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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 3461/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MELINATO BARBARA e dall'Avv. GLORIA BIZZOTTO
Parte attrice opponente
contro
Controparte_1
CONVENTUALI (C.F. , assistita e difesa dall'Avv. CASOTTO P.IVA_1
ALESSIA
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
come risulta da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata in data
19.02.2024 “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria
istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed
incidentale:
1. In via preliminare. Revocare il decreto ingiuntivo opposto per
tutte le ragioni esposte in narrativa in quanto ingiusto, infondato ed
illegittimo rigettando la domanda di pagamento somme.
2.In via preliminare. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi
esposti in premessa, la carenza e/o difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta non essendo obbligata in tutto e/o in Parte_1
parte al pagamento di quanto richiesto per esonero derivante dall'Isee
ed avendo la stessa già pagato erroneamente e/o indebitamente e/o in
maggiorazione rispetto a quanto eventualmente dovuto sulla scorta
dell'Isee. Per l'effetto accertare e dichiarare, per tutti i motivi
esposti in premessa, che il soggetto tenuto al pagamento delle somme
richieste è in tutto e/o in parte il . Controparte_2
3. Nel merito. Accertare e dichiarare che sulla scorta Parte_1
delle risultanze dell'Isee dall'anno 2016 all'anno 2022, non era
tenuta in tutto e/o in parte a pagare ovvero ha pagato erroneamente ed
indebitamente alla convenuta opposta la somma complessiva di Euro
104.675,18 a titolo di retta alberghiera per ospitalità in struttura.
Per l'effetto condannare controparte alla restituzione a favore di
della predetta somma e/o di altra somma che risultasse Parte_1
pagata a controparte in maggiorazione rispetto a quanto eventualmente
risultasse dovuto, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria
dalla data di ogni singolo, errato ed indebito pagamento alla
restituzione effettiva. In via subordinata. Dichiarare la
compensazione tra le somme non dovute e/o pagate in maggiorazione
dall'attrice opponente alla convenuta opposta con le somme che questa
fosse ritenuta obbligata a pagare a titolo di rette alberghiere per
ospitalità in struttura. Conseguentemente condannare la convenuta
opposta alla restituzione delle somme che risultassero pagate in
maggiorazione da parte dell'attrice opponente dopo operata la
compensazione, maggiorate di interessi moratori e rivalutazione
monetaria dal singolo pagamento al rimborso effettivo.
4. Nel merito. Modificare l'ordinanza di rigetto del 19.01.2023 ed
autorizzare la chiamata in causa del come Controparte_2
formulata in atto di citazione. Conseguentemente accertare e
pag. 2/11 dichiarare, per tutti i motivi esposti in premessa, l'illegittimità
delle disposizioni del Regolamento Comunale del Comune di CP_2
in materia di Servizi Sociali, Servizi Scolastici e Servizi
[...]
per l'Infanzia allegato alla Delibera di Consiglio Comunale (DCC) n.50
del 02.12.2015 e s.m.i. contrarie alla normativa nazionale e regionale
in quanto contenenti criteri ulteriori, aggiuntivi, diversi ed avulsi
rispetto all'indicatore Isee dell'utente per stabilire la percentuale
di compartecipazione da parte di al pagamento della Parte_1
retta in quota alberghiera per ospitalità in struttura. Per l'effetto
disapplicare tutte le disposizioni illegittime del predetto
regolamento con effetto ex tunc dichiarandole tam quam non esset.
Conseguentemente dichiarare l'illegittimità e disapplicare con
efficacia ex tunc dichiarandoli tam quam non esset, gli atti
amministrativi illegittimi connessi o consequenziali adottati dal
di diniego di integrazione retta e/o che Controparte_2
impongono la compartecipazione in tutto e/o in parte della retta in
capo a secondo criteri di calcolo ulteriori, Parte_1
aggiuntivi, diversi ed avulsi rispetto all'Isee dell'utente come
elencati in narrativa. Conseguentemente condannare il
[...]
all'integrazione in tutto e/o in parte della retta Controparte_2
alberghiera per l'ospitalità in struttura a favore di Parte_1
dal momento dell'inserimento in struttura sulla scorta unicamente dei
parametri Isee.
