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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. IU TA nella causa civile iscritta al n. 7735/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Stoppa.
Parte_1
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore.
- convenuto contumace –
All'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici:
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; conseguentemente condanna il ad erogare Controparte_1 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale l'importo complessivo di euro 2.500,00 in favore della parte ricorrente;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 830,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 21/05/2025 la parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendenti del convenuto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente al profilo CP_1 professionale educativo e, segnatamente, di aver prestato servizio come educatore;
deduceva di essere stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti sul personale docente e di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per
1 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica); lamentava, in particolare, che la mancata attribuzione della carta elettronica agli educatori ha comportato la violazione del principio di non discriminazione rispetto al personale docente ed invocavano le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea;
per le superiori ragioni chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015, con conseguente condanna del convenuto a costituire in proprio favore, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. CP_1
2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n.
107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in ricorso;
con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1
La causa, senza istruttoria, veniva decisa all'udienza del 13 novembre 2025.
Il ricorso è fondato sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Cassazione, con l' ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, la quale ha statuito che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del
1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
Il personale educativo, infatti, “seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui
l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
7. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che,
2 nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura” (cfr. Cass. n.
9895/2024)
La normativa nazionale deve pertanto essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio.
Conseguentemente, il convenuto va condannato a emettere in favore della parte CP_1 ricorrente analoghi buoni elettronici di spesa dell'importo nominale dovuto per la mancata fruizione durante gli anni di prestazione del servizio, che viene indicato in parte dispositiva.
Le spese seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 13 novembre 2025.
Il Giudice
IU TA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. IU TA nella causa civile iscritta al n. 7735/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Stoppa.
Parte_1
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore.
- convenuto contumace –
All'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici:
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; conseguentemente condanna il ad erogare Controparte_1 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale l'importo complessivo di euro 2.500,00 in favore della parte ricorrente;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 830,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 21/05/2025 la parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendenti del convenuto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente al profilo CP_1 professionale educativo e, segnatamente, di aver prestato servizio come educatore;
deduceva di essere stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti sul personale docente e di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per
1 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica); lamentava, in particolare, che la mancata attribuzione della carta elettronica agli educatori ha comportato la violazione del principio di non discriminazione rispetto al personale docente ed invocavano le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea;
per le superiori ragioni chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015, con conseguente condanna del convenuto a costituire in proprio favore, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. CP_1
2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n.
107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in ricorso;
con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1
La causa, senza istruttoria, veniva decisa all'udienza del 13 novembre 2025.
Il ricorso è fondato sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Cassazione, con l' ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, la quale ha statuito che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del
1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
Il personale educativo, infatti, “seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui
l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
7. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che,
2 nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura” (cfr. Cass. n.
9895/2024)
La normativa nazionale deve pertanto essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio.
Conseguentemente, il convenuto va condannato a emettere in favore della parte CP_1 ricorrente analoghi buoni elettronici di spesa dell'importo nominale dovuto per la mancata fruizione durante gli anni di prestazione del servizio, che viene indicato in parte dispositiva.
Le spese seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 13 novembre 2025.
Il Giudice
IU TA
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