------------------------------
2.Ciò rileva anche sotto altro profilo. Quanto all'asserita erronea
“categoria 12” la società ricorrente ha fatto riferimento all'art. 2 del contratto di locazione, ma per quanto si è anzi osservato non risulta alcuna prova idonea sul punto a contrastare la pretesa del Comune. ------ 3.Per quanto riguarda, infine, gli avvisi di pagamento che si assumono eseguiti, si osserva che non si rinvengono in atti le relative ricevute e, comunque, essi attengono ad immobili diversi da quelli indicati nell'atto gravato. Né è stata fornita in questa sede alcuna spiegazione sul motivo dell'omessa dichiarazione e del mancato pagamento, dovendosi ritenere una criptica asserzione quella di aver versato la tassa per l'immobile in Indirizzo_1 nell'errato convincimento che si riferisse a quello in Indirizzo_2 . La speciosità dell'argomentazione, peraltro, rileva sotto un duplice profilo: l'uno, in quanto negli avvisi è indicato per ciascun immobile l'ubicazione e i relativi codici contratto e utenza, l'altro perché non si ravvisa alcun motivo per cui non fosse dovuta la tassa per l'immobile in Indirizzo_1
, provvisto -come la stessa ricorrente afferma in ricorso (v. pag. 2)- di rispettivi codici contratto e utenza. ------------------------ Ne consegue che anche il richiesto rimborso o l'eventuale compensazione devono essere disattesi. -------------------------------------------- Tutto ciò non consente di ritenere assolto l'onere probatorio e fondate le argomentazioni della ricorrente. --------------------------------- Sulla base delle su esposte considerazioni, ogni altra eccezione e deduzione disattese, il ricorso è rigettato;
la particolarità della questione trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. --------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. -----------------------
Così deciso in Roma il 21.1.2026
Il Presidente Est.
IU LI IT firmato digitalmente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI OL GI, Presidente e Relatore CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice RISPOLI ELISABETTA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17381/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422842 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 560/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. con atto depositato il 25.11.2024 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 112401422842, notificatole il 18.10.2024, relativo alla Ta.Ri e TEFA anni 2022 e 2023. Assumeva di aver in essere quattro contratti Ta.Ri per alcuni locali commerciali (non di sua proprietà), siti in Indirizzo_1 e di aver, altresì, stipulato un contratto di locazione per due magazzini siti in Indirizzo_2, uno al civico 27 (cat. C/6, mq. 48) e altro al civico 27/A (cat. C/2, locato parzialmente per la minore consistenza di mq. 66,38). --------------------------------------------------------- Eccepiva -lo si rileva in sintesi: l'errato calcolo della superficie tassabile per i due locali in Indirizzo_2 indicata nell'accertamento in mq. 305 in luogo di quella diversa e minore riportata nel contratto ed effettivamente utilizzata, come peraltro risultava dalla perizia giurata redatta dall'ing. Nominativo_1; l'errata individuazione della categoria perché, al di là delle risultanze catastali, i locali erano adibiti a magazzino o deposito e senza vendita al pubblico. -------- Peraltro, argomentava di aver pagato la tassa per un immobile in via Nominativo_2, per il quale difettava la legittimazione passiva, nell'errato convincimento che il pagamento afferisse al locale di via Nominativo_3 ed anche la sanzione applicata dal Comune era esagerata dovendo nella specie escludersi l'intento di evasione. Chiedeva, infine, il rimborso di quanto pagato per errore e, subordinatamente, la compensazione tra il dovuto e il versato negli ultimi cinque anni. ------- Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e ne chiedeva la sospensione. -------------------------------------------------------- Il Comune di Roma Capitale con controdeduzioni depositate tardivamente il 19.1.2026, richiamando la relativa normativa, assumeva che la pretesa era legittima e nella specie rilevava non solo il mancato pagamento, ma l'omessa dichiarazione e che era onere del contribuente dar prova dell'inizio e della cessata occupazione, fornendo relativa documentazione, che la ricorrente non aveva prodotto neppure a seguito della richiesta con la comunicazione di rigetto dell'istanza di autotutela. --------------------------------------------------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentiti i rappresentanti delle parti, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è infondato e, va pertanto, rigettato. -------------------- Va rilevata, anzitutto, la tardività delle controdeduzioni depositate dal Comune solo in data 19.1.2026. ----------------------------------
1.Si osserva che la ricorrente a fronte delle sue argomentazioni non ha prodotto documentazione sufficiente e idonea a comprovarne la fondatezza. In particolare, essa ha assunto l'erroneità della superficie assoggettata alla Ta.Ri, producendo sì elementi a comprova della minor superficie tassabile rispetto a quella catastale, quali il contratto di locazione 31.5.2015, la scrittura integrativa 16.11.2017 (privi di data certa), la perizia del tecnico (comunque successiva alla notifica magazzino o dell'atto impugnato), e la destinazione del bene locato a “ deposito”, ma nulla ha dedotto sull'omessa dichiarazione e sul mancato pagamento. ---------------------------------------------------------- Ebbene, in base alla norma regolamentare – richiamata in ricorso – “la tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani” e la calpestabile dei superficie da assumere come tassabile è data da quella “ locali”. Ciò avrebbe richiesto a maggior ragione la dichiarazione da parte della ricorrente anche quale comunicazione della diversa minore superficie rispetto a quella catastale, che non risultava dal contratto di locazione e che le parti contraenti ben due anni dopo avevano precisato con la scrittura integrativa. A ben vedere, però, sia il contratto di locazione sia la scrittura integrativa dalle copie versate in atti non risultano aver data certa, in quanto entrambi privi della ricevuta di avvenuta registrazione. ---------------------------------------------
2.Ciò rileva anche sotto altro profilo. Quanto all'asserita erronea
“categoria 12” la società ricorrente ha fatto riferimento all'art. 2 del contratto di locazione, ma per quanto si è anzi osservato non risulta alcuna prova idonea sul punto a contrastare la pretesa del Comune. ------ 3.Per quanto riguarda, infine, gli avvisi di pagamento che si assumono eseguiti, si osserva che non si rinvengono in atti le relative ricevute e, comunque, essi attengono ad immobili diversi da quelli indicati nell'atto gravato. Né è stata fornita in questa sede alcuna spiegazione sul motivo dell'omessa dichiarazione e del mancato pagamento, dovendosi ritenere una criptica asserzione quella di aver versato la tassa per l'immobile in Indirizzo_1 nell'errato convincimento che si riferisse a quello in Indirizzo_2 . La speciosità dell'argomentazione, peraltro, rileva sotto un duplice profilo: l'uno, in quanto negli avvisi è indicato per ciascun immobile l'ubicazione e i relativi codici contratto e utenza, l'altro perché non si ravvisa alcun motivo per cui non fosse dovuta la tassa per l'immobile in Indirizzo_1
, provvisto -come la stessa ricorrente afferma in ricorso (v. pag. 2)- di rispettivi codici contratto e utenza. ------------------------ Ne consegue che anche il richiesto rimborso o l'eventuale compensazione devono essere disattesi. -------------------------------------------- Tutto ciò non consente di ritenere assolto l'onere probatorio e fondate le argomentazioni della ricorrente. --------------------------------- Sulla base delle su esposte considerazioni, ogni altra eccezione e deduzione disattese, il ricorso è rigettato;
la particolarità della questione trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. --------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. -----------------------
Così deciso in Roma il 21.1.2026
Il Presidente Est.
IU LI IT firmato digitalmente