5. Nel merito. In via subordinata. Accertare e dichiarare che T_
dal momento dell'inserimento in struttura ha pagato a titolo
[...]
di retta in quota alberghiera per ospitalità in struttura l'importo
non dovuto pari ad Euro 104.675,18 o altra somma che si accertasse non
dovuta a causa di omessa applicazione e/o valutazione e/o richiesta
della certificazione Isee da parte del Comune di Controparte_2 pag. 3/11 Conseguentemente condannare il a risarcire Controparte_2
il corrispondente danno patrimoniale subito da ”. Parte_1
Inoltre, “In considerazione della disponibilità dimostrata dalla
sig.ra ad una soluzione transattiva della vertenza, si Parte_1
chiede che nell'ipotesi di rigetto delle domande dell'opponente venga
comunque disposta la compensazione delle spese.
In via itruttoria [omissis]”;
per parte convenuta:
“in via principale:
1. accertare, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto
dedotte in narrativa, che l'opposizione per cui si procede è infondata
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 510/2023 Ing. e
condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, degli
interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alle spese e compensi
della fase monitoria;
2. accertato che non esiste alcun credito della sig.ra T_
, respingersi la domanda di restituzione della somma euro
[...]
104.675,18 e/o della diversa somma dovesse risultare richiesta e
respingersi altresì la corrispondente domanda subordinata di
compensazione;
- in via di mero subordine:
1. per il caso in cui dall'istruzione emerga un qualsivoglia
credito della sig.ra accertarsi che lo stesso non è Parte_1
ripetibile per difetto dell'errore scusabile prescritto dall'art. 2036
c.c.;
2. per il caso in cui venga dichiarata l'esistenza di un
qualsivoglia credito ripetibile e/o compensabile in favore della
sig.ra dichiararsi che sulle somme de quo sono dovuti Parte_1
pag. 4/11 unicamente gli interessi legali a partire dalla presentazione della
domanda.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.05.2023,
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 510/2023 Parte_1
emesso dal Tribunale di Padova in data 14.04.2023, con cui le si ingiungeva di pagare l'importo di € 104.240,84 (oltre interessi e spese), in favore di Controparte_1
CONVENTUALI-VILLAGGIO a titolo di
[...] Controparte_3
rette alberghiere per ospitalità in struttura.
L'opposizione proposta si fondava su un unico motivo: carenza di legittimazione passiva della . T_
La difesa in giudizio dell'attrice era assunta dalla sua tutrice pro tempore, avv. . Controparte_4
*
In punto di fatto l'attrice documentava la propria Parte_1
condizione di persona interdetta;
dal 2016 i servizi sociosanitari locali la inserivano (con consenso dell'allora tutore) presso la struttura socioassistenziale Villaggio Sant'Antonio di CP_2
Padovana (PD), regolarmente accreditata con la Regione Veneto.
In data 17 maggio 2022, l'attrice, in persona del tutore pro tempore,
riceveva una richiesta di pagamento di rette alberghiere arretrate,
dovute per l'ospitalità fornita nella suddetta struttura (doc. 6 parte opposta).
La tutrice, fin dal principio, contestava la richiesta, dichiarando la non debenza della somma (doc. 3 opponente), adducendo la carenza di legittimazione e indicando, quale soggetto tenuto al pagamento, il pag. 5/11 Comune di luogo residenza della , in base alle Controparte_2 T_
risultanze dell'ISEE del soggetto disabile.
La tesi della parte attrice, ribadita poi nel presente giudizio, si fondava sull'illegittimità dei regolamenti comunali che prevedono criteri economici aggiuntivi e derogatori rispetto all'indicatore
ISEE, il quale, ai sensi dell'art. 2 del DPCM n. 159/2013 e della successiva legge di conversione, nonché in virtù della giurisprudenza consolidata, deve essere considerato quale unico criterio per l'accesso alle agevolazioni e provvidenze economiche di natura assistenziale e sociosanitaria per le persone in condizione di non autosufficienza.
L'attrice opponente , sulla base di tali argomenti, chiedeva la T_
chiamata in causa del per ottenere la Controparte_2
disapplicazione delle disposizioni del Regolamento Comunale in materia di Servizi Sociali, Servizi per l'Infanzia e Servizi Scolastici
(invocate dal per negare l'integrazione della retta dovuta alla CP_2
) con conseguente annullamento degli atti amministrativi T_
comunali che avevano ingiustamente negato tale integrazione.
In ragione di quanto sopra, la parte opponente chiedeva poi al
Tribunale di condannare il all'integrazione Controparte_2
della retta alberghiera della , con effetto retroattivo, a T_
partire dal suo ingresso nella struttura.
La parte convenuta Controparte_5
Minori, con comparsa di risposta, eccepiva:
[...]
- l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione,
precisando che un eventuale intervento pubblico da parte del avrebbe integrato un rapporto pubblicistico affiancato a CP_2
uno privatistico, senza che quest'ultimo fosse sostituito dal pag. 6/11 primo;
aggiungeva che non vi era alcun dovere per la struttura di sollecitare l'intervento economico del;
CP_2
- l'inerzia della parte ingiunta , che, pur ritenendo di T_
essere stata lesa dai provvedimenti comunali, non li aveva impugnati nelle sedi competenti.
Con ordinanza del 20 dicembre 2023 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con successiva ordinanza del 19 gennaio 2024 il Tribunale negava la chiamata in causa del terzo . Controparte_2
Nel corso del giudizio, l'ex tutrice avv. venne Controparte_4
sostituita (come da provvedimento del Giudice Tutelare del 04.04.2024)
con nomina dell'avv. Gloria Bizzotto quale tutore e dell'avv. Barbara
Melinato quale protutore, le quali pure ne assumevano la difesa in giudizio con comparsa del 29.5.2024.
La causa, istruita solo documentatemene, passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. Sulla carenza di legittimazione passiva di parte ingiunta
1.1. Il motivo di opposizione è infondato.
L'unico (complesso) motivo di opposizione a d.i. avanzato da parte attrice predica la mancanza di legittimazione passiva della , T_
sostenendo che le somme ingiunte avrebbero dovuto essere richieste al
Comune di Noventa Padova (cfr. punto 15 della narrativa di cui alla citazione introduttiva).
La difesa della come detto, si fonda sulle contestazioni T_
dell'operato dell' che, basandosi su Controparte_6
parametri diversi rispetto all'ISEE, non ha riconosciuto alcun compenso a titolo di integrazione della rata dovuta alla Comunità
Villaggio Sant'Antonio. pag. 7/11 Gli argomenti portati all'attenzione del Tribunale non sono condivisibili in quanto:
- sin dall'ingresso della nella struttura, la retta, almeno T_
per il primo anno, risultava posta a carico dell'ospite (doc. 2
d.i.), conseguentemente non vi è dubbio circa l'obbligo di versamento di quota parte della retta in capo alla;
T_
- le questioni sollevate dalla difesa dell'ospite e le contestazioni rivolte all'operato del non sono idonee a CP_2
estinguere l'obbligo di pagamento in capo alla RA , T_
in quanto, ai sensi dell'art. 1372, secondo comma, c.c., il contratto vincola le parti e non può produrre effetti nei confronti di terzi, salvo nei casi previsti dalla legge;
di conseguenza, rimane obbligata all'adempimento della prestazione il soggetto che è parte del contratto stesso;
- l'onere di pagamento della retta rimane a carico della parte opponente, senza che possa farsi valere un qualunque obbligo contrattuale in capo al Comune di Noventa Padova;
- non sussiste alcun atto o provvedimento che stabilisca l'obbligo per il Comune di erogare una somma al Villaggio Sant'Antonio per l'ospitalità resa in favore della . T_
*
1.2. A ciò si aggiunga poi che simile effetto (condanna del CP_2
ad erogare un contributo in favore della non poteva in
[...] T_
ogni caso essere raggiunto nella presente sede di giurisdizione ordinaria.
La richiesta avanzata dalla parte opponente di disapplicare un regolamento e di adottare, in luogo dell'ente, un provvedimento di integrazione della retta configura questione di natura puramente amministrativa. pag. 8/11 L'opponente intendeva contestare atti e provvedimenti del con CP_2
cui è stata negata la contribuzione per la retta;
si tratta di questioni che coinvolgono valutazioni autoritative tra l'assistito e la Pubblica Amministrazione, il cui vaglio di legittimità spetta esclusivamente al Giudice Amministrativo.
Si ricorda che, come già precisato, secondo Cons. Stato, sez. III, 29
marzo 2022, n. 295 “la qualificazione della situazione giuridica
dedotta in giudizio - anche ai fini del riparto della giurisdizione -
deve essere operata sulla scorta del complessivo quadro normativo che
ne disciplina i limiti e le modalità attuative: nella specie, non può
non osservarsi che la situazione giuridica dedotta in giudizio, avente
ad oggetto la fruizione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e
la determinazione dell'esatto criterio di accollo del relativo costo a
carico della collettività e dell'assistito, risulta conformata da atti
regolatori di fonte non solo legislativa, ma anche regolamentare ed
amministrativa (basti pensare alla stessa disciplina dell'ISEE, che ad
avviso del giudice di primo grado deve trovare esclusiva applicazione
nella fattispecie, recata dal d.P.C.M. n. 159/2013), con la
conseguenza che, indipendentemente dalla natura vincolata (secondo la
tesi della ricorrente) o meno (secondo la posizione
dell'Amministrazione resistente) degli atti impugnati in primo grado,
resta insuperabile il dato che si tratta di una situazione
“discrezionalmente conformata” a monte dall'Amministrazione, al fine
di conciliare l'interesse del privato a sostenere i costi della
prestazione assistenziale (sia con riguardo alla sua componente
sanitaria, siccome riconducibile ai Livelli Essenziali di Assistenza,
sia con riferimento a quella sociale) in misura compatibile con la sua
capacità economica e quello pubblico a non addossare alla collettività
costi che il beneficiario della medesima prestazione, in ragione delle
pag. 9/11 sue disponibilità reddituali e patrimoniali, sia in grado di sostenere
autonomamente”.
Per tali motivi non si è autorizzata la chiamata in causa del . CP_2
Il motivo di opposizione deve essere rigettato.
*
2. Sulla natura di consumatore
La difesa della a verbale della seconda udienza (celebrata in T_
data 17.01.2024) ha rilevato la qualifica di consumatore dell'attrice.
Successivamente, in data 19.01.2024 la stessa parte ha depositato istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, argomentando nuove difese sulla base della natura consumeristica del rapporto.
In ordine a tale questione, si rimanda integralmente a quanto statuito nell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 19 gennaio 2024, alla quale si fa richiamo.
Nelle difese successive della , nulla è stato aggiunto che possa T_
indurre il Tribunale a rivedere le conclusioni alle quali era pervenuto in quella sede (non è stata allegata né documentata l'esistenza di un contratto scritto tra ospite e struttura;
non è
stato nemmeno allegato quale fosse il contenuto del contratto orale;
non sono state indicate eventuali clausole vessatorie, dell'ipotetico contratto orale).
*
In conclusione, il Tribunale rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo DM 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, scaglione di valore individuato in base al valore del d.i. opposto. pag. 10/11
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. conferma il d.i. 510/2023 e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. condanna la parte attrice-opponente al pagamento, in favore della parte convenuta-opposta, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in € 7.051,50 per compenso, oltre 15 %
per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in data 12/02/2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 3461/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MELINATO BARBARA e dall'Avv. GLORIA BIZZOTTO
Parte attrice opponente
contro
Controparte_1
CONVENTUALI (C.F. , assistita e difesa dall'Avv. CASOTTO P.IVA_1
ALESSIA
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
come risulta da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata in data
19.02.2024 “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria
istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed
incidentale:
1. In via preliminare. Revocare il decreto ingiuntivo opposto per
tutte le ragioni esposte in narrativa in quanto ingiusto, infondato ed
illegittimo rigettando la domanda di pagamento somme.
2.In via preliminare. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi
esposti in premessa, la carenza e/o difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta non essendo obbligata in tutto e/o in Parte_1
parte al pagamento di quanto richiesto per esonero derivante dall'Isee
ed avendo la stessa già pagato erroneamente e/o indebitamente e/o in
maggiorazione rispetto a quanto eventualmente dovuto sulla scorta
dell'Isee. Per l'effetto accertare e dichiarare, per tutti i motivi
esposti in premessa, che il soggetto tenuto al pagamento delle somme
richieste è in tutto e/o in parte il . Controparte_2
3. Nel merito. Accertare e dichiarare che sulla scorta Parte_1
delle risultanze dell'Isee dall'anno 2016 all'anno 2022, non era
tenuta in tutto e/o in parte a pagare ovvero ha pagato erroneamente ed
indebitamente alla convenuta opposta la somma complessiva di Euro
104.675,18 a titolo di retta alberghiera per ospitalità in struttura.
Per l'effetto condannare controparte alla restituzione a favore di
della predetta somma e/o di altra somma che risultasse Parte_1
pagata a controparte in maggiorazione rispetto a quanto eventualmente
risultasse dovuto, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria
dalla data di ogni singolo, errato ed indebito pagamento alla
restituzione effettiva. In via subordinata. Dichiarare la
compensazione tra le somme non dovute e/o pagate in maggiorazione
dall'attrice opponente alla convenuta opposta con le somme che questa
fosse ritenuta obbligata a pagare a titolo di rette alberghiere per
ospitalità in struttura. Conseguentemente condannare la convenuta
opposta alla restituzione delle somme che risultassero pagate in
maggiorazione da parte dell'attrice opponente dopo operata la
compensazione, maggiorate di interessi moratori e rivalutazione
monetaria dal singolo pagamento al rimborso effettivo.
4. Nel merito. Modificare l'ordinanza di rigetto del 19.01.2023 ed
autorizzare la chiamata in causa del come Controparte_2
formulata in atto di citazione. Conseguentemente accertare e
pag. 2/11 dichiarare, per tutti i motivi esposti in premessa, l'illegittimità
delle disposizioni del Regolamento Comunale del Comune di CP_2
in materia di Servizi Sociali, Servizi Scolastici e Servizi
[...]
per l'Infanzia allegato alla Delibera di Consiglio Comunale (DCC) n.50
del 02.12.2015 e s.m.i. contrarie alla normativa nazionale e regionale
in quanto contenenti criteri ulteriori, aggiuntivi, diversi ed avulsi
rispetto all'indicatore Isee dell'utente per stabilire la percentuale
di compartecipazione da parte di al pagamento della Parte_1
retta in quota alberghiera per ospitalità in struttura. Per l'effetto
disapplicare tutte le disposizioni illegittime del predetto
regolamento con effetto ex tunc dichiarandole tam quam non esset.
Conseguentemente dichiarare l'illegittimità e disapplicare con
efficacia ex tunc dichiarandoli tam quam non esset, gli atti
amministrativi illegittimi connessi o consequenziali adottati dal
di diniego di integrazione retta e/o che Controparte_2
impongono la compartecipazione in tutto e/o in parte della retta in
capo a secondo criteri di calcolo ulteriori, Parte_1
aggiuntivi, diversi ed avulsi rispetto all'Isee dell'utente come
elencati in narrativa. Conseguentemente condannare il
[...]
all'integrazione in tutto e/o in parte della retta Controparte_2
alberghiera per l'ospitalità in struttura a favore di Parte_1
dal momento dell'inserimento in struttura sulla scorta unicamente dei
parametri Isee.
5. Nel merito. In via subordinata. Accertare e dichiarare che T_
dal momento dell'inserimento in struttura ha pagato a titolo
[...]
di retta in quota alberghiera per ospitalità in struttura l'importo
non dovuto pari ad Euro 104.675,18 o altra somma che si accertasse non
dovuta a causa di omessa applicazione e/o valutazione e/o richiesta
della certificazione Isee da parte del Comune di Controparte_2 pag. 3/11 Conseguentemente condannare il a risarcire Controparte_2
il corrispondente danno patrimoniale subito da ”. Parte_1
Inoltre, “In considerazione della disponibilità dimostrata dalla
sig.ra ad una soluzione transattiva della vertenza, si Parte_1
chiede che nell'ipotesi di rigetto delle domande dell'opponente venga
comunque disposta la compensazione delle spese.
In via itruttoria [omissis]”;
per parte convenuta:
“in via principale:
1. accertare, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto
dedotte in narrativa, che l'opposizione per cui si procede è infondata
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 510/2023 Ing. e
condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, degli
interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alle spese e compensi
della fase monitoria;
2. accertato che non esiste alcun credito della sig.ra T_
, respingersi la domanda di restituzione della somma euro
[...]
104.675,18 e/o della diversa somma dovesse risultare richiesta e
respingersi altresì la corrispondente domanda subordinata di
compensazione;
- in via di mero subordine:
1. per il caso in cui dall'istruzione emerga un qualsivoglia
credito della sig.ra accertarsi che lo stesso non è Parte_1
ripetibile per difetto dell'errore scusabile prescritto dall'art. 2036
c.c.;
2. per il caso in cui venga dichiarata l'esistenza di un
qualsivoglia credito ripetibile e/o compensabile in favore della
sig.ra dichiararsi che sulle somme de quo sono dovuti Parte_1
pag. 4/11 unicamente gli interessi legali a partire dalla presentazione della
domanda.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.05.2023,
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 510/2023 Parte_1
emesso dal Tribunale di Padova in data 14.04.2023, con cui le si ingiungeva di pagare l'importo di € 104.240,84 (oltre interessi e spese), in favore di Controparte_1
CONVENTUALI-VILLAGGIO a titolo di
[...] Controparte_3
rette alberghiere per ospitalità in struttura.
L'opposizione proposta si fondava su un unico motivo: carenza di legittimazione passiva della . T_
La difesa in giudizio dell'attrice era assunta dalla sua tutrice pro tempore, avv. . Controparte_4
*
In punto di fatto l'attrice documentava la propria Parte_1
condizione di persona interdetta;
dal 2016 i servizi sociosanitari locali la inserivano (con consenso dell'allora tutore) presso la struttura socioassistenziale Villaggio Sant'Antonio di CP_2
Padovana (PD), regolarmente accreditata con la Regione Veneto.
In data 17 maggio 2022, l'attrice, in persona del tutore pro tempore,
riceveva una richiesta di pagamento di rette alberghiere arretrate,
dovute per l'ospitalità fornita nella suddetta struttura (doc. 6 parte opposta).
La tutrice, fin dal principio, contestava la richiesta, dichiarando la non debenza della somma (doc. 3 opponente), adducendo la carenza di legittimazione e indicando, quale soggetto tenuto al pagamento, il pag. 5/11 Comune di luogo residenza della , in base alle Controparte_2 T_
risultanze dell'ISEE del soggetto disabile.
La tesi della parte attrice, ribadita poi nel presente giudizio, si fondava sull'illegittimità dei regolamenti comunali che prevedono criteri economici aggiuntivi e derogatori rispetto all'indicatore
ISEE, il quale, ai sensi dell'art. 2 del DPCM n. 159/2013 e della successiva legge di conversione, nonché in virtù della giurisprudenza consolidata, deve essere considerato quale unico criterio per l'accesso alle agevolazioni e provvidenze economiche di natura assistenziale e sociosanitaria per le persone in condizione di non autosufficienza.
L'attrice opponente , sulla base di tali argomenti, chiedeva la T_
chiamata in causa del per ottenere la Controparte_2
disapplicazione delle disposizioni del Regolamento Comunale in materia di Servizi Sociali, Servizi per l'Infanzia e Servizi Scolastici
(invocate dal per negare l'integrazione della retta dovuta alla CP_2
) con conseguente annullamento degli atti amministrativi T_
comunali che avevano ingiustamente negato tale integrazione.
In ragione di quanto sopra, la parte opponente chiedeva poi al
Tribunale di condannare il all'integrazione Controparte_2
della retta alberghiera della , con effetto retroattivo, a T_
partire dal suo ingresso nella struttura.
La parte convenuta Controparte_5
Minori, con comparsa di risposta, eccepiva:
[...]
- l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione,
precisando che un eventuale intervento pubblico da parte del avrebbe integrato un rapporto pubblicistico affiancato a CP_2
uno privatistico, senza che quest'ultimo fosse sostituito dal pag. 6/11 primo;
aggiungeva che non vi era alcun dovere per la struttura di sollecitare l'intervento economico del;
CP_2
- l'inerzia della parte ingiunta , che, pur ritenendo di T_
essere stata lesa dai provvedimenti comunali, non li aveva impugnati nelle sedi competenti.
Con ordinanza del 20 dicembre 2023 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con successiva ordinanza del 19 gennaio 2024 il Tribunale negava la chiamata in causa del terzo . Controparte_2
Nel corso del giudizio, l'ex tutrice avv. venne Controparte_4
sostituita (come da provvedimento del Giudice Tutelare del 04.04.2024)
con nomina dell'avv. Gloria Bizzotto quale tutore e dell'avv. Barbara
Melinato quale protutore, le quali pure ne assumevano la difesa in giudizio con comparsa del 29.5.2024.
La causa, istruita solo documentatemene, passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. Sulla carenza di legittimazione passiva di parte ingiunta
1.1. Il motivo di opposizione è infondato.
L'unico (complesso) motivo di opposizione a d.i. avanzato da parte attrice predica la mancanza di legittimazione passiva della , T_
sostenendo che le somme ingiunte avrebbero dovuto essere richieste al
Comune di Noventa Padova (cfr. punto 15 della narrativa di cui alla citazione introduttiva).
La difesa della come detto, si fonda sulle contestazioni T_
dell'operato dell' che, basandosi su Controparte_6
parametri diversi rispetto all'ISEE, non ha riconosciuto alcun compenso a titolo di integrazione della rata dovuta alla Comunità
Villaggio Sant'Antonio. pag. 7/11 Gli argomenti portati all'attenzione del Tribunale non sono condivisibili in quanto:
- sin dall'ingresso della nella struttura, la retta, almeno T_
per il primo anno, risultava posta a carico dell'ospite (doc. 2
d.i.), conseguentemente non vi è dubbio circa l'obbligo di versamento di quota parte della retta in capo alla;
T_
- le questioni sollevate dalla difesa dell'ospite e le contestazioni rivolte all'operato del non sono idonee a CP_2
estinguere l'obbligo di pagamento in capo alla RA , T_
in quanto, ai sensi dell'art. 1372, secondo comma, c.c., il contratto vincola le parti e non può produrre effetti nei confronti di terzi, salvo nei casi previsti dalla legge;
di conseguenza, rimane obbligata all'adempimento della prestazione il soggetto che è parte del contratto stesso;
- l'onere di pagamento della retta rimane a carico della parte opponente, senza che possa farsi valere un qualunque obbligo contrattuale in capo al Comune di Noventa Padova;
- non sussiste alcun atto o provvedimento che stabilisca l'obbligo per il Comune di erogare una somma al Villaggio Sant'Antonio per l'ospitalità resa in favore della . T_
*
1.2. A ciò si aggiunga poi che simile effetto (condanna del CP_2
ad erogare un contributo in favore della non poteva in
[...] T_
ogni caso essere raggiunto nella presente sede di giurisdizione ordinaria.
La richiesta avanzata dalla parte opponente di disapplicare un regolamento e di adottare, in luogo dell'ente, un provvedimento di integrazione della retta configura questione di natura puramente amministrativa. pag. 8/11 L'opponente intendeva contestare atti e provvedimenti del con CP_2
cui è stata negata la contribuzione per la retta;
si tratta di questioni che coinvolgono valutazioni autoritative tra l'assistito e la Pubblica Amministrazione, il cui vaglio di legittimità spetta esclusivamente al Giudice Amministrativo.
Si ricorda che, come già precisato, secondo Cons. Stato, sez. III, 29
marzo 2022, n. 295 “la qualificazione della situazione giuridica
dedotta in giudizio - anche ai fini del riparto della giurisdizione -
deve essere operata sulla scorta del complessivo quadro normativo che
ne disciplina i limiti e le modalità attuative: nella specie, non può
non osservarsi che la situazione giuridica dedotta in giudizio, avente
ad oggetto la fruizione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e
la determinazione dell'esatto criterio di accollo del relativo costo a
carico della collettività e dell'assistito, risulta conformata da atti
regolatori di fonte non solo legislativa, ma anche regolamentare ed
amministrativa (basti pensare alla stessa disciplina dell'ISEE, che ad
avviso del giudice di primo grado deve trovare esclusiva applicazione
nella fattispecie, recata dal d.P.C.M. n. 159/2013), con la
conseguenza che, indipendentemente dalla natura vincolata (secondo la
tesi della ricorrente) o meno (secondo la posizione
dell'Amministrazione resistente) degli atti impugnati in primo grado,
resta insuperabile il dato che si tratta di una situazione
“discrezionalmente conformata” a monte dall'Amministrazione, al fine
di conciliare l'interesse del privato a sostenere i costi della
prestazione assistenziale (sia con riguardo alla sua componente
sanitaria, siccome riconducibile ai Livelli Essenziali di Assistenza,
sia con riferimento a quella sociale) in misura compatibile con la sua
capacità economica e quello pubblico a non addossare alla collettività
costi che il beneficiario della medesima prestazione, in ragione delle
pag. 9/11 sue disponibilità reddituali e patrimoniali, sia in grado di sostenere
autonomamente”.
Per tali motivi non si è autorizzata la chiamata in causa del . CP_2
Il motivo di opposizione deve essere rigettato.
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2. Sulla natura di consumatore
La difesa della a verbale della seconda udienza (celebrata in T_
data 17.01.2024) ha rilevato la qualifica di consumatore dell'attrice.
Successivamente, in data 19.01.2024 la stessa parte ha depositato istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, argomentando nuove difese sulla base della natura consumeristica del rapporto.
In ordine a tale questione, si rimanda integralmente a quanto statuito nell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 19 gennaio 2024, alla quale si fa richiamo.
Nelle difese successive della , nulla è stato aggiunto che possa T_
indurre il Tribunale a rivedere le conclusioni alle quali era pervenuto in quella sede (non è stata allegata né documentata l'esistenza di un contratto scritto tra ospite e struttura;
non è
stato nemmeno allegato quale fosse il contenuto del contratto orale;
non sono state indicate eventuali clausole vessatorie, dell'ipotetico contratto orale).
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In conclusione, il Tribunale rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo DM 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, scaglione di valore individuato in base al valore del d.i. opposto. pag. 10/11
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. conferma il d.i. 510/2023 e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. condanna la parte attrice-opponente al pagamento, in favore della parte convenuta-opposta, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in € 7.051,50 per compenso, oltre 15 %
per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in data 12/02/2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
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